§ 98.1.26780 - Legge 17 febbraio 1993, n. 32.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1993
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, è [...]


§ 98.1.26780 - Legge 17 febbraio 1993, n. 32. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

(G.U. 17 febbraio 1993, n. 39)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21 luglio 1992, n. 345, limitatamente all'art. 9, e 19 ottobre 1992, n. 412.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485

     All'art. 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "di lire 400 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 380 miliardi";

     al comma 2, le parole da: ", al netto dell'importo" fino a: "automobilistici sostitutivi e integrativi," sono soppresse;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992";

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.

     4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativo all'anno 1993, confluito, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato art. 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subìto rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

     4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

     a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

     b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.