Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 03/11/1994 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione di alloggi pubblici. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. Prezzo degli alloggi. |
Art. 3. Destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi gestiti dagli IACP. |
Art. 4. Mutui per l'acquisto. |
Art. 5. Riduzione del prezzo d'acquisto. |
Art. 6. Disciplina degli alloggi occupati da appartenenti alle forze dell'ordine. |
Art. 7. Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto ENLRP e trasferiti alla Regione. |
Art. 8. Integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in tema di edilizia abitativa. |
Art. 9. Proroga del termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, come modificato dall'articolo 147 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in tema di edilizia [...] |
Art. 10. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in tema di morosità. |
Art. 11. Modifica del termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in tema di attuazione dei piani particolareggiati di recupero. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 4.3.110 – L.R. 3 novembre 1994, n. 43.
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
(G.U.R. 7 novembre 1994, n. 55).
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. La
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della
Art. 2. Prezzo degli alloggi. [2]
1. Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
1 bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita [3].
2. Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80 per cento della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.
3. Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della
4. E' abrogato l'articolo 7 della
5. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui all’articolo 1, comma 4, della
Art. 3. Destinazione dei proventi delle alienazioni degli alloggi gestiti dagli IACP.
1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 6, i fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge sono gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e sono destinati prioritariamente, fino allo ammontare del 20 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, la quota di cui al comma 1 può essere elevata, fino ad un massimo del 30 per cento dei proventi, al fine di consentire l'adempimento di concordati con le banche creditrici, atti a realizzare il riequilibrio finanziario degli Istituti.
3. I proventi delle successive alienazioni sono destinati, sulla scorta di direttive emanate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici:
a) al reinvestimento in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico;
b) al reinvestimento in opere di urbanizzazione, socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;
c) alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, di alloggi-parcheggio e di alloggi di edilizia sovvenzionata, anche al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari.
4. Una quota non superiore al 5 per cento annuo dei proventi di cui al comma 3 può essere destinata ad esigenze gestionali degli Istituti.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è determinata annualmente la quota da destinare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 3, lettera a), alla realizzazione, anche attraverso interventi di recupero edilizio o urbano, o all'acquisizione di nuovi alloggi da destinare, secondo le norme vigenti sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente agli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.
6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite conseguito da ciascuno istituto confluisce in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento dei contributi in conto interessi di cui al successivo articolo 4 [5].
7. [6].
Art. 4. Mutui per l'acquisto.
1. Gli assegnatari che intendono acquistare gli alloggi di edilizia pubblica di cui alla presente legge, che non siano beneficiari di altre agevolazioni previste da norme statali o regionali, possono fruire di appositi mutui agevolati.
2. I mutui hanno una durata fino a venticinque anni e possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto dell'alloggio.
3, I mutui sono concessi da banche convenzionate, ai sensi dell'articolo 47 del
4. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con le banche le convenzioni di cui al comma 3, e ad erogare alle banche convenzionate contributi in conto interesse, fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario al 4 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.
5. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, le garanzie nei confronti delle banche mutuanti previste dallo articolo 17 della
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati i criteri di formazione di graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Tali criteri devono prevedere esclusivamente l'attribuzione di punteggi in modo automatico, sulla base di requisiti attestati mediante dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della
7. Nella formazione delle graduatorie di cui al comma 6 una quota deve essere annualmente riservata alle istanze prodotte dagli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.
8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo, si applicano, al fine della determinazione del prezzo degli alloggi e di ogni altra modalità di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione delle graduatorie, se più favorevoli [7].
Art. 5. Riduzione del prezzo d'acquisto. [8]
1. La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della
Art. 6. Disciplina degli alloggi occupati da appartenenti alle forze dell'ordine. [9]
1. Le disposizioni della
Art. 7. Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto ENLRP e trasferiti alla Regione.
1. Gli alloggi costruiti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, trasferiti al patrimonio immobiliare della Regione per effetto del
Art. 8. Integrazioni alla
1. Le somme stanziate per gli interventi di cui al Titolo II «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti» della
2. Per la finalità di cui al comma 1 i comuni interessati possono formulare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposte di variazione al programma di cui all'articolo 14 della
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della
Art. 9. Proroga del termine di cui all'articolo 41 della
1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della
Art. 10. Modifica dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5, comma 2, della
(Omissis).
Art. 11. Modifica del termine di cui all'articolo 9 della
1. All'articolo 9, comma 1, della
(Omissis).
Art. 12. Norma finanziaria.
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia un contributo straordinario vincolato esclusivamente al pagamento delle spettanze del personale e dei relativi oneri assistenziali e previdenziali.
2. Il contributo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo di lire 10.000 milioni, è ripartito tra gli Istituti mediante accreditamento diretto ai rispettivi legali rappresentanti.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire 10.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
4. Per le finalità degli altri articoli della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 2.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5. [13].
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo aggiunto dall'art. 22 della
[2] Vedi l'art. 17 della
[3] Comma inserito dall'art. 5 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 23 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 56 della
[6] Comma abrogato dall'art. 56 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 56 della
[8] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 25 della
[9] Vedi comma 2, art. 4,
[10] Vedi artt. 23, 24 e 25,
[11] Vedi artt. 23, 24 e 25,
[12] Vedi l'art. 11 della
[13] Comma abrogato dall'art. 56 della