Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/05/2001 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Fondi globali e tabelle. |
Art. 3. Contributo di solidarietà nazionale. |
Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 5. Tributo ambientale. |
Art. 6. Tassa per i rifiuti solidi urbani. |
Art. 7. Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio |
Art. 8. Recupero fondi di rotazione. |
Art. 9. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 10. Reiscrizione di somme perente. |
Art. 11. Rinnovi contrattuali. |
Art. 12. Fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e fondo efficienza servizi. |
Art. 13. Strutture museali. |
Art. 14. Museo archeologico in Catania. |
Art. 15. Atlante linguistico. |
Art. 16. Museo degli arazzi di Marsala. |
Art. 17. Teatro comunale di Caltanissetta. |
Art. 18. Museo interdisciplinare di Caltanissetta. |
Art. 19. Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. |
Art. 20. Teatro Pirandello di Agrigento. |
Art. 21. Parco Museo Jalari. |
Art. 22. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 23. Archivio dell'Autonomia siciliana. |
Art. 24. Personale docente universitario. |
Art. 25. Scuola regionale di sport. |
Art. 26. Banca del sangue cordonale. |
Art. 27. Trasporto non di linea in servizio di piazza. |
Art. 28. Filiera lattiero casearia. |
Art. 29. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese. |
Art. 30. Cartolarizzazione dei crediti della sanità. |
Art. 31. Mondiali di ciclismo 1994. |
Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali. |
Art. 33. Cerisdi. |
Art. 34. Polo universitario di Enna. |
Art. 35. Definizione rapporti economici Regione-Università di Palermo. |
Art. 36. Cofinanziamenti regionali. |
Art. 37. Servizio di riscossione. |
Art. 38. Assegnazioni alle province regionali. |
Art. 39. Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap. |
Art. 40. Anticipazioni contributi comunitari. |
Art. 41. Reiscrizione. |
Art. 42. Garanzie in favore IACP di Catania. |
Art. 43. Esecuzione opere. |
Art. 44. Interventi in favore dei lavoratori della K&M. |
Art. 45. Attività ispettiva. |
Art. 46. Teatro stabile di Palermo. |
Art. 47. Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo. |
Art. 48. Contributo straordinario ARCES. |
Art. 49. Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata. |
Art. 50. Vittime della mafia. |
Art. 51. Fruizione sociale beni confiscati alla mafia. |
Art. 52. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977 e alla legge regionale n. 10/1999. |
Art. 53. Contabilità economico-patrimoniale. |
Art. 54. Contributi legge regionale n. 26/2000. |
Art. 55. |
Art. 56. Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini. |
Art. 57. Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. |
Art. 58. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. |
Art. 59. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 60. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 61. Incarichi. |
Art. 62. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 63. Utilizzazione personale RESAIS. |
Art. 64. Aree artigianali SIRAP. |
Art. 65. Convenzione con organismi di ricerca scientifica. |
Art. 66. CIAPI di Palermo e Priolo. |
Art. 67. Adeguamento strutture sanitarie. |
Art. 68. Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola. |
Art. 69. Acquisizione beni mobili ed immobili |
Art. 70. Utilizzo beni immobili. |
Art. 71. Collegamenti isole minori. |
Art. 72. Contributi ASI. |
Art. 73. Controlli ASI. |
Art. 74. Contributi trasporti turistici. |
Art. 75. Garanzie soci cooperative. |
Art. 76. Cessione di crediti nel settore agricolo. |
Art. 77. Destinazione saldi liquidazione enti economici. |
Art. 78. Svolgimento attività informatiche. |
Art. 79. Collegio revisori dei conti. |
Art. 80. Gestione unificata delle spese. |
Art. 81. Contributi per la formazione civile degli alunni. |
Art. 82. Destinazione indennità pecuniaria. |
Art. 83. Compensi presidenti organi collegiali. |
Art. 84. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 85. Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici. |
Art. 86. Esercizio attribuzioni. |
Art. 87. |
Art. 88. |
Art. 89. Norme urbanistiche. |
Art. 90. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. |
Art. 91. Norme sulla valutazione di impatto ambientale. |
Art. 92. Accertamento requisiti soci cooperative edilizie. |
Art. 93. Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della legge regionale n. 26/2000. |
Art. 94. |
Art. 95. Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 96. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 97. Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata. |
Art. 98. Canoni di locazione. |
Art. 99. Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici. |
Art. 100. Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche. |
Art. 101. Finalità. |
Art. 102. Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. |
Art. 103. Interventi statali e comunitari. |
Art. 104. Interventi POP 1990-1993. Proroga termini. |
Art. 105. Costituzione società mista. |
Art. 106. Programmi triennali opere pubbliche. |
Art. 107. Programmi regionali opere pubbliche. |
Art. 108. Appalti di servizi. |
Art. 109. Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R. |
Art. 110. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. |
Art. 111. Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie. |
Art. 112. Associazionismo d'impresa. |
Art. 113. Aiuti all'investimento per il commercio. |
Art. 114. Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. |
Art. 115. Interventi concessi dall'IRCAC. |
Art. 116. Interventi concessi dall'IRFIS. |
Art. 117. Regimi di aiuto esenti. |
Art. 118. Contratti di programma regionali. |
Art. 119. Sgravi fiscali. |
Art. 120. Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali. |
Art. 121. Istituzione dell'organismo pagatore regionale. |
Art. 122. Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali. |
Art. 123. Programmi di intervento. |
Art. 124. Pareri tecnici. |
Art. 125. Nulla osta Ente parco. |
Art. 126. Comitato esecutivo. |
Art. 127. Fondo per la progettazione. |
Art. 128. Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali. |
Art. 129. Ente parco fluviale dell'Alcantara. |
Art. 130. Piano stralcio di bacino. |
Art. 131. Pareri. Riduzione di termini. |
Art. 132. Autorizzazione integrata ambientale. |
Art. 133. Effetti della manovra finanziaria. |
Art. 134. |
§ 5.3.339 – L.R. 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.
