Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 12/11/1996 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni. |
Art. 4. Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti. |
Art. 5. Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza. |
Art. 6. Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi. |
Art. 7. |
Art. 8. Elezione dei consigli circoscrizionali. |
Art. 9. Nomina del difensore civico. |
Art. 12. Conferma dei rapporti presso gli enti locali. |
Art. 13. Mobilità del personale degli enti dissestati. |
Art. 14. Determinazione delle piante organiche. |
Art. 15. Proroga del termine delle graduatorie concorsuali. |
Art. 16. |
Art. 17. Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale. |
Art. 18. |
Art. 19. Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8. |
Art. 20. Durata dei contratti collettivi. |
Art. 21. Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. Abrogazione di norme. |
Art. 25. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 1.7.22 - L.R. 12 novembre 1996, n. 41.
Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.
(G.U.R. 16 novembre 1996, n. 56).
Titolo I
Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia di permessi ed
indennità per gli organi degli enti locali.
Norme relative al conferimento di incarichi negli enti locali.
Art. 3. Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni.
1. I benefici previsti dall'articolo 3 della
Art. 4. Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti.
1. Le disposizioni della
Art. 5. Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della
2. La comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 6. Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi.
1. [3].
2. [4].
3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. non possono assumere incarichi professionali a qualunque titolo dagli enti sottoposti al controllo degli stessi organi.
Titolo II
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di elezioni degli
organi degli enti locali ed in materia di CO.RE.CO..
Art. 8. Elezione dei consigli circoscrizionali.
1. Per i consigli circoscrizionali non ancora costituiti ai sensi delle norme sul decentramento contenute negli statuti comunali, la prima elezione si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali.
2. I Consigli di quartiere attualmente in carica sono prorogati sino all'elezione di cui al comma precedente [5]a.
Art. 9. Nomina del difensore civico.
1. La competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali.
Artt. 10. - 11. [6]
Titolo III
Disposizioni concernenti il personale ed i servizi degli enti locali.
Art. 12. Conferma dei rapporti presso gli enti locali.
1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 13. Mobilità del personale degli enti dissestati.
1. Negli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
Art. 14. Determinazione delle piante organiche.
1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, semprechè le relative graduatorie non risultino approvate da oltre 36 mesi.
Art. 15. Proroga del termine delle graduatorie concorsuali.
1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale di cui all'articolo 19 della
2. La presente norma è estesa altresì alle aziende municipalizzate.
Titolo IV
Norme concernenti il personale dell'Amministrazione regionale. Integrazioni
alla
Abrogazione di norme.
Art. 17. Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale.
1. L'articolo 15 della
2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con
Art. 19. Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla
1. Quanto disposto dall'articolo 56 della
Art. 20. Durata dei contratti collettivi.
1. In aderenza ai principi desumibili dalla normativa posta con
Art. 21. Interpretazione autentica della
1. Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del
Art. 24. Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative concernenti agevolazioni per viaggi del personale regionale:
-
- articolo 13 della
- articolo 9, secondo comma, della
- articolo 85 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Aggiunge l'art. 8 bis alla
[2] Modifica l'art. 52 della
[3] Modifica l'art. 14 della
[4] Modifica l'art. 35 della
[5] Modifica l'art. 3, comma 3, della
[5]5a Comma aggiunto dall'art. 3 della
[6] Modificano gli artt. 2, 3 e 17 della
[7] Sostituisce l'art. 7 della
[8] Modifica l'art. 18 (Modifiche all'articolo 1 della
[9] Integra l'art. 6, comma 2, della
[1]10 Sostituisce l'art. 67 della