§ 2.3.3 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 58.
Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:28/10/1980
Numero:58


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fonti annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata a partecipare alle spese per convegni, congressi e iniziative particolari promossi dagli [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per gli oneri previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 [...]


§ 2.3.3 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 58.

Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.

(B.U. 29 ottobre 1980, n. 111).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fonti annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi finalità d'interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che, comunque, svolgano un'attività che possa interessare la Regione.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata a partecipare alle spese per convegni, congressi e iniziative particolari promossi dagli organismi di cui al precedente articolo, ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti nonchè a sostenere gli oneri per la partecipazione di amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi e iniziative [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

     La Giunta regionale determina la misura, tenuto conto delle disponibilità dei fondi stanziati, e, a seconda dei casi, della necessità e dell'importanza e finalità delle iniziative.

 

     Art. 4.

     Per gli oneri previsti dai precedenti articoli 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al Titolo I

- Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria III - i

seguenti capitoli:

     - capitolo 259 con la denominazione: «Spese per l'adesione con quota di associazione ad istituzioni, fondazioni, enti e associazioni aventi finalità d'interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo- educativo o che, comunque, svolgano un'attività che possa interessare la Regione» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'esercizio 1980;

     - capitolo 260 con la denominazione: «Spese per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ai quali aderisce la Regione, nonchè a quelli per la partecipazione d'amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi ed iniziative» e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 60 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19801982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei precitati capitoli 259 e 260 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

 


[1] Articolo integrato dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1983, n. 79. Vedi anche, per le iniziative già in corso, l'art. 2 della medesima norma.

[2] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.