(G.U.R. 7 maggio 2001, n. 21).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della
4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per 30.400.000 euro [1];
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per 30.400.000 euro [2];
c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per 30.400.000 euro [3];
d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro [4].
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare un programma di interventi per gli obiettivi di cui alla lettera d) del comma 4, per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie, utilizzando, altresì, le ulteriori risorse finanziarie assegnate dallo Stato con il comma 148 dell'articolo 4 della
Art. 2. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della
Art. 3. Contributo di solidarietà nazionale.
1. [6].
2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1, comma 3, della
3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare le garanzie fidejussorie richieste.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1999 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili ed i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.
2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 5. Tributo ambientale. [7]
[1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.
2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l’anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.
4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.
5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l’insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.
7. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.
8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell’anno precedente aumentata dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell’anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l’anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.
9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.
10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l’intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.
11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l’anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell’anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all’euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.
12. I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l’importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l’anno successivo.
13. I soggetti passivi che nel corso dell’anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l’intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.
14. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.
15. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L’Assessorato emette avviso di liquidazione con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L’avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.
16. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all’accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L’avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
17. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell’Amministrazione regionale.
18. La notifica dell’avviso di liquidazione nonché dell’avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
19. Le somme liquidate dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al
20. Il contribuente può richiedere all’Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell’avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.
21. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
22. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.
23. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
25. In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel
26. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.
27. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del
Art. 6. Tassa per i rifiuti solidi urbani.
1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non può superare la categoria iniziale delle relative tariffe.
2. L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all’articolo 1 della
Art. 7. Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio [9]
1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.
Art. 8. Recupero fondi di rotazione.
1. I fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia S.p.A. ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
-
-
2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
-
dall'articolo 26 della
partecipativi) lire 20.000 milioni;
-
-
3. I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
-
-
-
4. Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ai sensi dell'articolo 14 della
5. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al presente articolo sono versate in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 9. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1992 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2000. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della
2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della
5. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
7. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 4, della
Art. 10. Reiscrizione di somme perente.
1. Le somme perente di cui all'articolo 10 della
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della
Art. 11. Rinnovi contrattuali.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'articolo 9 della
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'articolo 13 della
2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 [10].
3. - 4. [11].
5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi da 2 a 6, della
6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione [12].
Art. 12. Fondo di cui all'articolo 13 della
1. Ai sensi dell'articolo 13 della
2. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i rami
dell'Amministrazione regionale con decreti dell'Assessore per il bilancio e
le finanze in base alle linee guida di cui al comma 2 e sentite le
competenti amministrazioni.
4. In dipendenza dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento per fondo efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale è rideterminato in lire 100.000 milioni per l'anno 2001 ed è destinato esclusivamente al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale; per gli anni successivi detto stanziamento viene previsto nel medesimo importo dell'anno 2001.
Art. 13. Strutture museali.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciara per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; 1.000 milioni al comune di Casteltermini per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi; 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del "Museo del carretto siciliano", da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacquino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare" e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il "Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson lire 500 milioni al comune di Chiaramonte Gulfi per l'acquisto di beni costituenti raccolta di mobili ed oggetti del periodo liberty e per la realizzazione di una casa museo del liberty in Chiaramonte Gulfi [13].
Art. 14. Museo archeologico in Catania.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire 1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per l'istituzione di un museo archeologico in Catania.
