Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/10/1987 |
Numero: | 450 |
§ 98.1.26446 - Legge 29 ottobre 1987, n. 450.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
(G.U. 3 novembre 1987, n. 257)
1. Il
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,";
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: " Fino al termine indicato al comma 1,";
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno.";
al comma 4, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e sono".
All'articolo 2:
al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1, comma 1,";
al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino a: "la propria decisione" sono sostituite dalle seguenti: "notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,".
L'articolo 4 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.