Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 15/03/2018 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità di rischio |
Art. 5. Indennità mensile |
Art. 6. Fondo di amministrazione |
Art. 7. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo |
Art. 8. Norma programmatica |
Art. 9. Proroga di efficacia di norme |
Art. 10. Copertura finanziaria |
§ 58.4.261 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».
(G.U. 2 maggio 2018, n. 100 - S.O. n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visti l'articolo 1, comma 466, della
Visto l'articolo 37, comma 5, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4. Indennità di rischio
1. Le misure vigenti dell' indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.
Art. 5. Indennità mensile
1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi dell'anno 2017 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti per l'anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per dodici mensilità.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità mensile sono rideterminate, con assorbimento degli incrementi attribuiti dall'anno 2017, nei seguenti importi e sono corrisposte per tredici mensilità:
Art. 6. Fondo di amministrazione
1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
Art. 7. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
Art. 8. Norma programmatica
1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 2.803.726,11, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del
Art. 9. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.
Art. 10. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 72.824.843 per l'anno 2018 e a euro 51.447.974 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 10.526.600 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
b) quanto a 10.850.269 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della
c) quanto a complessivi 51.447.974 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione, per euro 5.263.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 794
Addendum
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
incremento delle risorse destinate all'istituto della reperibilità ai fini della concreta estensione a tutto il personale sulla base delle esigenze di servizio;
ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di formazione;
valutazione dell'applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;
razionalizzazione ed estensione, con indicazione delle fattispecie cui va applicata, della disciplina in turni anche nei confronti del personale non operativo;
condizioni e modalità di fruizione del servizio mensa;
individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.