§ 58.4.278 - D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:17/06/2022
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità di rischio
Art. 5.  Indennità mensile
Art. 6.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 7.  Posizioni organizzative
Art. 8.  Alimentazione del Fondo di produttività
Art. 9.  Utilizzo del Fondo di produttività
Art. 10.  Trattamento di trasferta
Art. 11.  Nuovi stipendi
Art. 12.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 13.  Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
Art. 14.  Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
Art. 15.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 16.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
Art. 17.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
Art. 18.  Assicurazione professionale del personale dirigente
Art. 19.  Tutela legale
Art. 20.  Congedo ordinario
Art. 21.  Cessione solidale del congedo ordinario
Art. 22.  Permessi retribuiti
Art. 23.  Banca delle ore
Art. 24.  Assenze per malattia
Art. 25.  Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Art. 26.  Aspettative per motivi personali e di famiglia
Art. 27.  Assegnazione temporanea
Art. 28.  Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
Art. 29.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
Art. 30.  Unioni civili
Art. 31.  Tutela del dipendente che segnala illeciti
Art. 32.  Lavoro agile
Art. 33.  Personale convocato per controlli sanitari
Art. 34.  Orario di servizio
Art. 35.  Orario di lavoro
Art. 36.  Mensa
Art. 37.  Obiettivi e strumenti
Art. 38.  Informazione
Art. 39.  Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 40.  Concertazione
Art. 41.  Contrattazione integrativa
Art. 42.  Federazioni sindacali
Art. 43.  Distacchi sindacali
Art. 44.  Aspettative sindacali non retribuite
Art. 45.  Permessi sindacali retribuiti
Art. 46.  Adempimenti dell'Amministrazione
Art. 47.  Disapplicazioni
Art. 48.  Disposizioni finali
Art. 49.  Copertura finanziaria


§ 58.4.278 - D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.

(G.U. 17 agosto 2022, n. 191 - S.O. n. 33)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Viste le disposizioni degli articoli 226, 227 e 229 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Viste le disposizioni dell'articolo 227 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "Triennio economico e normativo 2016-2018";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 48, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 22 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

     FNS CISL;

     UIL PA VV.F.;

     FP CGIL VV.F.;

     CONFSAL VV.F.;

     AP VV.F.;

     CO.NA.PO;

     FEDERDISTAT VV. F. e F.C.;

     SI.N.DIR. VV.F.

     Visti l'articolo 1, commi 436, 437, 440, 441 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Personale direttivo

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore vicedirigente

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

pilota di aeromobile direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

specialista di aeromobile direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

elisoccorritore direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

nautico di coperta direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

nautico di macchina direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

sommozzatore direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

sommozzatore direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore aggiunto

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore coordinatore

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore AIB

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore vicedirigente AIB

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore speciale antincendi AIB

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore speciale

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore coordinatore speciale

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore medico

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore medico vicedirigente

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

22.723,82

24,62

23.019,26

direttore ginnico-sportivo

24.279,95

26,30

24.595,55

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

26.558,90

28,77

26.904,14

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore logistico-gestionale

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore vicedirigente logistico-gestionale

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore informatico

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore vicedirigente informatico

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore tecnico-scientifico

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore sanitario

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore vicedirigente sanitario

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore ginnico-sportivo

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Stipendio d.lgs. 127/2018

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore speciale logistico-gestionale

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

22.635,74

24,52

22.929,98

direttore speciale informatico

24.185,99

26,20

24.500,39

direttore coordinatore speciale informatico

26.456,06

28,66

26.799,98

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.416,33

30,78

28.785,69

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

29.913,83

32,41

30.302,75

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore vicedirigente

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

pilota di aeromobile direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

specialista di aeromobile direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

elisoccorritore direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

nautico di coperta direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

nautico di macchina direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

sommozzatore direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

sommozzatore direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore aggiunto

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore coordinatore

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore AIB

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore vicedirigente AIB

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore speciale antincendi AIB

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore speciale

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore coordinatore speciale

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore medico

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore medico vicedirigente

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

24.348,34

28,20

24.686,74

direttore ginnico-sportivo

26.351,40

30,52

26.717,64

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

26.796,53

31,04

27.169,01

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore logistico-gestionale

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore vicedirigente logistico-gestionale

