Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/04/2002 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.27327 - Legge 9 aprile 2002, n. 55.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
(G.U. 10 aprile 2002, n. 84)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "l'imminente pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "il pericolo", dopo le parole: "fabbisogno nazionale" sono inserite le seguenti: ", sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", le parole: "e ripotenziamento" sono sostituite dalle seguenti: "o ripotenziamento" e la parola: "esercitare" è sostituita dalla seguente: "esercire"; al secondo periodo, le parole: "del
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: "Amministrazioni" sono inserite le seguenti: "statali e locali" e sono soppresse le parole: "ed integrazioni"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata";
al comma 4, le parole: "la procedura di valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "la procedura di VIA";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA";
al comma 5, le parole: "del
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione".