§ 5.3.345 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/12/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Riduzione di spese.
Art. 2.  Contributi ad enti.
Art. 3.  Incrementi di spesa.
Art. 4.  Obbligazioni pregresse.
Art. 5.  Interventi di solidarietà internazionale.
Art. 6.  Valorizzazione del patrimonio regionale.
Art. 7.  Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Art. 8.  Cofinanziamento interventi in favore degli enti locali colpiti da calamità naturali.
Art. 9.  Contributi previdenziali.
Art. 10.  Funzionamento Commissione per l'emersione del lavoro irregolare.
Art. 11.  Emergenza idrica.
Art. 12.  Prosecuzione gestione Villa d'Orleans.
Art. 13.  Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese.
Art. 14.  Procedura per la contrattazione collettiva.
Art. 15.  Ufficio regionale di protezione civile - Organizzazioni di volontariato.
Art. 16.  Convenzione con l'AGEA.
Art. 17.  Vigilanza venatoria.
Art. 18.  Difesa fitosanitaria.
Art. 19.  Assegnazioni agli enti locali.
Art. 20.  Fondo miglioramento servizi di polizia municipale.
Art. 21.  Oneri per il personale.
Art. 22.  Recepimento norme statali in materia di riscossione.
Art. 23.  Contributi in favore di associazioni e fondazioni.
Art. 24.  Variazioni di bilancio.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
Art. 26.  Disciplina iscrizione fondi P.O.R.
Art. 27.  Controllo e monitoraggio spesa pubblica.
Art. 28.  Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 29.  Modifiche norme di contabilità.
Art. 30.  Riproduzione di somme eliminate per perenzione.
Art. 31.  Anticipazione somme riscosse dai concessionari.
Art. 32.  Fondo per la definizione di controversie.
Art. 33.  Convenzione Multiservizi e Biosphera.
Art. 34.  Enti economici.
Art. 35.  Obbligazioni pregresse imprenditoria giovanile.
Art. 36.  Trasformazione EAS.
Art. 37.  Lavori di pubblica utilità articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 38.  Interventi di formazione professionale.
Art. 39.  Attività formative.
Art. 40.  Fondo per le politiche migratorie.
Art. 41.  Lavori socialmente utili.
Art. 42.  Adeguamento tecnico centralini telefonici.
Art. 43.  Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali.
Art. 44.  Applicazione nella Regione dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
Art. 45.  Fondo emergenza Argentina.
Art. 46.  Contributo unità di coordinamento per la crisi argentina
Art. 47.  Fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani.
Art. 48.  Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo (C.I.E.M.).
Art. 49.  Centri commerciali.
Art. 50.  Impianti di marinocoltura.
Art. 51.  Interventi per la pesca.
Art. 52.  Strutture per la commercializzazione dei prodotti ittici e per la portualità peschereccia.
Art. 53.  Consorzi di ripopolamento ittico.
Art. 54.  Consorzi universitari.
Art. 55.  Restauro, consolidamento e ristrutturazione Sala d'Ercole.
Art. 56.  Convenzioni master di alta specializzazione.
Art. 57.  Cofinanziamento Accordo programma sanità.
Art. 58.  Potenziamento attività di controllo veterinario.
Art. 59.  Finanziamento programmi stralcio.
Art. 60.  Interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
Art. 61.  Modalità di determinazione contributi ad aziende di trasporto.
Art. 62.  Collegamenti aerei isole minori.
Art. 63.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 64.  Variazioni di cassa.
Art. 65.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
Art. 66.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.
Art. 67.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 68.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 69.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 70. 


§ 5.3.345 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.

(G.U.R. 27 dicembre 2002, n. 59).

 

Art. 1. Riduzione di spese.

     1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2002 dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:

     a) legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 25, U.P.B. 1.4.1.5.1, capitolo 109702, 250 migliaia di euro;

     b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516802, 2.500 migliaia di euro;

     c) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, articolo 10, U.P.B. 1.6.2.6.88, capitolo 516003, 15 migliaia di euro;

     d) legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, articolo 12, U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542815, 181 migliaia di euro;

     e) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 119, U.P.B. 6.2.1.3.2, capitolo 273704, 750 migliaia di euro;

     f) legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, articoli 2 e 6, U.P.B. 6.2.1.3.4, capitolo 274101, 2.000 migliaia di euro;

     g) legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, U.P.B. 6.2.2.6.1, capitolo 672407, 10.293 migliaia di euro;

