Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 23/08/1984 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.8.54 - Legge Regionale 23 agosto 1984, n. 39. [1]
Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale.
(B.U. 24 agosto 1984, n. 78).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.000 milioni per la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell'aeroporto regionale, nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili, individuati preventivamente in un programma soggetto all'approvazione della Giunta regionale [2].
Il finanziamento comprende anche le spese generali, tecniche e di collaudo nella misura massima dell'8%.
Le modalità di erogazione del finanziamento saranno disciplinate nel provvedimento di concessione.
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1985, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8598 con la denominazione «Finanziamento al Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento degli impianti dell'aeroporto regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 24 della