Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/12/2003 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione di spese |
Art. 2. Incrementi di spesa |
Art. 3. Contributi ad enti |
Art. 4. Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto |
Art. 5. Obbligazioni pregresse |
Art. 6. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione |
Art. 7. Compensi per l'attività di riscossione |
Art. 8. Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati |
Art. 9. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane |
Art. 10. |
Art. 11. Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale |
Art. 12. Integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 |
Art. 14. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali |
Art. 15. Agenzia per le politiche mediterranee |
Art. 16. Iniziative promozionali in campo civile, economico, sociale e culturale |
Art. 17. Indennità compensative |
Art. 18. Manutenzione di viali parafuoco e stipula di polizze assicurative |
Art. 19. Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia |
Art. 20. Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico |
Art. 21. Norme in materia di cooperative cantine sociali |
Art. 22. Interventi in materia di solidarietà sociale |
Art. 23. Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura |
Art. 24. Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello |
Art. 25. Applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
Art. 26. Ulteriori assegnazioni ai comuni per l'anno 2003 |
Art. 27. Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne |
Art. 28. Modifiche dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali |
Art. 29. Trasporto alunni |
Art. 30. Manutenzione ed esercizio impianti termici |
Art. 31. |
Art. 32. Norme in materia di consorzi fidi. |
Art. 33. Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti |
Art. 34. |
Art. 35. Ripianamento delle passività dell'EAS |
Art. 36. Servizio idrico integrato |
Art. 37. Attività degli uffici del Genio civile |
Art. 38. |
Art. 39. Lavori socialmente utili |
Art. 40. Interventi in favore di soggetti svantaggiati |
Art. 41. Saldo contributo in favore del CIAPI |
Art. 42. Fondo emergenza Argentina |
Art. 43. Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane |
Art. 44. Oneri per cause geologiche |
Art. 45. Associazioni di assistenza del movimento cooperativistico |
Art. 46. Consorzi di ripopolamento ittico |
Art. 47. Botteghe scuola |
Art. 48. Contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza |
Art. 49. Contributi per la ripresa delle attività commerciali in piazza Generale Cascino |
Art. 50. Norme in materia di commercio |
Art. 51. Conferimenti patrimoniali |
Art. 52. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia |
Art. 53. Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani |
Art. 54. |
Art. 55. Contributo per la Targa Florio |
Art. 56. Ripiano disavanzi aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere |
Art. 57. Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria |
Art. 58. Programmazione finanziaria delle assegnazioni alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere |
Art. 59. |
Art. 60. |
Art. 61. |
Art. 62. |
Art. 63. Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico |
Art. 64. Sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici |
Art. 65. Contenimento del consumo di nuovo territorio |
Art. 66. Insediamenti produttivi |
Art. 67. Contributo ordinario all'IRSSAT |
Art. 68. Contributo a pareggio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 2001 |
Art. 69. Contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca |
Art. 70. Trasporto pubblico locale |
Art. 71. Recepimento di norme in materia di trasporti |
Art. 72. Provvedimenti per favorire la ristrutturazione del settore trasporto merci in Sicilia |
Art. 73. Trasporto non di linea in servizio di piazza |
Art. 74. Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche |
Art. 75. Imprese ed associazioni turistiche senza scopo di lucro |
Art. 76. Abrogazioni e modifiche di norme |
Art. 77. Variazioni di cassa |
Art. 78. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana |
Art. 79. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana |
Art. 80. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana |
Art. 81. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana |
Art. 82. |
§ 5.3.353 – L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.
(G.U.R. 5 dicembre 2003, n. 53).