     h) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 35, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, U.P.B. 6.2.2.6.2, capitolo 672419, 1.000 migliaia di euro;

     i) legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articoli 1, 3 e 4, U.P.B. 7.3.1.3.1, capitolo 317706, 3.099 migliaia di euro;

     j) legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articolo 5, U.P.B. 7.3.1.3.1, capitolo 317707, 517 migliaia di euro;

     k) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 2, commi 2 e 8, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322110, 3.099 migliaia di euro;

     l) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, articolo 1 comma 11, U.P.B. 7.4.1.3.2, capitolo 322105, 7.000 migliaia di euro;

     m) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, articolo 3, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322112, 10.000 migliaia di euro;

     n) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 48, comma 1, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322111, 41.571 migliaia di euro;

     o) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 49, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322113, 200 migliaia di euro;

     p) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 57, U.P.B. 8.2.2.6.99, capitolo 742824, 3.000 migliaia di euro;

     q) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, comma 9, tabella I, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346518, 30 migliaia di euro;

     r) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 175, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 348106, 35.016 migliaia di euro;

     s) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 64, U.P.B. 9.3.1.3.3, capitolo 376546, 3.350 migliaia di euro;

     t) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, tabella C, per le finalità della legge 1 agosto 1977, n. 80, U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo 776401, 800 migliaia di euro;

     u) legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articolo 20, commi 1 e 2, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo 417303, 1.033 migliaia di euro;

     v) legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articolo 20, comma 5, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo 417701, 517 migliaia di euro;

     w) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 71, comma 2, U.P.B. 11.2.2.6.2, capitolo 842003, 922 migliaia di euro;

     x) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 40, comma 4, U.P.B. 12.3.2.7.99, capitolo 876005, 750 migliaia di euro;

     y) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 105, U.P.B. 12.3.2.7.99, capitolo 876004, 20.000 migliaia di euro;

     z) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, tabella I, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346522, 400 migliaia di euro;

     aa) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, tabella I, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346521, 100 migliaia di euro;

     ab) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, tabella I, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346519, 150 migliaia di euro;

     ac) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, tabella I, U.P.B. 8.3.1.1.2, capitolo 346520, 500 migliaia di euro;

     ad) legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, articolo 40, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 144110, 300 migliaia di euro;

     ae) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, articolo 20, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376562, 200 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Contributi ad enti.

     1. Ai contributi ad enti ed associazioni di cui all'articolo 130, comma 7, tabella H, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:

     a) CERISDI, per spese di funzionamento, U.P.B. 1.3.1.3.2, capitolo 105703, +350;

     b) Istituto sperimentale zootecnico per funzionamento e finalità istituzionali e Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento con esclusione delle spese per il personale, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, +700;

     c) Istituto della vite e del vino, U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 147302, +853;

     d) Istituto della vite e del vino, U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 147306, +1.816;

     e) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per oneri derivanti da accordi nazionali di lavoro, U.P.B. 3.2.1.3.3, capitolo 183307, +517;

     f) Ente autonomo portuale di Messina, U.P.B. 5.2.1.3.1, capitolo 243302, -349;

     g) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, U.P.B. 7.2.1.3.3, capitolo 313701, -800;

     h) CERDFOS, ERRIPA, Centro studi A. Grande, Centro regionale studi A. Grimaldi, Centro studi Il Lavoro, U.P.B. 7.2.1.3.3, capitolo 313713, -700;

     i) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, scuole e corsi per assistenti sociali, U.P.B. 7.3.1.3.2, capitolo 317701, -775;

     l) organi regionali e provinciali delle Associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 343701, +400;

     m) enti locali, università ed opere universitarie, U.P.B. 9.2.2.6.3, capitolo 772403, -1.067;

     n) contributo ai comuni per la conoscenza del teatro dialettale, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377309, -1.000;

     o) interventi per i musei non regionali, U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701, -300;

     p) ISIDA, ISAS, ISVI, CSEI e SIOI, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377702, +125;

     q) associazione Teatro Biondo stabile di Palermo, U.P.B. 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +1.250;

     r) associazioni concertistiche, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377722, +517;

     s) Associazione Faro di Pace con sede in Canicattì per spese di funzionamento, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377746, +5;

     t) comune di Agrigento, piano particolareggiato centro storico, U.P.B. 11.3.2.6.1, capitolo 846401, -155;

     u) Ente orchestra sinfonica siciliana, U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707, +1.739;

     v) organismi di turismo sociale e giovanile, U.P.B. 12.2.1.3.6, capitolo 473701, -517;

     w) enti pubblici ed enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti, U.P.B. 12.2.2.6.3, capitolo 872806, -2.000;

     x) cooperative di agricoltori che affidano la consulenza tecnica delle loro aziende, U.P.B. 2.2.1.3.1, capitolo 144101, -233;

     y) organizzazioni professionali di categoria ed associazioni di allevatori, U.P.B. 2.2.1.3.1, capitolo 144102, -1.237;

     z) azienda autonoma Terme di Sciacca, U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473301, +180;

     aa) ISMIG, U.P.B. 3.2.1.3.3, capitolo 183702, +300;

     ab) accademie, società di storia patria, corpi scientifici e letterari, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377708, +50;

     ac) fondazione Teatro Massimo di Palermo, U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473708, +1.500;

     ad) enti per la diffusione del teatro, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712, +400.

 

     Art. 3. Incrementi di spesa.

     1. Le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono incrementate per l'esercizio finanziario 2002 degli importi indicati a fianco delle medesime:

     a) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 18, U.P.B. 7.3.1.3.2, capitolo 317708, 775 migliaia di euro;

     b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 130, comma 9, tabella I e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 1.3.13.1, capitolo 104523, 284 migliaia di euro;

     c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, articolo 8, U.P.B. 9.3.1.3.1, capitolo 377311, 500 migliaia di euro;

     d) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, tabella C, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377302, 100 migliaia di euro;

     e) [1].

 

     Art. 4. Obbligazioni pregresse.

     1. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di contributi sugli interessi dei finanziamenti concessi in favore di operatori della pesca ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 6 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo 746810.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 656 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.5, capitolo 742834.

     3. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento del contributo relativo alle spese di coltivazione dovuto ai produttori agrumicoli esclusi dai finanziamenti di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 75 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542842.

     4. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su mutui in favore dei lavoratori emigrati è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 100 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.6.1, capitolo 713301.

     5. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su finanziamenti in favore dei lavoratori emigrati è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.7.1, capitolo 713302.

 

     Art. 5. Interventi di solidarietà internazionale.

     1. Per le finalità dell'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro, U.P.B. 1.1.1.3.99, capitolo 100328.

 

     Art. 6. Valorizzazione del patrimonio regionale.

     1. Per le finalità dell'articolo 41 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro, U.P.B. 1.4.1.1.2, capitolo 108537.

 

     Art. 7. Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

     1. Per l'attività svolta dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nel periodo gennaio-marzo 2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 28 migliaia di euro, U.P.B. 1.3.1.1.2, capitolo 104522.

 

     Art. 8. Cofinanziamento interventi in favore degli enti locali colpiti da calamità naturali.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a cofinanziare gli interventi nazionali in favore degli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici e vulcanici.

     2. Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare alla Provincia di Catania per la pulitura e manutenzione delle strade oggetto della caduta di cenere, U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117302.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'onere di cui al comma 1 è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. Contributi previdenziali.

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento" sono sostituite dalle parole "le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.".

 

     Art. 10. Funzionamento Commissione per l'emersione del lavoro irregolare.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro.".

     2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali.".

 

     Art. 11. Emergenza idrica.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e delle ordinanze n. 3189, n. 3224 e n. 3252 del 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento di protezione in materia di emergenza idrica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30 milioni di euro e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 45 milioni di euro da iscrivere rispettivamente nella rubrica del dipartimento regionale Protezione civile del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516017 e capitolo 516020 [2].

     2. La somma di cui al comma 1 confluisce nella contabilità speciale 3015 appositamente istituita presso la Banca d'Italia, sezione di Palermo, ed è rendicontata con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 3189/2002.

     3. Il Presidente della Regione Commissario delegato per l'emergenza idrica dispone dei fondi di cui al presente articolo nei modi e con i limiti di cui alle ordinanze statali di cui al comma 1 nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1 [3].

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni attuative della legge 2 maggio 1976, n. 183, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 [4].

 

     Art. 12. Prosecuzione gestione Villa d'Orleans. [5]

     1. Al fine di garantire la fruizione pubblica della Villa d'Orleans di Palermo, nelle more dell'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, per la prosecuzione dell'attuale gestione affidata alla ditta rag. Salvatore Lauricella s.r.l. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 300 migliaia di euro, U.P.B. 1.4.1.5.2, capitolo 110102.

 

     Art. 13. Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni [6].

 

     Art. 14. Procedura per la contrattazione collettiva.

     1. Al fine di consentire un'organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed una completa armonizzazione degli accordi contrattuali, alla stessa collegati, ai principi sanciti da gli articoli 3 e 97 della Costituzione, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è prorogato fino alla piena operatività del l'ARAN Sicilia e comunque non oltre l'1 luglio 2003.

 

     Art. 15. Ufficio regionale di protezione civile - Organizzazioni di volontariato.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro, U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117701.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro, U.P.B. 1.6.1.1.2, capitolo 116504.

 

     Art. 16. Convenzione con l'AGEA.

     1. All'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

     "2. Ai soli fini dell'aggiornamento all'1 novembre 2002 dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA.

     3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto.".

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.1.3.4, capitolo 142533.

 

     Art. 17. Vigilanza venatoria. [7]

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad utilizzare le somme assegnate ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali che hanno già istituito il servizio di vigilanza venatoria e che daranno esecuzione al servizio stesso entro l'anno 2003, quale concorso per le spese di istituzione e funzionamento del servizio stesso.

 

     Art. 18. Difesa fitosanitaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, per il pagamento delle istanze non liquidate o parzialmente liquidate delle annate fitopatologiche 1998-99 e successive, su richiesta dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) lo stanziamento dell'U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542802, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2002, di 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 19. Assegnazioni agli enti locali.

     1. Le assegnazioni ai comuni e alle province, previste dall'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono determinate, per l'esercizio finanziario 2002, rispettivamente, in 774.167 e in 159.259 migliaia di euro.

     2. L'assegnazione a favore delle province è determinata tenendo conto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     3. A decorrere dall'esercizio 2003, i trasferimenti agli enti locali previsti dall'articolo 13 della predetta legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono destinati per una quota del 25 per cento ad investimenti e il relativo stanziamento è previsto fra le spese in conto capitale del bilancio della Regione.

     4. A seguito delle ulteriori assegnazioni di cui al presente articolo, gli enti locali sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Fondo miglioramento servizi di polizia municipale.

     1. Il comma 9 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

     "9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

     10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

     11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".

 

     Art. 21. Oneri per il personale.

     1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716 [8].

     2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.

     3. Per i dirigenti e i funzionari direttivi nonché gli istruttori di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio [9].

 

     Art. 22. Recepimento norme statali in materia di riscossione.

     1. L'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, si applica nel territorio della Regione con le seguenti modifiche:

     a) l'indennità di cui al comma 4, lettera a) è fissata nella misura pari a 36.168 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 32.747 migliaia di euro per l'anno 2003;

     b) l'importo variabile di cui al comma 4, lettera b), è costituito da un aggio di percentuale pari a quella vigente, per la Regione siciliana, al 31 dicembre 2001 sulle somme effettivamente riscosse da erogare entro l'anno successivo a quello di riferimento;

     c) l'indennità di cui alla lettera a) è ripartita con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ed entro il 31 luglio dell'anno 2003, tra i concessionari operanti nella Regione, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia;

     d) gli obiettivi di cui al comma 6, sono fissati in misura pari a 24.534 migliaia di euro, per l'anno 2002 e a 49.068 migliaia di euro, per l'anno 2003;

     e) l'anticipazione di cui al comma 7, da corrispondersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in misura pari a 12.267 migliaia di euro e in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l’importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002, entro i successivi venti giorni dalla prima anticipazione.

     2. Per i ruoli emessi da uffici operanti nel territorio della Regione siciliana non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216516; per l'esercizio finanziario 2003 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.3.1.5.3.

     4. Il maggior onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutato in 10.781 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 e in 13.016 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, U.P.B. 4.3.1.5.3.

 

     Art. 23. Contributi in favore di associazioni e fondazioni. [10]

     [1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:

     a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;

     b) presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.

     2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la con seguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.

     2 bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale [11].]

 

     Art. 24. Variazioni di bilancio.

     1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "nonché le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie" sono sostituite con le seguenti "nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale.".

     2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, le parole "l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.".

     3. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è abrogato.

     4. L'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.

     5. La lettera d), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:

     "d) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione siciliana, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, dopo le parole "gli oneri relativi al personale" sono aggiunte le parole "con qualifica non dirigenziale", e dopo le parole "sino alla chiusura dell'esercizio." sono aggiunte le parole "Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuate le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.".

