Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/02/2007 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 4. Tasse sulle concessioni governative regionali. |
Art. 5. Istituzione di tasse di concessione regionale. |
Art. 6. Contabilità economica degli enti. |
Art. 7. Patto di stabilità regionale. |
Art. 8. Riduzione dei compensi. |
Art. 9. Contenimento della spesa corrente. |
Art. 10. Soppressione dell'indennità di trasferta. |
Art. 11. Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale. |
Art. 12. Trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale. |
Art. 13. Norme in materia di controllo interno di enti regionali. |
Art. 14. Proroga degli organi di controllo interno di enti regionali. |
Art. 15. Disposizioni relative al Comitato di coordinamento dei dipartimenti. |
Art. 16. Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società. |
Art. 17. Trattamento economico degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali. |
Art. 18. Indennità spettante agli amministratori degli enti locali. |
Art. 19. Trattamento economico dei dirigenti a contratto. |
Art. 20. Semplificazione delle procedure relative all'erogazione del trattamento economico. |
Art. 21. Infermità per causa di servizio. |
Art. 22. |
Art. 23. Comitato regionale per le comunicazioni. |
Art. 24. Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. |
Art. 25. Finanziamento integrativo della spesa sanitaria. |
Art. 26. Restituzione di assegnazioni e finanziamento della maggiore spesa sanitaria. |
Art. 27. Designazioni dei sindaci degli enti del settore sanità. |
Art. 28. |
Art. 29. Assegnazioni in favore dei comuni per il triennio 2007-2009. |
Art. 30. Norme in materia di assegnazioni agli enti locali. |
Art. 31. Assegnazioni in favore delle province regionali. |
Art. 32. Proroga di termini. |
Art. 33. Istituzione Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica. |
Art. 34. Cessione di quote e scioglimento di società ed organismi facenti capo all'Ente di sviluppo agricolo. |
Art. 35. Riconoscimento dell'Istituto regionale della vite e del vino quale ente di ricerca della Regione siciliana. |
Art. 36. Istituto regionale dei sordi di Sicilia e Convitto regionale per audiofonolesi. |
Art. 37. Istituzione della commissione per la composizione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali. |
Art. 38. Interventi per lo sport. |
Art. 39. Norme in materia di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. |
Art. 40. Interventi relativi ai cantieri di lavoro. |
Art. 41. Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali. |
Art. 42. Misure per favorire la stabilizzazione di personale. |
Art. 43. Cooperative costituite da portatori di handicap. |
Art. 44. Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna |
Art. 45. Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani. |
Art. 46. Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Accesso dei comuni alle premialità nella ripartizione di risorse economiche. |
Art. 47. |
Art. 48. Attività dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Nomina del consiglio di amministrazione. |
Art. 49. Disposizioni in materia di pagamento di oneri e diritti relativi all'attività dell'ufficio del dipartimento regionale urbanistica. |
Art. 50. Istituzione del tariffario per l'attività degli uffici dell'Agenzia per i rifiuti e le acque. |
Art. 51. Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale. |
Art. 52. Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico. |
Art. 53. Norme in materia di trasporto pubblico locale. |
Art. 54. Orto botanico di Palermo. |
Art. 55. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 56. Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
Art. 57. Trasferimenti annuali in favore di enti. |
Art. 58. Norme relative al contenuto della legge finanziaria. |
Art. 59. Fondi globali e tabelle. |
Art. 60. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 61. Entrata in vigore. |
§ 5.3.384 - L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.
(G.U.R. 9 febbraio 2007, n. 7 - S.O. n. 1).
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI. NORME IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 201.112 migliaia di euro, mentre per l'anno 2009 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 257.221 migliaia di euro.
3. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2007-2013.
4. Per l'esercizio finanziario 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 2 della
5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2007, a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione di entrate derivanti da trasferimenti poliennali dello Stato, compresi quelli derivanti da trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 114, della
Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2005 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2006, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1996, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2006, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2005 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2004, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2006 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente, da eliminare ai sensi del comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 4. Tasse sulle concessioni governative regionali.