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 1. Riduzione di spese
1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
Art. 2. Incrementi di spesa
1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono incrementate degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Art. 3. Contributi ad enti
1. Ai contributi ad enti ed associazioni di cui all'articolo 140, comma 7, tabella H, della
a) CERISDI spese di funzionamento, UPB 1.3.1.3.2, capitolo 105703, +250;
b) Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento e per le spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143701, +293;
c) Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento con esclusione delle spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143704, +400;
d) Istituto sperimentale zootecnico per funzionamento e finalità istituzionali, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143708, +408;
e) Associazioni venatorie e ambientaliste, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143706, -70;
f) Associazione italiana per la ricerca sul cancro per manifestazione "Arancia della salute", UPB 2.2.1.3.99, capitolo 143702, -179;
g) Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111, +252;
h) contributo ad integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303, +1.350;
i) ESA, UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401, +200;
j) Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183704, +139;
k) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, Unione nazionale invalidi civili e Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC), UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, +150;
l) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oneri derivanti da accordi nazionali di lavoro, UPB 3.2.1.3.3, capitolo 183307, +800;
m) Centro studi Don Calabria per interventi rivolti agli adolescenti devianti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183729, +100;
n) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313701, +7;
o) associazione di lavoratori facenti capo ad organizzazioni a cui sono collegati i patronati giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313702, +5;
p) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, assistenza tecnica, legale e tributaria, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313703, +18;
q) Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, +663;
r) enti per la diffusione del teatro, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377712, +450;
s) Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti; da destinare all'Istituto per sordi di Sicilia con sede in Palermo, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +258;
t) Associazione Ente Teatro Stabile di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314, +700;
u) Ente Autonomo Teatro V. Bellini di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316, +500;
v) Associazioni concertistiche, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722, +300;
w) Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali, UPB 9.2.1.3.1, capitolo 373701, +3.000;
x) Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +1.316;
y) ARCES, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377725, +150;
z) Centro per lo studio dei neurolesi lungodegenti di Messina, UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413718, +284;
aa) enti parco spese di gestione, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443301, +1.000;
bb) enti gestori delle riserve naturali, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443302, +994;
cc) enti parco ed enti gestori delle riserve naturali spese per il personale, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443305, +2.692;
dd) Centro di coordinamento per i problemi inerenti alle informazioni territoriali, UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447701, +7;
ee) Comune di Agrigento, piano particolareggiato centro storico, UPB 11.3.2.6.1, capitolo 846401, -516;
ff) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303, +3.532;
gg) Ente orchestra sinfonica siciliana, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473707, +2.000;
hh) Fondazione Teatro Massimo di Palermo, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473708, +1.500;
ii) Azienda autonoma delle terme di Sciacca, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473301, +990;
jj) associazioni per la tutela della lingua albanese, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377730, +80;
kk) Associazione OIKOS di Barcellona, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729, +36;
ll) musei non regionali, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377701, +330;
mm) Fondazione Federico II, UPB 1.3.2.7.1, capitolo 507601, +500;
nn) Organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle A.C.L.I., organismi dipendenti organizzazione degli artigiani, quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale ed organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313709, +53;
oo) contributo al COPPEM, UPB 1.3.1.3.1, capitolo 104523, +50;
pp) Orestiadi di Gibellina e Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi, UPB 12.2.1.3.2, capitolo 473703, +84;
Art. 4. Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto
1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della
2. Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della
3. L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della
4 bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento [2].
5. Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico [3].
6. La gestione di competenza per l'esercizio finanzia rio 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - Parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 5. Obbligazioni pregresse
1. Per il completamento del programma di investimento previsto dalla
2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della
3. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei canoni di locazione dei locali delle scuole materne regionali, non forniti dai comuni, nonché per la liquidazione dei contenziosi antecedenti e successivi all'entrata in vigore della
4. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei contributi di cui alla
5. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n.55 e all'articolo 11 della
Art. 6. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione
1. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b) della
2. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
Art. 7. Compensi per l'attività di riscossione
1. In conformità a quanto disposto in ambito statale con l'articolo 3 del
2. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
4. Al maggiore onere determinato in 914 migliaia di euro (UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516), derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della
Art. 8. Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, i mutuatari e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentite le amministrazioni regionali concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto degli stessi mutuatari e anche in forma cumulativa, possono avanzare la richiesta di estinzione anticipata dei mutui per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'accensione di un nuovo finanziamento a tassi di mercato, con la medesima banca, ovvero con qualsiasi altra.
2. Il contributo regionale in conto interessi sui nuovi mutui, nella stessa misura di partecipazione prevista sui mutui oggetto di estinzione, è calcolato su un capitale comprendente il capitale residuo ed eventuali oneri accessori, maggiorato degli oneri di estinzione anticipata, nonché di quelli per l'accensione del nuovo mutuo. Le nuove operazioni di credito possono avere durata non superiore a quella dei mutui da estinguere, ovvero la durata minima consentita per l'accensione del nuovo mutuo [4].
