§ 2.10.191 - L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.
Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole del l'infanzia, elementari e secondarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:03/10/2002
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Buono scuola.
Art. 4.  Vigilanza e controllo.
Art. 5.  Decorrenza degli interventi.
Art. 6.  Interventi per il diritto allo studio.
Art. 7.  Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse.
Art. 8.  Modifiche di norma e proroga di termini.
Art. 9.  Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori.
Art. 10.  Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore.
Art. 11.  Museo interdisciplinare.
Art. 12.  Stamperia regionale Braille.
Art. 13.  Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.191 - L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole del l'infanzia, elementari e secondarie.

(G.U.R. 4 ottobre 2002, n. 46).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.

     2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.

     3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.

     4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.

     5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.

     6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.

     2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.

     3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

 

     Art. 3. Buono scuola.

     1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali, regionali, provinciali e comunali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico [1].

     2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:

     a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;

     b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);

     c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;

     d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;

     e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;

     f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

 

     Art. 4. Vigilanza e controllo.

     1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.

     2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.

     3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

 

     Art. 5. Decorrenza degli interventi.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

 

     Art. 6. Interventi per il diritto allo studio.

     1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

     2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico [2].

     3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

     4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali, regionali, provinciali e comunali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto [3].

     4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni [4].

 

     Art. 7. Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.

 

     Art. 8. Modifiche di norma e proroga di termini.

     1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori.

     1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore.

     1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

     2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento al l'anno fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

 

     Art. 11. Museo interdisciplinare.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera l).

 

     Art. 12. Stamperia regionale Braille.

     1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.

     2. [5].

 

     Art. 13. Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari.

     1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All'onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

     - U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro;

     - U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 2002 le seguenti spese:

     a) per le finalità dell'articolo 3, comma 1: 17 milioni di euro;

     b) per le finalità dell'articolo 4, comma 1: 140 mila euro;

     c) per le finalità dell'articolo 6: 10 milioni di euro;

     d) per le finalità dell'articolo 7: 500 mila euro.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2002, quanto a 20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia di euro per ciascuno dei predetti anni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[3] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[4] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Comma abrogato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.