§ 5.3.444 - L.R. 7 maggio 2015, n. 9.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/05/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio.
Art. 3.  Risultato di gestione.
Art. 4.  Ricorso ad operazioni finanziarie.
Art. 5.  Accantonamenti tributari.
Art. 6.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 7.  Servizi di autolinee urbane.
Art. 8.  Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali.
Art. 9.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.
Art. 10.  Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria.
Art. 11.  Disposizioni in materia di personale precario.
Art. 12.  Procedure di conciliazione.
Art. 13.  Incremento del Fondo siciliano lavoratori disoccupati.
Art. 14.  Disposizioni in materia di contratti per il personale precario.
Art. 15.  Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali.
Art. 16.  Spesa sanitaria.
Art. 17.  Norme di garanzia per la sostenibilità del Servizio sanitario regionale.
Art. 18.  Rifinaziamento leggi di spesa.
Art. 19.  Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e disposizioni finanziarie in materia di comando del personale in servizio al Dipartimento regionale [...]
Art. 20.  Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
Art. 21.  Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.
Art. 22.  Misure di sostegno per il ricovero di minori.
Art. 23.  Comunità alloggio per i disabili psichici.
Art. 24.  Norme in materia di consorzi di bonifica.
Art. 25.  Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
Art. 26.  Collegamenti marittimi isole minori.
Art. 27.  Inventario dei beni immobili della Regione.
Art. 28.  Interventi in favore di attività turistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione.
Art. 29.  Interventi in materia di acqua e rifiuti.
Art. 30.  Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia.
Art. 31.  Compensazione fiscale e rimodulazione mutui.
Art. 32.  Disposizioni in materia di società partecipate.
Art. 33.  Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.
Art. 34.  Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone".
Art. 35.  Sviluppo Italia Sicilia.
Art. 36.  Organismo indipendente di valutazione.
Art. 37.  Interventi in materia di enti cooperativi.
Art. 38.  Fondo per l'eliminazione dei residui attivi.
Art. 39.  Piano di riordino degli enti regionali.
Art. 40.  Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico.
Art. 41.  Finanziamento ulteriori interventi di spesa.
Art. 42.  Utilizzazione di fondi a favore di attività sportive.
Art. 43.  Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali.
Art. 44.  Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici.
Art. 45.  Contributo straordinario in favore dei marittimi imbarcati in motopescherecci sequestrati nel Mar Mediterraneo.
Art. 46.  Disposizioni in favore dei comuni per fronteggiare situazioni emergenziali nel settore idrico.
Art. 47.  Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.
Art. 48.  Ristrutturazione delle passività a tasso agevolato.
Art. 49.  Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione.
Art. 50.  Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Art. 51.  Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.
Art. 52.  Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.
Art. 53.  Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti.
Art. 54.  Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali.
Art. 55.  Gestione centralizzata acquisti.
Art. 56.  Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia.
Art. 57.  Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo.
Art. 58.  Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Art. 59.  Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali.
Art. 60.  Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 61.  Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali. Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali.
Art. 62.  Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.
Art. 63.  Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro.
Art. 64.  Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Art. 65.  Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).
Art. 66.  Riscossione Sicilia s.p.a.
Art. 67.  Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo.
Art. 68.  Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".
Art. 69.  Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese.
Art. 70.  Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata.
Art. 71.  Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali.
Art. 72.  Sostegno dei liberi Consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali.
Art. 73.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari.
Art. 74.  Interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale.
Art. 75.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali.
Art. 76.  Interpretazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti.
Art. 77.  Patrocini onerosi.
Art. 78.  Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice.
Art. 79.  Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi
Art. 80.  Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di [...]
Art. 81.  Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica.
Art. 82.  Recepimento di norme in materia di attività musicali e spettacoli dal vivo.
Art. 83.  Attività di estrazione di giacimenti minerari di cava.
Art. 84.  Disposizioni in materia di medici specialisti di medicina veterinaria.
Art. 85.  Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale.
Art. 86.  Accreditamento enti di formazione professionale.
Art. 87.  Distacco del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi.
Art. 88.  Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili.
Art. 89.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Art. 90.  Rendicontazione dei costi per progetti formativi del CIAPI di Priolo.
Art. 91.  Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
Art. 92.  Proroga dei termini per il recupero abitativo.
Art. 93.  Proroga dei termini per gli interventi di ampliamento e rinnovamento del patrimonio edilizio.
Art. 94.  Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale.
Art. 95.  Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle imprese agricole.
Art. 96.  Fondi globali e tabelle.
Art. 97.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 98.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 99.  Entrata in vigore.


§ 5.3.444 - L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 15 maggio 2015, n. 20 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili. disposizioni varie

 

Capo I

Disposizioni finanziarie e contabili

 

Art. 1. Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2015 è determinato in termini di competenza in 1.418.727 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 2.966.687 migliaia di euro e per l'anno 2017 un saldo netto da impiegare pari a 2.936.991 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi finanziari precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2015, in 182.871 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio.

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio finanziario 2013 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

2. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2004, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio finanziario 2013 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio finanziario 2012, per i quali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Risultato di gestione.