Art. 9. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane
1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane.".
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo II
PRESIDENZA
Art. 11. Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale
1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della
3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della
4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della
5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della
8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della
Art. 12. Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. Direttive del Presidente e degli Assessori.
1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che costituiscono la base programmatoria per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Gli Assessori regionali forniscono tempestivamente gli elementi per l'elaborazione della direttiva di indirizzo.
2. Con la medesima procedura il Presidente della Regione provvede a integrare o modificare gli obiettivi strategici già individuati, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.
3. Le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali costituiscono i documenti base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. In coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, le direttive identificano i principali risultati da realizzare, in relazione alle risorse assegnate con la legge di bilancio ai centri di responsabilità ed alle funzioni-obiettivo e determinano gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Con le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione sono assegnati ai dirigenti responsabili di centri di responsabilità amministrativa i conseguenti obiettivi operativi, ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati.
4. Ai dirigenti di cui al comma 3 è affidata una attività propositiva che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, con le procedure stabilite nella direttiva annuale di indirizzo del Presidente della Regione.
5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e, ove vi si faccia ricorso, della legge che autorizza l'esercizio provvisorio, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con le direttive di cui al comma 3.
6. Nelle more del provvedimento di assegnazione di cui al comma 5, i dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa possono provvedere alla gestione dei residui ed assumere impegni di spesa a carico degli stanziamenti dell'anno esclusivamente per spese fisse e obbligatorie, spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, spese relative a somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione ed i relativi cofinanziamenti regionali, spese per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, nonché provvedere alla gestione dei residui.".
2. Al comma 7 dell'articolo 16 della
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 13. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. All'articolo 4 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.";
b) al comma 3, le parole "del Presidente della Regione e" sono soppresse.
3. Dopo l'articolo 4 della
"Art. 4 bis. Strumenti del controllo interno.
1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.
Art. 4 ter. Osservatorio delle politiche pubbliche.
1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.".
4. L'articolo 8 della
"Art. 8.
1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del
5. All'articolo 20 della
Art. 14. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali
1. Alla
"Art. 38 bis. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali.
1. Per l'anno 2002, alla stregua dei criteri individuati nel corso dell'anno medesimo ed in applicazione di metodologie oggettive, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti apicali è demandata al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali, con il supporto dei relativi servizi di valutazione e controllo strategico, la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai sensi dell'articolo 38 e con direttive emanate nel corso dell'anno; ai dirigenti apicali è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, di cui alla presente legge, assegnati alla dirigenza inquadrata negli uffici di rispettiva pertinenza.".
Art. 15. Agenzia per le politiche mediterranee [7]
[1. E' istituita l'Agenzia per le politiche mediterranee.
2. L'Agenzia, operando in raccordo con gli uffici istituiti presso la Presidenza della Regione in materia di partenariato euromediterraneo ed insularità, di cooperazione decentrata allo sviluppo e di relazioni diplomatiche ed internazionali, svolge i seguenti compiti:
a) divulgazione delle opportunità offerte dalle politiche dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali nei paesi del Mediterraneo e sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale regionale in relazione all'accesso alle forme di finanziamento ed alle opportunità economiche ad esse connesse;
b) prestazione di consulenza ad enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti da finanziare da parte dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali;
c) gestione della programmazione per i progetti formulati da imprese operanti in Sicilia;
d) realizzazione di iniziative per il rafforzamento, nell'area euromediterranea, del dialogo tra le culture e le civiltà, la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali, dei diritti umani e di cittadinanza, in cooperazione con altre istituzioni similari anche private, incluse le Case Sicilia istituite con l'articolo 89 della
e) prestazione di attività di consulenza in favore della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;
f) svolgimento di attività di ricerca sulle questioni giuridiche, economiche e sociali rilevanti per le politiche mediterranee.
3. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati.
4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
5. L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Presidente della Regione. Il consiglio di amministrazione predispone, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e formula, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale e, entro il 30 aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I programmi e la relazione sono approvati dal Presidente della Regione.
6. Gli enti sottoposti a controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai fini della realizzazione di iniziative di rilevanza mediterranea.
7. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori.
8. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione e resta in carica tre anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente è scelto tra:
a) gli appartenenti alla carriera diplomatica, anche in quiescenza, che ricoprano o abbiano ricoperto un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata;
b) i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le università italiane statali e non statali, nelle discipline del diritto internazionale, diritto comunitario, diritto commerciale, statistica, economia internazionale, organizzazione internazionale e discipline affini;
c) le personalità che hanno maturato consolidata esperienza nell'area mediterranea, con specifico riferimento alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali, economiche e politico-sociali. Nella suddetta categoria vanno compresi coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di deputato nazionale, regionale o di senatore della Repubblica.
9. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Agenzia, può delegare funzioni a taluno dei suoi componenti e può nominare consulenti fissandone il compenso. Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui tre nominati dal Presidente della Regione e tre dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Del consiglio di amministrazione fanno parte, altresì, quali componenti di diritto, il direttore dell'Agenzia e il direttore del dipartimento di cui al comma 13. Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o incarichi di amministrazione attiva presso enti regionali o enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
10. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione fra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel campo giuridico ed economico. Il direttore dell'Agenzia sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Cura ldelle deliberazioni del consiglio di amministrazione; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio. Il direttore resta in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile.
11. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da tre supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Presidente della Regione; i componenti, compresi quelli supplenti, sono nominati dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sia il presidente che i componenti sono scelti tra gli iscritti all'apposito registro previsto dall'articolo 1 del
12. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore dell'Agenzia ed ai revisori dei conti.
13. La dotazione organica del personale dipendente dell'Agenzia è fissata con decreto del Presidente della Regione ed è individuata tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale. Alla nomina del direttore responsabile del dipartimento per il dialogo delle culture e la salvaguardia dei diritti umani, di cui al comma 2, lettera d), provvede il consiglio di amministrazione, che lo sceglie tra i dirigenti della Regione aventi i requisiti per la nomina a dirigente generale regionale. Con proprio provvedimento il Presidente della Regione determina il trattamento economico spettante al direttore del dipartimento ed al personale con qualifica dirigenziale assegnato al dipartimento medesimo e alla Agenzia.
14. L'Agenzia si avvale dei locali individuati ed assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.
15. L'Agenzia stabilisce con propri provvedimenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. Tali provvedimenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Presidente della Regione, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi. I poteri generali di vigilanza sull'Agenzia sono riservati al Presidente della Regione.
16. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100341).
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, gli oneri di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della lettera g), dell'articolo 3 della
Art. 16. Iniziative promozionali in campo civile, economico, sociale e culturale
1. A valere sulle disponibilità dell'UPB 1.1.1.1.2, capitolo 100317, la Presidenza della Regione promuove interventi diretti e di sostegno per la ricerca, la diffusione, la pubblicizzazione e la promozione concernenti temi ed iniziative di interesse civile, economico, sociale e culturale di interesse istituzionale della Regione. Tali interventi, in ragione della particolare natura che li caratterizza, si realizzano, nel rispetto delle soglie di spesa comunitaria, anche mediante affidamento (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di appositi incarichi a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore connesso all'intervento medesimo.
Titolo III
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 17. Indennità compensative
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
a) quanto a 7.000 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla
b) quanto a 10.500 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla
Art. 18. Manutenzione di viali parafuoco e stipula di polizze assicurative
1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a provvedere alla manutenzione di viali parafuoco, nonché a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi per l'espletamento delle attività istituzionali dellmedesima.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2003.
Art. 19. Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia
1. Ai sensi dell'articolo 5 della
a) Enoteca regionale della Sicilia, sede occidentale, presso il Castello dei Conti di Modica sito in Alcamo;
b) Enoteca regionale della Sicilia, sede orientale, presso il comune di Castiglione di Sicilia;
b-bis) Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria [8].
Art. 20. Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico
1. Al fine di assicurare un sostegno agli imprenditori del settore zootecnico interessati dal divieto di movimentazione degli animali imposto, in osservanza delle disposizioni del Ministero della salute, per fronteggiare il diffondersi dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di 1.000 migliaia di euro per la concessione di aiuti alle singole imprese a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l'alimentazione del bestiame e le perdite subite in conseguenza dello stesso divieto (UPB 2.2.1.3.2., capitolo 144121).
