Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/09/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) |
Art. 2. Classificazione delle carcasse bovine. |
Art. 3. Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale. |
Art. 4. Patto di stabilità - Classificazione spese. |
Art. 5. Contributi a favore di associazioni e fondazioni. |
Art. 6. Fondi agli enti subregionali. |
Art. 7. Modifiche al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 Amministrazione Beni culturali. |
Art. 8. Proroga di termini. |
Art. 9. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) |
Art. 10. Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia. |
Art. 11. Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
Art. 12. Beni sdemanializzati. |
Art. 13. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) |
Art. 14. Contributo all'Ente autonomo "Teatro di Messina". |
Art. 15. Interventi per il diritto allo studio. |
Art. 16. Cartolarizzazione per il settore della sanità. |
Art. 17. Tetti di spesa. |
Art. 18. Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici. |
Art. 19. Inquadramento di dirigenti medici. |
Art. 20. Raccolta dati sulle patologie oncologiche. |
Art. 21. Aziende turistiche. |
Art. 22. Collegamenti marittimi con le isole minori. |
Art. 23. Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 24. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 5.3.351 - L.R. 8 settembre 2003, n. 13.
Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.
(G.U. 12 settembre 2003, n. 40).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 2. Classificazione delle carcasse bovine.
1. Al fine di potenziare sul territorio della Regione le attività di controllo dirette ad accertare l'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con figure professionali esterne all'Amministrazione aventi la qualifica di "esperti classificatori" in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 26 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, codice 1001.
3. Per i successivi esercizi 2004 e 2005 la spesa di cui al comma precedente, valutata in 26 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201.
Art. 3. Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale.
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 4. Patto di stabilità - Classificazione spese.
1. All'articolo 24 della
"4 bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 5. Contributi a favore di associazioni e fondazioni.
1. All'articolo 23 della
"2 bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale".
Art. 6. Fondi agli enti subregionali.
1. L'espressione "settore pubblico regionale" di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 7. Modifiche al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 Amministrazione Beni culturali.
1. Nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, approvato con
a) le seguenti UPB sono soppresse:
9.4.1.1.2 Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie.
9.4.2.6.2 Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie
b) la seguente UPB è ridotta:
9.2.1.3.2 (cap. 372523) Spese per l'organizzazione di seminari per lo scambio di esperienze e per l'attività informativa, comuni agli asili nido ed alle scuole materne e dell'obbligo diretti al personale di assistenza degli asili nido, agli insegnanti di classe e di sostegno ed al personale direttivo ed ispettivo – 55
c) sono istituite le seguenti unità previsionali di base:
9.4.1.1.2 Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 25
9.4.2.6.2 Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola 30
Art. 8. Proroga di termini.
1. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 5, comma 4, della
2. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 10. Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia.
1. Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'articolo 30 della
Art. 11. Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.
1. I benefici di cui all'articolo 17 della
Art. 12. Beni sdemanializzati.
1. All'articolo 6, comma 1, della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 14. Contributo all'Ente autonomo "Teatro di Messina".
1. Il contributo di cui alla tabella H allegata alla
Art. 15. Interventi per il diritto allo studio.
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 16. Cartolarizzazione per il settore della sanità.
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della
a) ai commi 2 e 3 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000";
b) al comma 2 l'importo di "737.500 migliaia di euro" è sostituito con "229.500 migliaia di euro";
c) ai commi 5 e 6 le parole "esercizio finanziario 2002" sono sostituite con le parole "esercizio finanziario 2003";
d) al comma 5 le parole "73.750 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "22.950 migliaia di euro".
Art. 17. Tetti di spesa.
1. L'articolo 25 della
"Art. 25. Tetti di spesa.
1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del
2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della
Art. 18. Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici.
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 19. Inquadramento di dirigenti medici.
1. Il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con attestazione formale avente data certa del legale rappresentante dell'azienda, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, entro quattro mesi, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dal
Art. 20. Raccolta dati sulle patologie oncologiche.
1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo a favore del dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo per l'istituzione e la gestione del Registro tumori della provincia di Palermo.
2. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 2 della
3. L'Assessore regionale per la sanità è, inoltre, autorizzato a concedere al dipartimento di oncologia dell'ARNAS "Ospedale civico e Benfratelli" di Palermo ed al dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo, un contributo annuo per la concessione di n. 8 borse di studio annuali per il personale addetto alle rilevazioni e raccolta dati di cui al comma 1, al fine di realizzare un incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle gravi patologie oncologiche.
4. E' istituito presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in collaborazione con l'Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania e presso l'Ospedale Papardo di Messina e l'AUSL n. 8 di Siracusa, il Registro tumori integrato per il monitoraggio della patologia oncologica nel territorio delle province di Catania e Messina e della provincia di Siracusa, per fornire dati alle istituzioni sanitarie al fine di una più appropriata programmazione degli interventi di prevenzione e cura e per lo studio dei fenomeni connessi alle cause. Il Registro tumori integrato di Catania e di Messina e di Siracusa si configura come registro di popolazione e di sorveglianza della malattia oncologica. Il Registro tumori integrato è funzionalmente ed amministrativamente diretto da un comitato tecnico scientifico composto da medici esperti in oncologia. Per la realizzazione del Registro tumori integrato l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo [1].
5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con le modalità di riparto del fondo medesimo.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui al presente articolo inviano all'Assessorato regionale della sanità un dettagliato rendiconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il contributo del medesimo Assessorato regionale della sanità.
7. L'articolo 2 della
Art. 21. Aziende turistiche.
1. L'assimilazione alle imprese turistiche delle aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione a gestione unitaria, operata dall'articolo 3 della
Art. 22. Collegamenti marittimi con le isole minori.
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della
Art. 23. Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.
1. L'articolo 17 della
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 127 della