Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/11/1990 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e [...] |
§ 98.1.26640 - Legge 19 novembre 1990, n. 334. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.
(G.U. 19 novembre 1990, n. 270)
1. Il
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della
All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.
3-bis. Alla differenza residua si fa fronte:
a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della
b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.
3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del
3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del