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della
"1 quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al
a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:
1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della
2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b) Voce di cui al numero d'ordine 26:
1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo l della
c) Voce di cui al numero d'ordine 35:
1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Istituzione di tasse di concessione regionale.
1. Ai fini del rilascio del riconoscimento previsto dall'articolo 4 del
2. Per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e dell'applicazione del sistema HACCP ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in conformità con quanto stabilito dall'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" è istituita la tassa di concessione regionale il cui importo è fissato in 600 euro. La tassa è dovuta all'atto della richiesta della prima iscrizione e nei casi di modifica di elementi essenziali dell'impresa.
3. Le tasse sulle concessioni regionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano a far data dall'entrata in vigore della presente legge e trovano regolamentazione nelle disposizioni della
Art. 6. Contabilità economica degli enti.
1. Gli enti di cui all'articolo 18, comma 4, della
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 7. Patto di stabilità regionale.
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal 'Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011' adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, delle società partecipate dalla Regione, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, fatta eccezione per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, non può superare, per il triennio 2007-2009, il limite massimo degli impegni di competenza assunti e dei relativi pagamenti effettuati nel 2005, ridotti del 10 per cento, salvo che per le spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2. Per l'anno 2007 è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1, di procedere all'assunzione di personale. I medesimi soggetti, nell'anno 2007 possono procedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, posti in essere anche sulla base di specifiche convenzioni, fermo restando che il relativo costo non superi il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta a tale titolo nel corso dell'anno 2005.
3. Per l'anno 2007 i soggetti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 40 per cento della spesa impegnata nell'anno 2005 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, fiere, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza.
4. Per l'anno 2007, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005. E' fatto obbligo ai predetti soggetti di adottare le relative misure di pubblicità e trasparenza, comunicando l'elenco dei propri consulenti con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso, alla competente amministrazione di tutela e vigilanza ed alla Corte dei conti.
5. Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.
6. Gli organi di controllo interno sono obbligati a denunciare al competente organo tutorio il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.
7. Per quei soggetti che non realizzano le riduzioni di spesa previste nel presente articolo, i trasferimenti ed i contributi regionali dell'esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'eccedenza di spesa e la spesa complessiva, al netto delle partite di giro, impegnata nell'esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli. Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano esclusivamente una contabilità economico-patrimoniale, i contributi regionali dell'esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti rispetto ai limiti stabiliti nel presente articolo ed il totale dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli.
8. I soggetti individuati nel comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri bilanci alle disposizioni del presente articolo ed a comunicare ai competenti organi regionali tutori ed alla ragioneria generale della Regione i risparmi conseguiti.
9. Le amministrazioni regionali, all'atto di assunzione dell'impegno delle somme da trasferire ai soggetti individuati nel comma 1, tengono conto dei predetti risparmi che costituiscono economie di spesa nel bilancio della Regione destinati al miglioramento del risultato di gestione.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che hanno concluso le procedure di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2006, ed ai soggetti istituiti successivamente all'anno 2004, che comunque sono tenuti ad adottare comportamenti mirati al contenimento della spesa. I predetti soggetti, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sono tenuti ad avvalersi principalmente delle professionalità in atto esistenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e di cui all'articolo 2, comma 1, della
Art. 8. Riduzione dei compensi.
1. Per il triennio 2007-2009 i compensi da corrispondere ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i contratti in essere devono essere rinegoziati ai sensi del comma 1.
Art. 9. Contenimento della spesa corrente.
1. I dirigenti regionali responsabili della spesa, nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti ed organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, devono adottare comportamenti selettivi mirati al contenimento della spesa di gestione ed escludere o riprogrammare le iniziative che comportano aumento degli oneri, ovvero devono porre in essere tutte le opportune attività che a parità di costi possono migliorare l'azione amministrativa medesima.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - un fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, sulla base di specifiche documentate esigenze di natura obbligatoria e collegate a contratti per utenze, per l'acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità o di fitti passivi, previa dichiarazione della impossibilità di procedere alle variazioni di cui all'articolo 1, comma 21, della
4. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in 13.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, in 15.000 migliaia di euro per l'esercizio 2008 ed in 18.000 migliaia di euro per l'esercizio 2009.