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore informatico

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore vicedirigente informatico

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore tecnico-scientifico

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore sanitario

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore vicedirigente sanitario

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore ginnico-sportivo

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio 12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore speciale logistico-gestionale

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

24.260,26

28,10

24.597,46

direttore speciale informatico

26.257,44

30,41

26.622,36

direttore coordinatore speciale informatico

26.693,69

30,92

27.064,73

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

33,19

29.051,42

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

34,92

30.569,68

 

 

 

 

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore vicedirigente

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

pilota di aeromobile direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

specialista di aeromobile direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

elisoccorritore direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

nautico di coperta direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

nautico di macchina direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

sommozzatore direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

sommozzatore direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore aggiunto

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore coordinatore

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore AIB

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore vicedirigente AIB

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore speciale antincendi AIB

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/202012 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore speciale

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore coordinatore speciale

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore medico

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore medico vicedirigente

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

24.348,34

58,03

25.044,70

direttore ginnico-sportivo

26.351,40

62,80

27.105,00

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

26.796,53

63,87

27.562,97

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore logistico-gestionale

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore vicedirigente logistico-gestionale

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore informatico

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore vicedirigente informatico

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore tecnico-scientifico

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore sanitario

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore vicedirigente sanitario

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore ginnico-sportivo

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore speciale logistico-gestionale

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

24.260,26

57,82

24.954,10

direttore speciale informatico

26.257,44

62,58

27.008,40

direttore coordinatore speciale informatico

26.693,69

63,62

27.457,13

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

28.653,14

68,29

29.472,62

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

30.150,64

71,86

31.012,96

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020.

     5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.

 

     Art. 4. Indennità di rischio

     1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

730,98

10,16

741,14

direttore

775,07

10,77

785,84

direttore vicedirigente

821,04

11,41

832,45

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

pilota di aeromobile direttore speciale

775,07

10,77

785,84

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

specialista di aeromobile direttore speciale

775,07

10,77

785,84

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

elisoccorritore direttore speciale

775,07

10,77

785,84

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

nautico di coperta direttore speciale

775,07

10,77

785,84

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

nautico di macchina direttore speciale

775,07

10,77

785,84

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

sommozzatore direttore speciale

775,07

10,77

785,84

sommozzatore direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

730,98

10,16

741,14

direttore aggiunto

775,07

10,77

785,84

direttore coordinatore

821,04

11,41

832,45

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

730,98

10,16

741,14

direttore AIB

775,07

10,77

785,84

direttore vicedirigente AIB

821,04

11,41

832,45

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

730,98

10,16

741,14

direttore speciale antincendi AIB

775,07

10,77

785,84

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

821,04

11,41

832,45

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

730,98

10,16

741,14

direttore speciale

775,07

10,77

785,84

direttore coordinatore speciale

821,04

11,41

832,45

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

730,98

10,16

741,14

direttore medico

775,07

10,77

785,84

direttore medico vicedirigente

821,04

11,41

832,45

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

730,98

10,16

741,14

direttore ginnico-sportivo

775,07

10,77

785,84

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

821,04

11,41

832,45

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

831,85

11,56

843,41

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

834,35

11,60

845,95

 

 

 

 

 

     2. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

825,38

49,94

875,32

direttore

859,20

51,98

911,18

direttore vicedirigente

871,65

52,73

924,38

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

pilota di aeromobile direttore speciale

859,20

51,98

911,18

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

specialista di aeromobile direttore speciale

859,20

51,98

911,18

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

elisoccorritore direttore speciale

859,20

51,98

911,18

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

nautico di coperta direttore speciale

859,20

51,98

911,18

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

nautico di macchina direttore speciale

859,20

51,98

911,18

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

sommozzatore direttore speciale

859,20

51,98

911,18

sommozzatore direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

825,38

49,94

875,32

direttore aggiunto

859,20

51,98

911,18

direttore coordinatore

871,65

52,73

924,38

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

825,38

49,94

875,32

direttore AIB

859,20

51,98

911,18

direttore vicedirigente AIB

871,65

52,73

924,38

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

825,38

49,94

875,32

direttore speciale antincendi AIB

859,20

51,98

911,18

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

871,65

52,73

924,38

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

825,38

49,94

875,32

direttore speciale

859,20

51,98

911,18

direttore coordinatore speciale

871,65

52,73

924,38

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

825,38

49,94

875,32

direttore medico

859,20

51,98

911,18

direttore medico vicedirigente

871,65

52,73

924,38

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

825,38

49,94

875,32

direttore ginnico-sportivo

859,20

51,98

911,18

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

871,65

52,73

924,38

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

54,91

962,59

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

55,42

971,44

 

