§ 3.18.102 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.
Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:20/01/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [3]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 3.18.102 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.

(G.U.R. 23 gennaio 1999, n. 4).

Titolo I

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

 

Art. 1.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.

     2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.

     3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.

     4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione del 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.

     5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.

     7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.

     7 bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 [1].

     8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

 

     Art. 2.

     1. Alla dismissione delle partecipazioni dei tre enti posti in liquidazione si procede a norma dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 1 settembre 1997, n. 37. Sono trasferite al patrimonio della Regione le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, ad eccezione di quella della Resais che, nelle more della rimodulazione del suo assetto organizzativo e della sua missione aziendale, al momento della chiusura della liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale è trasferita all'Ente Minerario Siciliano. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per l'industria [2].

     2. Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta di Governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili.

     3. Con le stesse modalità sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita.

     4. A fronte dei trasferimenti summenzionati il commissario liquidatore è autorizzato a ridurre compensativamente il fondo di dotazione di ciascuno degli enti economici dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti.

     5. Con cadenza trimestrale l'Assessore regionale per l'industria presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni.

 

     Art. 3.

     1. Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessorati regionali competenti per materia.

     2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è abrogato.

     3. Tutte le decisioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto entro 7 giorni alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dell'industria.

     4. L'Assessore regionale per l'industria entro il termine di 7 giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, EMS

ED ESPI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

 

     Art. 4.

     1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.

     2. E' abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

 

     Art. 5.

     1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.

 

     Art. 6. [3]

     1. Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in forza a seguito

dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a coloro i quali maturano i requisiti richiesti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per il personale indicato nel presente articolo possono essere individuate forme di utilizzo con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84.

 

     Art. 7.

     1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

     2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

     4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

     5. [4].

     6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale [5].

 

     Art. 8.

     1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuato ed ancora in servizio a seguito dell'applicazione degli articoli precedenti, viene trasferito, nel rispetto delle anzianità maturate e del trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.

     2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano anche al personale di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto personale sarà, in via prioritaria, utilizzato per la manutenzione, la salvaguardia ed ogni altra esigenza di conservazione dei siti minerari.

     3. Durante tale periodo di permanenza, al personale di cui ai commi precedenti restano applicabili le disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

 

     Art. 9.

     1. Per le esigenze delle procedure di liquidazione, sarà utilizzato temporaneamente, su richiesta nominativa del commissario liquidatore degli enti economici, personale idoneo prelevato dall'area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 nel rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 18.

     2. Il personale interessato resta, comunque, sempre a carico della predetta area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'articolo 8.

 

     Art. 10.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.

     2. L'indennità sostituiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

 

     Art. 11.

     1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     2. L'area attrezzata di Punta Cugno, sita nel comprensorio marittimo del porto di Augusta (Siracusa), è affidata alla gestione dell'autorità marittima poiché la predetta area di sedime fa parte dei beni del demanio dello Stato, ramo marittimo.

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'articolo 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

     2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.

     4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000 milioni, codice 03.10.00, (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

 

     Art. 13.

     1. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[4] Aggiunge il comma 3 all'art. 6 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.

[5] Comma così sostituito dall’art. 119 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.