Art. 15. Atlante linguistico.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni.
Art. 16. Museo degli arazzi di Marsala.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.
2. Il contributo può essere utilizzato anche per il ripianamento finanziario delle gestioni di bilancio [14].
Art. 17. Teatro comunale di Caltanissetta.
1. Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.
Art. 18. Museo interdisciplinare di Caltanissetta.
1. Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.
Art. 19. Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi.
1. Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'Ente autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 20. Teatro Pirandello di Agrigento.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche, strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.
Art. 21. Parco Museo Jalari.
1. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etno- antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo Jalari, associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.
Art. 22. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 23. Archivio dell'Autonomia siciliana.
1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'Archivio audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.
2. L'Assemblea regionale siciliana acquisisce il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea [15].
2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2 [16].
3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.
Art. 24. Personale docente universitario.
1. [17].
Art. 25. Scuola regionale di sport.
1. La disposizione prevista dall'articolo 48 della
a) attività didattica, di formazione e di aggiornamento;
b) attività di studio, di ricerca e sperimentazione;
c) organizzazione e partecipazione a seminari, corsi mostre e convegni;
d) stampa e redazione di documentazione;
e) produzione editoriale ed audiovisiva;
f) progetti finalizzati;
g) acquisto di libri, riviste, CD, strumenti audiovisivi, apparecchiature informatiche, macchine e arredi d'ufficio e relativa manutenzione, beni di consumo e mezzi di trasporto, attrezzatura sportiva;
h) noleggi e canoni;
i) compensi, spese, rimborsi per prestazioni e collaborazioni professionali ed incarichi di studio e ricerca.
Art. 26. Banca del sangue cordonale.
1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo [18].
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.
Art. 27. Trasporto non di linea in servizio di piazza.
1. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 della
Art. 28. Filiera lattiero casearia.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5 della
2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione.
Art. 29. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese.
1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 9 della
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di conformità e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici provinciali del lavoro.
3. La dichiarazione di conformità attesta in via definitiva l'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla
totalità delle domande dalla stessa presentate ai sensi dell'articolo 9
della
contributi già accertati a seguito di verifica da parte dell'Ispettorato
provinciale del lavoro.
4. Decorsi 90 giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformità, e comunque entro 120 giorni da tale data, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito complessivo riconosciuto non può superare il limite di impegno autorizzato con il comma 9.
5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti di cui alla
6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'articolo 9 della
7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera raccomandata, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della
8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'articolo 9 della
9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.
Art. 30. Cartolarizzazione dei crediti della sanità.
1. I crediti vantati dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire 1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire 436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per la sanità, sono pagati dalla Regione con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e con le modalità di cui alla
3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.
4. Le società per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a comunicare l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della
5. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.
6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.
7. La Regione è autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio, nell'esercizio finanziario 2001, i debiti di cui al comma 1 per complessive lire 1.217.772 milioni.
Art. 31. Mondiali di ciclismo 1994.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi ai pagamenti residui per le forniture di beni e servizi commissionati dal Comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 per la realizzazione della manifestazione ciclistica, quali risultanti già agli atti dell'Amministrazione.
2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni, quantificata in ragione delle somme non ancora erogate a beneficio della realizzazione della manifestazione e già deliberate ai sensi dell'articolo 6 della
3. I pagamenti autorizzati ai sensi del presente articolo sono effettuati per le forniture di beni e le prestazioni di servizi che risultino conformi a quanto prescritto nel Protocollo d'intesa intercorso tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il Comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 e nelle norme di contabilità di Stato e sono liquidati nei limiti di tale conformità.
Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.
1. Una quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2001 sul capitolo 478104 del bilancio della Regione è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 2000. La rimanente quota di lire 50.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001 agli attuali concessionari degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.
Art. 33. Cerisdi.
1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad avvalersi del Cerisdi per l'attività di formazione delle imprese che operano in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo ai fini dell'utilizzazione dei finanziamenti dei programmi di iniziativa comunitaria che realizzano forme di partenariato e collaborazione transnazionale e transfrontaliera; a tal fine è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.
Art. 34. Polo universitario di Enna. [20].
Art. 35. Definizione rapporti economici Regione-Università di Palermo.
1. In analogia a quanto disposto per le aziende sanitarie dall'articolo 6, comma 1, della
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di lire 120.000 milioni.
Art. 36. Cofinanziamenti regionali.
1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, previsti dalla
a) per l'articolo 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002;
b) per l'articolo 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;
c) per l'articolo 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 23 del
3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla
4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 26 della
5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'articolo 16 della
6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a:
a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma "Tetti fotovoltaici" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni;
b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 111 della
7. La Presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300 milioni.
Art. 37. Servizio di riscossione.