1. Il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, stimato in complessive 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

 

     Art. 4. Ricorso ad operazioni finanziarie.

1. Il Ragioniere generale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 e 30.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 10.

 

     Art. 5. Accantonamenti tributari.

1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.

2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2015, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213) [1].

3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli esercizi finanziari 2014- 2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014" e le parole "e in 979.004 migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate;

b) al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014";

c) la lettera c) è soppressa.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono abrogati.

 

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo ", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.".

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:

"7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.".

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole "in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio" sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali.".

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2014-2021, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero [2].

9. Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 [3].

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II";

a bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5" [4];

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.".

11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

11 bis. Gli enti locali sono obbligati a rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogati dalla Regione a titolo di anticipazione. L'inosservanza del presente comma comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate [5].

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Servizi di autolinee urbane.

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo sostituire le parole da "a prevalente economia turistica" sino a" i relativi oneri" con le parole "singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione.".

 

     Art. 8. Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 [6].

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali.

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva è calcolata all'interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l'esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali Organismi Intermedi (O.I.) nell'ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.

 

     Art. 10. Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria.

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'Isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;

b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;

c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;

d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;

e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;

f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

1-bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2015, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto e previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, può assegnare parte dello stanziamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 migliaia di euro, quale contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento [7].

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale precario

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di personale precario.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la spesa di 21.400 migliaia di euro.

2. All'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno.".

3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

4. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminate rispettivamente in 117.390 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310) e in 16.591 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, è rideterminata per l'esercizio finanziario 2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318).

6. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015".

7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "previa intesa in sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della".

8. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".

9. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei liberi Consorzi comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, è pari al contributo già concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

 

     Art. 12. Procedure di conciliazione.

1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica - è autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.

2. Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al comma 1 si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 108169 (U.P.B 12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24–bis e 24–ter del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

4. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.

5. Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché per le disposizioni di proroga a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.

 

     Art. 13. Incremento del Fondo siciliano lavoratori disoccupati.

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per l'esercizio finanziario 2015, sono versate, in entrata del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, 250 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 215704 - accantonamento 1001 (U.P.B. 4.2.1.5.2).

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di contratti per il personale precario.

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prorogati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non possono essere oggetto di modifiche relative all'inquadramento giuridico ed economico.

 

Capo IV

Finanziamento di interventi legislativi. Disposizioni varie. Disposizioni in materia di società partecipate ed enti regionali

 

     Art. 15. Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali.

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati fra gli impiegati regionali; il loro operato è a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 sono abrogati.

 

     Art. 16. Spesa sanitaria.

1. Quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, al finanziamento della compartecipazione regionale di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per l'importo di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689 migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro.

3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalità di cui al Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 è autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 17. Norme di garanzia per la sostenibilità del Servizio sanitario regionale.

1. L'attuazione delle norme contenute nella presente legge, dalla cui applicazione scaturiscono nuovi e maggiori oneri, diretti o indiretti, a carico del Fondo sanitario regionale, è subordinata all'autorizzazione preventiva dei Ministeri dell'economia e della salute in termini di compatibilità con i Programmi operativi di prosecuzione dei Piani di Rientro.

 

     Art. 18. Rifinaziamento leggi di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.

 

     Art. 19. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e disposizioni finanziarie in materia di comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 680 migliaia di euro e la spesa di 1.020 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro. (UPB 5.2.1.1.1. - capitolo 242022).

3. Per le finalità dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 la spesa di 200 migliaia di euro. (UPB 4.2.1.1.1. - capitolo 212025).

 

     Art. 20. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, l'ulteriore somma di 5.646 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.3.99 - capitolo 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 7.800 migliaia di euro.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 147325) oltre a quanto già autorizzato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata la spesa di 207 migliaia di euro.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2–quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 738 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 2.2.1.3.7 - capitolo 343315). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.107 migliaia di euro.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2–quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, di 1.805 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373347). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.708 migliaia di euro.

 

     Art. 21. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

 

     Art. 22. Misure di sostegno per il ricovero di minori.

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, è autorizzato a rimborsare ai comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai comuni di cui al comma 1 non devono essere superiori a quelle applicate a livello nazionale.

3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro di cui 10.000 migliaia di euro in favore degli enti di cui al comma 8-bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Comunità alloggio per i disabili psichici.

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

 

     Art. 24. Norme in materia di consorzi di bonifica.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalità di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

 

     Art. 25. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.

1. All'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di" e dopo le parole "migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, ".

 

     Art. 26. Collegamenti marittimi isole minori.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di 315.000 migliaia di euro in ragione di 63.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

2. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002 è così sostituito:

"4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni.".

 

     Art. 27. Inventario dei beni immobili della Regione.

1. I beni immobili della Regione sono inseriti nel Conto del patrimonio della Regione mediante apposito inventario da formarsi presso il competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'economia.

2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall'organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale [8].

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell'inventario.

