Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 15/05/2002 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ordine di priorità degli interventi. |
Art. 2. Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento. |
Art. 3. Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari. |
Art. 4. Requisiti degli assegnatari. |
Art. 5. Iter di assegnazione e censimento costruzioni. |
Art. 6. Consegna alloggi. |
Art. 7. Aree interessate ai progetti di risanamento. |
Art. 8. Interventi di demolizione. |
Art. 9. Aggiornamento graduatorie. |
Art. 10. Graduatorie definitive. |
Art. 11. Contributi in favore del comune di Barcellona. |
Art. 12. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. |
Art. 13. Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie. |
Art. 14. Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina. |
Art. 15. Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq. |
Art. 16. Proroga di termini. |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. |
Art. 18. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.1.76 - L.R. 15 maggio 2002, n. 4.
Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2.
(G.U.R. 17 maggio 2002, n. 23).
Art. 1. Oggetto e ordine di priorità degli interventi.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento.
1. All'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 3. Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari.
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 4. Requisiti degli assegnatari.
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 5. Iter di assegnazione e censimento costruzioni.
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 6. Consegna alloggi.
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 7. Aree interessate ai progetti di risanamento.
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 8. Interventi di demolizione.
1. L'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 9. Aggiornamento graduatorie.
1. L'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 10. Graduatorie definitive.
1. Alla
(Omissis).
Art. 11. Contributi in favore del comune di Barcellona.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare al comune di Barcellona, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 1.900 migliaia di euro per l'acquisto, il recupero e l'utilizzazione della stazione ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici di arredo urbano.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità indicate nella tabella H, articolo 130 - U.P.B. 12.2.2.6.1, allegata alla
Art. 12. Modifiche alla
1. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 56 della
(Omissis).
2. Al comma 2 dell'articolo 25 della
Art. 13. Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie.
1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella" [1].
2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'articolo 1 della
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla
Art. 14. Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina.
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici evacuati, il recupero delle relative aree, il completamento delle opere di regimentazione delle acque, l'urbanizzazione e le opere di presidio dell'area e degli immobili ricadenti nel comprensorio Tremonti-Ritiro e già oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.500 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, dalla
Art. 15. Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.
1. Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appartamenti con superficie utile inferiore a quella prevista dalla lettera b), primo comma, dell'articolo 19 della
2. Per tali alloggi il canone di locazione è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della
Art. 16. Proroga di termini.
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della
Art. 17. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 102 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 63 della