2. L'entità e le modalità di erogazione degli aiuti sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 21. Norme in materia di cooperative cantine sociali
1. Il terzo comma dell'articolo 10 della
2. Resta comunque l'obbligo per le aziende agricole singole o associate e per le cooperative cantine sociali di presentare, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola prevista dal
3. Il punto 4) del primo comma dell'articolo 4 della
4. L'articolo 19 della
Titolo IV
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
Art. 22. Interventi in materia di solidarietà sociale
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a cofinanziare, per l'esercizio finanziario 2003, gli interventi previsti dall'articolo 81 della
Art. 23. Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura
1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 della
2. L'onere di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 24. Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello
1. Ai familiari del sindaco di Acicastello e delle altre vittime della strage verificatasi in data 2 maggio 2003 si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
2. Gli oneri di cui al comma 1 determinati per l'esercizio finanziario 2004 in 80 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 25. Applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della
1. Gli enti locali della Sicilia possono procedere all'applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della
Art. 26. Ulteriori assegnazioni ai comuni per l'anno 2003
1. Per l'esercizio finanziario 2003 l'assegnazione in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative è incrementata della ulteriore somma di 11.000 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303) da ripartire interamente secondo i parametri ed i criteri determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 76 della
Art. 27. Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nell'ambito del riparto delle risorse destinate agli enti locali, individua criteri compensativi stabili al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle province che sono costituite esclusivamente da aree interne di cui alla
Art. 28. Modifiche dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali
1. Alla fine del primo comma dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con
2. Alla fine del primo comma dell'articolo 145 del l'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con
Art. 29. Trasporto alunni
1. Per l'anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della
Titolo V
INDUSTRIA
Art. 30. Manutenzione ed esercizio impianti termici
1. Ai sensi dell'articolo 16 del
2. Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'articolo 11 del
3. Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'articolo 11 del
4. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.
4 bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio [12].
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 32. Norme in materia di consorzi fidi. [13]
[1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 72 della
2. All'articolo 94 della
a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".
3. Il comma 5 dell'articolo 95 della
"5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia".
4. All'articolo 97 della
a) alla lettera a) del comma 2 aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";
b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";
c) sono aggiunti i seguenti commi:
"5. Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6. I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
5. Il comma 2 dell'articolo 5 della
6. I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro [15].
7. Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale [16].
8. Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali [17].]
Art. 33. Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti
1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.
2. Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente [18].
3. E' consentito il potenziamento con G.P.L. e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L. o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:
a) l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 2.000;
b) l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km. 5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km. 5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 4.000. Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.
4. Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 35. Ripianamento delle passività dell'EAS
1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre, nell'anno 2003, per il ripianamento delle proprie passività, limitatamente al pagamento degli oneri retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei reattivi chimici, un mutuo decennale di 34.000 migliaia di euro da rimborsare in dieci annualità costanti posticipate a decorrere dal 2004. Il rimborso delle quote capitali è a carico del bilancio dell'EAS.
2. Il mutuo di cui al comma 1 deve essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al "prime rate ABI" maggiorato di un punto.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. Il mutuo è assistito da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in favore degli istituti di credito mutuanti.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 36. Servizio idrico integrato
1. Il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio idrico integrato, per essere utilizzato nei relativi ambiti di appartenenza, è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della
2. Il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1, eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della
3. Il personale dipendente dagli enti locali, in presenza di disponibilità dell'ente, da definire in sede di contrattazione decentrata, ha facoltà di optare per rimanere in servizio presso la stessa amministrazione con l'attribuzione di compiti inerenti la propria categoria.
4. In sede di prima applicazione, il soggetto gestore, ove esistano motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'ente locale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente, il comando e/o il distacco dei dipendenti con competenze professionali ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio con le modalità da stabilirsi con le organizzazioni sindacali territoriali competenti.
5. Non è soggetto a trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della
6. La ricognizione del personale, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certificata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all'autorità d'ambito di competenza.
7. Il Presidente della Regione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma 6, al soggetto gestore. Il personale mantiene ad personam il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento.
8. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale unico del settore gas-acqua.
Art. 37. Attività degli uffici del Genio civile
1. Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:
a) per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della
1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., E 50,00;
2) cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc. e fino a 700 mc., E 100,00;
3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc., E 200,00;
4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale, E 300,00;
5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc., E 150,00. Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;
b) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, E 10,00;
c) per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, E 15,00.
2. Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo VII
LAVORO
Art. 39. Lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2004, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della
2. I contratti di cui all'articolo 12 della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 187.000 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2004, nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1005.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, prioritariamente, con le risorse della misura 5.03 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, alle aziende unità sanitarie locali e agli enti locali progetti volti alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in possesso di specifica qualificazione professionale ed utilizzati nell'ambito dei servizi di salute mentale e socio-assistenziali.
5. Gli enti locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321309).
Art. 40. Interventi in favore di soggetti svantaggiati
1. Al fine di favorire l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, per l'esercizio finanziario 2003, iniziative formative in favore dei predetti soggetti, a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.3.2.6.1, capitolo 717910.
Art. 41. Saldo contributo in favore del CIAPI
1. Al fine di consentire l'erogazione del saldo del contributo afferente all'anno 2002, previsto dalla
Art. 42. Fondo emergenza Argentina
1. Al comma 2 dell'articolo 113 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della
"2 bis. Al fine di favorire l'assistenza in favore dei siciliani residenti in Argentina colpiti dalla grave crisi economica del paese, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli ospedali italiani aventi sede in Argentina.".
Titolo VIII
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Art. 43. Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane
1. Le misure di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, si applicano anche ai consorzi e associazioni tra piccole e medie imprese costituiti per svolgere attività finalizzata ad incentivare e rendere maggiormente competitiva sul mercato nazionale la presenza delle imprese siciliane.
2. I contributi di cui all'articolo 36 della
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344120).
Art. 44. Oneri per cause geologiche
1. Per le finalità dell'articolo 4 della
Art. 45. Associazioni di assistenza del movimento cooperativistico
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 163 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2001 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
Art. 46. Consorzi di ripopolamento ittico
1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di cui alla
a) 150 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;
b) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo;
c) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.
Art. 47. Botteghe scuola
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi alle scuole dell'obbligo della Regione finalizzati alla stipula di convenzioni con le organizzazioni degli artigiani firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per la realizzazione di progetti integrati per la pro mozione della cultura del lavoro nella scuola dell'obbligo.
2. Con apposito decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono impartite le direttive concernenti le modalità di presentazione dei progetti, lo schema di convenzione tipo e le istruzioni ai dirigenti scolastici per gli adempimenti di competenza.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343703).
Art. 48. Contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza
1. Al fine di aderire al programma di cofinanziamento relativo all'articolo 74 della
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta ed è erogato con la procedura automatica di cui all'articolo 186 della
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 742841), cui si provvede mediante utilizzo del fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all'articolo 88, comma 1, della
Art. 49. Contributi per la ripresa delle attività commerciali in piazza Generale Cascino
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a seguito dell'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza generale Cascino a Palermo, al fine di garantire la ripresa delle attività commerciali e artigianali nonchè il mantenimento dei livelli occupazionali alla data del sinistro, è autorizzato ad erogare un contributo una tantum in base al danno ricevuto e stimato tramite perizia giurata e fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo risultante dalla perizia medesima.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi i soggetti coinvolti nel caso in cui sia accertata l'origine dolosa dell'incendio. L'importo dell'indennizzo non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 380 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 50. Norme in materia di commercio
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della
3. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "fatto salvo quanto disposto al comma 4", aggiungere le parole "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della
Titolo IX
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 51. Conferimenti patrimoniali
1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 6 del
Art. 52. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della
2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 42 della
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, l'onere di cui al comma 2 viene determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera h), della
Art. 53. Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere un contributo annuo al comitato regionale siciliano della Lega italiana dei diritti dell'uomo (LIDU), con sede in Catania, al comitato regionale di Amnesty International con sede in Palermo ed all'Associazione METER Onlus con sede in Avola per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità [21].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377752).
