Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 17/06/2022 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità di rischio |
Art. 5. Indennità mensile |
Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili |
Art. 7. Posizioni organizzative |
Art. 8. Alimentazione del Fondo di produttività |
Art. 9. Utilizzo del Fondo di produttività |
Art. 10. Trattamento di trasferta |
Art. 11. Nuovi stipendi |
Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 13. Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione |
Art. 14. Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione |
Art. 15. Effetti sugli assegni personali riassorbibili |
Art. 16. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale |
Art. 17. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale |
Art. 18. Assicurazione professionale del personale dirigente |
Art. 19. Tutela legale |
Art. 20. Congedo ordinario |
Art. 21. Cessione solidale del congedo ordinario |
Art. 22. Permessi retribuiti |
Art. 23. Banca delle ore |
Art. 24. Assenze per malattia |
Art. 25. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici |
Art. 26. Aspettative per motivi personali e di famiglia |
Art. 27. Assegnazione temporanea |
Art. 28. Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere |
Art. 29. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche |
Art. 30. Unioni civili |
Art. 31. Tutela del dipendente che segnala illeciti |
Art. 32. Lavoro agile |
Art. 33. Personale convocato per controlli sanitari |
Art. 34. Orario di servizio |
Art. 35. Orario di lavoro |
Art. 36. Mensa |
Art. 37. Obiettivi e strumenti |
Art. 38. Informazione |
Art. 39. Organismo paritetico per l'innovazione |
Art. 40. Concertazione |
Art. 41. Contrattazione integrativa |
Art. 42. Federazioni sindacali |
Art. 43. Distacchi sindacali |
Art. 44. Aspettative sindacali non retribuite |
Art. 45. Permessi sindacali retribuiti |
Art. 46. Adempimenti dell'Amministrazione |
Art. 47. Disapplicazioni |
Art. 48. Disposizioni finali |
Art. 49. Copertura finanziaria |
§ 58.4.278 - D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.
(G.U. 17 agosto 2022, n. 191 - S.O. n. 33)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 226, 227 e 229 del citato
Viste le disposizioni dell'articolo 227 del citato
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
FNS CISL;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
CONFSAL VV.F.;
AP VV.F.;
CO.NA.PO;
FEDERDISTAT VV. F. e F.C.;
SI.N.DIR. VV.F.
Visti l'articolo 1, commi 436, 437, 440, 441 e 442, della
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 228 del
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Titolo I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Personale direttivo
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore vicedirigente |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
elisoccorritore direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
nautico di coperta direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
nautico di macchina direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
sommozzatore direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore aggiunto |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore coordinatore |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore AIB |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore vicedirigente AIB |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore speciale antincendi AIB |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore speciale |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore medico |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore medico vicedirigente |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
22.723,82 |
24,62 |
23.019,26 |
direttore ginnico-sportivo |
24.279,95 |
26,30 |
24.595,55 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
26.558,90 |
28,77 |
26.904,14 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore logistico-gestionale |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore informatico |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore vicedirigente informatico |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore tecnico-scientifico |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore sanitario |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore vicedirigente sanitario |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore ginnico-sportivo |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore speciale logistico-gestionale |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
22.635,74 |
24,52 |
22.929,98 |
direttore speciale informatico |
24.185,99 |
26,20 |
24.500,39 |
direttore coordinatore speciale informatico |
26.456,06 |
28,66 |
26.799,98 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
30,78 |
28.785,69 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
32,41 |
30.302,75 |
2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore vicedirigente |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
elisoccorritore direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
nautico di coperta direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
nautico di macchina direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
sommozzatore direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore aggiunto |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore coordinatore |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore AIB |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore vicedirigente AIB |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore speciale antincendi AIB |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore speciale |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore medico |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore medico vicedirigente |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
24.348,34 |
28,20 |
24.686,74 |
direttore ginnico-sportivo |
26.351,40 |
30,52 |
26.717,64 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
26.796,53 |
31,04 |
27.169,01 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore logistico-gestionale |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore informatico |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore vicedirigente informatico |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore tecnico-scientifico |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore sanitario |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore vicedirigente sanitario |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore ginnico-sportivo |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore speciale logistico-gestionale |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
24.260,26 |
28,10 |
24.597,46 |
direttore speciale informatico |
26.257,44 |
30,41 |
26.622,36 |
direttore coordinatore speciale informatico |
26.693,69 |
30,92 |
27.064,73 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
33,19 |
29.051,42 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
34,92 |
30.569,68 |
|
|
|
|
3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore vicedirigente |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
elisoccorritore direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
nautico di coperta direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
nautico di macchina direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
