§ 4.3.110 – L.R. 3 novembre 1994, n. 43.
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:03/11/1994
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione di alloggi pubblici.
Art. 1 bis. 
Art. 2.  Prezzo degli alloggi.
Art. 3.  Destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi gestiti dagli IACP.
Art. 4.  Mutui per l'acquisto.
Art. 5.  Riduzione del prezzo d'acquisto.
Art. 6.  Disciplina degli alloggi occupati da appartenenti alle forze dell'ordine.
Art. 7.  Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto ENLRP e trasferiti alla Regione.
Art. 8.  Integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in tema di edilizia abitativa.
Art. 9.  Proroga del termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, come modificato dall'articolo 147 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in tema di edilizia [...]
Art. 10.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in tema di morosità.
Art. 11.  Modifica del termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in tema di attuazione dei piani particolareggiati di recupero.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 4.3.110 – L.R. 3 novembre 1994, n. 43.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

(G.U.R. 7 novembre 1994, n. 55).

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione di alloggi pubblici.

     1. La legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», si applica nel territorio della Regione con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge, nella misura del 90 per cento.

 

     Art. 2. Prezzo degli alloggi. [2]

     1. Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si fa riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4. Nell'ambito di tale categoria si applica la classe corrispondente a quella catastalmente attribuita a ciascuna unità immobiliare. Qualora la classe corrispondente manchi si applica quella immediatamente antecedente.

     1 bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita [3].

     2. Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.

     3. Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

     4. E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.

     5. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni [4].

 

     Art. 3. Destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi gestiti dagli IACP.

     1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 6, i fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge sono gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e sono destinati prioritariamente, fino allo ammontare del 20 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, al ripiano dei deficit finanziari dei relativi Istituti.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, la quota di cui al comma 1 può essere elevata, fino ad un massimo del 30 per cento dei proventi, al fine di consentire l'adempimento di concordati con le banche creditrici, atti a realizzare il riequilibrio finanziario degli Istituti.

     3. I proventi delle successive alienazioni sono destinati, sulla scorta di direttive emanate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici:

     a) al reinvestimento in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico;

     b) al reinvestimento in opere di urbanizzazione, socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

     c) alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, di alloggi-parcheggio e di alloggi di edilizia sovvenzionata, anche al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari.

     4. Una quota non superiore al 5 per cento annuo dei proventi di cui al comma 3 può essere destinata ad esigenze gestionali degli Istituti.

     5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è determinata annualmente la quota da destinare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 3, lettera a), alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, o all'acquisizione di nuovi alloggi da destinare, secondo le norme vigenti sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente agli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.

     6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite conseguito da ciascuno istituto confluisce in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento dei contributi in conto interessi di cui al successivo articolo 4 [5].

     7. [6].

 

     Art. 4. Mutui per l'acquisto.

     1. Gli assegnatari che intendono acquistare gli alloggi di edilizia pubblica di cui alla presente legge, che non siano beneficiari di altre agevolazioni previste da norme statali o regionali, possono fruire di appositi mutui agevolati.

     2. I mutui hanno una durata fino a venticinque anni e possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto dell'alloggio.

     3, I mutui sono concessi da banche convenzionate, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nella convenzione il tasso degli interessi è determinato in misura non superiore a quella stabilita per la concessione di mutui per l'edilizia agevolata - convenzionata.

     4. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con le banche le convenzioni di cui al comma 3, e ad erogare alle banche convenzionate contributi in conto interesse, fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario al 4 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.

     5. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, le garanzie nei confronti delle banche mutuanti previste dallo articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati i criteri di formazione di graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Tali criteri devono prevedere esclusivamente l'attribuzione di punteggi in modo automatico, sulla base di requisiti attestati mediante dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     7. Nella formazione delle graduatorie di cui al comma 6 una quota deve essere annualmente riservata alle istanze prodotte dagli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.

     8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo, si applicano, al fine della determinazione del prezzo degli alloggi e di ogni altra modalità di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione delle graduatorie, se più favorevoli [7].

 

     Art. 5. Riduzione del prezzo d'acquisto. [8]

     1. La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Disciplina degli alloggi occupati da appartenenti alle forze dell'ordine. [9]

     1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché quelle di cui alla presente legge, ad eccezione dell'articolo 2, si applicano anche agli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54.

 

     Art. 7. Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto ENLRP e trasferiti alla Regione.

     1. Gli alloggi costruiti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, trasferiti al patrimonio immobiliare della Regione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, vengono ceduti in proprietà agli aventi titolo in base all'articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, con le modalità fissate dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, per gli alloggi costruiti a totale carico della Regione.

 

     Art. 8. Integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in tema di edilizia abitativa.

     1. Le somme stanziate per gli interventi di cui al Titolo II «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti» della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, possono essere destinate anche alla realizzazione di alloggi mediante interventi di recupero urbano.

     2. Per la finalità di cui al comma 1 i comuni interessati possono formulare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposte di variazione al programma di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. Le variazioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, gli Istituti autonomi per le case popolari possono utilizzare i finanziamenti disposti in base alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, entro il 31 dicembre 1995 [10].

 

     Art. 9. Proroga del termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, come modificato dall'articolo 147 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in tema di edilizia abitativa. [11]

     1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, come modificato dall'articolo 147 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è prorogato di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge [12].

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in tema di morosità.

     1. L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica del termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in tema di attuazione dei piani particolareggiati di recupero.

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, le parole «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia un contributo straordinario vincolato esclusivamente al pagamento delle spettanze del personale e dei relativi oneri assistenziali e previdenziali.

     2. Il contributo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo di lire 10.000 milioni, è ripartito tra gli Istituti mediante accreditamento diretto ai rispettivi legali rappresentanti.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire 10.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. Per le finalità degli altri articoli della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 2.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. [13].

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[2] Vedi l'art. 17 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25 per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[3] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 maggio 2007, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[8] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 25 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, l'art. 94 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, l’art. 23 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, l’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, l'art. 23 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9, l’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e l'art. 11, comma 81, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[9] Vedi comma 2, art. 4, L.R. 7 maggio 1996, n. 31.

[10] Vedi artt. 23, 24 e 25, L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, per la proroga dei termini di cui agli artt. 5, 8 e 9 della presente legge. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 72 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 relativamente al termine di cui all'art. 9 della presente legge. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 21 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[11] Vedi artt. 23, 24 e 25, L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, per la proroga dei termini di cui agli artt. 5, 8 e 9 della presente legge. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 72 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 relativamente al termine di cui all'art. 9 della presente legge.

[12] Vedi l'art. 11 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3 per la proroga del termine di cui al presente articolo.

[13] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.