1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica di cui all'articolo 79 della
2. L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non può essere superiore a lire 64.800 milioni ed è erogato in sette rate annuali di lire 9.257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.
3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, della
4. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 sono corrisposte al concessionario della riscossione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 216516 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma terzo, del
Art. 38. Assegnazioni alle province regionali.
1. Al fine del riequilibrio delle assegnazioni effettuate alle province regionali nell'anno 1999, il capitolo 183304 è incrementato della somma di lire 25.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 183303.
Art. 39. Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap.
1. La copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed extraurbano in favore dei soggetti portatori di handicap, sancito dall'articolo 21 della
Art. 40. Anticipazioni contributi comunitari.
1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4 Sotto-Quadro comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999, per le Sovvenzioni globali, di cui all'articolo 5 del
Art. 41. Reiscrizione.
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la reiscrizione della somma di lire 393 milioni sul capitolo 642808, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
Art. 42. Garanzie in favore IACP di Catania.
1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore di ciascuno dei suddetti enti. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102 [21].
Art. 43. Esecuzione opere.
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative all'esecuzione delle opere per le quali è stata indetta la gara di appalto entro il 31 dicembre 2000:
|
milioni di lire |
- capitolo 672005 |
2.340 |
- capitolo 672006 |
6.820 |
- capitolo 672009 |
569 |
Art. 44. Interventi in favore dei lavoratori della K&M.
1. A carico del "Fondo di riserva speciale" del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600 milioni per il pagamento di una mensilità ordinaria in favore dei lavoratori della società K&M con sede in Palermo, rimasti privi di retribuzione a seguito dello stato di crisi della medesima società. La somma autorizzata dal presente articolo è accreditata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, che provvede ai relativi pagamenti sulla base degli elenchi nominativi dei dipendenti risultanti iscritti alla data del 31 marzo 2001 nei registri obbligatori della società medesima. La somma autorizzata, per la parte effettivamente utilizzata, costituisce anticipazione di provvidenze che saranno disposte dallo Stato a seguito della dichiarazione dello stato di crisi della società K&M.
Art. 45. Attività ispettiva.
1. A valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli anni dal 1995 al 1999 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
Art. 46. Teatro stabile di Palermo.
1. Lo stanziamento del capitolo 377318, relativo all'esercizio finanziario 2001, è destinato quanto a lire 280 milioni quale contributo di partecipazione all'Associazione Teatro stabile di Palermo relativo all'esercizio finanziario 1998.
Art. 47. Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo.
1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della
2. Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo in favore dell'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, nei limiti di cento milioni, sono destinate alla Curia arcivescovile di Palermo per la manutenzione ordinaria della Cattedrale.
Art. 48. Contributo straordinario ARCES.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 49. Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata.
1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla
2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è costituito:
a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;
b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa;
c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione siciliana.
3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.
4. I componenti del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio nonché il personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di Presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.
5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attività promosse dal Consiglio di Presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.
6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel corso dell'anno che è inviato, oltre che al Presidente della Regione siciliana, alla Commissione dell'Assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'Interno, degli Affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attività dell'Osservatorio.
7. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo con apposito regolamento.
8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.
9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.
Art. 50. Vittime della mafia.
1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della
Art. 51. Fruizione sociale beni confiscati alla mafia.
1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della
2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 52. Integrazioni e modifiche alla
1. I commi della
2. - 6. [22].
7. - 8. [23].
9. [24].
10. Per quanto non previsto dalla
11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni, da approvarsi con proprio decreto e da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002. Per l'anno finanziario 2001, in considerazione della gestione provvisoria in corso autorizzata dalle relative leggi regionali, il bilancio previsionale della Regione è ancora strutturato per capitoli e coincide con quello gestionale secondo la prevista classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici equiparati che rappresentano i centri di responsabilità), titoli, categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 già adottato dallo Stato) e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si applicano le disposizioni della
13. [25].
14. [26].
15. [27].
Art. 53. Contabilità economico-patrimoniale.
1. [28].
Art. 54. Contributi
1. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di funzionamento derivanti dalle variazioni apportate al bilancio della Regione siciliana con
1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della
2. [31].
Art. 56. Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini.
1. [32].
2. Il comma 6 dell'articolo 37 della
3. [33].
4. [34].
5. [35].
6. [36].
7. [37].
8. I benefici di cui all'articolo 1, comma 15, della
9. [38].
10. L'articolo 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con
11. [39].
12. [40].
13. [41].
14. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 12 della
15. L'articolo 2 della
16. Il comma 4 dell'articolo 15 della
17. L'articolo 1 della
18. [42].
19. [43].
20. Il sesto comma dell'articolo 23 della
21. [44].
22. Il termine del 31 gennaio 2000 di cui all'articolo 55, comma 3, della
23. [45].
24. Il comma 1 dell'articolo 16 della
25. [46].
26. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 55 della
27. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della
28. [47].
29. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della
30. Il comma 6 dell'articolo 16 della
31. [48].
32. [49].
33. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). [50]
34. [51].
35. [52].
36. Il comma 5 dell'articolo 12 della
37. [54].
38. [55].
39. [56].
40. [57].
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
Art. 57. Attuazione organica della
1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002 [58].
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
[3. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della
Art. 58. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. [60]
1. [61].
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l’Ufficio stampa e documentazione, l’Ufficio della segreteria di Giunta e l'Ufficio di Bruxelles; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della
3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.
4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della
Art. 59. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 60. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 61. Incarichi.
1. [64].
Art. 62. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 63. Utilizzazione personale RESAIS.
1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad avanzare richiesta alla RESAIS S.p.a. per continuare ad utilizzare personale della stessa società, per le esigenze funzionali dei propri uffici, nei confronti del quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della
Art. 64. Aree artigianali SIRAP.
1. Le aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate le operazioni di esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio ricadono.
2. [65].
Art. 65. Convenzione con organismi di ricerca scientifica.
1. Al fine di realizzare una azione efficace e tempestiva in materia di pesca, di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, la facoltà di stipulare convenzioni con enti e società aventi particolare specializzazione nel settore dello studio e della ricerca scientifica di cui all'articolo 14 della
Art. 66. CIAPI di Palermo e Priolo.
1. Nelle more della riorganizzazione dei CIAPI di Palermo e Priolo, le somme previste dalla
Art. 67. Adeguamento strutture sanitarie.
1. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori.
2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire all'Assessore regionale per la sanità ed ai Direttori generali delle aziende sanitarie una corretta pianificazione delle risorse necessarie per la completa applicazione delle disposizioni contenute nel
Art. 68. Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola.
1. Ai familiari delle vittime dell'incidente di mare verificatosi al largo delle coste di Marina di Avola il 25 marzo 2001, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
Art. 69. Acquisizione beni mobili ed immobili [66].
1. La Regione può acquisire beni mobili ed immobili di proprietà delle società in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in liquidazione dalla
2. I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalità istituzionali della Regione o degli enti dalla medesima controllati o dati in locazione ad imprenditori privati per finalità produttive.
3. A fronte dell'acquisizione di cui al comma 1 gli enti economici regionali sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il valore della propria partecipazione nelle società controllate.
4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 243301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 70. Utilizzo beni immobili.
1. La Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima.
Art. 71. Collegamenti isole minori.
1. In conformità agli indirizzi stabiliti dal
Art. 72. Contributi ASI.
1. [69].
[1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo previsto dall'articolo 15 della
a) statuto e sue modificazioni;
b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'articolo 22;
c) bilanci preventivi e consuntivi;
d) regolamenti.
I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria.]
Art. 74. Contributi trasporti turistici.
1. [71].
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della
3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100.000 milioni. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 185 ed il comma 1 dell'articolo 200 della
Art. 75. Garanzie soci cooperative.
1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 del
2. L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della
3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 2 della
Art. 76. Cessione di crediti nel settore agricolo.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole.
Art. 77. Destinazione saldi liquidazione enti economici. [73]
1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell’Ente minerario siciliano (EMS), dell’Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l’Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana [74].
2. [Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate, a decorrere dall’anno 2004 e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti] [75].
Art. 78. Svolgimento attività informatiche.
1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione può avvalersi di una apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al
1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione [77].
Art. 79. Collegio revisori dei conti.
1. [78].
Art. 80. Gestione unificata delle spese.
1. [79].
Art. 81. Contributi per la formazione civile degli alunni.
1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è anticipato al 30 aprile di ogni anno.
2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.
Art. 82. Destinazione indennità pecuniaria.
1. In adempimento dell'articolo 167, comma 4, del
2. A tal fine è iscritto nel bilancio della Regione siciliana, Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.
Art. 83. Compensi presidenti organi collegiali. [81]
[1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all’articolo 1 della
2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.]
Art. 84. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 85. Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici.
1. Per garantire la regolare erogazione dell'assistenza sanitaria, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici la temporanea utilizzazione, entro il limite del 5 per cento, delle quote di Fondo sanitario disponibili finalizzate all'acquisizione di attrezzature, a titolo di anticipazione con reintegro nel bilancio aziendale a valere sulle successive erogazioni di finanziamenti in conto capitale su fondi dello Stato.
