§ 58.4.279 - D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:17/06/2022
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità di rischio
Art. 5.  Indennità mensile
Art. 6.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 7.  Indennità di impiego operativo
Art. 8.  Indennità di servizio operativo
Art. 9.  Indennità di funzione tecnica e professionale
Art. 10.  Pronta disponibilità
Art. 11.  Alimentazione del Fondo di amministrazione
Art. 12.  Utilizzo del Fondo di amministrazione
Art. 13.  Importi una tantum
Art. 14.  Trattamento di trasferta
Art. 15.  Tutela legale
Art. 16.  Orario di servizio
Art. 17.  Orario di lavoro
Art. 18.  Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
Art. 19.  Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori
Art. 20.  Individuazione dei distaccamenti disagiati
Art. 21.  Emergenze locali
Art. 22.  Mensa
Art. 23.  Assegnazione temporanea
Art. 24.  Congedo ordinario
Art. 25.  Permessi
Art. 26.  Cessione solidale del congedo ordinario
Art. 27.  Assenze per malattia
Art. 28.  Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Art. 29.  Personale convocato per controlli sanitari
Art. 30.  Aspettative per motivi personali e di famiglia
Art. 31.  Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
Art. 32.  Unioni civili
Art. 33.  Lavoro agile
Art. 34.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
Art. 35.  Tutela del dipendente che segnala illeciti
Art. 36.  Malattie professionali
Art. 37.  Obiettivi e strumenti
Art. 38.  Informazione
Art. 39.  Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 40.  Concertazione
Art. 41.  Contrattazione integrativa
Art. 42.  Federazioni sindacali
Art. 43.  Distacchi sindacali
Art. 44.  Aspettative sindacali non retribuite
Art. 45.  Permessi sindacali retribuiti
Art. 46.  Adempimenti dell'Amministrazione
Art. 47.  Diritti sindacali
Art. 48.  Disapplicazioni
Art. 49.  Disposizioni finali
Art. 50.  Copertura finanziaria


§ 58.4.279 - D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.

(G.U. 17 agosto 2022, n. 191 - S.O. n. 33)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Viste le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, relativo all'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 41, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "Triennio economico e normativo 2016-2018";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018 n. 47, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019 - 2021, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 22 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

     FNS CISL;

     CO.NA.PO.;

     UIL PA VV.F.;

     FP CGIL VV.F.;

     CONFSAL VV.F.;

     USB PI VV.F.

     Visti l'articolo 1, commi 436, 437 , 440 e 441 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019 - 2021 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, a decorrere dal 1° febbraio 2019 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.02.2019

dec. 01.02.2019

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

21.861,07

12,75

22.014,07

ispettore antincendi esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

ispettore antincendi coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.02.2019

dec. 01.02.2019

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

pilota di aeromobile capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

pilota di aeromobile capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

pilota di aeromobile capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

pilota di aeromobile ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

pilota di aeromobile ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

specialista di aeromobile capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

specialista di aeromobile capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

specialista di aeromobile capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

specialista di aeromobile ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

specialista di aeromobile ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

elisoccorritore capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

elisoccorritore capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

elisoccorritore capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

elisoccorritore ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

elisoccorritore ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

elisoccorritore ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

nautico di coperta capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

nautico di coperta capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

nautico di coperta capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

nautico di coperta ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

nautico di coperta ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

nautico di coperta ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

nautico di macchina capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

nautico di macchina capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

nautico di macchina capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

nautico di macchina ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

nautico di macchina ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

nautico di macchina ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

19.070,65

11,12

19.204,09

sommozzatore vigile del fuoco esperto

19.603,86

11,44

19.741,14

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

11,64

20.098,98

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

sommozzatore capo squadra

20.832,73

12,15

20.978,53

sommozzatore capo squadra esperto

21.001,60

12,25

21.148,60

sommozzatore capo reparto

21.221,15

12,38

21.369,71

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

sommozzatore ispettore

21.861,07

12,75

22.014,07

sommozzatore ispettore esperto

22.216,50

12,96

22.372,02

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

sommozzatore ispettore coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.02.2019

dec. 01.02.2019

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

18.301,71

10,68

18.429,87

operatore esperto

19.070,65

11,12

19.204,09

operatore esperto con scatto convenzionale

19.603,86

11,44

19.741,14

assistente

20.655,08

12,05

20.799,68

assistente capo con scatto convenzionale

21.001,60

12,25

21.148,60

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

21.099,28

12,31

21.247,00

ispettore logistico-gestionale esperto

21.747,10

12,69

21.899,38

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

ispettore logistico-gestionale coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

21.099,28

12,31

21.247,00

ispettore informatico esperto

21.747,10

12,69

21.899,38

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

ispettore informatico coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

21.099,28

12,31

21.247,00

ispettore tecnico-scientifico esperto

21.747,10

12,69

21.899,38

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

21.099,28

12,31

21.247,00

ispettore sanitario esperto

21.747,10

12,69

21.899,38

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

ispettore sanitario coordinatore

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.02.2019

dec. 01.02.2019

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

21.001,60

12,25

21.148,60

orchestrale esperto

21.099,28

12,31

21.247,00

orchestrale esperto con scatto convenzionale

21.747,10

12,69

21.899,38

orchestrale superiore

21.915,83

12,78

22.069,19

orchestrale superiore con scatto convenzionale

22.635,74

13,20

22.794,14

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

21.099,28

12,31

21.247,00

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

21.747,10

12,69

21.899,38

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

22.635,74

13,20

22.794,14

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

21.001,60

12,25

21.148,60

atleta con primo scatto convenzionale

21.099,28

12,31

21.247,00

atleta con secondo scatto convenzionale

21.747,10

12,69

21.899,38

atleta con terzo scatto convenzionale

21.915,83

12,78

22.069,19

atleta con quarto scatto convenzionale

22.635,74

13,20

22.794,14

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio d.lgs. 127/2018 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2019

