§ 3.2.27 - L.R. 20 aprile 1976, n. 36.
Interventi per la realizzazione delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali in agricoltura e per lo sviluppo dei comparti produttivi della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:20/04/1976
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo: di potenziare le attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura; di diffondere nelle zone meno favorite le necessarie [...]
Art. 2.      Per la prima elaborazione degli indirizzi operativoprogrammatici di cui al precedente art. 1, nonché per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive sull'evoluzione dell'agricoltura [...]
Art. 3.      Per le finalità della presente legge, le competenze operative dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata a realizzare un programma di elettrificazione rurale.
Art. 5.      Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale a servizio dell'agricoltura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere la spesa ed a concedere i [...]
Art. 6.      La costruzione di strade di bonifica, di vie vicinali, interpoderali, di vie rurali d'uso pubblico, nonché la trasformazione in rotabile delle trazzere dovranno essere improntate a criteri di [...]
Art. 7.      Allo scopo di promuovere la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento, a termini dell'art. 9 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, nonché dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e [...]
Art. 8.      Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture indicati al precedente art. 7 possono beneficiare, limitatamente alle spese elencate nel prezziario adottato [...]
Art. 9.      Allo scopo di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo per gli allevamenti bovini ed ovini, nonché per migliorare e potenziare l'efficienza [...]
Art. 10.      Le agevolazioni contributive di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere concesse anche a favore dei piccoli allevatori, singoli od associati, che realizzano idonei ricoveri [...]
Art. 11.      L'Ente di sviluppo agricolo, i Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bonifica, le cooperative e loro consorzi, le associazioni ed i consorzi di allevatori giuridicamente riconosciuti [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli allevatori associati in cooperative, consorzi ed associazioni costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. [...]
Art. 13.      Le cooperative e loro consorzi e le associazioni costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, di allevatori associati per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, [...]
Art. 14.      Allo scopo di promuovere la valorizzazione della produzione zootecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, a [...]
Art. 15.      Al fine di incrementare, di salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico, di assicurare la diffusione di soggetti da allevamento sani e dotati di elevate caratteristiche [...]
Art. 16.      Per favorire il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità, mastite ed altre forme a carattere diffusivo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è [...]
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni zootecniche di interesse regionale che si [...]
Art. 18.      I Comuni, le Comunità montane e l'Ente di sviluppo agricolo sono autorizzati a concedere, per la costituzione di razionali aziende agro-zootecniche, i terreni compresi nel loro demanio o [...]
Art. 19.      E' autorizzata la concessione di contributi alle cooperative di allevatori o alle associazioni di allevatori costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, per affidare a tecnici forniti di [...]
Art. 20.      L'Associazione regionale degli allevatori di cui al D.P.Reg. n. 94/A del 27 maggio 1952, può accedere alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla vigente legislazione.
Art. 21.      Per il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza strutturale, economica e produttiva della vitivinicoltura siciliana possono essere concesse a favore dei viticoltori singoli od associati [...]
Art. 22.      In aggiunta alle agevolazioni previste dalla presente legge, può essere concesso un sussidio straordinario di lire 50 mila per ettaro vitato, e fino ad un massimo di lire un milione per ciascun [...]
Art. 23.      Allo scopo di sopperire, nei casi di reimpianto, alla mancanza di reddito ed alla esigenza di far fronte agli oneri di coltivazione l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è [...]
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      A favore degli organismi di cui al precedente art. 25, che si prefiggono di realizzare gli impianti previsti dall'art. 7 della presente legge, possono essere concessi contributi per l'attuazione [...]
Art. 27.      Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1950, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni quale contributo straordinario.
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      Una copia della denunzia di produzione prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con allegata copia redatta dalla distilleria della [...]
Art. 30.      Entro la data del 31 agosto di ogni anno il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto da pubblicarsi nella [...]
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      I piani aziendali e pluriaziendali di cui al precedente art. 21 devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti nei casi di reimpianto; negli altri casi si applicano le [...]
Art. 33.      Al fine di favorire l'ammodernamento, il miglioramento ed il potenziamento delle strutture relative al settore delle colture protette, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 29 ottobre 1964, [...]
Art. 34.      Allo scopo di sviluppare una razionale e moderna coltivazione di fiori per la loro migliore commercializzazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere [...]
Art. 35.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici delle università siciliane per l'attuazione dei programmi di ricerca [...]
Art. 36.      Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la ulteriore spesa di:
Art. 37.      Allo scopo di evitare l'inquinamento delle aree interessate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ad enti locali e loro consorzi contributi una tantum [...]
Art. 38.      Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle coltivazioni in serra da parassiti animali e vegetali, da malattie da virus o di altra origine, è autorizzata la concessione di contributi [...]
Art. 39.      Ai fini della prevenzione delle fitopatie delle colture protette in serra, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali interessati o ai loro [...]
Art. 40.      Per il miglioramento ed il potenziamento della coltura del grano duro, le agevolazioni previste dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. [...]
Art. 41.      Le norme contenute nell'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al [...]
Art. 42.      A favore degli organismi associativi che, a termine del precedente art. 40, si impegnano ad effettuare la moltiplicazione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 15, possono essere [...]
Art. 43.      Per consentire la realizzazione da parte dei produttori di grano duro costituiti in cooperative o loro consorzi, nonché in associazioni o loro unioni, di strutture e relative attrezzature e [...]
Art. 44.      La Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, ai fini dell'acquisizione di attrezzature mobili ed immobili destinate al perseguimento dei fini istituzionali, è autorizzata a contrarre [...]
Art. 45.      Allo scopo di sollecitare nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'olivo il miglioramento dello standard qualitativo del prodotto, l'abbassamento dei costi di produzione e la [...]
Art. 46.      Allo scopo di consentire una razionale ed efficiente difesa fitosanitaria nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'ulivo, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione, [...]
Art. 47.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di nocciole e mandorle associati in cooperative e loro consorzi ed in associazioni costituite ai [...]
Art. 48.      Le cooperative e loro consorzi, le associazioni costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, nonché gli organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico di [...]
Art. 49.      Le richieste degli interventi relativi agli artt. 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge vanno inoltrate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 11 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24.
Art. 50.      (Omissis)
Art. 51.      Le disposizioni contenute nell'art. 27 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, relative alla semplificazione delle procedure amministrative, si applicano anche per l'attuazione delle provvidenze recate [...]
Art. 52.      Allo scopo di assicurare alla Regione siciliana notizie, dati ed elementi anche previsionali riguardanti i comparti produttivi caratterizzanti l'agricoltura siciliana, l'Assessore regionale per [...]
Art. 53.      Per i serricoltori di Pachino, Portopalo, Noto il cui prodotto della campagna 1975-1976 è stato distrutto da fitopatie varie o dalle trombe d'aria del 27 gennaio 1976 verificatesi nei comuni di [...]
Art. 54.      A favore delle aziende agricole danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi il 27 gennaio 1976 nei terreni di Avola, Pachino e Siracusa e dalle infestazioni di botrytis cinerea nei comuni di [...]
Art. 55.      (Omissis)
Art. 56.      Per la convenzione prevista dall'art. 26 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, modificata con L.R. 26 maggio [...]
Art. 57.      (Omissis)
Art. 58.      (Omissis)
Art. 59.      L'art. 13 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.
Art. 60.      A modifica del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 5 aprile 1954, n. 9, le caratteristiche tecniche dei borghi rurali vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura [...]
Art. 61.      Per le finalità previste dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, relativamente alle attività ed al funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, è autorizzata, [...]
Art. 62.      In seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, istituito ai sensi del D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, per i fini di cui alla presente legge sono [...]
Art. 63.      Al fine di agevolare l'attuazione degli interventi promozionali previsti dalla presente legge, nonché di migliorare l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole, con particolare [...]
Art. 64.      Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili anche agli enti previsti dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, con le modalità e nei limiti fissati dal predetto art. 14.
Art. 65.      Il termine previsto dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1972, n. 1, prorogato con la L.R. 29 dicembre 1973, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.
Art. 66.      (Omissis)
Art. 67.      Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici eseguite dagli organismi beneficiari delle relative agevolazioni previste dalla presente legge [...]
Art. 68.      Il limite di 6 milioni di lire previsto dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, si intende riferito al prezzo delle macchine agricole al netto dell'importo di I.V.A. La presente norma [...]
Art. 69.      Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire [...]
Art. 70.      Agli interventi contemplati nella presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'art. 43 della L. 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 71.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 158.615 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione e nel bilancio del Fondo di solidarietà [...]
Art. 72.      All'onere di lire 158.045 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di [...]
Art. 73.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.27 - L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

Interventi per la realizzazione delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali in agricoltura e per lo sviluppo dei comparti produttivi della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura e di altre colture arboree.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo: di potenziare le attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura; di diffondere nelle zone meno favorite le necessarie dotazioni elettriche e stradali; di favorire la realizzazione di impianti, strutture ed infrastrutture atte a consentire, anche attraverso le più opportune trasformazioni, un più agevole collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici; di promuovere e sollecitare il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza produttiva della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura, della mandorlicoltura e della nocciolicoltura, nonché di assicurare il perseguimento di tali finalità anche negli altri comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante l'istituzione ed il coordinamento di appositi servizi per le attività promozionali e l'assistenza tecnica.

     Gli interventi relativi ai diversi comparti produttivi dovranno aderire agli indirizzi operativo-programmatici, che, avuto riguardo ai diversi ambiti colturali, produttivi, organizzativi e di mercato ed alle norme della presente legge, saranno emanati, previa deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con riferimento anche alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, e dovranno altresì perseguire sia la conservazione ed il ripristino degli equilibri ambientali, sia il conseguimento ed il mantenimento di adeguati livelli di redditività degli agricoltori interessati.

     Sugli indirizzi operativo-programmatici di cui al comma precedente la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana esprime parere preventivo.

 

     Art. 2.

     Per la prima elaborazione degli indirizzi operativoprogrammatici di cui al precedente art. 1, nonché per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive sull'evoluzione dell'agricoltura siciliana, finalizzati anche alla predisposizione dei provvedimenti e degli interventi occorrenti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari mediante la stipula di apposite convenzioni.

     Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge, le competenze operative dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, sono estese ai comparti della zootecnia, della granicoltura e delle colture arboree.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, anche con la Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con l'Istituto sperimentale zootecnico, con il vivaio governativo di viti americane, con gli osservatori delle malattie delle piante.

     L'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dovrà altresì comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia meridionale della Sicilia, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle attività serricole, ivi comprese le ricerche e le prove nei settori delle sementi, dell'impiego dei mezzi di produzione e di quelli di difesa fitosanitaria, dei sistemi e dei metodi di coltivazione e di allevamento, nonché all'addestramento ed all'aggiornamento degli addetti alle coltivazioni orticole e floricole in serra, e ad ogni altra attività di ricerca e sperimentazione diretta al potenziamento del comparto produttivo.

     Il settimo ed ottavo comma dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, sono soppressi.

 

 

TITOLO II

INTERVENTI PER LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata a realizzare un programma di elettrificazione rurale.

     All'esecuzione delle predette opere, che sono poste a totale carico dell'Amministrazione regionale, si provvede a mezzo di concessione da affidare ai Comuni, alle Comunità montane, all'Ente nazionale elettricità (ENEL), all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed ai consorzi di bonifica.

     Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 5.

     Allo scopo di ampliare e potenziare la rete stradale a servizio dell'agricoltura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere la spesa ed a concedere i contributi e le agevolazioni previste dalla vigente legislazione per la viabilità di bonifica, la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a) dell'art. 3 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, nonché per le opere di nuova costruzione o per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli artt. 5 e 8 della medesima legge regionale.

     Il programma di cui sopra, comprendente l'elenco degli interventi, è definito dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Alla realizzazione degli interventi si provvede a mezzo di concessione da affidare con preferenza ai Comuni.

 

     Art. 6.

     La costruzione di strade di bonifica, di vie vicinali, interpoderali, di vie rurali d'uso pubblico, nonché la trasformazione in rotabile delle trazzere dovranno essere improntate a criteri di funzionalità ed economicità anche in deroga alle caratteristiche geometriche previste dalle norme UNI.

 

     Art. 7.

     Allo scopo di promuovere la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento, a termini dell'art. 9 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, nonché dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni.

     Di tale importo, la somma di lire 2.500 milioni è destinata per le finalità di cui all'art. 1, n. 1, lett. c), della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, anche a parziale reintegro della riduzione apportata con l'art. 41 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27; della restante somma almeno il 50% è destinato al settore vitivinicolo.

     Per la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui al precedente primo comma, il contributo in conto capitale in favore delle associazioni di produttori agricoli o zootecnici resta determinato nella misura massima del 70% della spesa ammessa, elevata fino all'85% in favore delle cooperative e loro consorzi, nonché delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle LL. 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306. Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato, a termini dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo. Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata.

     Per gli interventi previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina la quota da destinare, a carico del relativo stanziamento di bilancio, ai diversi comparti produttivi, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 8.

     Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi, gli impianti e le strutture indicati al precedente art. 7 possono beneficiare, limitatamente alle spese elencate nel prezziario adottato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di un contributo integrativo in misura comunque non superiore a quella del contributo originario per i maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente fra l'emanazione del provvedimento di ammissibilità a finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento, anche mediante stati di avanzamento, dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

     Il predetto contributo è commisurato alla differenza fra i costi unitari ammessi e quelli previsti nel prezziario che risulterà adottato dall'Amministrazione regionale all'atto dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

     Il contributo in questione, qualora ne ricorrano le condizioni, è concesso in via definitiva contestualmente alla liquidazione parziale degli stati di avanzamento dei lavori accertati.

     Condizione indispensabile per la concessione del contributo predetto è che l'esecuzione dei lavori proceda nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato l'accantonamento del 10% degli stanziamenti disposti per le iniziative e gli interventi di cui al precedente art. 7, nonché degli stanziamenti disposti annualmente per le medesime finalità nel bilancio della Regione.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA

 

     Art. 9.

     Allo scopo di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo per gli allevamenti bovini ed ovini, nonché per migliorare e potenziare l'efficienza strutturale, economica e produttiva degli allevamenti stessi e di quelli suini, a favore degli agricoltori singoli od associati, con preferenza per le forme a larga base associativa in cui i coltivatori diretti rappresentano la maggioranza numerica dei soci, che si impegnano a realizzare organici piani aziendali o pluriaziendali di sviluppo agro-zootecnico, da attuare anche mediante stralci funzionali, vengono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese le opere agronomiche di miglioramento e di sistemazione dei pascoli e di sistemazione dei prati-pascoli, le opere e le attrezzature per la lavorazione aziendale dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10%.

 

     Art. 10.

     Le agevolazioni contributive di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere concesse anche a favore dei piccoli allevatori, singoli od associati, che realizzano idonei ricoveri per il bestiame dagli stessi allevato, anche nelle aree a tali finalità destinate dagli strumenti urbanistici comunali. La capacità dei ricoveri predetti deve essere commisurata alle esigenze dei capi mediamente allevati dal beneficiario che rimane obbligato a darne adeguata dimostrazione.

     Ove i predetti ricoveri siano realizzati dai Comuni, perché vengano concessi ad associazioni di allevatori aperte a tutti gli interessati, la misura del contributo può essere elevata al 100% della spesa ammissibile, ivi compresa quella per l'acquisizione dell'area.

 

     Art. 11.

     L'Ente di sviluppo agricolo, i Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bonifica, le cooperative e loro consorzi, le associazioni ed i consorzi di allevatori giuridicamente riconosciuti possono progettare ed eseguire, previa richiesta ed approvazione degli interessati, interventi di trasformazione o di miglioramento che interessino una pluralità di aziende diretto-coltivatrici, ricadenti in aree che presentino idonee caratteristiche di omogeneità e di suscettibilità allo sviluppo dell'attività zootecnica.

     I titolari delle aziende interessate possono rilasciare all'ente incaricato apposita delega all'esecuzione delle relative opere ed alla riscossione dei contributi previsti, impegnandosi a fornire le garanzie occorrenti per far fronte alle spese non coperte dal contributo.

     Gli interventi devono tendere a creare i presupposti per un'integrazione orizzontale e verticale fra le aziende interessate.

     Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, l'aliquota contributiva di cui al precedente art. 9 è elevata del 15%.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli allevatori associati in cooperative, consorzi ed associazioni costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, conservazione lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 700 per quintale di formaggio conferito.

     Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 13.

     Le cooperative e loro consorzi e le associazioni costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, di allevatori associati per il conferimento del formaggio prodotto ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è incrementato di lire 400 milioni.

 

     Art. 14.

     Allo scopo di promuovere la valorizzazione della produzione zootecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, a determinare le norme, i requisiti e le specifiche caratteristiche di genuinità e di pregio dei prodotti tipici siciliani, ed a tal fine è autorizzato a sostenere le spese ed a concedere i contributi occorrenti per l'attuazione, da parte di consorzi di cooperative di allevatori e di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciuti, di un apposito programma di studio e di ricerca.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato a concedere contributi per l'attuazione dei programmi operativi che gli organismi associativi di cui al precedente comma si impegneranno a svolgere per condurre, presso i produttori zootecnici siciliani che ne facciano richiesta, le adeguate verifiche e gli opportuni controlli e per rilasciare agli interessati appositi attestati di genuinità e di tipicità, provvedendo, ove necessario, all'apposizione di specifici contrassegni.

     Al fine di potere svolgere più efficaci ed incisive azioni di valorizzazione, anche sotto il profilo di una migliore standardizzazione delle produzioni di cui ai precedenti commi e di agevolare gli allevatori nello svolgimento delle relative operazioni ponendo al loro servizio gli impianti, le strutture e le attrezzature occorrenti, a favore degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 7.

 

     Art. 15.

     Al fine di incrementare, di salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico, di assicurare la diffusione di soggetti da allevamento sani e dotati di elevate caratteristiche produttive e di agevolare altresì il rifornimento di fattrici da destinare all'incrocio industriale per la produzione di soggetti da ingrasso, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le agevolazioni previste dall'art. 14 della L. 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9.

     Le agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della citata L.R. n. 9 del 9 maggio 1974 sono estese all'acquisto di arieti delle razze da latte, mentre quelle di cui alla lett. e) dell'art. 14 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere destinate anche a razze ovine da carne di provenienza estera.

 

     Art. 16.

     Per favorire il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi, sterilità, mastite ed altre forme a carattere diffusivo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare, in favore dell'Ente di sviluppo agricolo, dei Comuni, delle Comunità montane, dei consorzi di bonifica, delle cooperative di allevatori e loro consorzi e delle associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, programmi organici concernenti:

     - la vaccinazione sistematica contro la brucellosi delle vitelle di età compresa tra i cinque e gli otto mesi;

     - la bonifica sanitaria ed ambientale nei confronti delle parassitosi ovine e bovine;

     - la lotta contro la sterilità e le mastiti delle vacche da latte nonché contro altre forme a carattere diffusivo che arrecano gravi danni agli allevamenti bovini ed ovini.

     Su detti programmi, comprendenti gli accertamenti diagnostici, l'acquisto e l'impiego dei presidi sanitari, è chiamata ad esprimere il proprio parere la commissione zootecnica provinciale competente per territorio.

     Fino a quando non saranno emanate dallo Stato norme sulla stessa materia, al fine di agevolare la sostituzione dei capi di allevamento bovino da abbattere in applicazione della L. 9 giugno 1964, n. 615, favorendo l'acquisizione di soggetti dotati di elevate attitudini produttive, specie se riguardanti allevamenti in selezione o sottoposti a controlli funzionali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 2 giugno 1961, n. 454, le cui aliquote vengono all'uopo elevate del 15% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei casi in cui l'abbattimento sia connesso alla distruzione dei capi, le aliquote predette sono elevate di un ulteriore 15% della spesa riconosciuta ammissibile. L'abbattimento dei soggetti, ai fini della concessione dei contributi anzidetti, dovrà risultare da apposita certificazione da rilasciarsi da parte del direttore del mattatoio presso il quale è avvenuta la macellazione.

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni zootecniche di interesse regionale che si svolgono nell'ambito della fiera regionale dell'agricoltura di Enna, della fiera agricola del Mediterraneo di Ragusa e dell'Agri-sud di Catania, nonché per l'organizzazione e l'attuazione della mostra-mercato del cavallo sanfratellano di Sanfratello e del premio regionale di allevamento nell'ambito della rassegna dell'Ente nazionale del cavallo italiano.

 

     Art. 18.

     I Comuni, le Comunità montane e l'Ente di sviluppo agricolo sono autorizzati a concedere, per la costituzione di razionali aziende agro-zootecniche, i terreni compresi nel loro demanio o patrimonio a cooperative di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e braccianti.

     Alla concessione dei relativi terreni i Comuni provvedono previa deliberazione dei propri consigli comunali e gli altri enti indicati al precedente comma previa deliberazione dei propri organi di amministrazione.

     Negli atti deliberativi anzidetti vanno prefissati i termini e le condizioni delle concessioni le quali non possono avere durata superiore ad anni dieci, eventualmente rinnovabili.

 

     Art. 19.

     E' autorizzata la concessione di contributi alle cooperative di allevatori o alle associazioni di allevatori costituite ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, per affidare a tecnici forniti di laurea in veterinaria la consulenza tecnico-veterinaria per il bestiame di proprietà dei soci allevatori.

     I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 20.

     L'Associazione regionale degli allevatori di cui al D.P.Reg. n. 94/A del 27 maggio 1952, può accedere alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla vigente legislazione.

     Analogamente possono fruire di dette provvidenze i consorzi provinciali degli allevatori di cui al citato decreto del Presidente della Regione sempreché provvedano all'adeguamento dei loro statuti al fine di:

     - essere aperti a tutti i produttori agricoli allevatori siciliani che ne facciano richiesta;

     - prevedere il voto pro-capite e garantire negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

 

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA VITIVINICOLTURA

 

     Art. 21.

     Per il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza strutturale, economica e produttiva della vitivinicoltura siciliana possono essere concesse a favore dei viticoltori singoli od associati che si impegnano a realizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 1975, n. 40, appositi ed organici piani viticoli a carattere aziendale o pluriaziendale, le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle per il reimpianto da realizzare, in ogni caso, dopo il periodo di riposo, che, per i diversi territori vitivinicoli, sarà determinato dai competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10%.

     I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, nelle more della pubblicazione della carta vocazionale di cui all'art. 24 della presente legge, per una superficie complessiva non superiore ad un ventesimo della superficie siciliana investita a vigneto, quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

 

     Art. 22.

     In aggiunta alle agevolazioni previste dalla presente legge, può essere concesso un sussidio straordinario di lire 50 mila per ettaro vitato, e fino ad un massimo di lire un milione per ciascun beneficiario, a favore di viticoltori che:

     a) si associano in cooperative ai fini dell'esecuzione dei piani pluriaziendali di cui al precedente art. 21, nonché della conduzione degli impianti così realizzati su superfici in ogni caso non inferiori ad ettari 15;

     b) ovvero realizzino e si impegnino a condurre nelle zone delimitate ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, e del D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506, e successive aggiunte e modificazioni, i propri impianti in conformità ai vigenti disciplinari di produzione;

     c) ovvero realizzino, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente legge e previo espresso parere dei competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i propri impianti con vitigni di uve apirene o di uve nere da vino raccomandati ed autorizzati ai sensi della vigente legislazione.

     Il sussidio di cui al precedente comma è aumentato del 50% a favore dei coltivatori diretti, nonché dei viticoltori la cui superficie aziendale risulti non superiore ad ettari 3.

 

     Art. 23.

     Allo scopo di sopperire, nei casi di reimpianto, alla mancanza di reddito ed alla esigenza di far fronte agli oneri di coltivazione l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per due anni, a favore delle aziende singole od associate la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari cinque, un aiuto complementare di lire 300 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato.

     L'aiuto di cui al precedente comma viene concesso con le modalità di cui all'art. 9 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, per il primo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto impianto nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal precedente art. 22 e per il secondo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto innesto e del ripristino delle fallanze.

     L'aiuto previsto dal primo comma del presente articolo, quando trattasi di aziende superiori ad ettari 5, viene concesso ai compartecipanti o coloni.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 25.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 26.

     A favore degli organismi di cui al precedente art. 25, che si prefiggono di realizzare gli impianti previsti dall'art. 7 della presente legge, possono essere concessi contributi per l'attuazione di servizi di assistenza tecnica ed enologica alle cantine associate, nonché di azioni per la commercializzazione dei prodotti delle cantine medesime.

     Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 40 milioni, lire 30 milioni e lire 20 milioni rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1950, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni quale contributo straordinario.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 29.

     Una copia della denunzia di produzione prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con allegata copia redatta dalla distilleria della bolletta di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, va trasmessa, a cura degli interessati, alla commissione prevista nel precedente art. 28.

     La commissione controlla entro sessanta giorni dal ricevimento le denunzie e le bollette e trasmette, nel caso in cui rilevi inadempienze alle norme vigenti o irregolarità, le risultanze del controllo al servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     La commissione ha diritto di acquisire di ufficio tutti i dati e gli elementi non denunciati o insufficienti.

     I trasgressori agli articoli del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi, condannati con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, non possono fruire di qualsiasi beneficio concesso dalla Regione siciliana sino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

 

     Art. 30.

     Entro la data del 31 agosto di ogni anno il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita, secondo i criteri fissati dall'art. 3 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1973, n. 37, e dall'art. 12 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 31.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 32.

     I piani aziendali e pluriaziendali di cui al precedente art. 21 devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti nei casi di reimpianto; negli altri casi si applicano le disposizioni della vigente legislazione.

     I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 15 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.

     L'inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

 

 

TITOLO V

INTERVENTI PER LE COLTURE IN SERRA

 

     Art. 33.

     Al fine di favorire l'ammodernamento, il miglioramento ed il potenziamento delle strutture relative al settore delle colture protette, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la concessione delle agevolazioni previste dalla predetta legge per la realizzazione di impianti di serre razionali da utilizzare per le colture protette orticole e floricole.

     La concessione delle agevolazioni disposte dal presente articolo è accordata prioritariamente alle iniziative per la costruzione di nuovi impianti destinati a sostituire le serre preesistenti, la cui struttura ha raggiunto il limite di durata utile, ed a quelle miranti a dotare le serre esistenti di impianti di fertirrigazione a goccia.

 

     Art. 34.

     Allo scopo di sviluppare una razionale e moderna coltivazione di fiori per la loro migliore commercializzazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto delle occorrenti talee purché selezionate e prodotte in Sicilia sotto il controllo dell'Assessorato medesimo o di istituti od organismi dallo stesso all'uopo delegati.

     Il contributo di cui al comma precedente viene fissato nella misura massima del 60%.

 

     Art. 35.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici delle università siciliane per l'attuazione dei programmi di ricerca collegiale intesi ad individuare idonei sistemi per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori addetti all'esecuzione delle operazioni colturali all'interno delle serre.

     I predetti istituti universitari, che si dovranno avvalere della consulenza degli osservatori regionali per le malattie delle piante, sono tenuti a comunicare periodicamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'esito delle ricerche.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla scorta dei risultati acquisiti nell'ambito delle ricerche di cui ai precedenti commi, predisporrà le opportune iniziative e le eventuali azioni di competenza.

     Alle convenzioni previste dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 36.

     Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la ulteriore spesa di:

     a) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni;

     b) lire 2.000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37;

     c) lire 3.000 milioni per gli interventi a partire dall'annata 1975 previsti all'art. 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37.

 

     Art. 37.

     Allo scopo di evitare l'inquinamento delle aree interessate, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ad enti locali e loro consorzi contributi una tantum nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti, loro pertinenze ed attrezzature anche per la raccolta, che consentano l'eliminazione dei residui della protezione e dell'attivazione delle serre.

     Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 100 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

 

     Art. 38.

     Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle coltivazioni in serra da parassiti animali e vegetali, da malattie da virus o di altra origine, è autorizzata la concessione di contributi nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per attuare i trattamenti occorrenti. In favore delle cooperative di serricoltori e loro consorzi e delle associazioni di serricoltori, riconosciute a norma della L. 27 luglio 1967, n. 622, il predetto contributo è elevato al 70%.

     Allo scopo di effettuare tempestive azioni di lotta contro analoghe fitopatie manifestantesi nelle coltivazioni in serra, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 12 maggio 1975, n. 20, gli interventi di cui all'art. 7 della L. 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 39.

     Ai fini della prevenzione delle fitopatie delle colture protette in serra, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali interessati o ai loro consorzi contributi una tantum fino alla misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di capannine meteorologiche, dotate anche di termoidrografi, anemografi e piranografi ad allarme.

     Per gli interventi previsti dal precedente comma è riservata la somma di lire 60 milioni dello stanziamento previsto per l'esercizio 1976 per le finalità di cui all'art. 33 della presente legge.

 

 

TITOLO VI

INTERVENTI PER LA GRANICOLTURA

 

     Art. 40.

     Per il miglioramento ed il potenziamento della coltura del grano duro, le agevolazioni previste dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, possono essere concesse a favore dei granicoltori riuniti in cooperative o loro consorzi che, fino ad un massimo del 25% della superficie aziendale annualmente investita a grano, impiantano campi di moltiplicazione di sementi di grano duro sottoponendosi alle norme ed alle discipline previste dalla L. 25 novembre 1971, n. 1096, e successive aggiunte e modificazioni.

     Le agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse per le spese occorrenti:

     a) per l'acquisto di sementi;

     b) per l'acquisto e la distribuzione di fertilizzanti occorrenti per la concimazione dei terreni dei campi di moltiplicazione;

     c) per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per le operazioni di concimazione, di diserbo e di lotta per prevenzione di attacchi parassitari.

 

     Art. 41.

     Le norme contenute nell'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro relative al raccolto del 1976.

     L'importo dell'anticipazione per l'annata 1975-1976 è stabilito in lire 19.200 per quintale di grano duro conferito agli ammassi.

     Per le finalità previste dal presente articolo, in aggiunta alle disponibilità vigenti sullo stanziamento previsto dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 42.

     A favore degli organismi associativi che, a termine del precedente art. 40, si impegnano ad effettuare la moltiplicazione delle sementi per un periodo non inferiore ad anni 15, possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 7 della presente legge sulla spesa ammessa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione e vendita delle sementi prodotte dai granicoltori associati.

 

     Art. 43.

     Per consentire la realizzazione da parte dei produttori di grano duro costituiti in cooperative o loro consorzi, nonché in associazioni o loro unioni, di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti per la raccolta, conservazione, commercializzazione e vendita del grano dagli stessi prodotto, possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 44.

     La Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, ai fini dell'acquisizione di attrezzature mobili ed immobili destinate al perseguimento dei fini istituzionali, è autorizzata a contrarre mutui a tasso agevolato con istituti di credito operanti in Sicilia.

     Detti mutui per la parte non coperta da contributi concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri organi comunitari, saranno assistiti dalla garanzia fideiussoria della Regione siciliana.

     L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato a concedere la suddetta garanzia sulla base dell'importo dei progetti ammessi a finanziamento ed approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. La Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia dovrà indicare alla ragioneria della Regione i mezzi finanziari attraverso i quali farà fronte al pagamento delle rate di mutuo ed è obbligata a riportare annualmente in bilancio la relativa spesa.

     Per le finalità indicate nel presente articolo, il contributo annuale di cui alla L.R. 1 agosto 1974, n. 33, viene elevato di lire 15 milioni a decorrere dall'esercizio 1976.

 

 

TITOLO VII

INTERVENTI PER ALTRE COLTURE ARBOREE

 

     Art. 45.

     Allo scopo di sollecitare nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'olivo il miglioramento dello standard qualitativo del prodotto, l'abbassamento dei costi di produzione e la razionalizzazione degli impianti, sono concesse le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, al fine di consentire:

     - l'impianto di nuovi noccioleti, mandorleti ed oliveti;

     - il miglioramento degli impianti esistenti da realizzare anche mediante il reimpianto;

     - la realizzazione delle altre opere e lavori complementari ed occorrenti per assicurare agli impianti la migliore produttività ed efficienza.

     Per l'esecuzione delle iniziative di cui al comma precedente possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

     Per gli interventi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui al precedente art. 32.

 

     Art. 46.

     Allo scopo di consentire una razionale ed efficiente difesa fitosanitaria nei comparti del nocciolo, del mandorlo e dell'ulivo, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione, alle cooperative di produttori e loro consorzi ed alle associazioni regolarmente riconosciute, delle agevolazioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 7 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, le cui aliquote contributive sono elevate del 50%.

     Per i terreni interessati alla coltura del nocciolo provvedono i Comuni, nel caso in cui non venga inoltrata domanda da parte dei proprietari.

     I Comuni, sulla base di apposito piano, attingono ai contributi di cui al primo comma.

 

     Art. 47.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di nocciole e mandorle associati in cooperative e loro consorzi ed in associazioni costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, nonché a favore di organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico, per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 650 per quintale di nocciole o di mandorle conferito.

     Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

     Per i produttori che conferiscono le nocciole e le mandorle presso impianti condotti da organismi associativi di cui al primo comma del presente articolo e prevalentemente costituiti da mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti, proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in lire 700 per ogni quintale di prodotto conferito.

 

     Art. 48.

     Le cooperative e loro consorzi, le associazioni costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, nonché gli organismi tra cooperative e società a prevalente capitale pubblico di nocciolicoltori e mandorlicoltori associati per il conferimento dei prodotti ai fini della raccolta, lavorazione e vendita collettiva, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24; a tal fine il fondo previsto dal terzo comma dello stesso articolo è ulteriormente incrementato di lire 1.300 milioni.

     A favore dei consorzi di secondo e terzo grado costituiti dalle cooperative e loro consorzi ed associazioni di nocciolicoltori e mandorlicoltori di cui al precedente art. 47 possono essere concessi contributi per l'attuazione dei servizi di assistenza tecnica agli organismi loro associati nonché di azioni per la commercializzazione delle nocciole e delle mandorle degli organismi medesimi. Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 20 milioni, lire 15 milioni e lire 10 milioni, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

 

 

TITOLO VIII

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

 

     Art. 49.

     Le richieste degli interventi relativi agli artt. 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge vanno inoltrate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 11 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

     Per l'istruttoria delle stesse, per la concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 11 predetto, e per quelle comportanti una spesa preventiva superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 medesimo, comma secondo, sesto e settimo.

     All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale richiamati dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

 

     Art. 50.

     (Omissis) [4]a.

 

     Art. 51.

     Le disposizioni contenute nell'art. 27 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, relative alla semplificazione delle procedure amministrative, si applicano anche per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legislazione nazionale in materia di agricoltura e foreste sempreché i relativi stanziamenti risultino iscritti nel bilancio della Regione.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della L.R. 26 maggio 1973, n. 22, l'importo della sovvenzione prevista dall'articolo medesimo va dedotto dai benefici da corrispondere ai termini degli artt. 3 e 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, e limitatamente alla parte che non riguarda il danno al prodotto.

 

 

TITOLO IX

NORME VARIE

 

     Art. 52.

     Allo scopo di assicurare alla Regione siciliana notizie, dati ed elementi anche previsionali riguardanti i comparti produttivi caratterizzanti l'agricoltura siciliana, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare con l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (I.R.V.A.M.) con sede a Roma apposite convenzioni per l'acquisizione di indagini trimestrali di natura congiunturale, notizie ed informazioni rapide mediante servizi di collegamento telex, rapporti annuali di orientamento dei diversi comparti agricoli e zootecnici, nonché ogni altro elemento utile anche ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento degli indirizzi operativi-programmatici di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 53.

     Per i serricoltori di Pachino, Portopalo, Noto il cui prodotto della campagna 1975-1976 è stato distrutto da fitopatie varie o dalle trombe d'aria del 27 gennaio 1976 verificatesi nei comuni di Pachino, Avola, Siracusa, il contributo di cui all'art. 1 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37, è elevato rispettivamente al 70, all'80% e al 90% e quello di cui all'art. 3 della stessa L. 16 agosto 1974, n. 37, è raddoppiato.

 

     Art. 54.

     A favore delle aziende agricole danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi il 27 gennaio 1976 nei terreni di Avola, Pachino e Siracusa e dalle infestazioni di botrytis cinerea nei comuni di Portopalo, Pachino e Noto, sono concessi, previo accertamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, i prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 5 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

 

     Art. 55.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 56.

     Per la convenzione prevista dall'art. 26 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, modificata con L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

 

     Art. 57.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 58.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 59.

     L'art. 13 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, è abrogato.

     L'autorizzazione di spesa prevista nel citato art. 13 è destinata all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di opere di bonifica e di bonifica montana nonché di acquedotti rurali.

     L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1976 dagli artt. 10 e 15, secondo comma, della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, è destinata per la concessione dei contributi alle cooperative agricole per l'acquisto di macchine agricole ai sensi della L.R. 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 60.

     A modifica del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 5 aprile 1954, n. 9, le caratteristiche tecniche dei borghi rurali vengono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'Assessorato medesimo.

     Al finanziamento degli interventi per la costruzione, ampliamento e ripristino dei predetti borghi, per l'importo che risulterà dai progetti esaminati favorevolmente dal Comitato tecnico-amministrativo, si provvederà a termini degli artt. 2 e 7 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 61.

     Per le finalità previste dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, relativamente alle attività ed al funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 62.

     In seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, istituito ai sensi del D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, per i fini di cui alla presente legge sono istituiti sottocomitati regionali rispettivamente preposti alle materie attinenti alla zootecnia ed alla vitivinicoltura [7]a.

     I sottocomitati regionali di cui al precedente comma sono composti, oltre che dai membri di cui alle lett. f), g) ed h) dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dal direttore regionale dell'agricoltura e da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio regionale anzidetto, anche dal presidente e dal direttore generale dell'Ente di sviluppo agricolo, nonché:

     a) il sottocomitato regionale per la zootecnia:

     - dai titolari delle cattedre di zootecnia delle Università di Palermo e di Catania e da un titolare di cattedra della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina;

     - dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

     - dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

     - dal direttore dell'Istituto zooprofilattico;

     - dal capo dell'ufficio regionale veterinario;

     - da un veterinario provinciale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     - da un rappresentante delle associazioni e dei consorzi degli allevatori riconosciuti in campo regionale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     - da tre sindaci in rappresentanza dei Comuni maggiormente interessati ai problemi zootecnici, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     b) il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura:

     - dai titolari delle cattedre di coltivazioni arboree delle Università di Palermo e di Catania;

     - dal presidente e dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino;

     - dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia;

     - da tre presidenti di cantine sociali e loro consorzi, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     - da tre sindaci in rappresentanza dei Comuni maggiormente interessati ai problemi vitivinicoli, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

     - dal direttore del vivaio governativo di viti americane.

     Per la costituzione ed il funzionamento dei sottocomitati di cui al presente articolo si applicano le norme previste dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 63.

     Al fine di agevolare l'attuazione degli interventi promozionali previsti dalla presente legge, nonché di migliorare l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole, con particolare preferenza per quelle dei coltivatori diretti specie se associati, fino alla revisione ed al coordinamento dei compiti e delle attività degli enti ed organismi operanti nel settore, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può utilizzare il personale in atto in servizio presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura e presso il campo sperimentale Olivo di Gela di cui all'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1973, n. 54, ed all'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, per fornire agli agricoltori interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento delle attività agricole anche in relazione agli indirizzi generali della politica agricola regionale, ed al fine di promuovere la più ampia e diffusa conoscenza, onde sollecitarne la relativa attuazione, degli interventi pubblici destinati allo sviluppo agricolo e socio-economico della Regione.

     L'utilizzazione di cui al precedente comma dovrà aver luogo per mansioni corrispondenti a quelle delle categorie di appartenenza, fermo restando il trattamento economico spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale di cui al presente articolo può essere autorizzato a prestare servizio oltre il normale orario d'ufficio, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario previste per i dipendenti regionali e degli stanziamenti di bilancio. Il compenso per lavoro straordinario è determinato in base alle norme vigenti per i dipendenti regionali, sulla base del trattamento economico fondamentale attribuito ai sensi del comma precedente.

     Lo stesso personale può essere comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fruendo del trattamento economico di missione spettante ai dipendenti dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente o di assistente a seconda delle categorie di appartenenza.

     Al pagamento degli emolumenti di cui ai commi precedenti provvederà direttamente l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 21115 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

 

     Art. 64.

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili anche agli enti previsti dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, con le modalità e nei limiti fissati dal predetto art. 14.

 

     Art. 65.

     Il termine previsto dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1972, n. 1, prorogato con la L.R. 29 dicembre 1973, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 66.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 67.

     Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici eseguite dagli organismi beneficiari delle relative agevolazioni previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.

     Ai predetti organismi è fatto obbligo di trasmettere alla Presidenza della Regione - Amministrazione del bilancio - ed agli Assessorati regionali del lavoro e della cooperazione e dell'agricoltura e delle foreste, con frequenza trimestrale a decorrere dal 30 maggio 1976, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori, contenente l'indicazione delle somme ricevute in anticipazione dagli istituti stessi e quelle versate sullo stesso conto quale ricavo delle vendite, da allegare ad una situazione nella quale risultino chiaramente indicate le anticipazioni erogate a favore dei conferenti e quanto altro occorre per fornire alle amministrazioni interessate elementi certi di valutazione sull'andamento delle gestioni di ammasso.

 

     Art. 68.

     Il limite di 6 milioni di lire previsto dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, si intende riferito al prezzo delle macchine agricole al netto dell'importo di I.V.A. La presente norma si applica anche alle istanze inoltrate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 69.

     Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 70.

     Agli interventi contemplati nella presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'art. 43 della L. 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 71.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 158.615 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione e nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 come dalla seguente tabella:

     (Omissis) [9].

     Sono altresì, autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

     - lire 15 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, per i contributi annui previsti dall'art. 44;

     - lire 10 milioni, per l'anno finanziario in corso, per le garanzie previste dall'art. 44, che si iscrivono al cap. 20731 del bilancio della Regione;

     - lire 15 milioni quale limite quinquennale di impegno per l'anno 1976 per le finalità dell'art. 54.

 

     Art. 72.

     All'onere di lire 158.045 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80 approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     All'onere di lire 600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede quanto a lire 531 milioni con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno medesimo e quanto a lire 69 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la L.R. 25 ottobre 1975, n. 69.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 73.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 21 agosto 1984, n. 50.

[2] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[3] Articolo abrogato tacitamente dall'art. 22 L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

[4] Modifica artt. 2 e 4 L.R. 6 giugno 1975, n. 40.

[4]4a Articolo abrogato con art. 44 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[5] Sostituisce art. 28 L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 55 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[7] Modifica art. 4 L.R. 26 luglio 1957, n. 43.

[7]7a Abrogati con art. 41 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[8] Abrogato con art. 3 L.R. 7 maggio 1977, n. 28.

[9] Tabella superata.