 

 

 

 

     3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

vice direttore

825,38

61,41

886,79

direttore

859,20

63,92

923,12

direttore vicedirigente

871,65

64,85

936,50

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

pilota di aeromobile direttore speciale

859,20

63,92

923,12

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

specialista di aeromobile direttore speciale

859,20

63,92

923,12

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

elisoccorritore vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

elisoccorritore direttore speciale

859,20

63,92

923,12

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

nautico di coperta direttore speciale

859,20

63,92

923,12

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

nautico di macchina direttore speciale

859,20

63,92

923,12

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

sommozzatore vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

sommozzatore direttore speciale

859,20

63,92

923,12

sommozzatore direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

vice direttore aggiunto

825,38

61,41

886,79

direttore aggiunto

859,20

63,92

923,12

direttore coordinatore

871,65

64,85

936,50

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi AIB

vice direttore AIB

825,38

61,41

886,79

direttore AIB

859,20

63,92

923,12

direttore vicedirigente AIB

871,65

64,85

936,50

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

vice direttore speciale antincendi AIB

825,38

61,41

886,79

direttore speciale antincendi AIB

859,20

63,92

923,12

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

871,65

64,85

936,50

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

vice direttore speciale

825,38

61,41

886,79

direttore speciale

859,20

63,92

923,12

direttore coordinatore speciale

871,65

64,85

936,50

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

vice direttore medico

825,38

61,41

886,79

direttore medico

859,20

63,92

923,12

direttore medico vicedirigente

871,65

64,85

936,50

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

825,38

61,41

886,79

direttore ginnico-sportivo

859,20

63,92

923,12

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

871,65

64,85

936,50

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

907,68

67,53

975,21

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

916,02

68,15

984,17

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

     5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

     6. Sono confermate le misure dell'indennità di cui al comma 1 previste per l'anno 2019 dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.

 

     Art. 5. Indennità mensile

     1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020

 

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

415,75

5,78

421,53

direttore logistico-gestionale

438,80

6,10

444,90

direttore vicedirigente logistico-gestionale

440,74

6,13

446,87

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

415,75

5,78

421,53

direttore informatico

438,80

6,10

444,90

direttore vicedirigente informatico

440,74

6,13

446,87

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

415,75

5,78

421,53

direttore tecnico-scientifico

438,80

6,10

444,90

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

440,74

6,13

446,87

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

415,75

5,78

421,53

direttore sanitario

438,80

6,10

444,90

direttore vicedirigente sanitario

440,74

6,13

446,87

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

415,75

5,78

421,53

direttore ginnico-sportivo

438,80

6,10

444,90

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

440,74

6,13

446,87

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Indennità mensile D.L. 76/2020

 

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

415,75

5,78

421,53

direttore speciale logistico-gestionale

438,80

6,10

444,90

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

440,74

6,13

446,87

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

415,75

5,78

421,53

direttore speciale informatico

438,80

6,10

444,90

direttore coordinatore speciale informatico

440,74

6,13

446,87

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

446,37

6,20

452,57

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

447,67

6,22

453,89

 

 

 

 

 

     2. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

429,20

25,97

455,17

direttore logistico-gestionale

446,78

27,03

473,81

direttore vicedirigente logistico-gestionale

453,26

27,42

480,68

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

429,20

25,97

455,17

direttore informatico

446,78

27,03

473,81

direttore vicedirigente informatico

453,26

27,42

480,68

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

429,20

25,97

455,17

direttore tecnico-scientifico

446,78

27,03

473,81

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

453,26

27,42

480,68

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

429,20

25,97

455,17

direttore sanitario

446,78

27,03

473,81

direttore vicedirigente sanitario

453,26

27,42

480,68

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

429,20

25,97

455,17

direttore ginnico-sportivo

446,78

27,03

473,81

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

453,26

27,42

480,68

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Indennità mensile D.L. 76/2020