sommozzatore direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore aggiunto |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore coordinatore |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore AIB |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore vicedirigente AIB |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore speciale antincendi AIB |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Stipendio D.L. 76/202012 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore speciale |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore coordinatore speciale |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore medico |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore medico vicedirigente |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
24.348,34 |
58,03 |
25.044,70 |
direttore ginnico-sportivo |
26.351,40 |
62,80 |
27.105,00 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
26.796,53 |
63,87 |
27.562,97 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore logistico-gestionale |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore informatico |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore vicedirigente informatico |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore tecnico-scientifico |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore sanitario |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore vicedirigente sanitario |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore ginnico-sportivo |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore speciale logistico-gestionale |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
24.260,26 |
57,82 |
24.954,10 |
direttore speciale informatico |
26.257,44 |
62,58 |
27.008,40 |
direttore coordinatore speciale informatico |
26.693,69 |
63,62 |
27.457,13 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.653,14 |
68,29 |
29.472,62 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
30.150,64 |
71,86 |
31.012,96 |
|
|
|
|
4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020.
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4. Indennità di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore vicedirigente |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
elisoccorritore direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
nautico di coperta direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
nautico di macchina direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
sommozzatore direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore aggiunto |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore coordinatore |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore AIB |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore vicedirigente AIB |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore speciale antincendi AIB |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore speciale |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore coordinatore speciale |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore medico |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore medico vicedirigente |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
730,98 |
10,16 |
741,14 |
direttore ginnico-sportivo |
775,07 |
10,77 |
785,84 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
821,04 |
11,41 |
832,45 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
831,85 |
11,56 |
843,41 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
834,35 |
11,60 |
845,95 |
|
|
|
|
2. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio D.L. 76/2020 mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore vicedirigente |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
elisoccorritore direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
nautico di coperta direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
nautico di macchina direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
sommozzatore direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore aggiunto |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore coordinatore |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore AIB |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore vicedirigente AIB |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore speciale antincendi AIB |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore speciale |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore coordinatore speciale |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore medico |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore medico vicedirigente |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
825,38 |
49,94 |
875,32 |
direttore ginnico-sportivo |
859,20 |
51,98 |
911,18 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
871,65 |
52,73 |
924,38 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
54,91 |
962,59 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
55,42 |
971,44 |
|
|
|
|
3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
vice direttore |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore vicedirigente |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
elisoccorritore vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
elisoccorritore direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
nautico di coperta vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
nautico di coperta direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
nautico di macchina vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
nautico di macchina direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
sommozzatore vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
sommozzatore direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
vice direttore aggiunto |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore aggiunto |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore coordinatore |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi AIB
vice direttore AIB |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore AIB |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore vicedirigente AIB |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
vice direttore speciale antincendi AIB |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore speciale antincendi AIB |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
vice direttore speciale |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore speciale |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore coordinatore speciale |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
vice direttore medico |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore medico |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore medico vicedirigente |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Indennità di rischio mensile |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità di rischio |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
825,38 |
61,41 |
886,79 |
direttore ginnico-sportivo |
859,20 |
63,92 |
923,12 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
871,65 |
64,85 |
936,50 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
907,68 |
67,53 |
975,21 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
916,02 |
68,15 |
984,17 |
|
|
|
|
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.
5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.