5. Per l'Amministrazione regionale le riduzioni previste dall'articolo 6, comma 4, della
6. Per l'anno 2007 l'Amministrazione regionale può conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005, con l'esclusione della spesa relativa alle indagini inserite nel Programma statistico regionale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli uffici dell'Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
8. Qualora nel corso dell'esercizio la ragioneria generale della Regione verifichi che l'andamento della spesa regionale non rispetti limiti di cui al comma 7, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze è disposta, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
9. Il mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con la legge di bilancio, effettuato attraverso l'assunzione di obbligazioni con oneri a carico del bilancio negli esercizi successivi, rileva agli effetti della responsabilità contabile e comporta l'obbligo da parte degli organi di controllo interno di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
10. Le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.
Art. 10. Soppressione dell'indennità di trasferta.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della
Art. 11. Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale. [2]
[1. Al fine di ridurre le spese a carico del bilancio della Regione, è fatto obbligo all'Assessore regionale alla Presidenza, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di presentare, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale rivolto ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e a razionalizzare le competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee, migliorandone la funzionalità e l'efficienza, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
2. Il predetto piano viene predisposto, sentiti i dipartimenti regionali interessati, dalla Segreteria generale, dal dipartimento del personale e dalla ragioneria generale della Regione.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa conseguibili nel triennio di avvio del piano stesso e da una proposta operativa che indichi gli obiettivi da raggiungere, le azioni, anche legislative, da porre in essere ed i relativi tempi e termini di attuazione.
4. Nelle more della completa riorganizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è fatto divieto di procedere all'istituzione di nuovi uffici previsti dall'articolo 4, comma 7, della
Art. 12. Trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
'2. Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un'altra, si provvede alle variazioni di bilancio compensative ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della
2. L'articolo 7 della
Art. 13. Norme in materia di controllo interno di enti regionali.
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica regionale:
a) gli organi di controllo interno di regolarità amministrativo-contabile, comunque denominati, di enti, agenzie o società la cui nomina sia di competenza regionale, e degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 168, della
b) i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali, individuati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sono integrati con un magistrato della Corte dei conti, in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere, che ne assume la presidenza. L'eventuale trattamento di missione a questi spettante è liquidato limitatamente alle percorrenze sul territorio regionale, e non trova applicazione, per il medesimo, il disposto dell'articolo 9, comma 1, della
c) le strutture operative degli istituti ed aziende sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, alle quali è assegnata la funzione del controllo di gestione, forniscono le relative relazioni, oltre che agli amministratori ed ai dirigenti, anche alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. Al medesimo obbligo di comunicazione sono tenute le unità dell'Amministrazione regionale responsabili del controllo di gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della
d) al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni direttive e di controllo da espletarsi da parte della Regione degli enti sottoposti a vigilanza e delle società partecipate, e tenuto conto del disposto degli articoli 48 e 53 della
Art. 14. Proroga degli organi di controllo interno di enti regionali.
1. Alla
"Art. 1 bis. (Proroga degli organi di controllo interno).
1. I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.
2. I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica.".
Art. 15. Disposizioni relative al Comitato di coordinamento dei dipartimenti.
1. All'art. 5 della
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione.";
- il comma 3 è abrogato;
- al comma 4 le parole "Il CODIPA esprime pareri ed articola proposte operative per quanto riguarda" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda:";
- dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. Ltecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento.";
- al comma 5 le parole "almeno una volta al mese" sono sostituite con le parole "con cadenza trimestrale".
Art. 16. Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società.
1. Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della
2. Le predette società adeguano, a pena di decadenza degli organi di amministrazione, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del citato decreto presidenziale.
Art. 17. Trattamento economico degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali.
1. Il trattamento economico complessivo degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, ferme restando le disposizioni normative vigenti che stabiliscono limiti inferiori.
Art. 18. Indennità spettante agli amministratori degli enti locali.
1. L'indennità di carica prevista dall'articolo 19 della
Art. 19. Trattamento economico dei dirigenti a contratto.
1. Gli emolumenti spettanti ai dirigenti a contratto dell'Amministrazione regionale o presso gli enti controllati o società partecipate a maggioranza dalla Regione, non possono eccedere l'importo di 250.000 euro annui [3].
2. E' fatto obbligo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di adeguare i contratti in essere a quanto disposto dal comma 1 [4].
Art. 20. Semplificazione delle procedure relative all'erogazione del trattamento economico.
1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi, gli uffici dell'Amministrazione regionale, per il calcolo ed il pagamento del trattamento economico, devono adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, procedure informatiche predisposte dalla ragioneria generale della Regione, d'intesa con il dipartimento del personale.
Art. 21. Infermità per causa di servizio.
1. Sono recepite le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 220 e 221, della
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 20 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 23. Comitato regionale per le comunicazioni.
1. All'articolo 101 della
- al comma 1 le parole "composto da cinque membri di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "composto da sette membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare";
- al comma 2 le parole "il Comitato elegge nel suo seno il Presidente" sono sostituite con "Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati";
- al comma 3 bis le parole "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti "Presidente dell'Assemblea regionale siciliana";
- il comma 5 è abrogato.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 24. Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
1. L'Assessore regionale per la sanità determina e attribuisce, entro il mese di marzo, alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e all'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, le risorse per l'anno 2007, necessarie per rispettare le strategie e gli obiettivi previsti nel piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, previa negoziazione con i rispettivi direttori generali, nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
2. Con le medesime procedure e nel rispetto delle scadenze di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la sanità provvede all'assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.
3. La negoziazione di cui al comma 1 per la determinazione dei rispettivi budget è estesa anche all'Ospedale classificato Buccheri La Ferla di Palermo, all'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IsMeTT), alla Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina, Associazione Oasi Maria SS. ed alla Fondazione Oasi Salute - da essa derivata - entrambe con sede in Troina nonché ai centri di eccellenza costituiti in fondazione [5].
4. Nel caso in cui, entro il termine previsto dal comma 1, non sia stata ancora adottata la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale, il limite delle risorse destinate al sistema sanitario regionale viene commisurato provvisoriamente e, salvo conguaglio, sulla base delle sole risorse del fondo sanitario regionale assegnate nell'anno precedente .
5. La spesa per l'acquisizione di beni e servizi nel triennio 2007-2009 deve essere ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005. La spesa complessiva regionale per le consulenze, escluse quelle a carattere assistenziale e sanitario, assunta dalle aziende di cui al comma 1 deve essere ridotta nel triennio 2007-2009 del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
6. La spesa complessiva per le consulenze di carattere assistenziale e sanitario è ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
7. La quota di fondo sanitario regionale disponibile destinata alla assistenza ospedaliera non può superare il 46 per cento per l'anno 2007, il 45 per cento per l'anno 2008 ed il 44 per cento per l'anno 2009.
8. L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza ospedaliera preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie, derivanti dalla differenza tra ldi spesa per l'assistenza ospedaliera preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità e in ambito provinciale, all'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento a quelle riguardanti prestazioni di elevata specializzazione carenti sul territorio.
9. L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza specialistica preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie derivanti dalla differenza tra l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità, all'attuazione di piani su base provinciale per l'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento alle prestazioni di elevata specialità carenti sul territorio e avuta considerazione della tipologia e del livello tecnologico delle attrezzature utilizzate.
10. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla definizione della negoziazione di cui al comma 1, provvedono alla contrattazione dei budget delle strutture private preaccreditate ospedaliere e specialistiche, secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento, e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per la sanità. Sino alla definizione del nuovo piano territoriale di assistenza specialistica ambulatoriale, i direttori generali provvedono alle assegnazioni dei budget previsti, scaturenti dalle effettive esigenze della popolazione di riferimento e a criteri stabiliti dall'Assessorato della sanità negoziati con le organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto dal
11. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali possono autorizzare, entro l'ambito del territorio provinciale e del budget contrattato, il trasferimento di strutture private preaccreditate, purché supportato da adeguata motivazione in riferimento alla carenza di prestazioni sul territorio ovvero al miglioramento dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici, per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
12. Fermo restando il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria fissato dalla normativa nazionale e regionale, per il triennio 2007/2009, per adempiere agli obblighi di cui ai piani di rientro, derivanti dal Nuovo Patto per la salute Stato-Regioni, l'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale di Governo e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, può provvedere, con proprio decreto, a fissare l'importo di eventuali ulteriori quote di compartecipazione e le modalità di applicazione a carico di tutti gli assistiti per le prestazioni sanitarie o farmaceutiche.
