§ 5.1.86 - L.R. 12 aprile 2012, n. 8.
Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/04/2012
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambiti applicativi)
Art. 4.  (Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)
Art. 5.  (Funzioni della Commissione)
Art. 6.  (Scelta degli animali ammessi)
Art. 7.  (Formazione e aggiornamento degli operatori)
Art. 8.  (Equipe multidisciplinari di lavoro)
Art. 9.  (Progetti)
Art. 10.  (Regolamento di attuazione)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.1.86 - L.R. 12 aprile 2012, n. 8.

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

(B.U. 18 aprile 2012, n. 16)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) TAA, una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;

b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

 

     Art. 3. (Ambiti applicativi)

1. Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.

2. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali) [1]

1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

 

     Art. 5. (Funzioni della Commissione) [2]

1. La Commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 10;

b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;

c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;

d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;

e) verifica la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;

f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;

g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.

 

     Art. 6. (Scelta degli animali ammessi)

1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.

2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.

3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi "gentili", senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresì una corretta interazione con l'uomo.

 

     Art. 7. (Formazione e aggiornamento degli operatori)

1. Nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all'articolo 5, la Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle TAA e AAA.

 

     Art. 8. (Equipe multidisciplinari di lavoro)

1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamente per la progettazione e lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 5.

 

     Art. 9. (Progetti)

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e AAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 5.

2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;

c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 9.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)".

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)".

4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.