6. Sono confermate le misure dell'indennità di cui al comma 1 previste per l'anno 2019 dall'articolo 2, comma 2, del
Art. 5. Indennità mensile
1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Indennità mensile
(importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore logistico-gestionale |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore informatico |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore vicedirigente informatico |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore tecnico-scientifico |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore sanitario |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore vicedirigente sanitario |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore ginnico-sportivo |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Indennità mensile
(importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore speciale logistico-gestionale |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
415,75 |
5,78 |
421,53 |
direttore speciale informatico |
438,80 |
6,10 |
444,90 |
direttore coordinatore speciale informatico |
440,74 |
6,13 |
446,87 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
446,37 |
6,20 |
452,57 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
447,67 |
6,22 |
453,89 |
|
|
|
|
2. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Indennità mensile (importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore logistico-gestionale |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore informatico |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore vicedirigente informatico |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore tecnico-scientifico |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore sanitario |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore vicedirigente sanitario |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore ginnico-sportivo |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Indennità mensile (importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore speciale logistico-gestionale |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
429,20 |
25,97 |
455,17 |
direttore speciale informatico |
446,78 |
27,03 |
473,81 |
direttore coordinatore speciale informatico |
453,26 |
27,42 |
480,68 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
28,56 |
500,56 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
28,82 |
505,15 |
|
|
|
|
3. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Indennità mensile (importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
vice direttore logistico-gestionale |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore logistico-gestionale |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi informatici
vice direttore informatico |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore informatico |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore vicedirigente informatico |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
vice direttore tecnico-scientifico |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore tecnico-scientifico |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi sanitari
vice direttore sanitario |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore sanitario |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore vicedirigente sanitario |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore ginnico-sportivo |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche |
Indennità mensile (importi mensili) |
Incrementi mensili lordi |
Nuove misure mensili dell'indennità mensile |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali
vice direttore speciale logistico-gestionale |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore speciale logistico-gestionale |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche
vice direttore speciale informatico |
429,20 |
31,93 |
461,13 |
direttore speciale informatico |
446,78 |
33,24 |
480,02 |
direttore coordinatore speciale informatico |
453,26 |
33,72 |
486,98 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
472,00 |
35,12 |
507,12 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
476,33 |
35,44 |
511,77 |
|
|
|
|
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.
5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.
6. Sono confermate le misure dell'indennità mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del
Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del
Art. 7. Posizioni organizzative
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 199 e 223 del
2. A decorrere dal conferimento di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 2, del presente decreto.
3. Il conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico è verificato con le procedure previste dal sistema di valutazione della performance individuale, definito dall'Amministrazione.
Art. 8. Alimentazione del Fondo di produttività
1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, è alimentato stabilmente:
a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del
b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) dell'importo corrispondente alle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non più corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:
a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del
b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo di cui all'articolo 37 del
c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati;
d) gli introiti derivanti dalle attività di cui al
e) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del
f) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della
g) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianità e alle mensilità residue delle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonchè agli importi corrispondenti alle mensilità residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
h) gli introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo;
i) gli ulteriori risparmi di gestione e spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo.
3. Gli introiti di cui al comma 2 e quelli derivanti dallo svolgimento di specifici incarichi da parte del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per servizi istituzionali resi in conto terzi, affluiscono al fondo di cui al comma 1.
4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro 91.982 di euro 26.169 e di euro 262.139 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 631.190 dall'anno 2022.
Art. 9. Utilizzo del Fondo di produttività
1. A valere sulle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del
2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del
3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilità sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del
4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilità del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attività istituzionali specificamente remunerati è corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.
6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalità di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalità, le suddette risorse sono utilizzate per:
a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attività di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali;
b) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;
c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali;
d) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del
e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilità ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del
f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto;
g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative;
h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del
Art. 10. Trattamento di trasferta
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del
c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.
2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della
a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26;
b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri;
c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.
4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;
b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;
c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.
5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.
6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.
8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della
9. Ai sensi dell'articolo 3 della
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal
12. È disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.
Capo II
Personale dirigente
Art. 11. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio d.lgs. 127/2018 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
dirigente generale |
54.512,34 |
53,15 |
55.150,14 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio d.lgs. 127/2018 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore sanitario |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Stipendio d.lgs. 127/2018 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore AIB |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio d.lgs. 127/2018 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore medico |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio d.lgs. 127/2018 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
dec. 01.01.2019 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
41,56 |
43.127,32 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
42.955,72 |
41,88 |
43.458,28 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
44.547,88 |
43,43 |
45.069,04 |
|
|
|
|
2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente generale |
54.512,34 |
77,68 |
55.444,50 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore sanitario |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore AIB |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore medico |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
60,75 |
43.357,60 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
45.907,82 |
65,42 |
46.692,86 |
|
|
|
|
3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente generale |
54.512,34 |
129,92 |
56.071,38 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore sanitario |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Stipendio D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore AIB |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore medico |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Stipendio 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Stipendio 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
101,60 |
43.847,80 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
45.907,82 |
109,41 |
47.220,74 |
|
|
|
|
4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020.