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 55. Contributo per la Targa Florio
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della celebrazione del centenario della "Targa Florio" che si terrà nel 2006, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Automobile Club di Palermo, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo di 320 migliaia di euro per la realizzazione, secondo le finalità del disposto dell'articolo 23 della
2. Con successivi decreti assessoriali sono stabilite le modalità di erogazione del contributo in favore dell'Automobile Club di Palermo per la realizzazione di detti eventi.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
Titolo X
SANITÀ
Art. 56. Ripiano disavanzi aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
1. Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 29 della
2. Il limite di impegno di cui al comma 5 dell'articolo 3 della
3. L'onere di cui al comma 2, pari a 4.500 migliaia di euro, trova riscontro per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 57. Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria
1. Il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della
Art. 58. Programmazione finanziaria delle assegnazioni alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione, il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la sanità, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere concordano la programmazione finanziaria delle risorse da assegnare alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere con riferimento sia alle assegnazioni ordinarie che a quelle relative al ripiano di disavanzi degli esercizi pregressi, definendo tempi e modalità per le relative erogazioni.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo XI
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 63. Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
Art. 64. Sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici
1. Al fine di ottenere una razionalizzazione economica che eviti sprechi e disservizi e per il rispetto dell'ambiente la collocazione, l'uso e la gestione dei servizi che si trovano nel sottosuolo devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 "Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".
Art. 65. Contenimento del consumo di nuovo territorio
1. Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della
Art. 66. Insediamenti produttivi
1. Gli insediamenti produttivi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 87 della
2. E', in ogni caso, escluso il cambio della destinazione per uso abitativo.
Titolo XII
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Art. 67. Contributo ordinario all'IRSSAT
1. Al fine di promuovere iniziative nel campo della ricerca, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare all'Istituto ricerca, sviluppo, sperimentazione, ambiente e territorio (IRSSAT), con sede a Catania, un contributo, per l'esercizio finanziario 2003, di 100 migliaia di euro per il conseguimento delle finalità statutarie (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 473716).
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
Art. 68. Contributo a pareggio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 2001
1. Per consentire l'erogazione all'Azienda autonoma delle terme di Acireale della seconda semestralità del contributo a pareggio del bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2001, non interamente impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.422 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473302).
Art. 69. Contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca
1. Per consentire l'esecuzione del progetto esecutivo di intercettazione e separazione dei reflui civili da quelli termali, nonché per l'esecuzione del progetto esecutivo di rifacimento del viale del parco termale e del relativo impianto di illuminazione è concesso, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca pari a 410 migliaia di euro (UPB 12.2.2.6.1, capitolo 872040).
Art. 70. Trasporto pubblico locale
1. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006 è fatto divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e sono fatti salvi gli atti emanati in conformità all'indirizzo adottato dall'Assemblea regionale siciliana con la mozione n. 154 del 23 febbraio 1998.
4. Le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende concessionarie del servizio pubblico locale in Sicilia adottano la Carta dei servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dall'articolo 2 della
Art. 71. Recepimento di norme in materia di trasporti
1. La
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, istituisce il registro delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e, sentita la Giunta regionale, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni professionali di categoria, stabilisce:
a) le modalità e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni con particolare riferimento alla capacità tecnico-economica delle aziende anche in funzione della sicurezza dei viaggiatori;
b) le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;
c) l'importo da corrispondere alla Regione per la iscrizione al registro ed il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;
d) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della
3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con i contenuti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 72. Provvedimenti per favorire la ristrutturazione del settore trasporto merci in Sicilia
1. Al fine di migliorare il sistema di raccolta e di distribuzione delle merci la Regione individua nella realizzazione degli autoporti le infrastrutture logistiche di secondo livello da porre al servizio dell'autotrasporto; ciò per consentire la modernizzazione e lo sviluppo di tale settore nel territorio siciliano. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, sentiti in Conferenza di servizi, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, le ASI ed i comuni interessati, adotta il Piano degli autoporti siciliani, tenendo conto di un apposito studio di fattibilità che dovrà valutare prioritariamente la possibilità di allocare gli autoporti all'interno delle aree industriali già esistenti ed individua il procedimento di erogazione dei relativi finanziamenti.
2. L'adozione del Piano degli autoporti siciliani comporta la variazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché l'inserimento dei correlati interventi nel programma triennale delle opere pubbliche.
3. Al fine di migliorare l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, nonché per rendere disponibile la modalità o la combinazione di modi più adeguati al trasporto di ogni tipo di merce, la Regione promuove la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese.