     2. All'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.".

 

     Art. 26. Disciplina iscrizione fondi P.O.R.

     1. L'articolo 39 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Art. 39.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica bilancio e tesoro, è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000-2006.

     2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

     3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

     4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme derivanti da modifiche del complemento di programmazione.

     6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

     7. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

     8. Al fine di consentire la piena realizzazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.

     9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.

     10. Per la misura 7.01 "Assistenza tecnica", al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei dipartimenti che attuano le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di intervento interessate.".

 

     Art. 27. Controllo e monitoraggio spesa pubblica.

     1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell’Assessore competente [12].

     1.1 La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale, può autorizzare l’adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria [13].

     1.2 Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità [14].

     1.3 I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall’incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore [15].

     1.4 Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale [16].

     1 bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'Amministrazione competente [17].

     2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.

     3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.

     4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento [18].

     5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente [19].

 

     Art. 28. Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.

     1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, le parole "per l'anno finanziario 2002" sono sostituite con le parole "per l'anno finanziario 2003".

     2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è prorogato al 30 aprile 2003.

 

     Art. 29. Modifiche norme di contabilità.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

     - Al comma 6, dopo le parole "Il bilancio annuale di previsione" sono aggiunte le parole "in termini di competenza".

     - Il comma 10 è così sostituito:

     "10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.".

     - Dopo il comma 10 è introdotto il seguente comma:

     "10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.".

     - Al comma 11 sono soppresse le parole "mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce".

     - Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

     "11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno.

     11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.".

     - Il comma 12 è sostituito dal seguente:

     "12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento".

     - Al comma 13 dopo le parole "Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza" sono soppresse le parole "e di cassa".

     - E' soppresso il comma 21 bis.

     - E' soppresso il comma 21 ter.

 

     Art. 30. Riproduzione di somme eliminate per perenzione.

     1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari 2001 e 2002 ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 31. Anticipazione somme riscosse dai concessionari.

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni".

     2. Al comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dopo le parole "n. 140" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni".

 

     Art. 32. Fondo per la definizione di controversie.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione di controversie pendenti o definite, è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo al quale possono accedere le amministrazioni regionali competenti, previo parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

     2. Le somme sono iscritte nelle apposite unità previsionali di base, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta degli Assessori regionali interessati e previo parere delle competenti ragionerie centrali.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 17.653 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.2.8.99, capitolo 612004; per l'anno 2003 la spesa è valutata in 12.042 migliaia di euro.

     4. Gli oneri di cui al comma 1, relativi all'esercizio finanziario 2003, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.2.8.1.

 

     Art. 33. Convenzione Multiservizi e Biosphera.

     1. Al fine di consentire il finanziamento delle attività e dei costi accessori relativi all'anno 2002, previsti dalla convenzione stipulata con la Multiservizi S.p.A., finalizzata all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.300 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242522.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 94 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442532.

     3. I lavoratori provenienti dal bacino delle attività socialmente utili utilizzati nell'ambito dei processi di stabilizzazione dalle società Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., per i quali non vanno a buon fine i relativi processi di stabilizzazione, riacquistano lo status di lavoratori socialmente utili e ritornano ad essere utilizzati nell'ambito dell'Amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse società.

     [4. E' fatto divieto di assunzione di lavoratori che non siano provenienti dal bacino delle attività socialmente utili.] [20]

 

     Art. 34. Enti economici.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 5.165 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.3.4, capitolo 243701.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 5.165 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.3.4, capitolo 244102.

     3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 10.330 milioni di euro, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1012.

 

     Art. 35. Obbligazioni pregresse imprenditoria giovanile.

     1. Gli impegni assunti per le finalità dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per le quali non sussiste più alcuna obbligazione, eliminati per perenzione amministrativa, sono revocati e costituiscono economia di spesa per l'esercizio finanziario 2002.

     2. Per far fronte alle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 2001 in favore di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed inseriti utilmente nella relativa graduatoria, non hanno fruito della erogazione dei contributi a seguito della riduzione dello stanziamento ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.500 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.2.6.3, capitolo 642821.

 

     Art. 36. Trasformazione EAS.

     1. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato ed integrato dall'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 40 migliaia di euro, U.P.B. 6.2.2.7.99, capitolo 675601, per la sottoscrizione di azioni da parte della Regione nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 [21].