 

     Art. 28. Interventi in favore di attività turistiche, sportive, musicali, ricreative e promozione dell'immagine della Regione.

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi nei confronti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 297 migliaia di euro per il finanziamento delle istanze presentate a valere sul bando di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014, ed esitate positivamente dalla competente commissione.

 

     Art. 29. Interventi in materia di acqua e rifiuti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 370 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

2. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e 2017".

3. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 242543).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 134/1982 è autorizzata per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 la spesa di 14.869 migliaia di euro per consentire il pagamento dei debiti pregressi per la fornitura di gas metano al dissalatore di Trapani ed il limite di impegno di 10.536 migliaia di euro per dieci anni a decorrere dal 2016 per il pagamento dei debiti pregressi relativi alla gestione degli impianti ed alla fornitura delle utilities del dissalatore di Gela.

5. Parte della disponibilità finanziaria di cui ai trasferimenti agli enti attuatori per gli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud è finalizzata ad erogare al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone, nella misura massima di 3.800 migliaia di euro, le somme per il pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo Consorzio, nella qualità di gestore della diga Pietrarossa, ivi inclusi i costi per la chiusura dei relativi contenziosi, secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. 29 luglio 2010, n. 284.

 

     Art. 30. Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia.

1. La spesa autorizzata per gli anni 2015 e 2016 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è incrementata di 510 migliaia di euro per ciascun anno.

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 22/2014, le parole "valutati in 380 migliaia di euro annui" sono sostituite dalle parole "valutati in 890 migliaia di euro annui".

 

     Art. 31. Compensazione fiscale e rimodulazione mutui.

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione per un importo stimato in 300.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e 250.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, nonché della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti stimati in 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, gli importi complessivi di 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, di 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 sono accantonati in ciascun esercizio finanziario in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso indicati.

2. Le economie derivanti dal minore esborso in linea capitale negli anni 2015 e 2016, conseguente alla rinegoziazione di cui al comma 1 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono destinate alla copertura parziale del debito in essere (U.P.B. 4.2.3.9.1).

3. Le riduzioni di spesa di cui al comma l sono ripristinate, in misura proporzionale, al perfezionamento delle intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 3.

5. L'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di società partecipate.

1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad avvalersi dei servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. [Per sopperire ai propri fabbisogni di personale è fatto obbligo alle società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purché nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste] [9].

4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere ", con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, ".

5. La società SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalità specifiche nel settore di riferimento, può attingere prioritariamente dalle altre società partecipate; ove tali professionalità non siano reperibili nelle altre società partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalità presenti nella stessa società. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa può attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale già iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle società.

7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

8. Al comma 6–quater dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6–ter" sono soppresse.

 

     Art. 33. Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:

a) nelle società che svolgono attività di "in house providing" per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing, individuate con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società [10].

2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola.

3. Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo è pari a euro novantamila.

4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprano anche le funzioni di direttore generale, è ridotto a settantamila euro, per le società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro.

5. Per le società di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento.

6. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità. Le società conformano i propri statuti alle disposizioni del dipartimento.

7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al comma l dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.

9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le norme di inconferibilità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

     Art. 34. Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone".

1. Ferme restando la medesima denominazione e le finalità statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", nel pieno rispetto delle volontà testamentarie indicate nell'atto costitutivo dell'Istituto medesimo, le funzioni già svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite al suddetto Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'ente cessionario, in forza della presente legge, le risorse materiali e immateriali nonché il personale in servizio presso l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione, che mantiene il trattamento giuridico ed economico in essere alla predetta data.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, secondo la seguente composizione:

a) n. 2 rappresentanti della sezione provinciale di Palermo dell'Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti quale sede territorialmente competente;

b) n. 1 rappresentante del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti;

c) n. 1 rappresentante della Regione - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale;

d) n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo la composizione di cui al comma 3. Il nuovo Consiglio di amministrazione può insediarsi ed operare anche in presenza di tre consiglieri su cinque.

5. Il Consiglio, che dura in carica cinque anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.

6. Ai fini del controllo amministrativo - contabile dell'Istituto, è istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e due dall'Assessore regionale per l'economia.

 

     Art. 35. Sviluppo Italia Sicilia.

1. Allo scopo di rafforzare il ruolo di Sviluppo Italia Sicilia quale società strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nell'ambito dell'area strategica sviluppo, la società Sviluppo Italia Sicilia sostiene la competitività e l'attrattività del territorio attraverso la creazione di impresa e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo locale.

2. La società Sviluppo Italia Sicilia è riconosciuta quale soggetto in house cui i dipartimenti regionali devono prioritariamente rivolgersi per l'affidamento delle attività in tema di creazione di impresa e di assistenza tecnica in relazione all'utilizzo dei fondi extraregionali.

3. Le attività di Sviluppo Italia Sicilia sono remunerate con tariffe non maggiori di quelle di mercato.

 

     Art. 36. Organismo indipendente di valutazione.