Art. 86. Esercizio attribuzioni.
1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al
2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI [84]
Art. 89. Norme urbanistiche.
1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della
2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3. Le disposizioni previste dall’articolo 35 della
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
6. [86].
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della
a) [87];
b) - c) [88].
9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della
10. [89].
11. [90].
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della
13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278 [91].
Art. 90. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
2 bis. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario [92].
2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
2-quater. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10 [94].
3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del
4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del
4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature [96].
4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il
4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001 [98].
4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia [99].
5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento o il comando di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali [100].
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del
7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte [103].
8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.
10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della
a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);
b) un contributo annuale a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale [105].
10 bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.
Art. 91. Norme sulla valutazione di impatto ambientale.
1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.
4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della
Art. 92. Accertamento requisiti soci cooperative edilizie.
1. [107].
Art. 93. Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della
1. I limiti di cui al comma 1 dell'articolo 54 della
1. Il canone di locazione di cui al comma 1 dell’articolo 54 della
Art. 95. Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica.
1. Al fine di reperire risorse da destinare a programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ex articolo 3 della
Art. 96. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 97. Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata.
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina il commissario ad acta, che assume i poteri del consiglio comunale e della giunta municipale, per l'assegnazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata- agevolata che godono di finanziamento pubblico e per i quali comuni non hanno provveduto a tale assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge; lo stesso commissario provvede altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari fino alla stipula delle relative convenzioni comunali.
Art. 98. Canoni di locazione.
1. Per i nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni si applicano i canoni di locazione previsti dalla fascia A del decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112 [109].
Art. 99. Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici.
1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi "Soci prenotatari e riservatari" prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati e previa verifica altresì dei requisiti societari, è autorizzato ad inserire in calce, nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorità determinato dalla data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che hanno avanzato le istanze di che trattasi.
Art. 100. Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche.
1. [110].
2. [111].
3. [112].
Titolo VII
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL POR SICILIA 2000/2006, PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE RELATIVE PROCEDURE ED INTERVENTI
A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 101. Finalità.
1. Ai fini della piena attuazione delle misure del POR Sicilia 2000- 2006, dell'attuazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della normativa nazionale in materia di ambiente, dell'attivazione della spesa degli interventi cofinanziati e della semplificazione delle procedure stabilite dalla vigente normativa, nonché al fine di adempiere a quanto stabilito dal
Art. 102. Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006.
1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'articolo 39 della
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;
c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia [113].
Art. 103. Interventi statali e comunitari.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 613919 si provvede a cofinanziare gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel POR Sicilia.
Art. 104. Interventi POP 1990-1993. Proroga termini.
1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della
2. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'Amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione.
Art. 105. Costituzione società mista.
1. Al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse destinate dal POR Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, alla realizzazione di interventi per l'occupazione e di politiche attive per il lavoro, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione, secondo le modalità previste dalla
2. La convenzione per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è stipulata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di detta società è autorizzata la spesa di lire 510 milioni.
Art. 106. Programmi triennali opere pubbliche.
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della
Art. 107. Programmi regionali opere pubbliche.
1. [114].
Art. 108. Appalti di servizi.
1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 14 della
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli appalti finalizzati all'attuazione del Programma operativo regionale 2000-2006.
Art. 109. Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.
1. Per i rimboschimenti da operare nell'ambito delle misure previste nel Piano operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della
Art. 110. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. [116].
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. [117].
5. [118].
6. [119].
7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis".
8. [120].
9. [121].
10. [122].
11. [123].
12. [124].
13. [125].
14. [126].
15. [127].
16. [128].
17. [129].
18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della
19. [130].
20. [131].
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 52 della
Art. 111. Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie.
1. (Omissis). Per le finalità di cui agli articoli 48, 49 e 52 della
1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della
2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della
3. [Il termine previsto dall'articolo 26 della
Art. 112. Associazionismo d'impresa.
1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della
Art. 113. Aiuti all'investimento per il commercio.
1. Per il finanziamento del fondo a gestione separata istituito dall'articolo 60 della
Art. 114. Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. [135]
1. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'articolo 171 della
Art. 115. Interventi concessi dall'IRCAC.
1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), previa convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti alle imprese a finalità regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e gli aiuti "de minimis" previsti dagli articoli 40, 41, 45 della
2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni di legge previgenti all'entrata in vigore della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'articolo 63 della
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla modifica dello Statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 116. Interventi concessi dall'IRFIS.
1. Agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 11 della
Art. 117. Regimi di aiuto esenti.
1. I regimi di aiuto previsti dalla
2. I regimi di aiuto previsti dalla
singoli aiuti di importo elevato di cui all'articolo 5 del Regolamento CE
n. 68/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e
possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione
comunitaria.
Art. 118. Contratti di programma regionali.
1. Gli aiuti di Stato di cui alla
2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque aventi contenuto innovativo.
3. I contratti di programma vengono stipulati dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato. Essi devono comportare investimenti, comprensivi anche della quota di aiuto pubblico, di norma superiori ai 30 miliardi di lire e devono altresì alternativamente essere proposti:
a) da imprese o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori industriale, turistico, dell'agricoltura, della pesca, dei servizi, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'energia, della multimedialità e delle telecomunicazioni che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'economia locale. I contratti possono essere promossi pure da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;
b) da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate negli stessi settori di cui alla lettera a), atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di cui alla stessa lettera a).
4. Le procedure della contrattazione programmata sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta.
5. La Regione può altresì partecipare ai contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.
Art. 119. Sgravi fiscali.
1. Possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 20 della
Art. 120. Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali.
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 [136].
3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [137].
Art. 121. Istituzione dell'organismo pagatore regionale.
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, del
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a disciplinare con proprie direttive:
a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti agli articoli 2 e 3 del
b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del
Titolo VIII
NORME IN MATERIA DI PARCHI, RISERVE
NATURALI E DIFESA DEL SUOLO
Art. 122. Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali.
1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali [138].
2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.
Art. 123. Programmi di intervento.
1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all'articolo 24 della
2. L'Ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, previsto dall'articolo 24 della
3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previsto dall'articolo 10, lettera g) della
Art. 124. Pareri tecnici.
1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 2 milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco provvede a modificare il proprio regolamento in conformità al disposto di cui al comma 1, e a trasmetterlo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 125. Nulla osta Ente parco.
1. [139].
Art. 126. Comitato esecutivo.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della
Art. 127. Fondo per la progettazione.
1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste, è istituito un fondo di lire 1.000 milioni.
2. L'Amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, undicesimo comma, della
Art. 128. Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali.
1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il settore riserve naturali si provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905 e 86104 del bilancio della Regione.
Art. 129. Ente parco fluviale dell'Alcantara.
1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le aree naturali protette coerentemente ai principi e linee guida del POR Sicilia 2000-2006, è istituito il Parco naturale regionale "Ente parco fluviale dell'Alcantara" la cui gestione, amministrazione e rappresentanza è affidata all'omonimo ente di gestione secondo le norme di cui alla
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono disciplinate l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente parco, secondo quanto previsto dalla
Art. 130. Piano stralcio di bacino.
1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al
2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis del
Art. 131. Pareri. Riduzione di termini.
1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini temporali stabiliti dal comma 9 dell'articolo 68 della
Art. 132. Autorizzazione integrata ambientale.
1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del
2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente stabilisce, entro i termini indicati al comma 3 dell'articolo 4 del
Art. 133. Effetti della manovra finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[2] Lettera così modificata dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[3] Lettera così modificata dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[4] Lettera aggiunta dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[6] Sostituisce il comma 3, art. 1 della
[7] Articolo sostituito dall’art. 6 della
[8] Comma così modificato dall’art. 11 della
[9] Articolo già sostitutito dall’art. 9 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[11] Modificano l'art. 9 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[13] Comma così modificato dall’art. 78 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 27 della
[15] Comma così modificato dall’art. 62 della
[16] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[17] Modifica il comma 2, art. 15 della
[18] Comma così modificato dall’art. 76 della
[19] Comma così modificato dall’art. 139 della
[20] Articolo abrogato dall’art. 66 della
[21] Comma così modificato dall’art. 139 della
[22] Sostituiscono gli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 della
[23] Modifica l'art. 11 della
[24] Sostituisce il quarto comma, art. 12 della
[25] Modifica il comma 2, art. 1 della
[26] Sostituisce la lett. c), comma 2, art. 3 della
[27] Sostituisce il comma 3, art. 4 della
[28] Modifica il comma 3 art. 31 della
[29] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[30] Comma già modificato dall’art. 24 della
[31] Comma abrogato dall’art. 24 della
[32] Modifica la lett. e), comma 2, art. 3 della
[33] Aggiunge il comma 7 all'art. 16 della
[34] Modifica il comma 1, art. 16 della
[35] Proroga il termine di cui al comma 8, art. 68 della
[36] Modifica l'art. 1 della
[37] Modifica il comma 15, art. 1 della
[38] Modifica la lett. b), comma 1, art. 54 della
[39] Modifica l'art. 8 della
[40] Sostituisce il comma 6, art. 3 della
[41] Aggiunge il comma 8 all'art. 4 della
[42] Modifica il comma 6, art. 4 della
[43] Modifica la lett. i), comma 1, art. 36 della L.R. 17 marzo 2000, n.8.
