§ 4.3.126 - L.R. 9 agosto 2002, n. 11.
Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:09/08/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Censimento ed assegnazione alloggi.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 4.  Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi.
Art. 5.  Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari
Art. 6.  Bandi speciali.
Art. 7.  Termine per la cessione e l’assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata.
Art. 8.  Cessione degli alloggi.
Art. 9.  Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione.
Art. 10.  Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia.
Art. 11. 


§ 4.3.126 - L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico.

(G.U.R. 16 agosto 2002, n. 38).

 

Art. 1. Censimento ed assegnazione alloggi.

     1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.

     2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l’ente gestore provvede, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all’assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l’assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.

     3. La predetta assegnazione in locazione dell’alloggio è disposta da parte dell’ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell’ente gestore, apposita domanda. L’assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che l’occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;

     b) che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;

     c) che l’ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;

     d) che l’occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell’originaria consistenza dell’alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.

     3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione [1].

     4. L’ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.

     5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

     1. L’articolo 94 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     1. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

     2. Il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

     3. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     4. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi.

     1. L’Istituto autonomo per le case popolari autorizza la realizzazione, da parte dell’assegnatario, di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alloggio.

     2. L’assegnatario provvede ad avanzare richiesta di autorizzazione con perizia tecnica giurata.

     3. L’istanza si intende accolta qualora l’Istituto non si pronunci nel termine di sessanta giorni.

     4. L’ammontare della spesa sostenuta è detratta dal canone conguagliando anche l’eventuale situazione debitoria.

     5. Qualora si tratti di alloggio assegnato a riscatto, la spesa eccedente quella conguagliata in sede di pagamento del canone è detratta dal prezzo di cessione dell’alloggio.

 

     Art. 5. Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari [2]

     1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80 per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.

     2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.

 

     Art. 6. Bandi speciali.

     1. In deroga alle vigenti disposizioni, per l’assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di gravi esigenze abitative o per tutelare l’esigenza di particolari categorie sociali, il comune provvede all’emanazione di bandi speciali con l’indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi o specifici.

     2. Ai comuni che non attivano le procedure di cui al comma 1 non sono assegnate somme per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 7. Termine per la cessione e l’assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata.

     1. Il termine per la cessione e l’assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato al 31 dicembre 2004.

     2. Per i programmi di edilizia non ancora completati, la cessione o l’assegnazione di alloggi ed il relativo frazionamento dei mutui devono essere effettuati entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

 

     Art. 8. Cessione degli alloggi.

     1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto [3].

     2. [4].

 

     Art. 9. Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione. [5]

     1. Al fine di garantire la costante erogazione di acqua anche agli alloggi popolari, le opere di approvvigionamento idrico compresi gli impianti di dissalazione e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, uno o più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione può essere assegnata direttamente a società costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e del Decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate.

 

     Art. 10. Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia.

     1. Il sindaco del comune di Siracusa è autorizzato a utilizzare, in via emergenziale, una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia in forza del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura totale dei costi connessi a opere di consolidamento relative a immobili privati colpiti da ordinanza di sgombero, nel rispetto delle finalità della normativa statale di riferimento.

     2. Fino alla data del 31 dicembre 2002, l’approvazione da parte della giunta comunale dei progetti esecutivi predisposti da enti pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia, purché conformi agli standard del piano particolareggiato, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall’art. 22 della L.R.22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 79 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. Per effetto della sentenza Corte costituzionale 22 febbraio 2021, n. 25, la data di cui al comma 1 torna ad essere 31 dicembre 2018.

[3] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.