1. Per il funzionamento dell'organismo di cui all'articolo 9 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 é autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la spesa prevista dall'articolo 10 del suddetto Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge [11].

 

     Art. 37. Interventi in materia di enti cooperativi.

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "numero dei soci" sono aggiunte le seguenti parole ", al fatturato";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.

7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

7 ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.".

 

     Art. 38. Fondo per l'eliminazione dei residui attivi.

1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di euro" fino a "esercizio finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2014".

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, è soppresso.

4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione dal conto del bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo le procedure del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonché i crediti non presenti nei conti dell'agente della riscossione, è effettuata nell'ambito delle procedure del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'eliminazione è effettuata annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 le disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 3, lettera e), del suddetto decreto legislativo] [12].

 

     Art. 39. Piano di riordino degli enti regionali.

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. [Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia] [13].

3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici non economici, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica [14].

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali, fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma [15].

 

     Art. 40. Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico.

1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con Decreto Presidenziale 10 novembre 1953, n. 270, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, istituita con l'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e i Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione.
2. I saldi finali attivi di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico sono prioritariamente destinati al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione.

 

     Art. 41. Finanziamento ulteriori interventi di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 640 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

2. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147314).

3. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

5. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB. 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

7. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 280 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

8. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle Università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

9. Per le assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

10. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

11. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

12. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

13. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

15. Per le finalità dell'articolo 57 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 8.2.1.1.2 - capitolo 272531).

16. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

17. Per le finalità di cui all'articolo 195, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il dipartimento regionale degli affari extraregionali è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 350 migliaia di euro.

18. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 10.4.1.3.99 - cap. 348111).

19. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 300 migliaia di euro (cap. 377703).

20. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 3.2.2.6.3 - cap. 776016).

21. Per le finalità dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 500 migliaia di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 42. Utilizzazione di fondi a favore di attività sportive.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

 

     Art. 43. Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali.

1. La Regione sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, con l'obiettivo sia di migliorare la competitività degli allevamenti sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia siciliana più aderente alle direttive comunitarie.

3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico.

4. L'azione è attuata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

 

     Art. 44. Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici.

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

 

     Art. 45. Contributo straordinario in favore dei marittimi imbarcati in motopescherecci sequestrati nel Mar Mediterraneo.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere, sulla base di criteri definiti con delibera della Giunta regionale, contributi straordinari a favore degli armatori e dei marittimi siciliani che abbiano subito danni per effetto di sequestri illegittimi di imbarcazioni nel Mediterraneo. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 246 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto delle somme riferibili allo stesso evento, eventualmente percepite ai sensi di ulteriori interventi regionali, nazionali e/o comunitari o derivanti da indennizzi assicurativi.

 

     Art. 46. Disposizioni in favore dei comuni per fronteggiare situazioni emergenziali nel settore idrico.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale n. 3/2015, le parole "30 aprile 2015"sono sostituite con le parole "30 giugno 2015".

 

TITOLO II

Misure di contenimento della spesa

 

Capo I

Disposizioni di contenimento della spesa e per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale

 

     Art. 47. Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.".

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3 [16].

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l.".

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "nell'ambito provinciale" sono sostituite dalle parole "in ambito regionale".

7. [Ai fini di una gestione organizzativa unitaria ed organica degli adempimenti posti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall'anno 2017, la gestione e l'elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell'Ente di sviluppo agricolo e degli altri enti del settore agricolo, è attribuita alla società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i dipartimenti regionali del Comando del Corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale] [17].

8. Per il personale di cui agli articoli 45–ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1–bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

a) 2015 decurtazione del 10 per cento;

b) 2016 decurtazione del 20 per cento;

c) 2017 decurtazione del 30 per cento;

d) 2018 decurtazione del 40 per cento;

e) 2019 decurtazione del 60 per cento;

f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1 quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro [18].

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";

b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".

 

     Art. 48. Ristrutturazione delle passività a tasso agevolato.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle società cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, l'IRCAC è autorizzato a concedere, previa convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria già scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015.

2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRCAC, che provvede nei limiti delle disponibilità del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di "de minimis" a favore delle cooperative agricole, in attività, di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per le aziende di trasformazione e commercializzazione.

 

Capo II

Disposizioni di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell'amministrazione regionale

 

     Art. 49. Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione.

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al Decreto Presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della spesa a valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero di 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"

4.621

Categoria "C"

3.847

Categoria "B"

2.256

Categoria "A"

2.827

Totale personale del comparto non dirigenziale

13.551

 

Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 50 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5 [19].

5. [Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in numero di 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"

223

Categoria "C"

1.001

Categoria "B"

26

Totale

1.250] [20]

 

6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.

8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "strutture intermedie", sono aggiunte le seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole "Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici".

9. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

10. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

11. L'Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie esigenze funzionali, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del 10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché, nell'ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all'ordine dei giornalisti [21].

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è abrogato.

14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

15. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate ad interim, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.

16. L'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L'incarico ad interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico e, in subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti [22].

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennità integrativa speciale e l'indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.

20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza [23].

21. A decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.

22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro [24].

23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione del comma 5.

24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente:

"9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

25. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 10/2000 sono soppresse le parole "e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali nonché le nomine relative agli incarichi di presidente di commissione di esame dei corsi di formazione professionale finanziati e autofinanziati e dei corsi IeFp [25].

27. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio [26].

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di audit.

29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire con continuità nell'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 è ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 50. Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

1. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato "A" al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 35%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza [27].

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è ridotto del 20 per cento.

 

     Art. 51. Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale [28].

3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni [29].

4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 52. Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 [30].

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma [31].

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni [32].

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni dalla maturazione dei requisiti [33].

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [34].

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro [35].

 

     Art. 53. Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti.

1. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

 

     Art. 54. Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali.

1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attività riferibili direttamente alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit, monitoraggio a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono riversati in entrata del bilancio della Regione.

2. [Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea a valere sul FESR e sul PAC sono esercitate, per ciascun Centro di responsabilità, da unità operative di base del Dipartimento regionale della programmazione, ubicate presso la sede del dipartimento o ufficio responsabile per l'attuazione. Per il coordinamento e la supervisione delle attività svolte da tali unità operative, il dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione si avvale di una apposita struttura intermedia incardinata nel proprio organigramma. È fatto divieto di attribuire a strutture di qualsivoglia dimensione di singoli Centri di responsabilità i compiti e le funzioni di cui al presente comma] [36].

3. [Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle articolazioni degli uffici del Genio civile cui è demandata l'esecuzione dei controlli di primo livello sulle operazioni di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, in capo al quale sono ricondotte le relative funzioni di coordinamento] [37].

 

     Art. 55. Gestione centralizzata acquisti.

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituita la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi per gli acquisti d'importo superiore ad euro 1.000.000 per il 2021, d'importo superiore ad euro 750.000 per il 2022, d'importo superiore ad euro 500.000 per il 2023 e d'importo superiore ad euro 275.000 per il 2024 oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale durante il periodo d'emergenza da Covid-19 [38].

2-bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario [39].

2 ter. Le procedure di acquisto di beni e servizi attivate in violazione di quanto prescritto al comma 2 sono affette da nullità, determinando, a carico dei dirigenti responsabili, l'insorgere degli estremi della responsabilità amministrativa e disciplinare [40].

3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo.

6. La soppressione di cui al comma 5 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione. Con il medesimo provvedimento si dispone l'assegnazione del personale ivi impiegato all'Ufficio speciale [41].

7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1 [42].

7 bis. Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con D.G.R. n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente [43].

 

     Art. 56. Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "regolarità amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole "compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle società partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi.".

2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, improntate a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura ridotta complessivamente del trenta per cento, nonché degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'economia. La Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi è ascritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di demanio e patrimonio immobiliare sono attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito [44].

3. All'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1 [45].

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "finanze e credito" sono aggiunte le parole "e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo".

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.

 

TITOLO III

Misure in materia di ambiente, beni culturali, politiche del lavoro e spettacolo. Riscossione Sicilia. Ulteriori disposizioni in materia di personale

 

Capo I

Disposizioni in materia di demanio marittimo, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e aree naturali protette

 

     Art. 57. Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo.

1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la domanda di cui al comma 733 è presentata entro il 30 settembre 2015. Nell'ipotesi di versamento secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 732 è fatto obbligo del versamento, in un'unica soluzione, del 30 per cento del canone sottoposto a dilazione.

2. Con riferimento agli impianti di produzione relativi all'attività di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono sugli specchi acquei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni concessori suddetti sono stabiliti: in euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a mare comprese le aree occupate a terra. Le indennità dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie di cui al presente comma, saranno calcolate con i criteri previsti dall'articolo 7 del Decreto Presidenziale 26 luglio 1994, sulla base del canone predetto.

3. I canoni concessori di cui al comma 2 sono applicati alle concessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e della Polizia di Stato nonché agli enti ecclesiastici per attività rientranti tra quelle istituzionali.

 

     Art. 58. Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. All'articolo 6, comma l, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunta la lettera:

"h-bis ) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza".

2. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il comma 10 è così sostituito:

"10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute.

10 bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione".

3. [Il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, per l'esercizio finanziario 2015, è quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2] [46].

 

     Art. 59. Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali protette e nei demani forestali.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto di istituzione di biglietti e servizi a pagamento delle aree naturali protette e dei demani forestali.

 

Capo II

Disposizioni in materia di beni culturali

 

     Art. 60. Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le organizzazioni sindacali, il calendario della fruizione e degli accessi ai luoghi della cultura regionali.

2. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo economico regionale, il calendario di cui al comma 1 assume come obiettivo prioritario la più ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e dei musei, tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e delle risorse disponibili.

3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può fare ricorso, in via provvisoria e limitatamente alla pianificazione annuale delle aperture dell'anno 2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3–ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. [Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal comma 32 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 127, sono soppresse le parole "direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al secondo periodo del medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione" a "più enti"] [47].

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate.

1 ter. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.".

6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono ai bilanci dei parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è versato in entrata al bilancio della Regione a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi.

7. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana sono individuate le forme di coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, imparzialità, economicità e massima semplificazione. Le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura sono introitate in apposito capitolo di bilancio e assegnate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

8. Al fine di introdurre nuove modalità di fruizione dei beni culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai musei ed ai siti della cultura, il comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/1999 può essere integrato fino a due esperti in economia dei beni culturali, e in economia del turismo, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza diritto di voto e con funzioni di supporto, approfondimento e consultive. La partecipazione degli esperti è a titolo gratuito.

9. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per la fruizione di attività espositive negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione può prevedere l'istituzione di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla maggiorazione. Il dipartimento è, altresì, autorizzato a stipulare con enti in possesso di personalità giuridica, aventi sede in Sicilia, convenzioni finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico, storico e documentario di rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i rispettivi archivi, biblioteche o centri per il catalogo e per il restauro, prevedendo accordi di collaborazione sull'utilizzo di personale in dotazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.

10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, è sostituito dal seguente:

"3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.".

 

     Art. 61. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali. Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali.

1. Al fine di semplificare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di nomina dei relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

"2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale.".

2. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 80/1977 le parole da "elabora" a "presente legge" sono sostituite dalle parole "fornisce indicazioni sul".

3. Nelle more di una revisione della normativa di settore, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 80/1977, e successive modifiche e integrazioni. Le relative funzioni sono assegnate ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 62. Modifica alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di composizione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.

1. Al fine di introdurre i necessari adeguamenti normativi in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio del Parco è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;

b) dal Sindaco del comune di Agrigento;

c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.".

2. All'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole "Collegio dei revisori" sono sostituite con le parole "Revisore legale".

3. L'articolo 12 della legge regionale n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

"12. Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.".

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/2000 sono soppresse le parole da "nonché" a "pubblica istruzione".

 

Capo III

Disposizioni in materia di politica del lavoro

 

     Art. 63. Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro.

1. La Regione garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in regime di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La Regione promuove lo strumento innovativo di politica attiva "dote lavoro" che si ispira all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni [48].

3. La dote lavoro è uno strumento di politica attiva finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto disoccupato o inoccupato. Essa è gestita dal Centro per l'impiego mediante un contratto stipulato tra un operatore accreditato per i servizi per il lavoro ed il soggetto interessato.

4. Le modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro (contratto di rìcollocazione), la sua durata in ragione della profilatura del soggetto, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il suddetto contratto e ogni ulteriore necessaria modalità di attuazione, saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto di dote lavoro, di accompagnare il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e di riqualificazione professionale.

6. All'operatore accreditato è riconosciuto un voucher che può arrivare sino ad un importo massimo di euro 8.000,00. L'entità e le modalità di erogazione sono disciplinate con il decreto assessoriale di cui al comma 4.

7. La dote lavoro, in prima applicazione, è finanziata per un importo pari a 15.000 migliaia di euro a valere sull'azione 4.2.1 del "Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità in Sicilia", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 18 febbraio 2015.

 

     Art. 64. Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.

1. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e periodica revisione.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

 

Capo IV

Fondo unico regionale per lo spettacolo. riscossione Sicilia. Ulteriori disposizioni in materia di personale

 

     Art. 65. Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa [49].

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennalmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni [50].

2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fermo restando l'obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni [51].

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica e i soggetti di cui al comma 2-bis, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni [52].

4. Per l'accesso alle somme stanziate nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;

b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti [53];

c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti [54].

5 ter. Le somme stanziate nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019 [55].

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5-ter e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane [56].

5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024 [57].

 

     Art. 66. Riscossione Sicilia s.p.a.

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonché delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. è riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla società sulla base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio.

3. A seguito del mancato riconoscimento del discarico per inesigibilità con provvedimento definitivo da parte del competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente riscosse.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima società nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.".

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro.

6. Al fine di incrementare le entrate proprie della Regione, gli Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attività amministrative di rispettiva competenza avvalendosi di Riscossione Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'economia, con le quali sono individuate le modalità di razionalizzazione delle banche dati dei debitori e di efficientamento dello scambio di flussi informativi tra i soggetti interessati alla riscossione, anche attraverso apposito servizio di assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a.

7. Per il servizio di assistenza tecnica è riconosciuto esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.

 

     Art. 67. Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo.

1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione" destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione" assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza se rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al Fondo può essere trasferito personale dell'Ente acquedotti siciliani, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.

6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021.

 

     Art. 68. Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo".

1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319.

2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 può essere utilizzata, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, nell'esercizio finanziario 2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva di un importo massimo pari a cinque anni dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere interamente in un'unica soluzione. Il beneficio di cui al presente comma, quale misura di fuoriuscita dal predetto bacino, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento previsto, a tutti i soggetti qualunque sia il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con priorità per i soggetti più vicini temporalmente al raggiungimento di tale requisito. Per i soggetti che raggiungono il requisito di pensionabilità entro il quinquennio, l'indennità da corrispondere è rapportata al numero di anni che residuano al raggiungimento del requisito. Per tale misura è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3) cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 [58].

