§ 2.2.99 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 20.
Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:28/08/1989
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1° marzo [...]
Art. 2.      1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere in [...]
Art. 3.      1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate ai [...]
Art. 4.      1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali [...]
Art. 5.      1. Per il primo impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all'allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante [...]
Art. 6.      1. Al personale di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per il personale assunto con [...]
Art. 7.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.99 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 20.

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

(B.U. 29 agosto 1989, n. 91).

 

Art. 1.

     1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, nonchè dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli- Venezia Giulia dal D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformità con i principi generali fissati dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unità di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore [1].

 

     Art. 2.

     1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per un massimo di 9 unità e del concorso pubblico ad 8 posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per un massimo di 30 unità.

 

     Art. 3.

     1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unità, e lettera d) per un massimo di 35 unità, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31.

 

     Art. 4.

     1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore.

     2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico-pratica vertente sui seguenti argomenti:

     a) per i 25 consiglieri giuridico-amministrativo-legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale;

     b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria;

     c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonchè edilizia pubblica e privata;

     d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità ed idraulica;

     e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell'età evolutiva, e psicopedagogia;

     f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli- Venezia Giulia;

     g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo contabilità per l'esecuzione di opere pubbliche.

     3. Il personale di cui al comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi è richiesto il diploma di laurea in psicologia.

     4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell'Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all'Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.

 

     Art. 5.

     1. Per il primo impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all'allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico-pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

     2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6.

     1. Al personale di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

 

     Art. 7.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Allegato A (riferito all'articolo 1)

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Riferimento           Strutture regionali   Progetti obiettivo

normativo             interessate

------------------------------------------------------------------

Art. 10, legge           Segreteria generale    Primo impianto ed

regionale 1 marzo 1988,  del Consiglio          organizzazione

n. 7.° Ordinamento ed    regionale              dell'ufficio studi

organizzazione del                              legislativi

Consiglio regionale,

dell'Amministrazione

regionale e degli enti

regionali

 

Art. 54, legge           Segreteria generale    Attuazione del

regionale 1° marzo       della Presidenza       piano triennale

1988, n. 7. Ordinamento  della Giunta           [1989-1991] per il

ed organizzazione del    regionale              sistema informativo

Consiglio regionale,                            delle

dell'Amministrazione                            Amministrazioni

regionale e degli enti                          regionali.

regionali

 

Art. 54, legge           Segreteria generale    Attuazione del

regionale 1° marzo       della Presidenza       piano triennale

1988, n. 7. Ordinamento  della Giunta           [1989-1991] per il

ed organizzazione del    regionale              sistema informativo

Consiglio regionale,                            delle

dell' Amministrazione                           Amministrazioni

regionale e degli enti                          locali

regionali locali

 

Artt. 4 e seguenti,      Ufficio di Piano       Adempimenti

legge regionale 24                              connessi con la

gennaio 1981, n. 7.                             predisposizione del

Norme sulle procedure                           Piano regionale di

di programmazione e                             sviluppo per il

istituzione di                                  triennio 1990-1992

organismi collegati

all'attività di

programmazione

 

Legge regionale 9        Direzione regionale    Revisione e

aprile 1968, n. 23 così  della pianificazione   verifica di piani,

come modificata dalla    territoriale           programmi e

legge regionale 17                              progetti

luglio 1972, n. 30.                             urbanistici e loro

Norme in materia                                coordinamento con

urbanistica                                     il Piano

                                                 urbanistico

                                                 regionale

 

Art. 8, comma 1, D.P.R.  Direzione regionale    Adempimenti di

15 gennaio 1987, n.      della                  competenza

469. Norme integrative   pianificazione-        regionale in

di attuazione dello      territoriale           materia di tutela

statuto speciale della                          del paesaggio e

Regione Friuli-Venezia                          delle bellezze

Giulia                                          naturali

 

D.P.R. 24 maggio 1988,   Direzione regionale    Programma regionale

n. 203. Attuazione       dell'ambiente          di prevenzione e

delle direttive C.E.E.                          tutela

nn. 80/779, 82/884,                             dell'ambiente dagli

84/360 e 85/203                                 inquinamenti

concernenti norme in

materia di qualità

dell'aria,

relativamente a

specifici agenti

inquinanti, e di

inquinamento prodotto

dagli impianti

industriali, ai sensi

dell'art. 15 della

legge 16 aprile 1987,

n. 183

 

D.L. 9 settembre 1988,   Direzione regionale    Realizzazione del

n. 397 convertito con    dell'ambiente          Piano regionale per

legge 9 novembre 1988,                          lo smaltimento dei

n. 475. Disposizioni                            rifiuti

urgenti in materia di

smaltimento dei rifiuti

industriali legge

regionale 28 novembre

1988, n. 65 - Modifiche

ed integrazioni alla

legge regionale 7

settembre 1987, n. 30,

ed ulteriori norme in

materia di smaltimento

dei rifiuti solidi

 

Artt. 2 e 7, legge       Direzione regionale    Attuazione del

regionale 14 agosto      della viabilità dei    Piano regionale

1987, n. 22. Norme in    trasporti              della viabilità

materia di portualità e                         (approvato con

vie di navigazione                              D.P.G.R.  23

nella Regione Friuli-                           febbraio 1989, n.

Venezia Giulia                                  0105/Pres.)

 

Artt. 2 e 7, legge       Direzione regionale    Attuazione del

regionale 14 agosto      della viabilità e      Piano regionale dei

1987, n. 22. Norme in    dei trasporti          porti (approvato

materia di portualità e                         con D.P.G.R. 6

vie di navigazione                              nella aprile 1989,

nella Regione Friuli                            n. 0167/Pres.)

Venezia Giulia

 

 

Legge regionale 31       Direzione regionale    Attivazione delle

dicembre 1986, n. 64.    della protezione       strutture,

Organizzazione delle     civile                 attuazione degli

strutture ed interventi                         studi di

di competenza regionale                         prevenzione

in materia di                                   primaria,

protezione civile                               secondaria e

                                                 terziaria e dei

                                                 servizi di

                                                 emergenza nel

                                                 settore della

                                                 protezione civile

                                                 nonchè redazione

                                                 delle relative

                                                 mappe di rischio

 

Art. 22, legge           Direzione regionale    Adempimenti

regionale 19 maggio      dell'assistenza        connessi con la

1988, n. 33. Piano       sociale                realizzazione del

socio-assistenziale                             Piano socio-

della Regione autonoma                          assistenziale

Friuli-Venezia Giulia                           regionale

 

D.L. 8 febbraio 1988,    Direzione regionale    Adempimenti

n. 27 convertito con la  della sanità           connessi con la

legge 8 aprile 1988, n.                         riorganizzazione

109  - Misure urgenti                           delle strutture

per le dotazioni                                ospedaliere

organiche del personale

degli ospedali e per a

razionalizzazione della

spesa sanitaria

 

D.L. 8 febbraio 1988,    Direzione regionale    Elaborazione del 2°

n. 27 convertito con la  della sanità           Piano sanitario

legge 8 aprile 1988, n.                         regionale

109 - Misure urgenti

per le dotazioni

organiche del personale

degli ospedali e per la

razionalizzazione della

spesa

 

 

 


[1] Vedi la facoltà di proroga di cui all'art. 50 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e quella di inquadramento di cui all'art. 22 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.