13. Nell'attribuzione delle risorse agli enti di cui ai commi 1 e 3 l'Assessorato regionale della sanità determina un accantonamento da destinare al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della
14. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
15. Qualora il bilancio di esercizio delle aziende di cui al comma 1 registri un risultato economico positivo, questo è iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell'anno in cui si è prodotto. Il risparmio di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale in sede di adozione del bilancio di esercizio formula proposte per l'utilizzazione del risparmio conseguito. L'Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide, nel rispetto delle linee programmatiche regionali, la destinazione dei risparmi di esercizio.
16. L'Assessore regionale per la sanità, entro quarantacinque giorni dalla chiusura della negoziazione di cui al comma 1, assegna a ciascun direttore generale specifici obiettivi, fissando le cadenze delle verifiche periodiche; il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro di cui al comma 12, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e della normativa vigente di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), della
17. L'Assessorato regionale della sanità, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e di controllo della gestione, finalizzata alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, esercita il controllo sui seguenti atti delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia:
a) il bilancio di esercizio;
b) l'atto aziendale;
c) le dotazioni organiche complessive.
18. L'attività di controllo sugli atti di cui al comma 17 deve espletarsi entro 90 giorni dal ricevimento e può essere interrotta una sola volta con la richiesta di chiarimenti, integrazioni o verifiche in luogo; in tal caso i termini del controllo sono sospesi. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 53, comma 13, della
19. L'esercizio del controllo deve fare riferimento, oltre alla verifica contabile, ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti di programmazione nazionale e regionale e con ogni altra disposizione in merito. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 28 della
20. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, della
21. Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dall'1 gennaio 2007; l'Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende.
22. La Giunta regionale, definito il processo di condivisione con il Governo della Repubblica, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva gli obiettivi e le misure di contenimento del piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009; gli obiettivi e le misure deliberate, nonché i conseguenti provvedimenti di attuazione che saranno adottati dall'Assessorato regionale della sanità, impegnano tutte le strutture del sistema sanitario regionale agli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità contenute dal piano stesso.
23. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2007, alla predisposizione del piano sanitario regionale e di quello socio-sanitario.
24. All'articolo 66, comma 9, primo periodo, della
25. Al fine di ridurre i tempi di intervento sul contenimento della spesa sanitaria, in aggiunta alle misure già individuate nei precedenti commi:
a) è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi intervenuti e le convenzioni stipulate con i soggetti di cui al comma 3, che abbiano determinato incrementi aggiuntivi di budget per il sistema sanitario regionale rispetto al 2005; gli accordi e le convenzioni sono rinegoziati tenendo come tetto massimo di spesa i valori di budget dell'anno 2005, maggiorati dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b) è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli atti deliberativi delle aziende unità sanitarie locali adottati nel 2006 che prevedono il conferimento di nuovi incarichi di direzione di strutture complesse autorizzate e non ancora attivate.
26. Al comma 17 dell'articolo 25 della
27. La spesa per le borse di studio ulteriori di cui all'articolo 1 della
28. Al comma 1 dell'articolo 16 della
29. Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono tenute a procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo l'Assessorato avvia il monitoraggio delle procedure espletate in forma consorziata per la verifica delle economie di scala conseguite. L'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, unitamente a quelle di cui all'articolo 42 della
30. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa sanitaria per il triennio 2007-2009 è fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie di corrispondere al personale dipendente somme per prestazioni lavorative aggiuntive, al di fuori dei fondi determinati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. I fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere prioritariamente finalizzati alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a supporto delle stesse, nel rispetto delle modalità che verranno definite in sede di contrattazione aziendale.