4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 61.889 migliaia di euro a valere rispettivamente quanto a 30.901 migliaia di euro sull'articolo 134 della
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a trasferire la somma di 30.988 migliaia di euro alla Società Interporto di Catania S.p.A, che si trasformerà in Società degli Interporti siciliani, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione societaria dei soggetti pubblici istituzionali territorialmente interessati, per la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, con il vincolo della destinazione delle somme di 15.000 migliaia di euro per la realizzazione della struttura di Termini Imerese. I procedimenti per la realizzazione delle suddette opere osservano le regole di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.
Art. 73. Trasporto non di linea in servizio di piazza
1. Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, della
Art. 74. Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della
"1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli articoli 76 e seguenti.
2 ter. In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli articoli 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1.".
Art. 75. Imprese ed associazioni turistiche senza scopo di lucro
1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 42 della
"Art. 42. Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche.
1. Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'articolo 9 della
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche.
Titolo XIII
NORME FINALI
Art. 76. Abrogazioni e modifiche di norme
1. All'articolo 8 della
2. Al comma 1 dell'articolo 50 della
3. All'articolo 1 della
"2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'articolo 1 della
4. All'articolo 24 della
5. All'articolo 9 della
"5 quater. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
6. All'articolo 25 della
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. Al comma 2 dell'articolo 44 della
9. All'articolo 35 della
10. All'articolo 3, comma 2, della
"l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione del-l'anno di decorrenza e dell'anno terminale;".
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della
12. All'articolo 23 della
a) al comma 2 quinquies è aggiunto il seguente periodo:
"Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.";
b) dopo il comma 2 sexies è aggiunto il seguente comma:
"2 septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della
13. All'articolo 56 della
a) alla lettera c) del comma 7, dopo la parola "internet" aggiungere le parole "e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni";
b) la lettera d) del comma 7 è così sostituita: "d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali.";
c) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: "f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati".
14. All'articolo 62, lettera a), della
15. Al comma 3 dell'articolo 10 della
"e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 13, progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11".
16. All'articolo 4 della
17. All'articolo 86 della
a) al comma 1 le parole "e della
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla
18. Il comma 6 dell'articolo 172 della
"6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della
19. Al comma 4 dell'articolo 195 della
20. Al comma 1 dell'articolo 26 della
21. Al comma 2 dell'articolo 77 della
22. Al comma 3 dell'articolo 89 della
23. All'articolo 2 della
24. Al comma 5 dell'articolo 35 della
25. A decorrere dal primo gennaio 2004 l'articolo 38 della
26. All'articolo 43, comma 4, lettera b), della
27. All'articolo 85 della
"2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, utilizzato per il cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della
28. All'articolo 101, comma 5, della
29. Al comma 5 dell'articolo 101 della
30. Al comma 1 dell'articolo 4 della
31. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della
32. Il comma 3 dell'articolo 13 della
"3. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della
33. All'articolo 17 della
34. Il comma 2 dell'articolo 48 della
35. All'articolo 25 della
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.".
36. All'articolo 41 della
"3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401.".
37. Al comma 1 dell'articolo 55 della
38. All'articolo 120 della
39. All'articolo 125 della
40. All'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "nel termine previsto" sono sostituite con le parole "a partire dall'1 gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006".
41. All'articolo 108 della
42. Alla tabella I di cui al comma 8 dell'articolo 140 della
"
43. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
"a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della
"1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche".
44. Al comma 2 dell'articolo 32 della
45. L'articolo 41 della
46. Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 140 della
"Casa del sorriso Onlus con sede a Monreale, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745, 30 migliaia di euro".
Art. 77. Variazioni di cassa
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni in termini di cassa al bilancio della Regione per l'attuazione della presente legge.
Art. 78. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art. 79. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art. 80. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.
Art. 81. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella D.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
TABELLE A - E
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 12 della
[2] Comma inserito dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato dall'art. 20 della
[4] Comma così modificato dall'art. 37 della
[5] Comma così modificato dall'art. 49 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 55 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 12 della
[9] Comma così modificato dall'art. 12 della
[10] Comma così modificato dall’art. 62 della
[11] Comma così modificato dall’art. 62 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 40 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[14] Comma così modificato dall’art. 10 della
[15] Comma così sostituito dall’art. 10 della
[16] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[17] Comma aggiunto dall’art. 10 della
[18] Comma così modificato dall’art. 24 della
[19] Comma così modificato dall'art. 25 della
[20] Comma già modificato dall’art. 62 della
[21] Comma così modificato dall’art. 62 della
[22] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa