Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/11/2004 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. |
Art. 2. Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005. |
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 4. Comitato regionale per le comunicazioni. |
Art. 5. Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana". |
Art. 6. Speciale elargizione per l'anno 2004. |
Art. 7. Istituzione della "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana". |
Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 9. Assegnazione all'Assemblea regionale siciliana di Villa Belmonte. |
Art. 10. Consorzi fidi. |
Art. 11. Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa. |
Art. 12. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. |
Art. 13. Elenco regionale degli esperti apistici. |
Art. 14. Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori. |
Art. 15. Commissione provinciale per l'artigianato. |
Art. 16. Pagamento di crediti per la realizzazione delle aree artigianali. |
Art. 17. Indennità degli amministratori locali. |
Art. 18. Assegnazioni autonomie locali. |
Art. 19. Vidimazione fogli per la raccolta delle firme per il referendum confermativo. |
Art. 20. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 21. Conferenza delle autonomie locali. |
Art. 22. Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi. |
Art. 23. Misure finanziarie - Liquidazione EAS. |
Art. 24. Condono edilizio. Oneri concessori. |
Art. 25. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 26. Programmi annuali opere pubbliche. |
Art. 27. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 28. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 29. Recupero del centro storico di Palermo. |
Art. 30. Interventi di riqualificazione urbana. |
Art. 31. Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie. |
Art. 32. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 33. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 34. Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa. |
Art. 35. Diffusione della stampa tra i siciliani all'estero. |
Art. 36. Patto di stabilità regionale e nazionale. |
Art. 37. Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
Art. 38. Attivazione di misure per l'apprendistato. |
Art. 39. Centri per l'impiego. |
Art. 40. Funzioni ispettive in materia di lavoro. |
Art. 41. Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili. |
Art. 42. Finanziamento interventi in materia di lavori socialmente utili. |
Art. 43. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 44. Sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Art. 45. Proroga dei termini dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. |
Art. 46. Contributo per i lavoratori titolari di contratti di diritto privato. |
Art. 47. Comitato per la valutazione dei progetti formativi. |
Art. 48. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 49. Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici. |
Art. 50. Interventi per il diritto allo studio. |
Art. 51. Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni. |
Art. 52. Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento. |
Art. 53. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 54. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 55. Realizzazione regata Vuitton Cup. |
Art. 56. Soppressione di norme. Nuova decorrenza di termini per il referendum. |
Art. 57. Prosecuzione gestione Villa d'Orleans. |
Art. 58. Obbligazioni pregresse. |
Art. 59. Interpretazione autentica di norme. |
Art. 60. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 61. Iscrizione di somme in bilancio. |
Art. 62. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 63. Variazioni di spesa. |
Art. 64. Destinazione risorse ex articolo 38 Statuto. |
Art. 65. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 66. Variazioni agli stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 67. Variazioni agli stato di previsione dell'entrata della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. |
Art. 68. |
§ 5.3.358 - L.R. 5 novembre 2004, n. 15.
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.
(G.U.R. 11 novembre 2004, n. 47).
Art. 1. Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal
4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della
5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del
6. E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento [1].
7. [Le procedure volte all'emissione dei provvedimenti autorizzativi per le strutture per nuovi posti letto per pazienti post acuti, riabilitazione e lungo degenza di cui all'articolo 3, comma 4, del
8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della
10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, nonché per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2025, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 40 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale, sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della
Art. 2. Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005. [4]
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, in scadenza al 31 dicembre 2004 e nelle more che nell'ambito nazionale vengano definite le nuove modalità di gestione, fino al 31 dicembre 2005 il predetto servizio resta affidato, nei singoli ambiti, alla società Montepaschi Serit S.p.A., che in atto lo gestisce.
2. Per il servizio svolto dalla Montepaschi Serit S.p.A. nell'anno 2005 la remunerazione è corrisposta nella misura in atto vigente, con le modalità previste, per l'anno 2004, dall'articolo 18, commi 1 e 2, della
3. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 valutato in 46.683 migliaia di euro trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.3.1.5.3, codice 020211.
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4. Comitato regionale per le comunicazioni.
1. All'articolo 101, comma 3, della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della
"3 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3 quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.".