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

429,20

25,97

455,17

direttore speciale logistico-gestionale

446,78

27,03

473,81

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

453,26

27,42

480,68

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

429,20

25,97

455,17

direttore speciale informatico

446,78

27,03

473,81

direttore coordinatore speciale informatico

453,26

27,42

480,68

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

28,56

500,56

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

28,82

505,15

 

 

 

 

 

     3. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

vice direttore logistico-gestionale

429,20

31,93

461,13

direttore logistico-gestionale

446,78

33,24

480,02

direttore vicedirigente logistico-gestionale

453,26

33,72

486,98

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi informatici

vice direttore informatico

429,20

31,93

461,13

direttore informatico

446,78

33,24

480,02

direttore vicedirigente informatico

453,26

33,72

486,98

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

vice direttore tecnico-scientifico

429,20

31,93

461,13

direttore tecnico-scientifico

446,78

33,24

480,02

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

453,26

33,72

486,98

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi sanitari

vice direttore sanitario

429,20

31,93

461,13

direttore sanitario

446,78

33,24

480,02

direttore vicedirigente sanitario

453,26

33,72

486,98

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

vice direttore ginnico-sportivo

429,20

31,93

461,13

direttore ginnico-sportivo

446,78

33,24

480,02

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

453,26

33,72

486,98

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Indennità mensile D.L. 76/2020

(importi mensili)

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali

vice direttore speciale logistico-gestionale

429,20

31,93

461,13

direttore speciale logistico-gestionale

446,78

33,24

480,02

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

453,26

33,72

486,98

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico- professionale che espleta funzioni informatiche

vice direttore speciale informatico

429,20

31,93

461,13

direttore speciale informatico

446,78

33,24

480,02

direttore coordinatore speciale informatico

453,26

33,72

486,98

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

472,00

35,12

507,12

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

476,33

35,44

511,77

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

     5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

     6. Sono confermate le misure dell'indennità mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.

 

     Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

     Art. 7. Posizioni organizzative

     1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attribuito un compenso parametrato in base alla graduazione di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi degli articoli 198 e 222 del suddetto decreto legislativo, nelle misure da definirsi con apposito accordo integrativo nazionale.

     2. A decorrere dal conferimento di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 2, del presente decreto.

     3. Il conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico è verificato con le procedure previste dal sistema di valutazione della performance individuale, definito dall'Amministrazione.

 

     Art. 8. Alimentazione del Fondo di produttività

     1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, è alimentato stabilmente:

     a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;

     b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

     c) dell'importo corrispondente alle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non più corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:

     a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

     b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati;

     d) gli introiti derivanti dalle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

     e) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     f) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     g) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianità e alle mensilità residue delle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonchè agli importi corrispondenti alle mensilità residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

     h) gli introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo;

     i) gli ulteriori risparmi di gestione e spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo.

     3. Gli introiti di cui al comma 2 e quelli derivanti dallo svolgimento di specifici incarichi da parte del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per servizi istituzionali resi in conto terzi, affluiscono al fondo di cui al comma 1.

     4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

     5. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro 91.982 di euro 26.169 e di euro 262.139 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 631.190 dall'anno 2022.

 

     Art. 9. Utilizzo del Fondo di produttività

     1. A valere sulle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente.

     2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto. Tali compensi sono altresì finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unità di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime.

     3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilità sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità di cui al successivo comma 6.

     4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, può essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo 7, comma 1, nonchè al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7.

     5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilità del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attività istituzionali specificamente remunerati è corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.

     6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalità di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalità, le suddette risorse sono utilizzate per:

     a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attività di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali;

     b) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;

     c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali;

     d) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;

     e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilità ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'articolo 7.

     f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto;

     g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative;

     h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative.

     7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalità e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 10. Trattamento di trasferta

     1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:

     a) una indennità di trasferta pari a:

     euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;

     un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;

     b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

     c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;

     d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

     e) il compenso per lavoro straordinario, laddove previsto e in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.

     2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, è riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione:

     a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26;

     b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri;

     c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

     4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;

     b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;

     c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.

     5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.

     6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

     7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.