 

     Art. 37. Lavori di pubblica utilità articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

     1. I responsabili dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati, sulla base delle convenzioni stipulate dalla Presidenza della Regione con i presidenti dei tribunali della Sicilia, sono autorizzati ad erogare, nei limiti di 50 migliaia di euro, le somme occorrenti per la copertura assicurativa di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001, emanato in attuazione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

     2. Su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte nel bilancio della Regione le somme medesime nei pertinenti capitoli di spesa, da inserire nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui al predetto articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 38. Interventi di formazione professionale.

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad utilizzare le somme di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali non sussiste alcuna obbligazione, per finanziare i soggetti inseriti utilmente in graduatorie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. Attività formative.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla realizzazione del piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.

     2. I progetti presentati, valutati positivamente ed ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge per il piano 2003 sono riformulati, tecnicamente, ai sensi del comma 1.

     3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati.

     5. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.

 

     Art. 40. Fondo per le politiche migratorie.

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a cofinanziare il fondo per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella misura di 500 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313301 nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [22].

 

     Art. 41. Lavori socialmente utili.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 48, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 3.071 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322106.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.500 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322116.

     3. Al fine di consentire il finanziamento delle attività e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'INPS e finalizzate al pagamento degli assegni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, è autorizzata la spesa di 37.000 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322120.

     4. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2003, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 25.000 migliaia di euro; il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.1.

     6. Per l'erogazione dell'importo integrativo e delle relative coperture assicurative di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.

 

     Art. 42. Adeguamento tecnico centralini telefonici.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 120 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.99, capitolo 313311.

 

     Art. 43. Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     "5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lettere a) e c).

     6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.".

 

     Art. 44. Applicazione nella Regione dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. [23]

     1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore.

 

     Art. 45. Fondo emergenza Argentina.

     1. Il comma 3 dell'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

     "3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato ad avvalersi dell'unità di coordinamento per la crisi argentina, unità tecnica di Buenos Aires, presso il Ministero degli italiani nel mondo."

 

     Art. 46. Contributo unità di coordinamento per la crisi argentina

     1. Per far fronte alla grave crisi economica che ha coinvolto l'Argentina, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad erogare all'unità di coordinamento per la crisi argentina presso il Ministero degli italiani nel mondo un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2002, di 220 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313716.

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2002, mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313715.

 

     Art. 47. Fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro destinata a favorire la promozione dei prodotti e delle PMI siciliane sui mercati interni ed esteri, per sviluppare la capacità di penetrazione di nuovi mercati da parte delle imprese medesime, U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo 342525.

 

     Art. 48. Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo (C.I.E.M.). [24]

     1. Il contributo straordinario previsto dall'articolo 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.

     [2. Per le attività da svolgere le somme sono erogate sulla base di apposita convenzione tra l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e il C.I.E.M., previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.] [25]

 

     Art. 49. Centri commerciali.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi straordinari per consentire il completamento di centri commerciali finanziati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 70 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.2, capitolo 742406.

 

     Art. 50. Impianti di marinocoltura.

     1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, e dell'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 348101.

 

     Art. 51. Interventi per la pesca.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 170, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 347702.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 170, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 348105.

     3. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sull'U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 348105.

 

     Art. 52. Strutture per la commercializzazione dei prodotti ittici e per la portualità peschereccia.

     1. Per la redazione di uno studio sulla portualità e sulle strutture a terra connesse alla commercializzazione dei prodotti ittici finalizzato ad una ottimale utilizzazione degli investimenti delle pertinenti misure del POR Sicilia 2000-2006, nonché alla realizzazione di interventi per la sicurezza della portualità peschereccia siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo 746005.

 

     Art. 53. Consorzi di ripopolamento ittico.

     1. Per il funzionamento dei Consorzi di ripopolamento ittico di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2002, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo 746401, un contributo pari a 517 migliaia di euro, così ripartito:

     a) 258.228 per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;

     b) 154.937 per il Consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo;

     c) 103.291 per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.

 

     Art. 54. Consorzi universitari.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373718.

 

     Art. 55. Restauro, consolidamento e ristrutturazione Sala d'Ercole.

     1. Al fine di consentire i lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione della Sala d'Ercole del Palazzo dei Normanni di Palermo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro, U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo 776016.

 

     Art. 56. Convenzioni master di alta specializzazione.

     1. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso l'inciso "in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base".