dec. 01.02.2019

dec. 01.02.2019

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

19.070,65

11,12

19.204,09

vigile del fuoco esperto AIB

19.603,86

11,44

19.741,14

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

19.781,51

11,54

19.919,99

vigile del fuoco coordinatore AIB

19.959,30

11,64

20.098,98

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

20.128,15

11,74

20.269,03

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

20.832,73

12,15

20.978,53

capo squadra esperto AIB

21.001,60

12,25

21.148,60

capo reparto AIB

21.221,15

12,38

21.369,71

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

21.674,50

12,64

21.826,18

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

21.861,07

12,75

22.014,07

ispettore antincendi esperto AIB

22.216,50

12,96

22.372,02

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

22.449,17

13,10

22.606,37

ispettore antincendi coordinatore AIB

22.635,74

13,20

22.794,14

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

26.456,06

15,43

26.641,22

 

 

 

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

23.324,55

26,05

23.637,15

ispettore antincendi esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

ispettore antincendi coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

pilota di aeromobile capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

pilota di aeromobile capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

pilota di aeromobile capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

pilota di aeromobile ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

pilota di aeromobile ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

specialista di aeromobile capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

specialista di aeromobile capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

specialista di aeromobile capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

specialista di aeromobile ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

specialista di aeromobile ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

elisoccorritore capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

elisoccorritore capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

elisoccorritore capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

elisoccorritore ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

elisoccorritore ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

elisoccorritore ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

nautico di coperta capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

nautico di coperta capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

nautico di coperta capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

nautico di coperta ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

nautico di coperta ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

nautico di coperta ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

nautico di macchina capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

nautico di macchina capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

nautico di macchina capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

nautico di macchina ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

nautico di macchina ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

nautico di macchina ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

19.070,65

21,30

19.326,25

sommozzatore vigile del fuoco esperto

19.603,86

21,89

19.866,54

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

23,16

21.020,75

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

sommozzatore capo squadra

21.633,08

24,16

21.923,00

sommozzatore capo squadra esperto

22.122,71

24,70

22.419,11

sommozzatore capo reparto

22.389,79

25,00

22.689,79

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

sommozzatore ispettore

23.324,55

26,05

23.637,15

sommozzatore ispettore esperto

23.769,68

26,54

24.088,16

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

sommozzatore ispettore coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

18.301,71

20,44

18.546,99

operatore esperto

19.070,65

21,30

19.326,25

operatore esperto con scatto convenzionale

19.763,95

22,07

20.028,79

assistente

21.455,43

23,96

21.742,95

assistente capo con scatto convenzionale

22.122,71

24,70

22.419,11

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

22.562,76

25,20

22.865,16

ispettore logistico-gestionale esperto

23.300,28

26,02

23.612,52

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

ispettore logistico-gestionale coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

22.562,76

25,20

22.865,16

ispettore informatico esperto

23.300,28

26,02

23.612,52

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

ispettore informatico coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

22.562,76

25,20

22.865,16

ispettore tecnico-scientifico esperto

23.300,28

26,02

23.612,52

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

22.562,76

25,20

22.865,16

ispettore sanitario esperto

23.300,28

26,02

23.612,52

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

ispettore sanitario coordinatore

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

22.122,71

24,70

22.419,11

orchestrale esperto

22.562,76

25,20

22.865,16

orchestrale esperto con scatto convenzionale

23.300,28

26,02

23.612,52

orchestrale superiore

23.948,53

26,74

24.269,41

orchestrale superiore con scatto convenzionale

24.927,00

27,84

25.261,08

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

22.562,76

25,20

22.865,16

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

23.300,28

26,02

23.612,52

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

24.927,00

27,84

25.261,08

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

22.122,71

24,70

22.419,11

atleta con primo scatto convenzionale

22.562,76

25,20

22.865,16

atleta con secondo scatto convenzionale

23.300,28

26,02

23.612,52

atleta con terzo scatto convenzionale

23.948,53

26,74

24.269,41

atleta con quarto scatto convenzionale

24.927,00

27,84

25.261,08

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

19.070,65

21,30

19.326,25

vigile del fuoco esperto AIB

19.603,86

21,89

19.866,54

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

19.941,60

22,27

20.208,84

vigile del fuoco coordinatore AIB

20.742,83

23,16

21.020,75

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

21.633,08

24,16

21.923,00

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

21.633,08

24,16

21.923,00

capo squadra esperto AIB

22.122,71

24,70

22.419,11

capo reparto AIB

22.389,79

25,00

22.689,79

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

23.324,55

26,05

23.637,15

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

23.324,55

26,05

23.637,15

ispettore antincendi esperto AIB

23.769,68

26,54

24.088,16

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

24.481,87

27,34

24.809,95

ispettore antincendi coordinatore AIB

24.927,00

27,84

25.261,08

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

26.456,06

29,54

26.810,54

 

 

 

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

23.324,55

55,59

23.991,63

ispettore antincendi esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

ispettore antincendi coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

pilota di aeromobile capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

pilota di aeromobile capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

pilota di aeromobile capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

pilota di aeromobile ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

pilota di aeromobile ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

specialista di aeromobile capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

specialista di aeromobile capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

specialista di aeromobile capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

specialista di aeromobile ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

specialista di aeromobile ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

elisoccorritore capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

elisoccorritore capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

elisoccorritore capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

elisoccorritore ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

elisoccorritore ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

elisoccorritore ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

nautico di coperta capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

nautico di coperta capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

nautico di coperta capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

nautico di coperta ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

nautico di coperta ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

nautico di coperta ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

nautico di macchina capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

nautico di macchina capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

nautico di macchina capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

nautico di macchina ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

nautico di macchina ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

nautico di macchina ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

19.070,65

45,45

19.616,05

sommozzatore vigile del fuoco esperto

19.603,86

46,72

20.164,50

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

20.742,83

49,44

21.336,11

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

sommozzatore capo squadra

21.633,08

51,56

22.251,80

sommozzatore capo squadra esperto

22.122,71

52,73

22.755,47

sommozzatore capo reparto

22.389,79

53,36

23.030,11

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

sommozzatore ispettore

23.324,55

55,59

23.991,63

sommozzatore ispettore esperto

23.769,68

56,65

24.449,48

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

sommozzatore ispettore coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio D.L. 76/2020

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

18.301,71

43,62

18.825,15

operatore esperto

19.070,65

45,45

19.616,05

operatore esperto con scatto convenzionale

19.763,95

47,10

20.329,15

assistente

21.455,43

51,14

22.069,11

assistente capo con scatto convenzionale

22.122,71

52,73

22.755,47

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

22.562,76

53,77

23.208,00

ispettore logistico-gestionale esperto

23.300,28

55,53

23.966,64

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

ispettore logistico-gestionale coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

22.562,76

53,77

23.208,00

ispettore informatico esperto

23.300,28

55,53

23.966,64

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

ispettore informatico coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

22.562,76

53,77

23.208,00

ispettore tecnico-scientifico esperto

23.300,28

55,53

23.966,64

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

22.562,76

53,77

23.208,00

ispettore sanitario esperto

23.300,28

55,53

23.966,64

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

ispettore sanitario coordinatore

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

22.122,71

52,73

22.755,47

orchestrale esperto

22.562,76

53,77

23.208,00

orchestrale esperto con scatto convenzionale

23.300,28

55,53

23.966,64

orchestrale superiore

23.948,53

57,08

24.633,49

orchestrale superiore con scatto convenzionale

24.927,00

59,41

25.639,92

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

22.562,76

53,77

23.208,00

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

23.300,28

55,53

23.966,64

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

24.927,00

59,41

25.639,92

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

22.122,71

52,73

22.755,47

atleta con primo scatto convenzionale

22.562,76

53,77

23.208,00

atleta con secondo scatto convenzionale

23.300,28

55,53

23.966,64

atleta con terzo scatto convenzionale

23.948,53

57,08

24.633,49

atleta con quarto scatto convenzionale

24.927,00

59,41

25.639,92

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Stipendio D.L. 76/2020 

12 mensilità

Incrementi mensili lordi

Stipendio

12 mensilità

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

19.070,65

45,45

19.616,05

vigile del fuoco esperto AIB

19.603,86

46,72

20.164,50

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

19.941,60

47,53

20.511,96

vigile del fuoco coordinatore AIB

20.742,83

49,44

21.336,11

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

21.633,08

51,56

22.251,80

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

21.633,08

51,56

22.251,80

capo squadra esperto AIB

22.122,71

52,73

22.755,47

capo reparto AIB

22.389,79

53,36

23.030,11

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

23.324,55

55,59

23.991,63

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

23.324,55

55,59

23.991,63

ispettore antincendi esperto AIB

23.769,68

56,65

24.449,48

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

24.481,87

58,35

25.182,07

ispettore antincendi coordinatore AIB

24.927,00

59,41

25.639,92

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

26.456,06

63,05

27.212,66

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° gennaio 2020.

     5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     6. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.

 

     Art. 4. Indennità di rischio

     1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

438,94

5,88

444,82

vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

639,93

8,58

648,51

capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

capo reparto

674,14

9,03

683,17

capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

675,22

9,05

684,27

ispettore antincendi esperto

682,71

9,15

691,86

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

ispettore antincendi coordinatore

733,88

9,83

743,71

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

pilota di aeromobile capo squadra

639,93

8,58

648,51

pilota di aeromobile capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

pilota di aeromobile capo reparto

674,14

9,03

683,17

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

pilota di aeromobile ispettore

675,22

9,05

684,27

pilota di aeromobile ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

specialista di aeromobile capo squadra

639,93

8,58

648,51

specialista di aeromobile capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

specialista di aeromobile capo reparto

674,14

9,03

683,17

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

specialista di aeromobile ispettore

675,22

9,05

684,27

specialista di aeromobile ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

elisoccorritore capo squadra

639,93

8,58

648,51

elisoccorritore capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

elisoccorritore capo reparto

674,14

9,03

683,17

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

elisoccorritore ispettore

675,22

9,05

684,27

elisoccorritore ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

elisoccorritore ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

nautico di coperta capo squadra

639,93

8,58

648,51

nautico di coperta capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

nautico di coperta capo reparto

674,14

9,03

683,17

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

nautico di coperta ispettore

675,22

9,05

684,27

nautico di coperta ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

nautico di coperta ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

nautico di macchina capo squadra

639,93

8,58

648,51

nautico di macchina capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

nautico di macchina capo reparto

674,14

9,03

683,17

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

nautico di macchina ispettore

675,22

9,05

684,27

nautico di macchina ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

nautico di macchina ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

522,49

7,00

529,49

sommozzatore vigile del fuoco esperto

532,01

7,13

539,14

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

561,84

7,53

569,37

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

sommozzatore capo squadra

639,93

8,58

648,51

sommozzatore capo squadra esperto

653,02

8,75

661,77

sommozzatore capo reparto

674,14

9,03

683,17

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

sommozzatore ispettore

675,22

9,05

684,27

sommozzatore ispettore esperto

682,71

9,15

691,86

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

sommozzatore ispettore coordinatore

733,88

9,83

743,71

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

522,49

7,00

529,49

vigile del fuoco esperto AIB

532,01

7,13

539,14

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

544,95

7,30

552,25

vigile del fuoco coordinatore AIB

561,84

7,53

569,37

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

561,84

7,53

569,37

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

639,93

8,58

648,51

capo squadra esperto AIB

653,02

8,75

661,77

capo reparto AIB

674,14

9,03

683,17

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

674,14

9,03

683,17

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

675,22

9,05

684,27

ispettore antincendi esperto AIB

682,71

9,15

691,86

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

733,88

9,83

743,71

ispettore antincendi coordinatore AIB

733,88

9,83

743,71

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

812,77

10,89

823,66

 

 

 

 

 

     2. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

438,94

26,56

465,50

vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

731,77

44,27

776,04

capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

capo reparto

775,39

46,91

822,30

capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

779,02

47,13

826,15

ispettore antincendi esperto

803,98

48,64

852,62

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

ispettore antincendi coordinatore

840,00

50,82

890,82

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

pilota di aeromobile capo squadra

731,77

44,27

776,04

pilota di aeromobile capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

pilota di aeromobile capo reparto

775,39

46,91

822,30

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

pilota di aeromobile ispettore

779,02

47,13

826,15

pilota di aeromobile ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

specialista di aeromobile capo squadra

731,77

44,27

776,04

specialista di aeromobile capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

specialista di aeromobile capo reparto

775,39

46,91

822,30

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

specialista di aeromobile ispettore

779,02

47,13

826,15

specialista di aeromobile ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

elisoccorritore capo squadra

731,77

44,27

776,04

elisoccorritore capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

elisoccorritore capo reparto

775,39

46,91

822,30

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

elisoccorritore ispettore

779,02

47,13

826,15

elisoccorritore ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

elisoccorritore ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

nautico di coperta capo squadra

731,77

44,27

776,04

nautico di coperta capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

nautico di coperta capo reparto

775,39

46,91

822,30

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

nautico di coperta ispettore

779,02

47,13

826,15

nautico di coperta ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

nautico di coperta ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

nautico di macchina capo squadra

731,77

44,27

776,04

nautico di macchina capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

nautico di macchina capo reparto

775,39

46,91

822,30

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

nautico di macchina ispettore

779,02

47,13

826,15

nautico di macchina ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

nautico di macchina ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

531,70

32,17

563,87

sommozzatore vigile del fuoco esperto

563,44

34,09

597,53

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

662,88

40,10

702,98

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

sommozzatore capo squadra

731,77

44,27

776,04

sommozzatore capo squadra esperto

775,39

46,91

822,30

sommozzatore capo reparto

775,39

46,91

822,30

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

sommozzatore ispettore

779,02

47,13

826,15

sommozzatore ispettore esperto

803,98

48,64

852,62

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

sommozzatore ispettore coordinatore

840,00

50,82

890,82

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

531,70

32,17

563,87

vigile del fuoco esperto AIB

563,44

34,09

597,53

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

606,57

36,70

643,27

vigile del fuoco coordinatore AIB

662,88

40,10

702,98

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

662,88

40,10

702,98

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

731,77

44,27

776,04

capo squadra esperto AIB

775,39

46,91

822,30

capo reparto AIB

775,39

46,91

822,30

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

775,39

46,91

822,30

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

779,02

47,13

826,15

ispettore antincendi esperto AIB

803,98

48,64

852,62

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

840,00

50,82

890,82

ispettore antincendi coordinatore AIB

840,00

50,82

890,82

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

849,90

51,42

901,32

 

 

 

 

 

     3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle :

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

allievo vigile del fuoco

438,94

28,31

467,25

vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

capo squadra

731,77

47,20

778,97

capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

capo reparto

775,39

50,01

825,40

capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi

ispettore antincendi

779,02

50,25

829,27

ispettore antincendi esperto

803,98

51,86

855,84

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

ispettore antincendi coordinatore

840,00

54,18

894,18

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

pilota di aeromobile capo squadra

731,77

47,20

778,97

pilota di aeromobile capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

pilota di aeromobile capo reparto

775,39

50,01

825,40

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

pilota di aeromobile ispettore

779,02

50,25

829,27

pilota di aeromobile ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

specialista di aeromobile capo squadra

731,77

47,20

778,97

specialista di aeromobile capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

specialista di aeromobile capo reparto

775,39

50,01

825,40

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

specialista di aeromobile ispettore

779,02

50,25

829,27

specialista di aeromobile ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

elisoccorritore capo squadra

731,77

47,20

778,97

elisoccorritore capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

elisoccorritore capo reparto

775,39

50,01

825,40

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

elisoccorritore ispettore

779,02

50,25

829,27

elisoccorritore ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

elisoccorritore ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

nautico di coperta capo squadra

731,77

47,20

778,97

nautico di coperta capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

nautico di coperta capo reparto

775,39

50,01

825,40

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

nautico di coperta ispettore

779,02

50,25

829,27

nautico di coperta ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

nautico di coperta ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

nautico di macchina capo squadra

731,77

47,20

778,97

nautico di macchina capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

nautico di macchina capo reparto

775,39

50,01

825,40

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

nautico di macchina ispettore

779,02

50,25

829,27

nautico di macchina ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

nautico di macchina ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vigile del fuoco

