Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 19/12/1992 |
Numero: | 485 |
Sommario |
Art. 1. 1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 93.3.16 - D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 [1] .
Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.
(G.U. 19 dicembre 1992, n. 298)
1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della
3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992 [4] .
4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'art. 9 del
4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 2 del
4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della
4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:
a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";
b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti [8] .
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.