§ 5.3.546 - L.R. 25 febbraio 2025, n. 5.
Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/02/2025
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29.
Art. 4.  Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2023, n. 25.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2024, n. 5.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.3.546 - L.R. 25 febbraio 2025, n. 5.

Modifiche di norme. Disposizioni finanziarie.

(G.U.R. 28 febbraio 2025, n. 11 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente:

"6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.

1. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 2, le parole "individuando la stessa quale centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale" sono sostituite dalle parole "avente finalità di assistenza sociale ad integrazione delle prestazioni sanitarie";

b) all'articolo 53, nella rubrica, la parola "Ricapitalizzazione" è sostituita dalle parole "Aumento del capitale sociale";

c) all'articolo 55, alla fine, sono aggiunte le parole "limitatamente agli aspetti socio-educativi".

d) all'articolo 108, comma 1, le parole "come strumento di prevenzione e terapia" sono soppresse e le parole "sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate" sono sostituite dalle parole "che collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista";

e) alla Tabella III Finanziamenti/Contributi, al rigo 33, nella colonna "Oggetto", le parole "Interventi per la promozione degli spettacoli" sono sostituite dalle parole "Interventi per la gestione e organizzazione della stagione teatrale" e nella colonna "Beneficiario" le parole "Associazione "Cinema Al Massimo" di Palermo" sono sostituite dalle parole "Teatro Al Massimo privato di Palermo s.c.ar.l.";

f) gli articoli 49, 57, comma 6, 71, commi 1 e 3, e 138 sono abrogati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1, capitolo 413746). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di 100 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29.

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, dopo il numero "2" sono inserite le parole "nonché quelle discendenti dall'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR, ".

 

     Art. 4. Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina.

1. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare alla Fondazione "Taormina Arte Sicilia", per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 500 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle iniziative per le "Celebrazioni del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina", evento che sarà realizzato a Messina e Taormina tra il 18 e il 22 giugno 2025 nell'ambito del Festival Taobuk.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di 500 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2023, n. 25.

1. L'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. L'articolo 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. È consentita, esclusivamente per garantire lo risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, la rimozione dei depositi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia autorizza, puntualmente, ogni intervento, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100)."".

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.

1. Alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole "importo di 49.400 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "importo di 37.718 migliaia di euro";

2) al comma 2 le parole ", attribuita a titolo di anticipazione, sarà restituita dal beneficiario, Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento" sono sostituite dalle parole ", attribuita a titolo di anticipazione all'Assemblea Territoriale Idrica al solo fine di dotarla della liquidità necessaria per l'inizio della realizzazione dell'intervento che manterrà lo stesso cronoprogramma di spesa, sarà restituita dal beneficiario,";

b) il comma 12 dell'articolo 26 è abrogato;

c) al comma 9 dell'articolo 28 le parole "è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.310.408,99 euro" sono sostituite dalle parole "è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 1.310.408,99 euro" e dopo le parole "4 giugno 2024" sono aggiunte le parole "rimanendo a carico delle Camere di Commercio di cui al presente comma le eventuali ulteriori somme occorrenti nell'ambito delle facoltà assunzionali";

d) alla Tabella B di cui all'articolo 29, al rigo corrispondente al capitolo 612061 relativo all'attuazione del comma 4 dell'articolo 28 della medesima legge regionale, nella colonna Missione il numero "1" è sostituito dal numero "10" e nella colonna Programma il numero "3" è sostituito dal numero "2".

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2024, n. 5.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2024, n. 5 dopo le parole "dell'assistito" sono inserite le parole "e perché lo stesso possa vivere in sicurezza in ambiente domestico" e dopo le parole "barriere architettoniche" sono aggiunte le parole "e senso-percettive".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. Al comma 1-quater dell'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, dopo le parole "come determinata nella tabella seguente" sono aggiunte le parole "cui si provvede per ciascun anno del triennio 2025-2027 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20, Tabella 1, prevista per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214113). Per gli anni successivi si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione, ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le parole "delle finanze" sono inserite le parole "e presso il dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali della Presidenza della Regione" e dopo le parole "nella misura di 5 unità per ufficio" sono inserite le parole "e nei limiti delle disponibilità del capitolo 212025 del bilancio della Regione".

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.