531,70

34,29

565,99

sommozzatore vigile del fuoco esperto

563,44

36,34

599,78

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

662,88

42,76

705,64

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

sommozzatore capo squadra

731,77

47,20

778,97

sommozzatore capo squadra esperto

775,39

50,01

825,40

sommozzatore capo reparto

775,39

50,01

825,40

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

sommozzatore ispettore

779,02

50,25

829,27

sommozzatore ispettore esperto

803,98

51,86

855,84

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

sommozzatore ispettore coordinatore

840,00

54,18

894,18

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento

Indennità di rischio D.L. 76/2020

mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità di rischio

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

vigile del fuoco AIB

531,70

34,29

565,99

vigile del fuoco esperto AIB

563,44

36,34

599,78

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

606,57

39,12

645,69

vigile del fuoco coordinatore AIB

662,88

42,76

705,64

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

662,88

42,76

705,64

 

 

 

 

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

capo squadra AIB

731,77

47,20

778,97

capo squadra esperto AIB

775,39

50,01

825,40

capo reparto AIB

775,39

50,01

825,40

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

775,39

50,01

825,40

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ispettore antincendi AIB

779,02

50,25

829,27

ispettore antincendi esperto AIB

803,98

51,86

855,84

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

840,00

54,18

894,18

ispettore antincendi coordinatore AIB

840,00

54,18

894,18

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

849,90

54,82

904,72

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

     5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

     6. Sono confermate le misure dell'indennità di rischio per l'anno 2019 previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.

 

     Art. 5. Indennità mensile

     1. Le misure vigenti dell'indennità

mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

280,32

3,76

284,08

operatore esperto

307,03

4,11

311,14

operatore esperto con scatto convenzionale

313,75

4,20

317,95

assistente

359,59

4,82

364,41

assistente capo con scatto convenzionale

366,40

4,91

371,31

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

366,96

4,92

371,88

ispettore logistico-gestionale esperto

412,41

5,53

417,94

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

ispettore logistico-gestionale coordinatore

418,03

5,60

423,63

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

437,35

5,86

443,21

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

366,96

4,92

371,88

ispettore informatico esperto

412,41

5,53

417,94

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

ispettore informatico coordinatore

418,03

5,60

423,63

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

437,35

5,86

443,21

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

366,96

4,92

371,88

ispettore tecnico-scientifico esperto

412,41

5,53

417,94

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

418,03

5,60

423,63

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

437,35

5,86

443,21

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

366,96

4,92

371,88

ispettore sanitario esperto

412,41

5,53

417,94

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

ispettore sanitario coordinatore

418,03

5,60

423,63

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

437,35

5,86

443,21

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

dec. 01.01.2020

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

366,40

4,91

371,31

orchestrale esperto

366,96

4,92

371,88

orchestrale esperto con scatto convenzionale

412,41

5,53

417,94

orchestrale superiore

418,03

5,60

423,63

orchestrale superiore con scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

366,96

4,92

371,88

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

412,41

5,53

417,94

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

437,35

5,86

443,21

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

366,40

4,91

371,31

atleta con primo scatto convenzionale

366,96

4,92

371,88

atleta con secondo scatto convenzionale

412,41

5,53

417,94

atleta con terzo scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

atleta con quarto scatto convenzionale

418,03

5,60

423,63

 

 

 

 

 

     2. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

276,48

16,73

293,21

operatore esperto

292,99

17,73

310,72

operatore esperto con scatto convenzionale

315,42

19,08

334,50

assistente

380,52

23,02

403,54

assistente capo con scatto convenzionale

403,20

24,39

427,59

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

405,09

24,51

429,60

ispettore logistico-gestionale esperto

418,07

25,29

443,36

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

ispettore logistico-gestionale coordinatore

436,80

26,43

463,23

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

441,95

26,74

468,69

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

405,09

24,51

429,60

ispettore informatico esperto

418,07

25,29

443,36

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

ispettore informatico coordinatore

436,80

26,43

463,23

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

441,95

26,74

468,69

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

405,09

24,51

429,60

ispettore tecnico-scientifico esperto

418,07

25,29

443,36

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

436,80

26,43

463,23

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

441,95

26,74

468,69

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

405,09

24,51

429,60

ispettore sanitario esperto

418,07

25,29

443,36

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

ispettore sanitario coordinatore

436,80

26,43

463,23

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

441,95

26,74

468,69

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

dec. 01.01.2021

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

403,20

24,39

427,59

orchestrale esperto

405,09

24,51

429,60

orchestrale esperto con scatto convenzionale

418,07

25,29

443,36

orchestrale superiore

436,80

26,43

463,23

orchestrale superiore con scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

405,09

24,51

429,60

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

418,07

25,29

443,36

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

441,95

26,74

468,69

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

403,20

24,39

427,59

atleta con primo scatto convenzionale

405,09

24,51

429,60

atleta con secondo scatto convenzionale

418,07

25,29

443,36

atleta con terzo scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

atleta con quarto scatto convenzionale

436,80

26,43

463,23

 

 

 

 

 

     3. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruolo degli operatori e degli assistenti

operatore

276,48

17,83

294,31

operatore esperto

292,99

18,90

311,89

operatore esperto con scatto convenzionale

315,42

20,34

335,76

assistente

380,52

24,54

405,06

assistente capo con scatto convenzionale

403,20

26,01

429,21

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ispettore logistico-gestionale

405,09

26,13

431,22

ispettore logistico-gestionale esperto

418,07

26,97

445,04

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

ispettore logistico-gestionale coordinatore

436,80

28,17

464,97

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

441,95

28,51

470,46

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori informatici

ispettore informatico

405,09

26,13

431,22

ispettore informatico esperto

418,07

26,97

445,04

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

ispettore informatico coordinatore

436,80

28,17

464,97

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

441,95

28,51

470,46

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ispettore tecnico-scientifico

405,09

26,13

431,22

ispettore tecnico-scientifico esperto

418,07

26,97

445,04

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

436,80

28,17

464,97

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

441,95

28,51

470,46

 

 

 

 

 

Ruolo degli ispettori sanitari

ispettore sanitario

405,09

26,13

431,22

ispettore sanitario esperto

418,07

26,97

445,04

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

ispettore sanitario coordinatore

436,80

28,17

464,97

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

441,95

28,51

470,46

 

 

 

 

 

Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Indennità mensile D.L. 76/2020 mensile

Incrementi mensili lordi

Nuove misure mensili dell'indennità mensile

 

(euro)

(euro)

(euro)

 

dec. 01.01.2021

dec. 31.12.2021

dec. 31.12.2021

 

 

 

 

 

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

orchestrale

403,20

26,01

429,21

orchestrale esperto

405,09

26,13

431,22

orchestrale esperto con scatto convenzionale

418,07

26,97

445,04

orchestrale superiore

436,80

28,17

464,97

orchestrale superiore con scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

 

 

 

 

 

Ruolo del maestro direttore

Maestro direttore

405,09

26,13

431,22

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

418,07

26,97

445,04

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

441,95

28,51

470,46

 

 

 

 

 

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

atleta

403,20

26,01

429,21

atleta con primo scatto convenzionale

405,09

26,13

431,22

atleta con secondo scatto convenzionale

418,07

26,97

445,04

atleta con terzo scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

atleta con quarto scatto convenzionale

436,80

28,17

464,97

 

 

 

 

 

     4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

     5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

     6. Sono confermate le misure dell'indennità mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.

 

     Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

 

     Art. 7. Indennità di impiego operativo

     1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, è riconosciuta l'indennità di impiego operativo.

     2. L'indennità di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

     3. L'indennità di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:

     a) indennità di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004;

     b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

     4. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6;

     b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

     5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui:

     euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;

     euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;

     euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;

     euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.

     6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022.

     7. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     8. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.

     9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale.

     10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

     11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

 

     Art. 8. Indennità di servizio operativo

     1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 è riconosciuta l'indennità di servizio operativo.

     2. L'indennità di servizio operativo è attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso nonchè ad altri servizi operativi di istituto.

     3. L'indennità di servizio operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:

     a) compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

     4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:

     a) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50 a turno;

     b) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno;

     c) personale che effettua orario giornaliero nella misura che segue:

     euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni.

     5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6;

     b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

     6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 2, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui:

     euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

     7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

     8. L'indennità di servizio operativo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 7 e 9 ed è cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     9. L'indennità di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

     10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

     11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

 

     Art. 9. Indennità di funzione tecnica e professionale

     1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, è riconosciuta l'indennità di funzione tecnica e professionale.

     2. L'indennità di funzione tecnica e professionale è attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     3. L'indennità di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:

     a) personale che effettua orario giornaliero:

     euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni;

     b) personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 2,00 a turno.

     5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6;

     b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

     6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui:

     euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

     euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

     euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

     euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

     7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

     8. L'indennità di funzione tecnica e professionale non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 7 e 8.

     9. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

     10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

     11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresì definiti, nell'ambito delle attività svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttività del personale medesimo.

 

     Art. 10. Pronta disponibilità

     1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.

     2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.

     3. Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:

     a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali;

     b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto;

     c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

     4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

     5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.

 

     Art. 11. Alimentazione del Fondo di amministrazione

     1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è alimentato stabilmente:

     a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;

     b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

     c) dell'importo corrispondente alle indennità di rischio e

mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non più corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:

     a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

     b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 17, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339;

     d) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     e) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     f) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianità e alle mensilità residue delle indennità di rischio e

mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonchè agli importi corrispondenti alle mensilità residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

     g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.

     3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

     4. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

 

     Art. 12. Utilizzo del Fondo di amministrazione

     1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:

     a) le indennità di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, con le relative maggiorazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro 78.035.409 annui;

     b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;

     c) le indennità previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     d) i compensi dovuti per le attività di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

     e) compensi per attività di formazione svolta dal personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     f) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

     g) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001;

     h) i compensi per attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;

     i) gli altri compensi e altre indennità previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi.

     3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.

     4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attività e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilità, fondamentali per l'operatività e l'efficienza del soccorso tecnico urgente nonchè per i correlati servizi tecnico-professionali. In particolare, al personale con funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale con funzioni di consegnatario e di responsabile del personale. Le medesime risorse possono essere utilizzate altresì per:

     a) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;

     b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nella gestione del soccorso e delle funzioni tecnico - professionali, anche con riferimento all'attività di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante;

     c) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;

     d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative.