[44] Modifica il comma 1, art. 43 della
[45] Modifica il comma 1, art. 5 della
[46] Modifica il comma 4, art. 11 della
[47] Modifica l'art. 4 della
[48] Modifica il comma 8, art. 16 della
[49] Modifica il comma 2, art. 17 della
[50] Modifica il comma 1, art. 64 della
[51] Sostituisce il comma 3, art. 64 della
[52] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 17 della
[53] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[54] Modifica il comma 1, art. 27 della
[55] Sostituisce il comma 2 dell'art. 26 della
[56] Sostituisce il comma 2, art. 25 della
[57] Aggiuinge il comma 1 bis all'art. 15 della
[58] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 6 della
[59] Comma abrogato dall’art. 11 della
[60] L'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 38 della
[61] Comma abrogato dall’art. 15 della
[62] Comma già modificato dall’art. 12 della
[63] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[64] Sostituisce il comma 6, art. 5 della
[65] Sostituisce l'art. 1 della
[66] Titolo così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.
[67] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.
[68] Termine così prorogato dall’art. dall’art. 99 della
[69] Sostituisce le lett. b) e d), art. 29 della
[70] Articolo soppresso dall’art. 52 della
[71] Sostituisce il comma 1, art. 16 della
[72] Comma così modificato dall’art. 11 della
[73] Articolo così sostituito dall’art. 4 della
[74] Comma così modificato dall’art. 10 della
[75] Comma modificato dall’art. 76 della
[76] Comma già modificato dall’art. 15 della
[77] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[78] Sostituisce il comma 2, art. 9 della
[79] Modifica il comma 2, art. 1 della
[80] Comma così modificato dall’art. 12 della
[81] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[82] Comma così modificato dall’art. 129 della
[83] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.
[84] Titolo così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.
[85] Comma sostituito dall’art. 30 della
[86] Modifica il comma 2, art. 6 della
[87] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[88] Inseriscono i commi 3 bis e 12 nell'art. 10 della
[89] Sostituisce il comma 2, art. 16 della
[90] Sostituisce l'art. 57 della
[91] Comma aggiunto dall’art. 30 della
[92] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[93] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54,
[94] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54,
[95] Comma così modificato dall’art. 94 della
[96] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[97] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[98] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[99] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[100] Comma così modificato dall’art. 6 della
[101] Lettera così modificata dall’art. 94 della
[102] Lettera così modificata dall’art. 94 della
[103] Comma così sostituito dall’art. 94 della
[104] Comma così sostituito dall'art. 35 della
[105] Comma già sostituito dall’art. 94 della
[106] Comma aggiunto dall'art. 58 della
[107] Aggiunge il comma 4 all'art. 3 della
[108] Articolo modificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24 e così sostituito dall’art. 2 della
[109] Comma così modificato dall’art. 23 della
[110] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 9 della
[111] Comma abrogato dall’art. 42 della
[112] Comma abrogato dall’art. 42 della
[113] Articolo così sostituito dall’art. 17 della
[114] Modifica il comma 7, art. 4 della
[115] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 25 maggio 2001, n. 26.
[116] Modifica la lett. c), comma 1, art. 16 della
[117] Comma rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24. Modifica il comma 1, art. 26 della
[118] Modifica i commi 1, 2 e 3, art. 27 della
[119] Modifica il comma 1, art. 28 della
[120] Aggiunge il comma 5 all'art. 43 della
[121] Modifica il comma 2, art. 49 della
[122] Modifica la lett. c), comma 2, art. 55 della
[123] Modifica il comma 5, art. 66 della
[124] Aggiunge la lett. d) all'art. 72 della
[125] Modifica la lett. c), comma 5, art 75 della
[126] Modifica i commi 6, 10 e 12, art. 88 della
[127] Modifica il comma 2, art. 94 della
[128] Aggiunge il comma 5 all'art. 95 della
[129] Modifica la lett. c), comma 1, art. 97 della
[130] Sostituisce l'art. 108 della
[131] Modifica il comma 6, art. 126 della
[132] Modifica gli artt. 48, 49 e 52 della
[133] Comma inserito dall’art. 6 della
[134] Comma abrogato dall’art. 27 della
[135] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 103 della
[136] Comma così sostituito dall’art. 139 della
[137] Comma aggiunto dall’art. 139 della
[138] Comma così modificato dall’art. 139 della
[139] Modifica il comma 5, art. 24 della