     8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

     10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

     11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.

     12. È disapplicato, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

 

Capo II

Personale dirigente

 

     Art. 11. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore

44.547,88

43,43

45.069,04

dirigente generale

54.512,34

53,15

55.150,14

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore sanitario

44.547,88

43,43

45.069,04

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore ginnico-sportivo

44.547,88

43,43

45.069,04

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore AIB

44.547,88

43,43

45.069,04

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente medico con scatto 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore medico

44.547,88

43,43

45.069,04

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

dec. 01.01.2019

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

41,56

43.127,32

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

42.955,72

41,88

43.458,28

dirigente superiore ginnico-sportivo

44.547,88

43,43

45.069,04

 

 

 

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente generale

54.512,34

77,68

55.444,50

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore sanitario

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore ginnico-sportivo

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore AIB

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente medico con scatto 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore medico

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

60,75

43.357,60

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

45.907,82

65,42

46.692,86

dirigente superiore ginnico-sportivo

45.907,82

65,42

46.692,86

 

 

 

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente generale

54.512,34

129,92

56.071,38

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore sanitario

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore ginnico-sportivo

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore AIB

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente medico con scatto 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore medico

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

42.628,60

101,60

43.847,80

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

45.907,82

109,41

47.220,74

dirigente superiore ginnico-sportivo

45.907,82

109,41

47.220,74

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020.

     5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 12. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

     Art. 13. Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione

     1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore

23.879,96

34,03

24.288,32

dirigente generale

33.431,97

47,64

34.003,65

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore sanitario

23.879,96

34,03

24.288,32

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

34,03

24.288,32

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore AIB

23.879,96

34,03

24.288,32

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente medico con scatto 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore medico

23.879,96

34,03

24.288,32

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

27,22

19.430,66

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

19.104,02

27,22

19.430,66

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

34,03

24.288,32

 

 

 

 

 

     2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore

23.879,96

171,94

25.943,24

dirigente generale

33.431,97

184,15

35.641,77

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore sanitario

23.879,96

171,94

25.943,24

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

171,94

25.943,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore AIB

23.879,96

171,94

25.943,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente medico con scatto 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore medico

23.879,96

171,94

25.943,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

96,32

20.259,86

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

19.104,02

96,32

20.259,86

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

171,94

25.943,24

 

 

 

 

 

     3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

primo dirigente

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore

23.879,96

200,19

26.282,24

dirigente generale

33.431,97

222,88

36.106,53

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

primo dirigente logistico-gestionale

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti informatici

primo dirigente informatico

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti sanitari

primo dirigente sanitario

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore sanitario

23.879,96

200,19

26.282,24

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

200,19

26.282,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti AIB

primo dirigente AIB

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore AIB

23.879,96

200,19

26.282,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

primo dirigente medico

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente medico con scatto 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore medico

23.879,96

200,19

26.282,24

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Retribuzione di rischio e posizione parte fissa

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

primo dirigente ginnico-sportivo

19.104,02

118,44

20.525,30

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

19.104,02

118,44

20.525,30

dirigente superiore ginnico-sportivo

23.879,96

200,19

26.282,24

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

     5. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui i commi 1, 2 e 3, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.

 

     Art. 14. Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione

     1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 15. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

     Art. 16. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

     1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto:

     a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

     per l'anno 2021: euro 20.564,50;

     a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 51.654,96;

     b) per la retribuzione di risultato:

     per l'anno 2019: euro 721,42;

     per l'anno 2020: euro 1.170,08;

     per l'anno 2021: euro 63.383,32;

     a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 111.889,52.

     2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo di cui al comma 1, al titolare dell'incarico è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo è destinata all'incremento della retribuzione di risultato.

     4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

     5. Fino alla stipula del suddetto accordo integrativo continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo decentrato a livello nazionale della dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 18 luglio 2007.

 

     Art. 17. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

     1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 13 del presente decreto:

     a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

     per l'anno 2021: euro 9.663,74;

     a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88;

     b) per la retribuzione di risultato:

     per l'anno 2019: euro 198,99;

     per l'anno 2020: euro 322,75;

     per l'anno 2021: euro 13.492,06;

     a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53.

     2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato.

     4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

     5. Anche con riferimento al personale di cui all'articolo 16 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed è soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalità di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia.

     6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.

 

     Art. 18. Assicurazione professionale del personale dirigente

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021 è disapplicato per il personale dirigente Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e la tutela legale. Con la medesima decorrenza, i relativi stanziamenti di bilancio confluiscono per ciascun anno di competenza nei fondi per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali e dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Titolo II

ISTITUTI NORMATIVI

 

     Art. 19. Tutela legale

     1. Al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

     2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

     Art. 20. Congedo ordinario

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 8 il numero «12» è sostituito dal numero «13»;

     b) Il comma 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio è monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.»;

     c) in fine è aggiunto il seguente comma:

     «16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.».

 

     Art. 21. Cessione solidale del congedo ordinario

     1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

     a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

     2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

     3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente.

     4. Il personale direttivo e dirigente che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intende cedere.

     5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.

     6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

     7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività soppresse, nonchè dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.

     8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

     9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

     10. La presente disciplina potrà essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.

 

     Art. 22. Permessi retribuiti

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono sostituite dalle seguenti:

     «decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto può essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;

     b) al comma 3 la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».

 

     Art. 23. Banca delle ore

     1. Al personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare possono essere utilizzate come riposi compensativi, purchè compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.

     2. A tale scopo è istituita una Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite, nonchè le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente e non retribuite.

     3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.

     4. Le modalità organizzative della Banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'ufficio.

 

     Art. 24. Assenze per malattia

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'Amministrazione può richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.»;

     b) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

     «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi nove mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»;

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonchè i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo.»;

     d) al comma 9 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

     e) al comma 13, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»;

     f) il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.».

     g) il comma 16 è sostituito dal seguente:

     «16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

     Art. 25. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

     1. Al personale direttivo e dirigente sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di tre giorni o di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

     2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

     3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora e non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonchè con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

     4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.

     5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

     6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

     7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

     8. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

     9. L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

     10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

     a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

     b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.

     11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).

     12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.

     13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonchè il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

     14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.

 

     Art. 26. Aspettative per motivi personali e di famiglia

     1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è apportata la seguente modifica:

     a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

     «b) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso.».

 

     Art. 27. Assegnazione temporanea

     1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:

     a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;

     b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente.

     1-ter. Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»;

     b) il comma 3 è soppresso.

 

     Art. 28. Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

     1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonchè della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

     4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

     5. L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.

 

     Art. 29. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

     1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero del personale nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:

     a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

     d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.

     4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

     5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione può procedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.

     6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione.

     7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.

 

     Art. 30. Unioni civili

     1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.

 

     Art. 31. Tutela del dipendente che segnala illeciti

     1. L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 32. Lavoro agile

     1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

 

     Art. 33. Personale convocato per controlli sanitari

     1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».

 

     Art. 34. Orario di servizio

     1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.

     2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.

 

     Art. 35. Orario di lavoro

     1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

     2. Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l'espletamento dei compiti istituzionali e dell'incarico affidato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare.

     3. Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

     4. L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

     5. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

     ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

     miglioramento della qualità delle prestazioni;

     ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

     miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

     assicurazione della copertura dei servizi di guardia.

     Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:

     a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo;

     b) l'orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;

     c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;

     d) diverse articolazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;

     e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3.

     6. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici è possibile tuttavia articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.

     7. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita:

     a) fino a un'ora di anticipo;

     b) fino a un'ora di ritardo.

     8. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati.

     9. Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.

     10. Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti.

 

     Art. 36. Mensa

     1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalità di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.

     2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.

     3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa.

     4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi è garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessità di continuità del servizio.

 

Titolo III

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 37. Obiettivi e strumenti

     1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonchè alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

     2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

     si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;

     si migliora la qualità delle decisioni assunte;

     si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonchè i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione;

     si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

     3. Fermo restando la centralità dell'istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

     a) partecipazione;

     b) contrattazione integrativa.

     4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

     informazione;

     organismo paritetico per l'innovazione;

     concertazione.

 

     Art. 38. Informazione

     1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Informazione). - 1. L'informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto essa è fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.

     2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

     3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

     4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».

 

     Art. 39. Organismo paritetico per l'innovazione

     1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.

     2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione.