     5. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonchè di quelli definiti ai sensi del comma 4.

 

     Art. 13. Importi una tantum

     1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

 

ANNO

2019

2020

2021

Ruoli Non Direttivi e Non Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Euro 10,00

Euro 12,00

Euro 53,00

 

     2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

 

     Art. 14. Trattamento di trasferta

     1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:

     a) una indennità di trasferta pari a:

     euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;

     un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;

     b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

     c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;

     d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

     e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.

     2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione al personale compete, sulla base di idonea documentazione:

     a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26;

     b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri;

     c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

     4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;

     b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;

     c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.

     5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.

     6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

     7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.

     8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

     10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

     11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.

     12. È disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

 

Titolo II

ISTITUTI NORMATIVI

 

     Art. 15. Tutela legale

     1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizio per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

     2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

     Art. 16. Orario di servizio

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Orario di servizio). - 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.

     2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.».

 

     Art. 17. Orario di lavoro

     1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato "turno diurno", ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato "turno notturno", quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro.

     1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste.

     1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1-bis, sono compensate con turni di riposo programmati nel calendario annuale.»;

     b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all'articolo 35.»; in fine sono inserite le seguenti parole: «complessivo di cui al presente comma.»;

     c) al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: «garantendo la concertazione di cui all'articolo 35».

     d) al comma 6 le parole da «la seguente flessibilità» fino a «ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «garantendo la concertazione di cui all'articolo 35, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita che, di norma, potrà essere pari a:

     a) fino a un'ora di anticipo;

     b) fino a un'ora di ritardo.».

 

     Art. 18. Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate:

     a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;

     b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori;

     c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente;

     d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operatività dello scalo;

     f) alle esigenze di assicurare la continuità dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonchè delle attività tecnico-professionali correlate al soccorso.».

     b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate:

     a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attività sportiva agonistica nonchè di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale;

     b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attività concertistica, alle relative prove, nonchè allo studio e alla preparazione individuale.

     3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.».

 

     Art. 19. Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori

     1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo.

     2. Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     3. In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversità meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare può essere trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l'informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

 

     Art. 20. Individuazione dei distaccamenti disagiati

     1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:

     comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;

     distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;

     tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;

     assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;

     altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

     3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.

 

     Art. 21. Emergenze locali

     1. Per emergenze di durata continuativa superiore a quarantotto ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

     a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;

     b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;

     c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.

     2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente a regioni limitrofe avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.

     3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attività espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.

 

     Art. 22. Mensa

     1. Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalità di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.

     2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non è presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.

     3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa.

     4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi è garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessità di continuità del servizio.

 

     Art. 23. Assegnazione temporanea

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:

     a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;

     b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente.

     1-ter. Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»;

     b) il comma 3 è soppresso.

 

     Art. 24. Congedo ordinario

     1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo:

     «Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 e 12/48, la durata del congedo ordinario è di sedici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

     «3. Per i primi tre anni di servizio, computando anche il periodo del corso di formazione iniziale, la durata del congedo ordinario è di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 - 12/48, la durata del congedo ordinario è di quindici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

     «5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettano altresì quattro giornate di riposo al personale che effettua orario giornaliero, ovvero due turni di riposo al personale che effettua turni di servizio di dodici ore, da fruire nell'arco dell'anno solare.»;

     d) al secondo periodo del comma 8 le parole «Esse sono fruite» sono sostituite dalle parole «Di norma deve essere fruito»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.»;

     e) il comma 16 è sostituito dal seguente comma:

     «16. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio è monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».

 

     Art. 25. Permessi

     1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole da «decesso» a «n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto può essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;

     b) al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta» è sostituito con il seguente «quarantacinque».

 

     Art. 26. Cessione solidale del congedo ordinario

     1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

     a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

     2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

     3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale, garantendo l'anonimato del richiedente.

     4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

     5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.

     6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

     7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività soppresse, nonchè dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.

     8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

     9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti secondo un criterio di proporzionalità.

     10. La presente disciplina potrà essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.

 

     Art. 27. Assenze per malattia

     1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'Amministrazione può richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.»;

     b) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»;

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     7. «In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonchè i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.»;

     d) al comma 8 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

     e) al comma 12, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»;

     f) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.»;

     g) al comma 15, le parole «anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19» sono sostituite dalle seguenti: «anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

     Art. 28. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

     1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

     2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

     3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora; non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonchè con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

     4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.

     5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

     6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

     7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

     8. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

     9. L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

     10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

     a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

     b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.

     11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).

     12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.

     13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonchè il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

     14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.

 

     Art. 29. Personale convocato per controlli sanitari

     1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».

 

     Art. 30. Aspettative per motivi personali e di famiglia

     1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, la lettera a) del comma 8, è sostituita dalla seguente:

     «a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso;».

 

     Art. 31. Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

     1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio, nonchè della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

     4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

     5. L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.

 

     Art. 32. Unioni civili

     1. Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.

 

     Art. 33. Lavoro agile

     1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

 

     Art. 34. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

     1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:

     a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

     d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.

     4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

     5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione può procedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.

     6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell'Amministrazione.

     7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.

 

     Art. 35. Tutela del dipendente che segnala illeciti

     1. L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 36. Malattie professionali

     1. Ferme restando le competenze dell'Inail e delle commissioni medico-ospedaliere del Ministero della difesa, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, è assicurata la ricognizione delle malattie connesse con l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento anche alle patologie ricorrenti previste da Inail, anche ai fini della definizione di protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute del personale.

