Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 30/03/1994 |
Numero: | 298 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Pubblicità del bando di concorso. |
Art. 3. Commissione esaminatrice. |
Art. 4. Punteggi. |
Art. 5. Valutazione dei titoli. |
Art. 6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera. |
Art. 7. Prova attitudinale. |
Art. 8. Graduatoria. |
Art. 9. Assegnazione delle sedi. |
Art. 10. Disposizione transitoria. |
§ 86.3.35 – D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298.
Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
(G.U. 19 maggio 1994, n. 115).
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
Art. 2. Pubblicità del bando di concorso.
1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.
Art. 3. Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.
Art. 4. Punteggi.
1. Ciascun commissario dispone di 10 anni per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova [1].
Art. 5. Valutazione dei titoli.
1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.
Art. 6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera.
1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.
Art. 7. Prova attitudinale.
1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte [2].
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte [3].
2 bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale [4].
3. Finchè il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.
Art. 8. Graduatoria.
1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.
2. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.
Art. 9. Assegnazione delle sedi.
1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.
Art. 10. Disposizione transitoria.
1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Comma inserito dall'art. 1 del