     2. Per le finalità di cui all'articolo 110 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.1.1.2, capitolo 342530.

 

     Art. 57. Cofinanziamento Accordo programma sanità.

     1. L'Assessorato regionale della sanità è autorizzato a cofinanziare l'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari stipulato il 30 aprile 2002 con il Ministero della salute per l'importo complessivo di 58.141 migliaia di euro per il periodo 2002-2005, U.P.B. 10.2.2.6.2, capitolo 812009.

     2. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere è quantificato in 18.709 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle riduzioni di cui all'articolo 1.

     3. Per gli esercizi successivi la spesa complessiva, valutata in 39.432 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione (U.P.B. 4.2.2.8.1, codice 26.04.02) ed è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 58. Potenziamento attività di controllo veterinario.

     1. In adempimento delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, la somma di 10 migliaia di euro versata dalle Aziende unità sanitarie locali nell'anno 2002 in applicazione del medesimo articolo, è destinata al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo 416517.

     2. Le somme versate sul capitolo 1921 del bilancio della Regione in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, nonché quelle iscritte nel corrispondente capitolo di spesa 416517 costituiscono disponibilità con vincolo di specifica destinazione.

 

     Art. 59. Finanziamento programmi stralcio.

     1. Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quadriennio 2002-2005, le tariffe di fognatura e depurazione sono aumentate nella misura del 5 per cento annuo.

     2. L'aumento di cui al comma 1 viene riscosso secondo la procedura vigente dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stralcio.

 

     Art. 60. Interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

     1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si interpreta nel senso che gli enti provinciali per il turismo, trasformati in aziende autonome ai sensi della medesima disposizione, acquisiscono personalità giuridica.

 

     Art. 61. Modalità di determinazione contributi ad aziende di trasporto.

     1. A decorrere dall'esercizio 2003, nella determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza finalizzato all'erogazione del contributo annuo di esercizio di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni non sono incluse le quote di ammortamento o gli oneri finanziari di beni acquistati o acquisiti in leasing con il contributo regionale a qualunque titolo erogato per la parte corrispondente all'ammontare del contributo stesso.

 

     Art. 62. Collegamenti aerei isole minori.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, vengono temporaneamente sospese a far data dall'attivazione dei benefici derivanti dall'attuazione dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i collegamenti aerei tra la Sicilia e le isole minori e fino alla scadenza dei citati benefici di cui all'articolo 135 della predetta legge n. 388 del 2000.

 

     Art. 63. Abrogazioni e modifiche di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22.

     2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

     4. E' abrogato l'articolo 105 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     5. All'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, sono soppresse le parole "e dell'Istituto zooprofilattico".

     6. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     "All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione.".

     7. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, la parola "annuale" è sostituita con la parola "biennale".

     8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "ad organismi ultraregionali" sono sostituite con le parole ", costituzione di organismi, enti pubblici o privati" e alla lettera b) sono soppresse le parole "con soggetti ultraregionali".

     9. Al comma 16 dell'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunte le parole "a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti prodotti.".

     10. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.

     11. L'articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 è abrogato.

     12. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole "gli articoli da 1 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4" sono sostituite con le parole "gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4".

     13. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono aggiunte le parole "Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.".

     14. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, le parole "Assessore regionale alla Presidenza" sono sostituite dalle parole "Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile".

     15. All'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, dopo le parole "adeguamento dei propri statuti." aggiungere le parole "I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione.".

     16. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dopo le parole "contributi annuali" aggiungere le parole "e le dotazioni finanziarie per progetti speciali".

     17. Il comma 7 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è abrogato. Si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.

 

     Art. 64. Variazioni di cassa.

     1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni in termini di cassa al bilancio della Regione per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 65. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 66. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 67. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "C".

 

     Art. 68. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "D".

 

     Art. 69. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

 

     Art. 70.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Lettera abrogata con errata corrige pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2002, n. 3.

[2] Comma già modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[4] Comma già modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[6] Comma modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[7] Articolo così modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[8] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[9] Comma già modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza ivi indicata dall’art. 129 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[10] Articolo abrogato dall'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[11] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[12] Comma già sostituito dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[13] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per effetto dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[14] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per effetto dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[15] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per effetto dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[16] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 per effetto dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[17] Comma aggiunto dall’art. 50 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[18] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[19] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[20] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[21] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[22] Comma così modificato dall’art. 95 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2007, n. 359, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sino a tutto l'anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

[24] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 59 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[25] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.