 

Titolo III

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 37. Obiettivi e strumenti

     1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonchè alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

     2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

     si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;

     si migliora la qualità delle decisioni assunte;

     si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonchè i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione;

     si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

     3. Fermo restando la centralità dell'istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

     a) partecipazione;

     b) contrattazione integrativa.

     4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

     informazione;

     organismo paritetico per l'innovazione;

     concertazione.

 

     Art. 38. Informazione

     1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 33 (Informazione). - 1. L'informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa è fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.

     2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

     3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

     4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».

 

     Art. 39. Organismo paritetico per l'innovazione

     1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 34 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1. L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.

     2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione.

     3. L'organismo di cui al presente articolo:

     a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonchè da una rappresentanza dell'Amministrazione;

     b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo;

     c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

     4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.

     5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli elementi a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.

     6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie:

     a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;

     b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;

     c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;

     d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;

     e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti all'adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione;

     f) progetti e proposte concernenti gli organici.».

 

     Art. 40. Concertazione

     1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 35 (Concertazione). - 1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.

     2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Amministrazione e Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, la concertazione è richiesta da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione, è redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.

     3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:

     a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti ubicati nelle isole minori;

     b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;

     c) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna e/o per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     d) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunità;

     e) criteri generali per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     f) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni);

     g) criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro;

     h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;

     i) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore;

     j) criteri generali per l'applicazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;

     k) codici di comportamento;

     l) criteri generali per l'espletamento di attività di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialità.

     4. Per le materie di cui alle lettere a), d), g) e l) la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.».

 

     Art. 41. Contrattazione integrativa

     1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

     «Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:

     in sede di Amministrazione centrale:

     a) criteri generali per la mobilità a domanda;

     b) criteri generali per l'impiego del personale in attività atipiche;

     c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;

     d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

     e) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;

     f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;

     g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalità previste nell'accordo negoziale;

     h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

     in sede di Amministrazione locale:

     a) criteri generali per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;

     b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.

     2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri trenta giorni.

     3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

     4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 3.

     5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».

 

     Art. 42. Federazioni sindacali

     1. All' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole «con lettera raccomandata a/r», sono inserite le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «o sulla posta elettronica certificata»;

     b) al comma 4, al primo periodo, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; gli anni «2008-2009» sono eliminati; l'anno «2007» è sostituito dalle parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; l'anno «2008» è sostituito dalla parola «successivo»; al secondo periodo, dopo le parole «31 marzo» è eliminato l'anno «2008»; le parole «biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti parole «triennio contrattuale di riferimento»; al terzo periodo, il numero «35» è sostituito dal numero «137»; il numero «2007» è sostituito dalle seguenti parole «dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo, dopo le parole, «31 marzo» l'anno «2008» è eliminato; in fine l'anno «2008» è sostituito dalla parola «successivo»;

     c) al comma 5, il numero «35» è sostituito dal numero «137»; al secondo periodo, il numero «37» è sostituito dal numero «139»;

     d) al comma 6, il numero «35» è sostituito dal numero «137»;

     e) al comma 7, il numero «35» è sostituito dal numero «137»; in fine il numero «34» è sostituito dal numero «41» e le parole da «in attesa» fino a «217» sono soppresse;

     f) al comma 8, in fine, le parole da «verificati» a «comma 3» sono soppresse;

     g) al comma 9 al primo periodo le parole «Dall'1° gennaio 2007» sono soppresse.

 

     Art. 43. Distacchi sindacali

     1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, al primo periodo, il numero «35» è sostituito dal numero «137»; le parole da «entro il primo» fino a «successivamente» sono soppresse, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo in fine, la parola «ripartizione» è sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentatività»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.».

     c) al comma 4, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e» sono soppresse;

     d) al comma 8, il numero «144» è sostituito dal numero «244»;

     e) il comma 10 è soppresso.

 

     Art. 44. Aspettative sindacali non retribuite

     1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica dell'articolo sono inserite le parole «non retribuite»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso».

     c) al comma 3, le parole «è comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.», le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti parole «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».

 

     Art. 45. Permessi sindacali retribuiti

     1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»;

     b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     c) al comma 3, il numero «35» è sostituito dal numero «137».

 

     Art. 46. Adempimenti dell'Amministrazione

     1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, i numeri «35» sono sostituiti dai numeri «137»; dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio»; al nono periodo le seguenti parole «e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007,» sono soppresse;

     b) al comma 2, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo»;

     c) al comma 3, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo»; in fine, le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto» sono soppresse.

 

     Art. 47. Diritti sindacali

     1. Le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante del presente decreto:

     a) articolo 2 (diritto di assemblea) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;

     b) articolo 5, comma 3 (diritto ai locali) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;

     c) articolo 5 (diritto di affissione) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000.

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

     Art. 48. Disapplicazioni

     1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

     articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000;

     articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;

     articoli 33, 37, 38 e 39 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;

     articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

     2. Sono, altresì, disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.

 

     Art. 49. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 50. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 133.773.830 euro per l'anno 2022 e a 65.768.292 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a euro 59.638.322 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     b) quanto a euro 5.021.044 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     c) quanto a euro 3.346.172 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     d) quanto a euro 57.401.076 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     e) quanto a euro 5.021.044 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

     f) quanto a euro 3.346.172 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2046