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 13. Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
dirigente generale |
33.431,97 |
47,64 |
34.003,65 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore sanitario |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore AIB |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore medico |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
dec. 01.01.2020 |
|
|
|
|
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
19.104,02 |
27,22 |
19.430,66 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
34,03 |
24.288,32 |
|
|
|
|
2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
dirigente generale |
33.431,97 |
184,15 |
35.641,77 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore sanitario |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
|
|
Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore AIB |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
|
|
|
|
Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
|
|
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore medico |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
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Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
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(euro) |
(euro) |
(euro) |
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dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
dec. 01.01.2021 |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
19.104,02 |
96,32 |
20.259,86 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
171,94 |
25.943,24 |
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3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
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(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
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Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
primo dirigente |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
dirigente generale |
33.431,97 |
222,88 |
36.106,53 |
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Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
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Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
primo dirigente logistico-gestionale |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
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Ruolo dei dirigenti informatici
primo dirigente informatico |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
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Ruolo dei dirigenti sanitari
primo dirigente sanitario |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore sanitario |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
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Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
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Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
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(euro) |
(euro) |
(euro) |
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dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
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Ruolo dei dirigenti AIB
primo dirigente AIB |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore AIB |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
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Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
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dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
primo dirigente medico |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore medico |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
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Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 12 mensilità |
Incrementi mensili lordi |
Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità |
|
(euro) |
(euro) |
(euro) |
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dec. 01.01.2021 |
dec. 31.12.2021 |
dec. 31.12.2021 |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
19.104,02 |
118,44 |
20.525,30 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
23.879,96 |
200,19 |
26.282,24 |
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4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.
5. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui i commi 1, 2 e 3, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.
Art. 14. Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del
Art. 15. Effetti sugli assegni personali riassorbibili
1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del
Art. 16. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2021: euro 20.564,50;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96;
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2019: euro 721,42;
per l'anno 2020: euro 1.170,08;
per l'anno 2021: euro 63.383,32;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52.
2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo è destinata all'incremento della retribuzione di risultato.
4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.
5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.
Art. 17. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:
per l'anno 2021: euro 9.663,74;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88;
b) per la retribuzione di risultato:
per l'anno 2019: euro 198,99;
per l'anno 2020: euro 322,75;
per l'anno 2021: euro 13.492,06;
a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53.
2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.
5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed è soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalità di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia.
6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.
Art. 18. Assicurazione professionale del personale dirigente
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1000, della
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del
Titolo II
ISTITUTI NORMATIVI
Art. 19. Tutela legale
1. Al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del
Art. 20. Congedo ordinario
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 il numero «12» è sostituito dal numero «13»;
b) Il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio è monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.»;
c) in fine è aggiunto il seguente comma:
«16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.».
Art. 21. Cessione solidale del congedo ordinario
1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Il personale direttivo e dirigente che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intende cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività soppresse, nonchè dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina potrà essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.
Art. 22. Permessi retribuiti
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono sostituite dalle seguenti:
«decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
b) al comma 3 la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».
Art. 23. Banca delle ore
1. Al personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare possono essere utilizzate come riposi compensativi, purchè compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2. A tale scopo è istituita una Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite, nonchè le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente e non retribuite.
3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.
4. Le modalità organizzative della Banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'ufficio.
Art. 24. Assenze per malattia
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Amministrazione può richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.»;
b) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
«a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi nove mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonchè i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo.»;
d) al comma 9 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «
e) al comma 13, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»;
f) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.».
g) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 25. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
1. Al personale direttivo e dirigente sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di tre giorni o di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora e non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonchè con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della
4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
8. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
9. L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.
11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).
12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.
13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonchè il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.
Art. 26. Aspettative per motivi personali e di famiglia
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è apportata la seguente modifica:
a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
«b) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso.».
Art. 27. Assegnazione temporanea
1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente.
1-ter. Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»;
b) il comma 3 è soppresso.
Art. 28. Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonchè della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
5. L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.
Art. 29. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero del personale nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione può procedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.
Art. 30. Unioni civili
1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.
Art. 31. Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del
Art. 32. Lavoro agile
1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla
Art. 33. Personale convocato per controlli sanitari
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del
Art. 34. Orario di servizio
1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.
Art. 35. Orario di lavoro
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
2. Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l'espletamento dei compiti istituzionali e dell'incarico affidato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare.
3. Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
4. L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
5. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
miglioramento della qualità delle prestazioni;
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
assicurazione della copertura dei servizi di guardia.
Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo;
b) l'orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
d) diverse articolazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3.
6. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al
7. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:
a) fino a un'ora di anticipo;
b) fino a un'ora di ritardo.
8. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.
9. Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.
10. Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del
Art. 36. Mensa
1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalità di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.
2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.
3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa.
4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi è garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessità di continuità del servizio.
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI
Art. 37. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonchè alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualità delle decisioni assunte;
si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonchè i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione;
si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
3. Fermo restando la centralità dell'istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
organismo paritetico per l'innovazione;
concertazione.
Art. 38. Informazione
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Informazione). - 1. L'informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto essa è fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».
Art. 39. Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione.
3. L'organismo di cui al presente articolo:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonchè da una rappresentanza dell'Amministrazione;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo;
c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.
6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie:
a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;
b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;
c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;
d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;
e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti l'adeguatezza delle strutture logistiche dell'Amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
f) progetti e proposte concernenti gli organici.».
Art. 40. Concertazione
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Concertazione). - 1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.
2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, è stata richiesta dalle medesime organizzazioni la concertazione. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione è redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:
a) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti;
b) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;
d) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;
e) criteri generali inerenti l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale direttivo;
f) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
g) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal
h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del
i) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del
j) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore;
k) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
l) criteri generali per l'applicazione ai sensi dell'articolo 244 del
m) codici di comportamento;
n) criteri generali per l'espletamento di attività di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialità.
4. Per le materie di cui alle lettere b), e), k) e n), la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.».
Art. 41. Contrattazione integrativa
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del
2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo;
b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente;
c) criteri generali per la mobilità a domanda del personale direttivo;
d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;
g) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;
h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttività e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalità previste nell'accordo negoziale;
i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri trenta giorni.
4. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 4.
6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».
Art. 42. Federazioni sindacali
1. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole «con lettera raccomandata a/r» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; in fine, inserire le parole: «o sulla posta elettronica certificata»;
b) al comma 4, al primo periodo, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; gli anni «2008-2009» sono eliminati; l'anno «2007» è sostituito dalle parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; l'anno «2008» è sostituito dalla parola «successivo»; al secondo periodo dopo le parole «31 marzo» è soppresso l'anno «2008»; le parole «biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti parole «triennio contrattuale di riferimento»; al terzo periodo il numero «81» è sostituito dal numero «227», l'anno «2007» è sostituito dalle seguenti parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo, dopo le parole «31 marzo» l'anno «2008» è soppresso; in fine l'anno «2008» è sostituita dalla parola «successivo»;
c) al comma 5, il numero «81» è sostituito dal numero «227»; al secondo periodo il numero «83» è sostituito dal numero «229»;
d) al comma 6, il numero «81» è sostituito dal numero «227»;
e) al comma 7 il numero «81» è sostituito dal numero «227»;
f) al comma 8, in fine, le parole da «verificati» a «comma 3» sono soppresse;
g) al comma 9, al primo periodo le parole «Dall'1 gennaio 2007» sono soppresse.
Art. 43. Distacchi sindacali
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero «81» è sostituito dal numero «227»; la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo, in fine, la parola «ripartizione» è sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentatività»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, è considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»;
c) al comma 3, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e» sono soppresse;
d) al comma 7, il numero «144» è sostituito dal numero «244»;
e) il comma 9 è soppresso.
Art. 44. Aspettative sindacali non retribuite
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica sono aggiunte le parole «non retribuite»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso.»;
c) al comma 3, le parole «è comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.»; le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».
Art. 45. Permessi sindacali retribuiti
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»; il numero «81» è sostituito dal numero «227».
Art. 46. Adempimenti dell'Amministrazione
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, i numeri «81» sono sostituiti dai numeri «227»; dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga risultino per le nuove deleghe rilasciate a dicembre sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio»; al nono periodo, le seguenti parole «e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007,» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»;
c) al comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»; in fine le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.» sono soppresse.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 47. Disapplicazioni
1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000;
articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
2. Sono, altresì, disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.
Art. 48. Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 49. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 10.149.805 euro per l'anno 2022 e a 4.711.517 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 4.841.091 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della
b) quanto a euro 358.367 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del
c) quanto a euro 238.830 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della
d) quanto a euro 4.114.320 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della
e) quanto a euro 358.367 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del
f) quanto a euro 238.830 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2045