3. Al comma 5 dell'articolo 101 della
"5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
4. [I componenti in carica del Comitato regionale per le comunicazioni decadono il 31 dicembre 2004. I componenti del Comitato di nomina del Presidente della Regione e del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti dall'Assemblea medesima con voto limitato ad uno] [5].
Art. 5. Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana".
1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.
2. L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.
3. [L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche a quei cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo siciliano senza essere deceduti. In questa fattispecie non si applicano i benefici di cui al comma 4] [6].
4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma l, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare [7].
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716) [8].
6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza [9].
7. [Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, valutata in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001)] [10].
8. [Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 4, valutata in 150 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001)] [11].
Art. 6. Speciale elargizione per l'anno 2004.
1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della presente legge, la speciale elargizione di cui al comma 4 del medesimo articolo è attribuita, per l'anno 2004:
a) ai familiari dei cittadini Roberto Granvillano, Francesco Salaniti e Antonino Lanzafame;
b) in favore di ciascuno dei due figli del bracciante agricolo Giuseppe Scibilia, deceduto in seguito ai fatti del 2 dicembre 1968 avvenuti nella città di Avola in provincia di Siracusa;
c) in favore del sig. Domenico Giudice.
Art. 7. Istituzione della "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana".
1. In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai cittadini nati o residenti in Sicilia che ottengano risultati sportivi a livello internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 1.1.1.5.2, capitolo 100306.
3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 1, valutata in 25 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Assegnazione all'Assemblea regionale siciliana di Villa Belmonte. [12]
[1. La Villa Belmonte all'Acquasanta, di proprietà della Regione siciliana, è assegnata all'Assemblea regionale siciliana per la realizzazione della "Casa della cultura", come sede della Fondazione Federico II, istituita con la
Art. 10. Consorzi fidi.
1. All'articolo 32 della
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per i crediti a breve termine" sono aggiunte le parole "e per il credito di esercizio";
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo";
c) il comma 6 è così sostituito:
"6. I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
8. Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali.".
Art. 11. Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa.
1. Per le finalità dell'articolo 77 della
2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla Giunta regionale [13].
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede quanto a 41.317 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.99, capitolo 613935 e quanto a 16.683 migliaia di euro con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della
Art. 12. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 93 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della
4. All'articolo 99 della
"5 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni".
5. Al comma 1 dell'articolo 110 della
6. All'articolo 110 della
"3 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro".
7. Al comma 6 dell'articolo 126 della
8. Il comma 2 dell'articolo 124 della
"2. L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'articolo 14 del
9. All'articolo 195 della
a) al comma 3 dopo le parole "tecnico-scientifica" sono aggiunte le parole "e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo";
b) è aggiunto il comma 5 bis:
"5 bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede me-diante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.".
Art. 13. Elenco regionale degli esperti apistici.
1. All'articolo 9 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per fornire consulenza a chi intende intraprendere l'attività di apicoltore, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'elenco regionale degli esperti apistici. In tale elenco può essere inserito, a richiesta, il personale con laurea che ha ottenuto la qualifica dopo aver frequentato con profitto il corso per esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna ovvero dopo avere frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno 600 ore, organizzato in collaborazione con un istituto universitario".
Art. 14. Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori.
1. Al fine di favorire l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori della Sicilia rispetto a quello praticato nell'Isola madre, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca destina un contributo annuale agli operatori del settore della pesca delle isole minori le cui modalità di ripartizione ed i relativi criteri applicativi sono determinati con apposito decreto dell'Assessore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio non può, in ogni caso, essere sovracompensativo rispetto alla maggiorazione di prezzo del gasolio praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.
3. Gli oneri finanziari per gli anni 2005 e 2006, valutati in 100 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 15. Commissione provinciale per l'artigianato.
1. Al comma secondo dell'articolo 10 della
"a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
b) da quattro esperti, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL.".
Art. 16. Pagamento di crediti per la realizzazione delle aree artigianali.
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a provvedere al pagamento delle somme dovute ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.3, capitolo 742403.
Art. 17. Indennità degli amministratori locali. [14]
[1. L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province.
3. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal rinnovo successivo alla data di pubblicazione della presente legge degli organi di cui ai commi precedenti.]
Art. 18. Assegnazioni autonomie locali.