31. Per le finalità connesse alla programmazione, al monitoraggio dello stato di salute della popolazione ed alla sorveglianza delle malattie, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato al trattamento dei dati anagrafici e dei dati sullo stato di salute dei residenti in Sicilia e dei soggetti assistiti nel territorio della Regione siciliana, raccolti dal Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM), dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dai dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della
32. Il ReNCaM della Regione siciliana, contenente l'elenco nominativo dei deceduti nel corso dell'anno nell'ambito del territorio regionale e la relativa causa di morte, i registri di patologia regionali di talassemia, delle malformazioni, dei tumori tiroidei, già istituiti ed operanti presso il dipartimento Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
33. I Registri tumori delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, e Trapani, il Registro provinciale di patologia di Siracusa, già istituiti ed operanti nel territorio regionale sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
34. Per le finalità connesse alla sorveglianza delle malattie ed al monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale, il ReNCaM ed i registri di cui ai precedenti commi, sono autorizzati al trattamento dei dati individuali nominativi dei residenti in Sicilia, e alla interconnessione di tali dati con quelli veicolati dal Sistema informativo sanitario di cui all'articolo 18 della
35. Per le finalità di cui al comma 31, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato all'interconnessione dei dati anagrafici e di quelli relativi allo stato di salute dei residenti in Sicilia raccolti dal ReNCaM, dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dei dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 25. Finanziamento integrativo della spesa sanitaria.
1. Il comma 7 dell'articolo 9 della
'7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della
2. Il comma 8 dell'articolo 9 della
3. Nella Tabella 'A' dell'articolo 13 della
4. Per la copertura delle perdite delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere cumulativamente registrate fino all'anno 2005, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il limite di impegno ventennale di 84 milioni di euro annui. Ldelle somme di cui al presente comma è subordinata alla verifica della situazione creditoria e debitoria delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 è destinata una quota di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale. A parziale copertura della prima annualità è destinata la quota, pari a 80.868 migliaia di euro assegnata alla Regione a valere sul contributo per il ripiano dei disavanzi 2002-2004 di cui all'articolo 279 della
6. A seguito del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 831, della
Art. 26. Restituzione di assegnazioni e finanziamento della maggiore spesa sanitaria.
1. Le assegnazioni per il finanziamento del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale per l'anno 2005, autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla Tabella 'M' allegata alla presente legge.
3. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è destinato nell'esercizio finanziario 2007 al finanziamento della maggiore spesa sanitaria regionale per l'anno 2005.
4. Per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria derivante dall'attuazione del comma 1, al netto dell'importo di cui al comma 3, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il limite di impegno decennale di 35.800 migliaia di euro annui.
5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4, è destinata una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.
6. Le somme accertate a chiusura dell'esercizio finanziario 2006, relative al gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto di quelle destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2006, di cui alla delibera CIPE del 17 novembre 2006, sono iscritte, nell'esercizio finanziario 2007, in un apposito Fondo a destinazione vincolata per essere destinate alle regolazioni contabili di cui all'articolo 39, comma 1, del
7. Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 27. Designazioni dei sindaci degli enti del settore sanità.
1. Le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 29. Assegnazioni in favore dei comuni per il triennio 2007-2009.
1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della
2. Per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 189 a 192, della
3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della
4. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 21, comma 17, della
Art. 30. Norme in materia di assegnazioni agli enti locali.
1. Al comma 1 bis dell'articolo 76 della
Art. 31. Assegnazioni in favore delle province regionali.
1. Per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 65.000 migliaia di euro e sono destinate, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della
Art. 32. Proroga di termini.
1. Le parole 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2011. La presente norma si applica con decorrenza 1 gennaio 2007.
Art. 33. Istituzione Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica.
1. E' istituita, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, l'Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica con i compiti di cui all'articolo 21, comma 2, della
2. L'articolo 13 della
"Art. 13.
1. Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti, di cui 3 eletti dall'assemblea dei consorziati e 2 nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzione di presidente.".
Art. 34. Cessione di quote e scioglimento di società ed organismi facenti capo all'Ente di sviluppo agricolo.
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) cede le quote detenute nel capitale di società e di organismi di qualsiasi natura costituiti ed è, altresì, tenuto a sciogliere le società e gli organismi di qualsiasi natura costituiti, dallo stesso totalmente controllati. Le funzioni degli enti e degli altri organismi disciolti di cui al presente articolo sono attribuite all'Ente di sviluppo agricolo dalla data di effettivo scioglimento degli stessi.
Art. 35. Riconoscimento dell'Istituto regionale della vite e del vino quale ente di ricerca della Regione siciliana.
1. L'Istituto regionale della vite e del vino è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione siciliana, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, lettera f), della
Art. 36. Istituto regionale dei sordi di Sicilia e Convitto regionale per audiofonolesi.
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto statale dei sordi di Sicilia, con sede in Palermo, assume la denominazione di "Istituto regionale dei sordi di Sicilia" ed il Convitto nazionale di Stato audiofonolesi, con sede in Marsala, assume la denominazione di "Convitto regionale per audiofonolesi".
2. L'attività di controllo sulla regolarità della gestione e della contabilità dell'Istituto regionale dei sordi di Sicilia e del Convitto regionale per audiofonolesi è esercitata da un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Dei componenti effettivi uno è designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato medesimo, con funzioni di presidente, e due sono designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori contabili, istituito con
Art. 37. Istituzione della commissione per la composizione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali.
1. Per la selezione dei componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali di cui all'articolo 1 della
Art. 38. Interventi per lo sport.
1. È determinato annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
- Club amatori sport di Catania: + 500 migliaia di euro - U.P.B. 12.2.1.3.3.
Art. 39. Norme in materia di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati.
1. Al comma 1 bis dell'articolo 9 della
Art. 40. Interventi relativi ai cantieri di lavoro.
1. L'articolo 4 della
2. [Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa delibera della Giunta di Governo, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, un regolamento per definire:
- l'utilizzazione dei fondi e le modalità di individuazione dei soggetti da coinvolgere attraverso bando pubblico;
- le modalità di espletamento delle attività e i periodi di utilizzo del personale] [8].
3. I cantieri di lavoro possono interessare anche aree da destinare a verde cittadino e al recupero di fondi agricoli da destinare al rimboschimento.
Art. 41. Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali. [9]
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della
Art. 42. Misure per favorire la stabilizzazione di personale.
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, è autorizzato a disporre la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della
Art. 43. Cooperative costituite da portatori di handicap.
1. I benefici di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estesi alle cooperative costituite a maggioranza da soggetti portatori di handicap, qualunque sia la loro età. La società deve avere sede legale in Sicilia.
Art. 44. Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della
Art. 45. Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal
2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'articolo 205, comma 6, del
Art. 46. Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Accesso dei comuni alle premialità nella ripartizione di risorse economiche.
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 48. Attività dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Nomina del consiglio di amministrazione.
1. All'articolo 7 della
- al comma 3, lett. e), aggiungere alla fine le parole "anche sovrambito";
- al comma 3 sopprimere la lettera p);
- al comma 3, lett. t), eliminare la parola "progettazione";
- al comma 6 sostituire la parola "cinque" con "sei" e aggiungere alla fine: "- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali";
- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.";
- al comma 8 aggiungere dopo le parole "trattamento economico" le parole "e di quiescenza e di previdenza";
- al comma 9, lettera a), sostituire "il direttore generale" con "il presidente" e aggiungere:
"a bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie";
- al comma 9, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della
- al comma 9, lettera b), al secondo periodo, sostituire le parole "sette anni" con "cinque anni";
- al comma 10, terzo periodo, le parole "Il direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente e " sono sostituite con "Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e ";
- al comma 10, ultimo periodo, le parole "direttore generale e" sono sostituite con l’articolo determinativo "i" [11];
- dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
"11 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della
- al comma 13 dopo le parole "dal Commissario delegato per l'emergenza idrica" aggiungere le parole "e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002";
- dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il
- al comma 15 sostituire "dell'articolo 3" con "degli articoli 1 e 3".
2. Al comma 10 dell'articolo 7 della
3. Le competenze relative alla gestione delle emergenze infrastrutturali sono trasferite alla Protezione civile regionale.
4. Agli eventuali oneri derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 7, comma 14, della
Art. 49. Disposizioni in materia di pagamento di oneri e diritti relativi all'attività dell'ufficio del dipartimento regionale urbanistica.
1. Per talune attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale urbanistica - espleta in favore di privati, sono istituiti, con oneri a carico degli stessi, appositi diritti. Tali attività riguardano:
a) attività di cui all'articolo 37 della
b) cessione in uso di copie del materiale cartografico, telematico e topografico prodotto e gestito per fini istituzionali dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale urbanistica.
2. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 37 della
3. Ai fini della cessione in uso di materiale cartografico, telematico e topografico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, determina, con apposito decreto, le quote e le modalità di versamento dei diritti di cui al presente articolo.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Con successivo decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, d'intesa con l'Assessorato del bilancio e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento.
Art. 50. Istituzione del tariffario per l'attività degli uffici dell'Agenzia per i rifiuti e le acque.
1. L'Agenzia per i rifiuti e le acque adotta il tariffario per le attività di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza e per le attività di controllo ed ispettive. Il tariffario è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può essere aggiornato periodicamente, con riferimento all'andamento dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 51. Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1 bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.
1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.".
Art. 52. Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico.
1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare a svolgere la propria attività istituzionale. Entro tale data le gestioni liquidatorie devono cessare. L'attivazione dei servizi turistici di cui all'art. 4, comma 4, della
2. A tal fine il Dirigente generale del dipartimento turismo sport e spettacolo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità destinate alle attività dei predetti servizi turistici nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, nonché quelle previste nella U.P.B 12.2.1.1.
3. La gestione degli immobili già detenuti o comunque condotti dalle stesse Aziende, nonché di quelli dove saranno ubicati i servizi turistici è affidata al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.
Art. 53. Norme in materia di trasporto pubblico locale.
1. Al comma 6 dell'articolo 27 della
- alla fine del quarto periodo dopo le parole 'in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge' sono aggiunte le parole 'compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge';
- al quinto periodo dopo le parole 'I predetti contratti sono stipulati' sono aggiunte le parole 'entro il 30 giugno 2007';
- l'undicesimo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della
"6 bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.".
3. Per le finalità di cui all'articolo 27 della
Art. 54. Orto botanico di Palermo.
1. Al comma 2 dell'articolo 101 della
2. Al contributo di cui all' articolo 101 della
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 55. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Al comma 11 bis dell'articolo 1 della
2. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '1° gennaio 2006' sono sostituite con le parole '1° gennaio 2009'.
3. Al comma 24 dell'articolo 1 della
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della
5. All'articolo 2 della
6. Al comma 1 dell'articolo 36 della
7. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 36 della
'i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.'
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della
9. Al comma 1 dell'articolo 76 della
10. Al comma 2 dell'articolo 76 della
11. Al comma 10 dell'articolo 76 della
12. Al comma 1 dell'articolo 76 della
13. Al comma 2 dell'articolo 76 della
14. Al comma 10 dell'articolo 76 della
15. Al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "A decorrere dall'1 settembre successivo alla data di approvazione della presente legge, l'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 62", sono sostituite dalle parole "L'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l'anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.".
16. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d'ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l'istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione.".
17. Al comma 12 dell'articolo 26 della
18. L'articolo 15 della
19. Al comma 1 dell'articolo 4 della
20. Al comma 1 dell'articolo 5 della
21. Al comma 2 dell'articolo 5 della
22. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
'2 bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell'avviso stesso'.
23. Dall'Elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della
24. Al comma 3 dell'articolo 11 della
25. All'articolo 19 della
Art. 56. Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
Art. 57. Trasferimenti annuali in favore di enti.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 i trasferimenti in favore degli enti inseriti nell'allegato elenco sono quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio. Per gli enti indicati al precedente periodo, i riferimenti al comma 2, lettera h), dell'articolo 3 della
Art. 58. Norme relative al contenuto della legge finanziaria.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della
Art. 59. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della
Art. 60. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2007.
Art. 61. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO [12]
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 41 della
[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 41 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 56 della
[7] Comma così modificato dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 36 della
[9] Articolo così modificato dall'art. 2 della
[10] Comma così modificato dall'art. 76 della
[11] Alinea così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U.R. 11 maggio 2007, n. 22.
[12] La tabella H del presente allegato è stata modificata dall'art. 7 della