Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 01/08/1990 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hur, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei [...] |
Art. 2. 1. Le somme occorrenti per le finalità di cui all'articolo 1 sono accreditate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sindaci di Mazara del Vallo, [...] |
Art. 3. 1. In favore di ciascuno dei pescatori imbarcati sui natanti Brivido, Antonino Vella e Francesco II, sequestrati dalle autorità libiche il 16 ed il 21 agosto 1988, e sul natante Oriore IV [...] |
Art. 4. 1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 3 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26. |
Art. 5. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 cui si fa fronte con parte delle [...] |
§ 2.9.96 - L.R. 1 agosto 1990, n. 16.
Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche.
(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990).
1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hur, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e Porto Empedocle, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni [1].
2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento [2].
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono altresì concessi in favore dei nuclei familiari dei pescatori deceduti o dispersi a seguito del naufragio verificatosi nel golfo di Catania il 21 dicembre 1988 che ha coinvolto il motopeschereccio iscritto al n. 2702 del Registro navi minori e galleggianti di Catania e dei naufragi del motopeschereccio San Giuseppe, verificatosi a Trapani il 12 marzo 1989, del motopeschereccio Lucia Madre iscritto al n. 364 del compartimento marittimo di Favignana, verificatosi l'11 luglio 1990, nelle acque vicine alla stessa isola, e della motobarca Maria Luisa, verificatosi in prossimità di Scoglitti il 18 dicembre 1987, nonché dei familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave- traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990.
1. Le somme occorrenti per le finalità di cui all'articolo 1 sono accreditate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sindaci di Mazara del Vallo, Licata, Trapani, Catania, Vittoria e Favignana, i quali provvedono ad erogarle previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.
1. In favore di ciascuno dei pescatori imbarcati sui natanti Brivido, Antonino Vella e Francesco II, sequestrati dalle autorità libiche il 16 ed il 21 agosto 1988, e sul natante Oriore IV sequestrato dalle autorità libiche il 23 giugno 1983, è concesso un contributo straordinario di lire 10 milioni.
2. Per ciascuno dei natanti di cui al comma 1 è concesso, altresì, in favore dei rispettivi armatori, un contributo straordinario di lire 80 milioni.
3. Ai proprietari del motopeschereccio naufragato durante il rientro in Sicilia, dopo il rilascio da parte delle autorità libiche, è inoltre corrisposto un contributo straordinario di lire 100 milioni.
4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con altri previsti da vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie.
5. Le somme occorrenti per le finalità del presente articolo sono accreditate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sindaci di Augusta, Siracusa e Vittoria i quali provvedono ad erogarle previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.
1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 3 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14 della
2. I giorni di sospensione dell'attività di pesca dipendenti dal sequestro effettuato dalle autorità libiche sono considerati utili a tutti gli effetti per il computo del numero dei giorni di pesca effettiva di cui al citato articolo 14 della
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
2. L'onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.
[1] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 101 della
[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 101 della