     3. L'organismo di cui al presente articolo:

     a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonchè da una rappresentanza dell'Amministrazione;

     b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo;

     c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

     4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.

     5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.

     6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie:

     a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;

     b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;

     c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;

     d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;

     e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti l'adeguatezza delle strutture logistiche dell'Amministrazione utilizzabili dal personale in missione;

     f) progetti e proposte concernenti gli organici.».

 

     Art. 40. Concertazione

     1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18 (Concertazione). - 1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.

     2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, è stata richiesta dalle medesime organizzazioni la concertazione. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione è redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.

     3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:

     a) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti;

     b) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunità;

     c) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzione dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;

     d) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo;

     e) criteri generali inerenti l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale direttivo;

     f) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;

     g) criteri generali per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     h) criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     i) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni) per il personale direttivo;

     j) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore;

     k) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;

     l) criteri generali per l'applicazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;

     m) codici di comportamento;

     n) criteri generali per l'espletamento di attività di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialità.

     4. Per le materie di cui alle lettere b), e), k) e n), la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.».

 

     Art. 41. Contrattazione integrativa

     1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

     2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:

     a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo;

     b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente;

     c) criteri generali per la mobilità a domanda del personale direttivo;

     d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;

     e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

     f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;

     g) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;

     h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttività e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalità previste nell'accordo negoziale;

     i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

     3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri trenta giorni.

     4. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

     5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 4.

     6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».

 

     Art. 42. Federazioni sindacali

     1. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole «con lettera raccomandata a/r» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; in fine, inserire le parole: «o sulla posta elettronica certificata»;

     b) al comma 4, al primo periodo, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; gli anni «2008-2009» sono eliminati; l'anno «2007» è sostituito dalle parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; l'anno «2008» è sostituito dalla parola «successivo»; al secondo periodo dopo le parole «31 marzo» è soppresso l'anno «2008»; le parole «biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti parole «triennio contrattuale di riferimento»; al terzo periodo il numero «81» è sostituito dal numero «227», l'anno «2007» è sostituito dalle seguenti parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo, dopo le parole «31 marzo» l'anno «2008» è soppresso; in fine l'anno «2008» è sostituita dalla parola «successivo»;

     c) al comma 5, il numero «81» è sostituito dal numero «227»; al secondo periodo il numero «83» è sostituito dal numero «229»;

     d) al comma 6, il numero «81» è sostituito dal numero «227»;

     e) al comma 7 il numero «81» è sostituito dal numero «227»;

     f) al comma 8, in fine, le parole da «verificati» a «comma 3» sono soppresse;

     g) al comma 9, al primo periodo le parole «Dall'1 gennaio 2007» sono soppresse.

 

     Art. 43. Distacchi sindacali

     1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, il numero «81» è sostituito dal numero «227»; la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo, in fine, la parola «ripartizione» è sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentatività»;

     b) sostituire il comma 2 con il seguente:

     «2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, è considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»;

     c) al comma 3, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e» sono soppresse;

     d) al comma 7, il numero «144» è sostituito dal numero «244»;

     e) il comma 9 è soppresso.

 

     Art. 44. Aspettative sindacali non retribuite

     1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella rubrica sono aggiunte le parole «non retribuite»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso.»;

     c) al comma 3, le parole «è comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.»; le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».

 

     Art. 45. Permessi sindacali retribuiti

     1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»; il numero «81» è sostituito dal numero «227».

 

     Art. 46. Adempimenti dell'Amministrazione

     1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, i numeri «81» sono sostituiti dai numeri «227»; dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga risultino per le nuove deleghe rilasciate a dicembre sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio»; al nono periodo, le seguenti parole «e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007,» sono soppresse;

     b) al comma 2, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»;

     c) al comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite da «31 marzo»; in fine le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.» sono soppresse.

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

     Art. 47. Disapplicazioni

     1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

     articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000;

     articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;

     2. Sono, altresì, disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.

 

     Art. 48. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 49. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 10.149.805 euro per l'anno 2022 e a 4.711.517 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a euro 4.841.091 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     b) quanto a euro 358.367 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     c) quanto a euro 238.830 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     d) quanto a euro 4.114.320 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     e) quanto a euro 358.367 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

     f) quanto a euro 238.830 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2045