4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.

5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.

6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi:

a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2;

b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte;

c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013 [59];

d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro proposte;

e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4;

f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro [60].

7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3 sexies, per le finalità di cui al comma 3 ter, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.

10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.

10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino [61].

 

TITOLO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 69. Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese.

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis.

1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.".

 

     Art. 70. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata.

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti". Al comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale n. 21/2014, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti".

2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.

3. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.

 

     Art. 71. Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali.

1. Il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci "Un impegno per l'Energia (Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy)" convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verrà stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all'anno 2015, il suddetto costo è stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 72. Sostegno dei liberi Consorzi comunali a favore dei consorzi universitari e delle istituzioni culturali.

1. A valere su parte della disponibilità dell'UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l'esercizio finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universitario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è attribuito un contributo di 600 migliaia di euro.

 

     Art. 73. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di transito di personale fra Gruppi parlamentari.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo le parole "della presente legge, " sono inserite le parole "nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all'altro, ".

 

     Art. 74. Interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale.

1. [L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti già regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana] [62].

2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.

 

     Art. 75. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali.

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana. È ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.".

 

     Art. 76. Interpretazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti. [63]

1. L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva in occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi deputati.

 

     Art. 77. Patrocini onerosi.

1. Le manifestazioni di importo complessivo non superiore a euro 10.000,00 di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al comma 1 del citato articolo 39.

 

     Art. 78. Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice.

1. Nell'ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del comune di Erice, di cui all'articolo 5 della suddetta legge, ancorché di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso al contributo di esercizio ai sensi degli articoli 4 e 10 della predetta legge regionale n. 68/1983. Il contributo è determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i ricavi presunti già stabiliti per i servizi funiviari con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521).

2. Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, numero 4), della legge regionale 14 giugno n. 68/1983 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l'impianto di funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).

 

     Art. 79. Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi [64]

1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Regione presso i beni immobili di cui al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 possono, nell'ambito dell'esercizio del diritto di prelazione alle stesse attribuito, avanzare formale istanza per l'acquisto degli immobili medesimi, previa regolarizzazione del debito per canoni locativi entro la data della cessione che, con idonee garanzie fideiussorie, possono essere rateizzati.

2. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al settanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere decurtato, nella misura massima del dieci per cento, qualora il promittente acquirente dimostri, con idonei documenti giustificativi di spesa, di avere sostenuto oneri per l'adeguamento per lavori che, di norma, sono a carico del locatore.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza i canoni locativi sono computati a decurtazione del valore di acquisto di cui ai commi 2 e 3, purché l'atto di vendita sia perfezionato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza di acquisto.

5. Per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza alla data di perfezionamento dell'acquisto, gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria sono a carico delle imprese insediate.

6. Il prezzo di vendita è acquisito al bilancio della gestione liquidatoria per essere destinato al ripiano dei debiti della gestione medesima.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle procedure autorizzative europee in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 TFUE. L'Amministrazione regionale e l'IRSAP non possono dare esecuzione al presente articolo prima che la procedura presso la Commissione UE abbia avuto esito positivo finale.

 

     Art. 80. Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis e nel registro delle associazioni di volontariato; i comitati locali dell'associazione della Croce Rossa Italiana costituiti dopo 1° gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana, sono iscritti ad istanza di parte nei medesimi registri. L'associazione italiana della Croce Rossa è abilitata a svolgere nella Regione le funzioni previste dai commi 4 e seguenti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 178/2012.

 

     Art. 81. Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica.

1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 è così sostituito:

"Art. 7. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle costruzioni sia nuove che derivanti da precedenti demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.".

 

     Art. 82. Recepimento di norme in materia di attività musicali e spettacoli dal vivo.

1. È recepito l'articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 83. Attività di estrazione di giacimenti minerari di cava.

1. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto un canone di produzione annuo che è commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso è ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle:

Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione

(espresse in ettaro)

fino a 2 ha

oltre 2 ha

oltre 5 ha

oltre 10 ha

oltre 20 ha

oltre 50 ha

 

fino a 5 ha

fino a 10 ha

fino a 20 ha

fino a 50 ha

 

euro 2.000,00

euro 4.000,00

euro 6.500,00

euro 7.500,00

euro 10.000,00

euro 13.000,00

 

Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati

(espressi in migliaia di metri cubi)

fino a mc 100

oltre mc 100 fino mc 500

oltre mc 500 fino mc 1000

oltre mc 1000 fino mc 2000

oltre mc 2000 fino mc 5000

oltre mc 5000

euro 1.500,00

euro 3.500,00

euro 6.000,00

euro 8.000,00

euro 10.000,00

euro 13.000,00

 

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune.

5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.".

 

     Art. 84. Disposizioni in materia di medici specialisti di medicina veterinaria.

1. Al fine di implementare l'attività di controllo, prevenzione e lotta alle malattie animali e per la sicurezza alimentare, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate, per il triennio 2015-2017, ad incrementare le ore lavorative dei medici specialisti di medicina veterinaria impegnati nelle azioni previste dal piano nazionale di prevenzione 2014-2018, nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, e a prorogare i contratti a tempo determinato dei medici di medicina veterinaria in servizio presso le ASP e presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed entro i limiti dei fabbisogni sanitari, cui si provvederà a valere sulla quota capitaria del fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle ASP e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale [65].

 

     Art. 85. Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale. [66]

1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, previo svolgimento di prova selettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale [67].

 

     Art. 86. Accreditamento enti di formazione professionale.

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

 

     Art. 87. Distacco del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi.

1. È autorizzato il distacco per gli anni 2015-2016 del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi, già equiparato al personale del Corpo forestale della Regione, nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dello stesso Corpo forestale della Regione, con oneri a carico del Parco dei Nebrodi quale ente distaccante.

 

     Art. 88. Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili.

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili è prioritario rispetto all'utilizzo industriale.

2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione.

3. Il titolare della concessione di acqua minerale è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie pari a 48 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non inferiore comunque a 2.500 euro, da corrispondere anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo di produzione, commisurato alla quantità di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione.

4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

 

     Art. 89. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

"2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.".

2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.".

 

     Art. 90. Rendicontazione dei costi per progetti formativi del CIAPI di Priolo.

1. Per le attività formative erogate dal CIAPI di Priolo Gargallo, ivi incluse quelle in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei relativi progetti formativi, trova applicazione il sistema di riconoscimento dei costi reali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea di finanziamento.

 

     Art. 91. Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali, dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo e dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3:

 

PROCEDIMENTO

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 300,00

nulla

Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 1.000,00

nulla

VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

nulla

Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 2.000,00

+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera

VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21-bis del decreto legislativo n. 152/2006

euro 3.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Fase preliminare al PAUR art. 26-bis del decreto legislativo n. 152/2006

euro 1.500,00

+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera

VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991

euro 2.000,00

nulla

Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA

euro 3.000,00

nulla

Procedura integrata di VAS e VINCA

euro 7.000,00

nulla

Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA

euro 4.000,00

+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera

Procedura integrata di VIA e VINCA

euro 5.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Procedura unificata VAS/VIA (porti)

euro 8.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29-ter e 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera

Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

nulla

Procedura unificata AIA/VIA

euro 8.000,00

+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera [68]

 

3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro [69].

3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta [70].

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad esclusione delle amministrazioni regionali, dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà [71].

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

 

     Art. 92. Proroga dei termini per il recupero abitativo.

1. Il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 è ulteriormente differito alla data del 31 dicembre 2018 [72].

 

     Art. 93. Proroga dei termini per gli interventi di ampliamento e rinnovamento del patrimonio edilizio.

1. All'articolo 72, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" [73].

 

     Art. 94. Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale.

1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

"1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi.".

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.

4 ter. È fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 95. Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle imprese agricole.

1. Ad integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2015 al 2019, nella misura di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario da destinare quanto a 1.200 migliaia di euro agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (UPB 2.2.2.7.1 - capitolo 745606) e per 800 migliaia di euro alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 10.2.2.7.99 - capitolo 545601).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, un limite di impegno quinquennale di 2.000 migliaia di euro.

 

TITOLO V

Effetti della manovra e copertura finanziaria. Norme finali

 

Capo I

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

     Art. 96. Fondi globali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata Tabella "C".

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella "F" sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella "G".

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella "I".

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella "L".

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

 

     Art. 97. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Capo II

Norme finali

 

     Art. 98. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse.

3. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera "g-bis) anticipi per le spese di missione." [74];

b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse;

c) i commi 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale".

4. A decorrere dal 2016 all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonché mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse.

5. [Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni" sono sostituite con le parole "i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale"] [75].

6. Il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è sostituito dal seguente:

"5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.".

 

     Art. 99. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, già modificato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 47 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

[4] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[5] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[7] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[10] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[11] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 settembre 2015, n. 21.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[15] Comma sostituito dall'art. 18 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, dall'art. 21 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[16] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2015, n. 16.

[17] Comma abrogato dall'art. 95 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[18] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[19] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

[20] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10 e soppresso dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[22] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 2017, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, L.R. 8/2016.

[23] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[24] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 38 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[25] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, dall'art. 1 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[26] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[28] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[34] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2018, n. 16.

[35] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[36] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 31.

[37] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 31.

[38] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[39] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[40] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[41] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[42] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[43] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[45] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[46] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[47] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[48] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[49] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[50] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[51] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[52] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[54] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[55] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[56] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[57] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[58] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[59] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[61] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[62] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Articolo così modificato dall'art. 50 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[66] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[68] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, dall'art. 22 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[69] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[70] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[71] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, dall'art. 25 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[72] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[73] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[74] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

[75] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.