Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 28/08/1989 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1° marzo [...] |
Art. 2. 1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere in [...] |
Art. 3. 1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate ai [...] |
Art. 4. 1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali [...] |
Art. 5. 1. Per il primo impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all'allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante [...] |
Art. 6. 1. Al personale di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per il personale assunto con [...] |
Art. 7. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, [...] |
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.99 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 20.
Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.
(B.U. 29 agosto 1989, n. 91).
1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla
1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale di cui all'articolo 2, comma 1, della
1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unità, e lettera d) per un massimo di 35 unità, della
1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore.
2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico-pratica vertente sui seguenti argomenti:
a) per i 25 consiglieri giuridico-amministrativo-legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale;
b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria;
c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonchè edilizia pubblica e privata;
d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità ed idraulica;
e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell'età evolutiva, e psicopedagogia;
f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli- Venezia Giulia;
g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo contabilità per l'esecuzione di opere pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi è richiesto il diploma di laurea in psicologia.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell'Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all'Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.
1. Per il primo impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all'allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico-pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.
1. Al personale di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dalla
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A (riferito all'articolo 1) |
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Riferimento Strutture regionali Progetti obiettivo |
normativo interessate |
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Art. 10, legge Segreteria generale Primo impianto ed |
regionale 1 marzo 1988, del Consiglio organizzazione |
n. 7.° Ordinamento ed regionale dell'ufficio studi |
organizzazione del legislativi |
Consiglio regionale, |
dell'Amministrazione |
regionale e degli enti |
regionali |
|
Art. 54, legge Segreteria generale Attuazione del |
regionale 1° marzo della Presidenza piano triennale |
1988, n. 7. Ordinamento della Giunta [1989-1991] per il |
ed organizzazione del regionale sistema informativo |
Consiglio regionale, delle |
dell'Amministrazione Amministrazioni |
regionale e degli enti regionali. |
regionali |
|
Art. 54, legge Segreteria generale Attuazione del |
regionale 1° marzo della Presidenza piano triennale |
1988, n. 7. Ordinamento della Giunta [1989-1991] per il |
ed organizzazione del regionale sistema informativo |
Consiglio regionale, delle |
dell' Amministrazione Amministrazioni |
regionale e degli enti locali |
regionali locali |
|
Artt. 4 e seguenti, Ufficio di Piano Adempimenti |
legge regionale 24 connessi con la |
gennaio 1981, n. 7. predisposizione del |
Norme sulle procedure Piano regionale di |
di programmazione e sviluppo per il |
istituzione di triennio 1990-1992 |
organismi collegati |
all'attività di |
programmazione |
|
Legge regionale 9 Direzione regionale Revisione e |
aprile 1968, n. 23 così della pianificazione verifica di piani, |
come modificata dalla territoriale programmi e |
legge regionale 17 progetti |
luglio 1972, n. 30. urbanistici e loro |
Norme in materia coordinamento con |
urbanistica il Piano |
urbanistico |
regionale |
|
Art. 8, comma 1, D.P.R. Direzione regionale Adempimenti di |
15 gennaio 1987, n. della competenza |
469. Norme integrative pianificazione- regionale in |
di attuazione dello territoriale materia di tutela |
statuto speciale della del paesaggio e |
Regione Friuli-Venezia delle bellezze |
Giulia naturali |
|
D.P.R. 24 maggio 1988, Direzione regionale Programma regionale |
n. 203. Attuazione dell'ambiente di prevenzione e |
delle direttive C.E.E. tutela |
nn. 80/779, 82/884, dell'ambiente dagli |
84/360 e 85/203 inquinamenti |
concernenti norme in |
materia di qualità |
dell'aria, |
relativamente a |
specifici agenti |
inquinanti, e di |
inquinamento prodotto |
dagli impianti |
industriali, ai sensi |
dell'art. 15 della |
legge 16 aprile 1987, |
n. 183 |
|
D.L. 9 settembre 1988, Direzione regionale Realizzazione del |
n. 397 convertito con dell'ambiente Piano regionale per |
legge 9 novembre 1988, lo smaltimento dei |
n. 475. Disposizioni rifiuti |
urgenti in materia di |
smaltimento dei rifiuti |
industriali legge |
regionale 28 novembre |
1988, n. 65 - Modifiche |
ed integrazioni alla |
legge regionale 7 |
settembre 1987, n. 30, |
ed ulteriori norme in |
materia di smaltimento |
dei rifiuti solidi |
|
Artt. 2 e 7, legge Direzione regionale Attuazione del |
regionale 14 agosto della viabilità dei Piano regionale |
1987, n. 22. Norme in trasporti della viabilità |
materia di portualità e (approvato con |
vie di navigazione D.P.G.R. 23 |
nella Regione Friuli- febbraio 1989, n. |
Venezia Giulia 0105/Pres.) |
|
Artt. 2 e 7, legge Direzione regionale Attuazione del |
regionale 14 agosto della viabilità e Piano regionale dei |
1987, n. 22. Norme in dei trasporti porti (approvato |
materia di portualità e con D.P.G.R. 6 |
vie di navigazione nella aprile 1989, |
nella Regione Friuli n. 0167/Pres.) |
Venezia Giulia |
|
|
Legge regionale 31 Direzione regionale Attivazione delle |
dicembre 1986, n. 64. della protezione strutture, |
Organizzazione delle civile attuazione degli |
strutture ed interventi studi di |
di competenza regionale prevenzione |
in materia di primaria, |
protezione civile secondaria e |
terziaria e dei |
servizi di |
emergenza nel |
settore della |
protezione civile |
nonchè redazione |
delle relative |
mappe di rischio |
|
Art. 22, legge Direzione regionale Adempimenti |
regionale 19 maggio dell'assistenza connessi con la |
1988, n. 33. Piano sociale realizzazione del |
socio-assistenziale Piano socio- |
della Regione autonoma assistenziale |
Friuli-Venezia Giulia regionale |
|
D.L. 8 febbraio 1988, Direzione regionale Adempimenti |
n. 27 convertito con la della sanità connessi con la |
legge 8 aprile 1988, n. riorganizzazione |
109 - Misure urgenti delle strutture |
per le dotazioni ospedaliere |
organiche del personale |
degli ospedali e per a |
razionalizzazione della |
spesa sanitaria |
|
D.L. 8 febbraio 1988, Direzione regionale Elaborazione del 2° |
n. 27 convertito con la della sanità Piano sanitario |
legge 8 aprile 1988, n. regionale |
109 - Misure urgenti |
per le dotazioni |
organiche del personale |
degli ospedali e per la |
razionalizzazione della |
spesa |
[1] Vedi la facoltà di proroga di cui all'art. 50 della