Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 11/05/1993 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Commissioni, comitati, consigli, collegi. |
Art. 2. Missioni. |
Art. 3. Altre spese di funzionamento. |
Art. 4. Recupero finanziamenti non utilizzati. |
Art. 5. Concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato. |
Art. 6. Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione. |
Art. 7. Recupero risorse da destinare alla ripresa dell'economia. |
Art. 8. Modifica degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sulla contabilità regionale. |
Art. 9. Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione. |
Art. 10. Celebrazione dei fasci siciliani. |
Art. 11. Potenziamento servizi di vigilanza sulla pesca. |
Art. 12. Disposizioni diverse. |
Art. 13. Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13. Credito agrario. |
Art. 14. Razionalizzazione degli interventi per l'Istituto regionale della vite e del vino. |
Art. 15. Giornata dell'albero dedicato alle vittime della mafia. |
Art. 16. Manifestazione «L'arancia della salute». |
Art. 17. Difesa dalle avversità atmosferiche. |
Art. 18. Disposizioni diverse. |
Art. 19. Nomina amministratori Consorzi di bonifica. |
Art. 20. Sperimentazione orto-floro-vivaistica. |
Art. 21. Sistema informativo agrumi. |
Art. 22. Abrogazione di norme. |
Art. 23. Interventi per l'occupazione. |
Art. 24. Assistenza domiciliare agli anziani. |
Art. 25. Consigli comunali. |
Art. 26. Consigli di quartiere. |
Art. 27. Abrogazione di norme. |
Art. 28. Modifica della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39. Ricapitalizzazione istituti di credito. |
Art. 29. Conferenza sul credito. |
Art. 30. Interventi librai siciliani. |
Art. 31. Abrogazione di norme. |
Art. 32. Nuove iniziative industriali. |
Art. 33. Rifinanziamento fondi I.R.F.I.S. |
Art. 34. Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese. |
Art. 35. Commissari enti economici. |
Art. 36. Dipendenti settore minerario. |
Art. 37. Disposizioni diverse. |
Art. 38. Abrogazione di norma. |
Art. 39. Ente acquedotti siciliani. |
Art. 40. Cooperative di abitazione. |
Art. 41. Edilizia abitativa. |
Art. 42. Ortigia. |
Art. 43. Disposizioni diverse. |
Art. 44. Cooperative edilizie. |
Art. 45. Mandorla di Avola. |
Art. 46. Artigianato. |
Art. 47. Cooperazione. |
Art. 48. Credito alle cooperative. |
Art. 49. Modifica della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25. Fermo biologico. |
Art. 50. Centri approvvigionamento collettivo. |
Art. 51. Disposizioni diverse. |
Art. 52. Abrogazione di norme. |
Art. 53. Contributi in favore degli istituti dei ciechi. |
Art. 54. Stamperia Braille. |
Art. 55. Destinazione immobili Unione italiana ciechi. |
Art. 56. Istituto internazionale del Papiro e Museo Mandralisca. |
Art. 57. Libera Università di Trapani. |
Art. 58. Istituzione del Museo e del Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi. |
Art. 59. Centro internazionale studi sociologici di Messina. |
Art. 60. Libera Università degli Iblei. |
Art. 61. Museo degli arazzi di Marsala. |
Art. 62. Fondazione Giuseppe Whitaker. |
Art. 63. Museo internazionale delle Marionette. |
Art. 64. Teatro comunale di Adrano. |
Art. 65. Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. |
Art. 66. Edilizia universitaria. |
Art. 67. Catalogazione beni culturali. |
Art. 68. Risanamento allevamenti zootecnici. |
Art. 69. Contributi in favore di associazioni per l'assistenza dei malati oncologici terminali. |
Art. 70. Osservatorio epidemiologico. |
Art. 71. Commissioni conferimento sedi farmaceutiche. |
Art. 72. CORELSI - AIAS. |
Art. 73. Commissioni invalidità civile. |
Art. 74. Interventi per il centro storico di Palermo. |
Art. 75. Canoni per concessioni demaniali marittime. |
Art. 76. Disposizioni diverse. |
Art. 77. Fondo trasporti. |
Art. 78. Universiadi. |
Art. 79. Campionati mondiali di ciclismo. |
Art. 80. Residenze turistico-alberghiere. |
Art. 81. Consorzio «Ente autodromo Pergusa». |
Art. 82. Norma finanziaria. |
Art. 83. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana |
§ 5.2.62 - L.R. 11 maggio 1993, n. 15.
Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.
(G.U.R. n. 24 del 13 maggio 1993).
TITOLO I
Norme per il contenimento, la razionalizzazione
e l'acceleramento della spesa
Art. 1. Commissioni, comitati, consigli, collegi.
1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della
7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della
(Omissis).
Art. 3. Altre spese di funzionamento.
1. L'Amministrazione regionale e gli enti del settore pubblico regionale per l'acquisto e le forniture di beni e servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni della
Art. 4. Recupero finanziamenti non utilizzati. [2]
1. Le somme assegnate ai comuni ed alle province regionali per il finanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 19 della
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle assegnazioni della Regione in favore di enti e organismi del settore pubblico regionale.
3. E' istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, un servizio avente funzioni di osservatorio sull'attività finanziaria degli enti locali, di collegamento e coordinamento con gli stessi, al fine di agevolare l'utilizzazione delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dall'Amministrazione regionale.
Art. 5. Concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato. [4]
Art. 6. Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione.
1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del
2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal
3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico-economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.
4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito il coordinamento dei sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica della Regione [5].
Art. 7. Recupero risorse da destinare alla ripresa dell'economia.
1. Al fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili della Regione per la ripresa dell'economia, i residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, cui non corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi o i cui provvedimenti di impegno non risultino ancora registrati dalla Corte dei conti, sono eliminati dal bilancio.
2. L'accertamento delle somme da eliminare a norma del comma 1 è effettuato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da registrarsi alla Corte dei conti e da allegare al rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1993.
3. Le somme corrispondenti all'ammontare dei residui eliminati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portate in aumento degli appositi fondi globali di conto capitale per il finanziamento di nuove iniziative legislative del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Art. 8. Modifica degli articoli 11 e 12 della
1. All'articolo 12, terzo comma, della
(Omissis).
2. All'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 9. Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione.
1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il
2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.
3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili [7].
4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del
TITOLO II
Interventi nei comparti produttivi ed altre disposizioni
di carattere finanziario
CAPO I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Art. 10. Celebrazione dei fasci siciliani.
1. Per lo svolgimento a Palermo del Convegno «I fasci siciliani» nonché per le attività di studio sulle vicende storico-politiche connesse al relativo periodo, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 250 milioni.
Art. 11. Potenziamento servizi di vigilanza sulla pesca.
1. Per il completamento del programma predisposto in attuazione della
Art. 12. Disposizioni diverse.
1. Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinate per la gestione dei licei linguistici e musicali attualmente gestiti da tali enti nonché per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi [9].
2. Le autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione, già concesse in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali a norma della
CAPO II
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 13. Rifinanziamento della
1. Per le finalità di cui alla
Art. 13, comma quarto e sesto comma [10] (capitolo 55681) lire 20.000 milioni;
Art. 30 (capitolo 55691) lire 8.000 milioni;
Art. 15 (capitolo 56488) lire 5.000 milioni.
2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 27 della
3. Per le finalità di cui alla
Art. 13 - limite di impegno quinquennale (capitolo 55680) lire 5.000 milioni;
Art. 15 - limite di impegno quinquennale (capitolo 56486) lire 4.000 milioni;
Art. 26 - limite di impegno ventennale (capitolo 55689) lire 4.000 milioni; Art. 33 - limite di impegno trentennale (capitolo 55692) lire 4.000 milioni.
Art. 14. Razionalizzazione degli interventi per l'Istituto regionale della vite e del vino.
1. A decorrere dall'anno 1994 le spese previste per le finalità di cui all'art. 14 della
Art. 15. Giornata dell'albero dedicato alle vittime della mafia.
1. Nel quadro delle iniziative per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale ed al fine di perpetuare la memoria delle vittime della mafia, è promossa «La giornata dell'albero e dell'ambiente» a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni.
Art. 16. Manifestazione «L'arancia della salute».
1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 10 della
2. L'Associazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge presenta all'Assessorato dell'agricoltura e le foreste un programma dettagliato ed entro sessanta giorni dalla manifestazione il rendiconto del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della
Art. 17. Difesa dalle avversità atmosferiche.
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 18. Disposizioni diverse.
1. A decorrere dall'anno 1994, la spesa annua autorizzata per le finalità dell'art. 41 della
2. Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della
3. Il limite di spesa indicato nel terzo comma dello art. 10 della
4. Il limite contributivo di cui all'articolo 13 della
5. Per le finalità previste dall'art. 41 della
6. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della
(Omissis).
7. All'articolo 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1, della
(Omissis).
8. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 19. Nomina amministratori Consorzi di bonifica.
1. Nelle more della riforma e del riordino dei Consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni previste dalla legislazione vigente per gli organi dei Consorzi di bonifica siciliani sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 20. Sperimentazione orto-floro-vivaistica.
1. Al fine di potenziare le attività di sperimentazione nel settore orto-floro-vivaistico e arboricolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali territoriali, che abbiano promosso specifiche attività nel settore, contributi per il potenziamento strutturale e/o per la gestione di campi sperimentali sino al 90 per cento della spesa ammissibile a finanziamento.
2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 21. Sistema informativo agrumi.
1. Allo scopo di realizzare nella Regione, a norma dell'articolo 6 della
2. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione, ivi comprese le necessarie dotazioni strumentali, e l'avvio operativo di un sistema telematico integrato nella rete informativa nazionale, in grado di fornire agli operatori della filiera agrumicola siciliana informazioni sulle strutture, sull'organizzazione e sull'andamento dei mercati agrumari nazionali ed esteri; dovrà essere altresì prevista nell'ambito della medesima convenzione la formazione del personale regionale che assicuri, alla scadenza della convenzione con l'ISMEA, il funzionamento del sistema informativo regionale.
Art. 22. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
- art. 5 della
- art. 1 della
- ultimo comma dell'art. 10 della
- commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 17 della
- comma 4 dell'art. 5 della
- comma 3 dell'art. 48 della
CAPO III
ENTI LOCALI
Art. 23. Interventi per l'occupazione.
1. I comuni e le province della Sicilia possono essere autorizzati all'immissione in servizio di personale entro i limiti previsti dalle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, nonché nei limiti delle graduatorie concorsuali approvate dai rispettivi organi deliberativi entro il 31 dicembre 1991 o delle richieste di finanziamento all'uopo presentate all'Assessorato regionale degli enti locali entro la stessa data.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 18705 e 18709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993.
3. I soggetti di cui all'art. 23 della
Art. 24. Assistenza domiciliare agli anziani.
1. La spesa autorizzata per la concessione ai comuni, singoli o associati, dei contributi per l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ai sensi dell'art. 11 della
Art. 25. Consigli comunali.
1. La durata dei consigli comunali eletti prima dell'entrata in vigore della
2. Nell'articolo 3 della
(Omissis) [12].
3. (Omissis).
[4. Il secondo comma dell'articolo 169 dell'Ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:
(Omissis)] [13].
5. Agli oneri derivanti dall'effettuazione del turno elettorale autunnale dell'anno 1993, valutati in lire 200 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 18215.
Art. 26. Consigli di quartiere.
[1. Il terzo comma del punto m) dell'articolo 1 della
«I consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della
«I consigli di quartiere dei comuni che non abbiano provveduto alla approvazione dello statuto vengono rinnovati con lo stesso sistema con cui sono stati eletti contemporaneamente al rinnovo dei rispettivi consigli comunali»] [14].
Art. 27. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
- lettera c, dell'art. 44, della
- art. 2 della
CAPO IV
BILANCIO E FINANZE
Art. 28. Modifica della
1. Gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della
2. Gli interventi previsti dall'art. 1 della stessa legge sono attuati direttamente in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della
3. Le predette società per azioni dovranno costituire, a fronte dei versamenti, apposite riserve denominate con riferimento alla
4. Tali riserve saranno utilizzate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'aumento di capitale delle società per azioni stesse, con attribuzione dei corrispondenti titoli alla Regione siciliana [15].
Art. 29. Conferenza sul credito.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a promuovere una conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia, sulla base di apposito progetto da approvarsi con decreto assessoriale, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l'organizzazione della conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi od istituzioni pubbliche.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 250 milioni.
Art. 30. Interventi librai siciliani.
1. Per le finalità dell'articolo 24 della
Art. 31. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
- art. 6 della
- art. 35 della
CAPO V
INDUSTRIA
Art. 32. Nuove iniziative industriali.
1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della
2. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi [16].
3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla
all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa
4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della
5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.
7. L'aiuto previsto dai commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso, esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario [17].
8. Per le attività riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione comunitaria per la
9. L'aiuto, che non può complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria [19].
Art. 33. Rifinanziamento fondi I.R.F.I.S.
1. La misura dell'intervento creditizio previsto dallo art. 4 e seguenti della
2. L'intervento creditizio di cui al comma 1 si applica anche nei confronti delle imprese che abbiano perfezionato o perfezionino i contratti di finanziamento ai sensi del
3. Il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 6 della
4. Il fondo regionale di garanzia regionale, istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 43 della
5. All'articolo 46, comma 1, della
6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della
Art. 34. Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese. [20]
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizio rispondenti ai parametri dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato che abbiano idonee prospettive di riequilibrio finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 31 dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.
2. Il contributo in conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
3. La percentuale di tale contributo può essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. La durata delle operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non potrà superare lire 3.000 milioni.
5. La concessione dei benefici resta subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.
6. Le operazioni di consolidamento, cui possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali, possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative, vigenti al momento della stipula dei contratti di mutuo.
7. La solvibilità delle imprese da ammettere ai benefici di cui al presente articolo è valutata in riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale.
8. L'Assessore regionale per l'industria emana direttive in ordine ai criteri, alle modalità e alle procedure di concessione delle agevolazioni.
9. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennale di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1995 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996.
10. La spesa di lire 10.000 milioni derivante dal presente articolo per l'esercizio finanziario 1995 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.01.00.
11. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 64990.
Art. 35. Commissari enti economici.
1. I poteri del commissario unico, nominato per la gestione dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente siciliano di promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliana, cesseranno il trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della normativa che andrà a regolare il riordinamento delle partecipazioni regionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.
Art. 36. Dipendenti settore minerario.
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
2. Le istanze dirette ad ottenere i benefici di cui allo articolo 5 della
3. Al personale che abbia già usufruito del prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 37. Disposizioni diverse.
1. A decorrere dall'anno 1993, la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 23 della
Art. 38. Abrogazione di norma.
1. La lettera c dell'articolo 29 della
CAPO VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 39. Ente acquedotti siciliani.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della
2. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la concessione all'Ente acquedotti siciliani (EAS) di un contributo di lire 47.000 milioni.
Art. 40. Cooperative di abitazione.
1. Per le finalità dell'articolo 3 della
Art. 41. Edilizia abitativa.
1. Il termine dell'ultimo comma dell'articolo 3 della
2. Per adeguare al limite massimo, aggiornato a norma della
Art. 42. Ortigia.
1. Al primo comma dell'articolo 10 della
CAPO VII
LAVORO
Art. 43. Disposizioni diverse.
1. Al comma 1 dell'art. 1 della
2. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dal comma 2 dell'art. 10 della
3. Per le finalità dell'art. 14 della
CAPO VIII
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Art. 44. Cooperative edilizie.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato a predisporre un programma di interventi in forza delle risultanze del concorso bandito in applicazione dell'art. 31 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati nuovi limiti venticinquennali di impegno, di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1994 (capitolo 75201).
3. E' altresì autorizzato il limite venticinquennale di impegno di lire 35.600 milioni per l'anno finanziario 1993, per la concessione di contributi alle cooperative edilizie incluse nella graduatoria che sarà formata per le finalità della
Art. 45. Mandorla di Avola.
1. Nell'ambito della produzione della frutta secca siciliana la Regione riconosce l'altissimo pregio della «mandorla di Avola», derivante dalla «cultivar pizzuta», tipica del territorio della zona sud della provincia di Siracusa e specificatamente dei comuni di Avola, Noto, Rosolini, Ispica, Solarino, Floridia e Siracusa.
2. Al fine di definire i requisiti di qualità per la concessione per l'uso del marchio di qualità Regione siciliana, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito regolamento, ai sensi della
3. Alle aziende produttive e commerciali, singole e associate, autorizzate ai sensi del titolo I della
4. Il contributo di cui al comma 3 è elevato fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in caso di esercizio di attività promozionale e pubblicitaria a carico dei consorzi di produttori e/o commercianti autorizzati all'uso del marchio regionale di qualità «mandorla Avola».
5. Il contributo viene erogato, fino al massimo del 50 per cento, anticipatamente e, per la differenza a saldo, su presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplina con apposite norme di attuazione le modalità e le procedure amministrative per l'ottenimento del contributo e delle anticipazioni di cui al presente articolo.
7. Per le finalità di cui ai commi precedenti è destinata per l'esercizio finanziario in corso la somma di lire 1.000 milioni.
8. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello previsto nel comma 7 saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 46. Artigianato.
1. Per le finalità di cui alla
- art. 9 (capitolo 75660) lire 20.000 milioni;
- art. 12 (capitolo 75662) lire 20.000 milioni;
- art. 16 (capitolo 75663) lire 1.000 milioni;
- art. 18 (capitolo 75664) lire 8.000 milioni;
- art. 21 (capitolo 75665) lire 1.000 milioni.
2. Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 4 della
Art. 47. Cooperazione.
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 30, commi 3 e 6, della
Art. 48. Credito alle cooperative. [22]
Art. 49. Modifica della
1. Sono esclusi dai benefici previsti all'art. 14, comma 1, della
2. E' abrogato il comma 5 dell'art. 5 della
3. Al comma 4 dell'art. 9 della
(Omissis).
4. Ai fini del computo del periodo di fermo supplementare di cui al comma 4 dell'art. 9 della
5. Le modalità di accertamento del predetto fermo saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
Art. 50. Centri approvvigionamento collettivo.
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della
(Omissis).
Art. 51. Disposizioni diverse.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 3 e 4, e 24 della
2. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 1, della
3. Per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 è soppressa la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della
4. Le competenze previste dall'art. 48 della
5. La previsione di spesa di cui al comma 5 dello art. 19 della
6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione concedente.
Art. 52. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
- primo comma, secondo alinea, dell'art. 11 della
- lettera d dell'art. 4 della
- lettera p della tabella A allegata alla
- numero 5 della lettera b dell'art. 3 della
- lettera b dell'art. 1 della
CAPO IX
BENI CULTURALI
Art. 53. Contributi in favore degli istituti dei ciechi.
1. Lo stanziamento del capitolo 37352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 è incrementato di lire 2.500 milioni ed è destinato quanto a lire 1.500 milioni all'Istituto «Opere Riunite I. Florio e A. Salamone» di Palermo e quanto a lire 1.000 milioni all'Istituto «T. Ardizzone Gioeni» di Catania.
2. L'Istituto dei ciechi «Opere Riunite I. Florio e A. Salamone» è impegnato, nel quadro della
a) il consolidamento e il potenziamento del centro socio-riabilitativo a valenza educativa, in favore di soggetti ciechi pluriminorati che abbiano assolto allo obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
b) l'organizzazione, anche in favore di soggetti pluriminorati, di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;
c) un centro di consulenza e di documentazione tiflopedagogica per il sostegno dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità visive.
Art. 54. Stamperia Braille.
1. Il contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille è incrementato per l'esercizio 1993 di lire 500 milioni (capitolo 38086).
Art. 55. Destinazione immobili Unione italiana ciechi.
1. Salve restando le finalità di cui all'articolo 7 della
Art. 56. Istituto internazionale del Papiro e Museo Mandralisca.
1. La dotazione finanziaria del capitolo 38054 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 è incrementata di lire 600 milioni, per la concessione di un contributo di 300 milioni da corrispondersi rispettivamente all'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa ed alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù.
Art. 57. Libera Università di Trapani.
1. Il contributo in favore del Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani è incrementato per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 di lire 300 milioni ed il 50 per cento dell'incremento è destinato alla effettuazione di corsi finalizzati alla preparazione di aspiranti magistrati.
Art. 58. Istituzione del Museo e del Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi.
1. Ad integrazione del comma 3 dell'articolo 2 della
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare i contributi previsti dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 2 e dell'articolo 11 della
3. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Art. 59. Centro internazionale studi sociologici di Messina.
1. Per le finalità previste dalla
Art. 60. Libera Università degli Iblei.
1. E' concesso un contributo di lire 300 milioni alla Associazione per la libera Università degli Iblei finalizzato a consentire il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
Art. 61. Museo degli arazzi di Marsala.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 300 milioni in favore del Museo degli Arazzi con sede in Marsala, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del Museo.
Art. 62. Fondazione Giuseppe Whitaker.
1. Il contributo autorizzato dalla
Art. 63. Museo internazionale delle Marionette.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore del Museo internazionale delle Marionette dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del museo.
Art. 64. Teatro comunale di Adrano.
1. Per la salvaguardia, la valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993.
Art. 65. Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.
1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
Art. 66. Edilizia universitaria.
1. E' differito all'esercizio 1993 il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 22 della
Art. 67. Catalogazione beni culturali. [23]
1. Da parte delle società e dei consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi aerofotografici (capitolo 38354) vengono utilizzati prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano la loro opera.
2. Della rimanente quota il 50 per cento viene selezionato dal personale di cui agli articoli 19 e 21 della
CAPO X
SANITA'
Art. 68. Risanamento allevamenti zootecnici.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione delle indennità ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1993.
3. Tutti gli adempimenti ed operazioni connessi all'accertamento dei presupposti per le corresponsioni delle indennità di cui ai precedenti commi debbono essere effettuati esclusivamente dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.
Art. 69. Contributi in favore di associazioni per l'assistenza dei malati oncologici terminali.
1. Per la concessione di contributi a favore delle associazioni già costituite che si occupano di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali aventi sede ed operanti in Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.
2. I contributi vengono assegnati dall'Assessorato regionale della sanità, previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio e dell'attività programmata.
3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sono tenute a presentare il rendiconto delle somme utilizzate.
Art. 70. Osservatorio epidemiologico.
1. In considerazione dei compiti assegnati all'Osservatorio epidemiologico regionale dall'articolo 18 della
Art. 71. Commissioni conferimento sedi farmaceutiche.
1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'Assessorato regionale della sanità, per il conferimento di sedi farmaceutiche, nonché per la copertura dei posti in organico individuati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della
1. La CORELSI - AIAS è autorizzata a svolgere attività didattica e di formazione del personale parasanitario nell'ambito della programmazione regionale disposta dall'Assessore regionale per la sanità e dei requisiti e delle modalità previsti per lo svolgimento di tale attività.
2. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 19 della
Art. 73. Commissioni invalidità civile.
1. Ai sanitari componenti delle Commissioni mediche di cui alla
2. Per ogni visita domiciliare ai componenti la commissione che effettuano la visita il compenso è raddoppiato. Per ogni seduta della commissione è corrisposto a ciascun componente della stessa un gettone di presenza di lire venticinquemila.
3. Le sedute di commissione si effettuano al di fuori dell'orario di servizio.
4. La spesa di cui al presente articolo, valutata in lire 7.000 milioni, graverà sul fondo sanitario regionale.
CAPO XI
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 74. Interventi per il centro storico di Palermo.
1. Per il recupero del centro storico di Palermo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 170.000 milioni di cui lire 50.000 milioni per l'anno 1993.
2. La gestione delle somme di cui al comma 1 e di tutte quelle che dovessero essere a questo titolo erogate anche da altri enti, spetta al Comune di Palermo previa apposita legge che, al fine di consentire gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi, esecutivi, disciplinerà i criteri degli aiuti ai privati e l'assegnazione delle case in abitazione. Detta normativa verrà varata dall'Assemblea regionale siciliana entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
3. Al fine di consentire al comune di Palermo una efficace azione tecnico-amministrativa finalizzata al recupero del centro storico ed un continuo monitoraggio degli interventi, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni da destinare alla struttura tecnico- amministrativa esistente competente per gli interventi nel centro storico.
Art. 75. Canoni per concessioni demaniali marittime.
1. In attesa di una organica regolamentazione della materia dei canoni afferenti concessioni demaniali marittime, basata su criteri di corrispettività in funzione dell'utilità economica ricavata dall'uso del bene, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei, appartenenti alla Regione siciliana, sono determinati in conformità ai criteri adottati con decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del
2. Le misure previste dall'articolo 1 del citato decreto sono aumentate del 75 per cento. Le misure previste dall'articolo 2 sono aumentate del 50 per cento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
interministeriale, si applicano altresì alle attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad un ventesimo del canone normale [25].
4. I canoni di cui all'articolo 1 sono adeguati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti concessivi instaurati con atti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993.
6. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario saranno oggetto di compensazione con il canone successivo.
Art. 76. Disposizioni diverse.
1. La spesa prevista per gli interventi di cui all'art. 42 della
CAPO XII
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Art. 77. Fondo trasporti.
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 270.000 milioni (capitolo 48629).
3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
Art. 78. Universiadi.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 79. Campionati mondiali di ciclismo.
1. Per le finalità dell'articolo 6 della
2. Il Comitato direttivo è composto oltre che dallo Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, anche dal Presidente della Federazione ciclistica italiana ovvero da un suo delegato, dal delegato regionale del CONI, dal direttore regionale del turismo, sport e spettacolo e da tre funzionari in servizio presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. Esso avrà il compito di formulare le linee generali di organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo 1994 e del piano della spesa occorrente, di vigilare sull'attività del Comitato organizzatore mondiali 1994, incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati.
Art. 80. Residenze turistico-alberghiere.
1. [26].
2. Per i finanziamenti si può accedere alla
Art. 81. Consorzio «Ente autodromo Pergusa».
1. Al fine di favorire il raggiungimento degli scopi previsti nello statuto del consorzio «Ente autodromo Pergusa», l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere al consorzio un contributo di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.
Art. 82. Norma finanziaria.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, come risultano specificati nell'allegata tabella A, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 422.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e quanto a lire 450.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nello elenco n. 5 annesso al bilancio.
2. I maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati nell'allegata tabella A, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codici 08.01.00 e 08.02.00, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Il termine previsto al presente articolo, già rinviato al 1° luglio 1995 dall'art. 3, comma 1, della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[5] Comma già modificato dall’art. 127 della
[6] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 20 della
[7] Comma così modificato dall’art. 139 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 139 della
[9] Comma così integrato dall'art. 45 della
[10] Così modificato dall'art. 84 della
[11] Per interpretazione v. art. 84 della
[12] Comma abrogato dall'art. 50 della
[13] Comma abrogato dall'art. 50 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[15] Il termine di cui al presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 1997 dall'art. 26 della
[16] Comma così modificato dall'art. 67 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 67 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 67 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 67 della
[20] Articolo già modificato dall'art. 24 della
[21] Così modificato dall'art. 147 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 57 della
[23] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 - 28 luglio 1993, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[24] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 - 28 luglio 1993, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[25] Comma così sostituito dall'art. 155 della
[26] Comma abrogato dall'art. 20 della