1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della
2. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della
Art. 19. Vidimazione fogli per la raccolta delle firme per il referendum confermativo.
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 20. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 21. Conferenza delle autonomie locali.
1. Per l'organizzazione della Conferenza delle Autonomie locali di cui all'articolo 59 della
Art. 22. Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi.
1. L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.
Art. 23. Misure finanziarie - Liquidazione EAS.
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.
2. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.
3. Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001 [15].
Art. 24. Condono edilizio. Oneri concessori. [16]
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del
2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al
4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell'immobile oggetto di sanatoria edilizia in un'unica soluzione. L'attestazione del versamento deve essere allegata all'istanza.".
Art. 25. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 26. Programmi annuali opere pubbliche.
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dell'UPB 6.2.2.6.3, capitolo 672003, le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nei programmi annuali di spesa dell'esercizio 2002, per le quali sia stato adottato dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2002, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara [17].
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 28. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 29. Recupero del centro storico di Palermo.
1. Il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale l settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:
"4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della
a) per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5bis del
b) per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 della
c) per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5bis del
Art. 30. Interventi di riqualificazione urbana.
1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad erogare contributi integrativi previsti dall'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 100 migliaia di euro.
Art. 31. Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie.
1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della
Art. 32. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 33. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 34. Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa.
1. Il termine per l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa è fissato al 30 novembre di ogni anno.
Art. 35. Diffusione della stampa tra i siciliani all'estero.
1. L'articolo 25 della
"Art. 25. - 1. Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione tra i siciliani all'estero della stampa siciliana e delle notizie riguardanti la Sicilia, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti, anche on line, a quotidiani siciliani, riviste e agenzie di stampa anche di carattere nazionale scelti garantendo la pluralità dell'informazione.
2. Gli abbonamenti sono effettuati su richiesta delle associazioni di emigrati siciliani costituite sia in Sicilia che all'estero nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
2. Il quinto comma dell'articolo 4ter della
"Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.".
Art. 36. Patto di stabilità regionale e nazionale.
1. Ai fini della stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, gli enti locali, per l'anno 2004, possono procedere alle assunzioni con i soli limiti del rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.
Art. 37. Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro.
1. Gli adempimenti applicativi del
Art. 38. Attivazione di misure per l'apprendistato.
1. In attuazione delle disposizioni del Titolo VI del
Art. 39. Centri per l'impiego.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego e le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di cui all'articolo 2 della
Art. 40. Funzioni ispettive in materia di lavoro.
1. Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.
3. Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro.
Art. 41. Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
1. [Le disposizioni di cui all'articolo 25 della
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della
"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 42. Finanziamento interventi in materia di lavori socialmente utili.
1. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2005, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della
2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'INPS e finalizzate al pagamento degli assegni nonché dei contratti di cui all'articolo 12 della
Art. 43. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 44. Sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. L'articolo 39 della
2. Le competenze, da liquidare per le prestazioni di servizi di consulenza, devono essere determinate nel rispetto dei minimi tabellari.
Art. 45. Proroga dei termini dell'articolo 14 della
1. I termini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 46. Contributo per i lavoratori titolari di contratti di diritto privato.
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a continuare ad erogare il medesimo contributo, già concesso all'ente utilizzatore per il lavoratore assunto titolare di contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 11 e 12 della
Art. 47. Comitato per la valutazione dei progetti formativi.
1. All'articolo 24 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai bandi di selezione non ancora definiti compreso il bando di cui all'avviso n. 2 del 20 aprile 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'iniziativa comunitaria EQUAL II fase.
Art. 48. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 49. Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.
1. L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del
2. A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'articolo 8 della
3. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.
4. Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicono apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenze, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.
5. Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.
6. Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della
8. Sono abrogati: l'articolo 2 della
Art. 50. Interventi per il diritto allo studio.
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della
2. I residui realizzati negli esercizi finanziari (Termine omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) -2003 sulle somme relative alle finalità di cui agli articoli 3 e 6 della
Art. 51. Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni.
1. I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con
2. [L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio] [22].
Art. 52. Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento.
1. Al comma 1bis dell'articolo 15 della
"1ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Art. 53. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 54. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 55. Realizzazione regata Vuitton Cup.
1. La Regione siciliana è autorizzata a partecipare alla realizzazione della regata "Vuitton Cup - act 7 of 32nd America's Cup", che si svolgerà nelle acque antistanti la città di Trapani.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione siciliana, d'intesa con Sviluppo Italia, è autorizzata a contribuire alla realizzazione della manifestazione con proprie risorse finanziarie, utilizzando a tal fine parte delle somme di cui all8 della
3. Il Presidente della Regione, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.
Art. 56. Soppressione di norme. Nuova decorrenza di termini per il referendum.
1. Il Titolo II della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali" è soppresso.
2. Il termine di tre mesi per la presentazione dell'eventuale richiesta referendaria previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 57. Prosecuzione gestione Villa d'Orleans.
1. Gli interventi di cui all'articolo 12 della
Art. 58. Obbligazioni pregresse.
1. Al fine di far fronte alle istanze presentate nel corso dell'anno 2003 ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del conseguente avviso pubblico approvato con decreto assessoriale 14 luglio 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 421 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
2. Per consentire il soddisfacimento di obbligazioni assunte dalla Regione siciliana nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta per la realizzazione del parco urbano "Cappuccini" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 369 migliaia di euro (UPB 11.2.2.6.3, capitolo 842028).
Art. 59. Interpretazione autentica di norme.
1. In attuazione dell'articolo 28 della
2. Dall'entrata in vigore della presente legge i contributi previsti dall'articolo 67 della
Art. 60. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 61. Iscrizione di somme in bilancio.
1. Le somme da erogare al contingente dell'Arma dei carabinieri impiegato ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 62. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite con le parole "1° gennaio 2006".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della
3. Al comma 4 dell'articolo 59 della
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. E' abrogato l'articolo 4 della
6. All'articolo 18 della
7. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole "per una sola volta.".
8. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. [Al comma 2 dell'articolo 12 della
"e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre"] [23].
11. Sono abrogate le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della
12. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
13. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della
14. Il comma 4 dell'articolo 16 della
"4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.".
15. E' abrogata la
16. Al comma 2 dell'articolo 23 della
17. Al comma 1 dell'articolo 55 della
18. Al comma 1 dell'articolo 34 della
19. Al comma 2 dell'articolo 39 della
20. Al comma 1 dell'articolo 65 della
21. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della
22. All'articolo 26 della
"12. Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della
23. Al comma 10 dell'articolo 41 della
24. Al comma 3 dell'articolo 30 della
25. Al comma 2 dell'articolo 30 della
26. Al comma 1 dell'articolo 53 della
27. Al comma 1 dell'articolo 51 della
28. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "entro il 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2004" ed al successivo comma 4 le parole "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "entro la data di entrata in vigore della presente legge".
29. Al comma 3 dell'articolo 19 della
30. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 63. Variazioni di spesa.
1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2004 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)
vv)
ww)
xx)
yy)
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
Art. 64. Destinazione risorse ex articolo 38 Statuto.
1. Una quota delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 65. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 66. Variazioni agli stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Art. 67. Variazioni agli stato di previsione dell'entrata della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
TABELLE A, B, C, D, E [25]
(Omissis)
[1] Il divieto di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 24 della
[2] Comma abrogato dall’art. 127 della
[3] Comma già modificato dall’art. 127 della
[4] Per una proroga della durata delle concessioni di cui al presente articolo, vedi l’art. 2 della
[5] Comma abrogato dall’art. 124 della
[6] Comma abrogato dall'art. 26 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[10] Comma abrogato dall'art. 26 della
[11] Comma abrogato dall'art. 26 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[13] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[15] Comma così modificato dall’art. 40 della
[16] Per un'interpretazione autentica del presente aricolo, vedi l'art. 25 bis della
[17] Comma così modificato dall’art. 127 della
[18] Comma così modificato dall’art. 67 della
[19] Comma così modificato dall'art. 109 della
[20] Comma abrogato dall'art. 30 della
[21] Comma così modificato dall’art. 127 della
[22] Comma modificato dall’art. 127 della
[23] Comma abrogato dall’art. 127 della
[24] Comma così modificato dall’art. 127 della
[25] Tabelle “C” e “D” rettificate con avviso pubblicato nella G.U.R. 10 dicembre 2004, n. 53.