§ 1.6.110 - L.R. 25 marzo 1996, n. 7.
Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dall'amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:25/03/1996
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Istituzione di posti a tempo parziale presso gli enti locali e relativa disciplina.
Art. 2.  Norma applicativa dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22.
Art. 3.  Inquadramento di personale negli enti locali.
Art. 4.  Determinazione delle piante organiche.
Art. 5.  Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati.
Art. 6.  Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.
Art. 7.  Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15.
Art. 8.  Interventi per il personale degli Enti parco.
Art. 9.  Competenza dei consigli comunali e provinciali per l'elezione dei revisori dei conti.
Art. 10.  Disposizioni per i presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali.
Art. 11.  Utilizzazione del Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali.
Art. 12.  Unificazione delle modalità di assegnazione al Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali.
Art. 13.  Proroga del termine per la costituzione delle province regionali.
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.6.110 - L.R. 25 marzo 1996, n. 7.

Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dall'amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini.

(G.U.R. 30 marzo 1996, n. 14).

 

Art. 1. Istituzione di posti a tempo parziale presso gli enti locali e relativa disciplina. [1]

 

     Art. 2. Norma applicativa dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22. [1]

 

     Art. 3. Inquadramento di personale negli enti locali.

     1. Le province ed i comuni inquadrano, nelle rispettive piante organiche, rideterminate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, il personale in servizio in esecuzione dell'articolo 57 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, entro il limite del 20 per cento di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, nei posti vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale, in deroga alle procedure concorsuali di cui agli articoli 2 e seguenti della stessa legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, previa valutazione dei titoli posseduti secondo le norme previste nella stessa legge mediante concorso riservato.

     2.II personale non inquadrato ai sensi del comma precedente resta nella posizione acquisita in applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e sarà assorbito in pianta organica man mano che si renderanno liberi i corrispondenti posti, sempre in deroga ai criteri di selezione di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, secondo le modalità di cui al comma 1.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono a carico della Regione, salva l'applicazione dell'istituto del riassorbimento finanziario man mano che si verificheranno vacanze in posti, già finanziati a carico del bilancio dell'ente locale, non ricopribili ai sensi del precedente comma e subordinatamente al riassorbimento già previsto nelle leggi regionali 15 maggio 1991, n. 21, 1° settembre 1993, n. 25, e 10 gennaio 1995, n. 7 [2].

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 135.000 milioni per il triennio 1996/1998.

     5. Agli oneri di lire 45.000 milioni, ricadenti nello esercizio finanziario 1996, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     6. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

 

     Art. 4. Determinazione delle piante organiche. [1]

 

     Art. 5. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati.

     1. In applicazione del comma 12 dell'articolo 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, negli enti locali della Sicilia che hanno deliberato il dissesto in applicazione della relativa normativa nazionale, il personale già in servizio, assunto o nominato per effetto di leggi regionali ed il cui onere risulta a carico del bilancio regionale, è posto in aggiunta alla pianta organica rideterminata secondo i parametri stabiliti dall'articolo 119 dello stesso decreto legislativo.

     2. I comuni in dissesto finanziario e tutti quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, previa adozione di delibera consiliare motivata, possono utilizzare i fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, anche per altre finalità istituzionali ritenute prioritarie.

     3. Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), disciplinerà le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma, relativamente ai fondi della parte corrente.

 

     Art. 6. Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8. [1]

 

     Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15.

     1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15, si applica al personale dei disciolti patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali, con la qualifica di insegnante di doposcuola.

 

     Art. 8. Interventi per il personale degli Enti parco. [3]

 

     Art. 9. Competenza dei consigli comunali e provinciali per l'elezione dei revisori dei conti. [4]

 

     Art. 10. Disposizioni per i presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali. [1]

 

     Art. 11. Utilizzazione del Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali.

     1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, i comuni possono utilizzare i fondi assegnati dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 5.000 milioni che si iscrive al capitolo 19039 cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 58904 [5] del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo. In deroga alla normativa vigente è consentito, limitatamente ai primi due mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, l'impegno delle somme rimaste inutilizzate ed appostate in sede di assestamento del bilancio 1995 sul predetto capitolo 19039.

 

     Art. 12. Unificazione delle modalità di assegnazione al Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti di bilancio di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 marzo 1986, n. 14, 28 marzo 1986, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, confluiscono e vanno ad aggiungersi alla quota del «Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali» di cui all'articolo 44, primo comma, lettera a) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     2. L'ammontare complessivo degli stanziamenti di cui al comma 1 verrà ripartito, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio della Regione, ai comuni della Sicilia sulla base della popolazione residente, secondo gli ultimi dati ufficiali ISTAT disponibili.

     3. Le somme assegnate sono versate ai comuni in unica soluzione e confluiscono nei conti di cui al secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     4. Le eventuali economie accertate dai comuni alla chiusura di ciascun anno finanziario sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

 

     Art. 13. Proroga del termine per la costituzione delle province regionali.

     1. I termini di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 45.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

[3] Modifica la L.R. 30 ottobre 1995, n. 76.

[4] Modifica la L.R. 20 agosto 1994, n. 32.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

[5] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 novembre 1996, n. 40.