Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/06/2008 |
Numero: | 555 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e significato dei termini |
Art. 2. Prima presentazione dei programmi di sostegno |
Art. 3. Modifiche dei programmi di sostegno |
Art. 4. Azioni e mercati ammissibili |
Art. 5. Procedura di selezione |
Art. 6. Definizione |
Art. 7. Procedura e domande |
Art. 8. Livelli dell’aiuto |
Art. 9. Gestione finanziaria |
Art. 10. Misure transitorie |
Art. 10 bis. Compatibilità e coerenza |
Art. 11. Definizione di vendemmia verde |
Art. 12. Condizione di attuazione della vendemmia verde |
Art. 13. Procedura di domanda |
Art. 14. Compensazioni |
Art. 15. Livello dell’aiuto |
Art. 16. Condizioni di ammissibilità |
Art. 17. Misure ammissibili |
Art. 18. Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti |
Art. 19. Gestione finanziaria |
Art. 20. Compatibilità e coerenza |
Art. 21. Fissazione di una percentuale minima di alcole |
Art. 22. Eliminazione dei sottoprodotti |
Art. 23. Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione |
Art. 24. Oggetto dell’aiuto |
Art. 25. Importo dell’aiuto |
Art. 25 bis. Verifica delle condizioni |
Art. 26. Oggetto dell’aiuto |
Art. 27. Importo dell’aiuto |
Art. 28. Definizione della misura |
Art. 29. Modalità dell’aiuto |
Art. 30. Importo dell’aiuto |
Art. 31. Aiuti nazionali |
Art. 32. Oggetto dell’aiuto |
Art. 33. Importo dell’aiuto |
Art. 34. Controlli |
Art. 35. Relazioni e valutazione |
Art. 36. Esclusione |
Art. 37. Termini di pagamento ai beneficiari |
Art. 37 bis. Comunicazioni relative agli aiuti di Stato |
Art. 38. Definizione |
Art. 39. Verifica dei prezzi per ciascuna partita |
Art. 40. Documenti richiesti |
Art. 41. Contenuto del bollettino di analisi |
Art. 42. Esenzioni |
Art. 43. Documento V I 1 |
Art. 44. Descrizione dei documenti |
Art. 45. Procedura semplificata |
Art. 46. Deroghe |
Art. 47. Uso |
Art. 48. Elenchi degli organismi competenti |
Art. 49. Norme sull’importazione indiretta |
Art. 50. Disposizioni speciali per taluni vini |
Art. 51. Conformità dei vini importati |
Art. 52. Comunicazione degli organismi ufficiali |
Art. 53. Conformità dei documenti V I 1 e V I 2 |
Art. 54. Svincolo delle cauzioni |
Art. 55. Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione |
Art. 56. Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione |
Art. 57. Non circolazione o distillazione |
Art. 58. Comunicazioni |
Art. 59. Riduzioni imposte agli Stati membri |
Art. 60. Diritti di nuovo impianto |
Art. 61. Obblighi di registrazione e comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto |
Art. 62. Estirpazione che non dà origine a diritti di reimpianto |
Art. 63. Diritti di reimpianto anticipati |
Art. 64. Trasferimento dei diritti di reimpianto |
Art. 65. Riserve di diritti di impianto |
Art. 66. Mantenimento del sistema dei diritti di impianto |
Art. 67. Ammissibilità |
Art. 68. Motivi di esenzione |
Art. 69. Importo del premio |
Art. 70. Procedura di domanda |
Art. 71. Procedura in caso di applicazione di una percentuale unica di accettazione |
Art. 72. Versamento del premio |
Art. 73. Comunicazioni |
Art. 74. Inventario |
Art. 75. Superficie vitata |
Art. 76. Controlli |
Art. 77. Principi generali |
Art. 78. Controlli in loco |
Art. 79. Selezione del campione di controllo |
Art. 80. Relazione di controllo |
Art. 81. Controlli relativi al potenziale produttivo |
Art. 82. Organismi di controllo |
Art. 83. Competenze degli agenti di controllo |
Art. 84. Assistenza su richiesta |
Art. 85. Assistenza spontanea |
Art. 86. Disposizioni comuni |
Art. 87. Funzione della banca dati |
Art. 88. Campioni |
Art. 89. Analisi isotopiche |
Art. 90. Comunicazione dei risultati |
Art. 91. Rispetto delle procedure |
Art. 92. Domanda di prelievo di campioni |
Art. 93. Spese per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei campioni |
Art. 94. Valore probante |
Art. 95. Destinatari dei controlli |
Art. 96. Pagamenti ai beneficiari |
Art. 97. Recupero di importi indebitamente erogati |
Art. 98. Sanzioni nazionali |
Art. 99. Situazioni create artificialmente |
Art. 100. Comunicazioni |
Art. 101. Errori palesi |
Art. 102. Forza maggiore e circostanze eccezionali |
Art. 103. Abrogazioni e riferimenti |
Art. 104. Entrata in vigore |
§ 1.6.1591 - Regolamento 27 giugno 2008, n. 555. [1]
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
(G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:(1)
Il
(2)
Le modalità di applicazione in vigore del settore vitivinicolo sono contenute in svariati regolamenti che sono stati più volte modificati. Per tener conto delle modifiche del regime vitivinicolo introdotte dal
(3)
Appare pertanto necessario abrogare e sostituire con un nuovo regolamento i seguenti regolamenti della Commissione:
— (CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del
— (CE) n. 1623/2000, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del
— (CE) n. 2729/2000, del 14 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo ( 5 ),
— (CE) n. 883/2001, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del
(4)
Il titolo II del
(5)
Occorre istituire una procedura per la prima presentazione del programma di sostegno. È altresì opportuno prevedere una procedura di modifica annuale dei programmi di sostegno per l’anno successivo, in modo da poterli adattare se si verifichino condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione iniziale. Occorre subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno approvati continuino a perseguire i loro obiettivi generali.
(6)
In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, del
(7)
Il
(8)
Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le disposizioni che disciplinano le modalità di indicazione dell’origine specifica dei prodotti oggetto di campagne di informazione e di promozione.
(9)
Per la certezza del diritto è necessario che i messaggi diffusi nell’ambito delle campagne promozionali rispettino la normativa dei paesi terzi destinatari.
(10)
Occorre stabilire i criteri per la selezione delle domande e la loro valutazione da parte degli Stati membri, per garantire il rispetto delle norme comunitarie e l’efficacia delle misure di sostegno da realizzare.
(11)
Per l’efficacia delle misure comunitarie è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità della campagna di promozione approvata con i programmi di promozione attuati a livello nazionale e regionale. Gli Stati membri possono elaborare campagne promozionali collettive per creare sinergie: in tal caso è opportuno prevedere disposizioni che permettano la cooperazione tra gli Stati membri. Occorre dare la preferenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese, che hanno più bisogno del sostegno comunitario rispetto alle imprese più grandi.
(12)
Per evitare ogni possibile duplicazione dei pagamenti previsti dal presente regolamento con le misure di promozione finanziate in virtù del
(13)
L’articolo 11 del
(14)
Inoltre gli Stati membri possono adottare norme relative alle dimensioni minime delle particelle per garantire che il sistema abbia un’incidenza reale sul potenziale produttivo.
(15)
Nell’applicazione dell’articolo 11 del
(16)
Per motivi di controllo, il pagamento del sostegno deve di regola aver luogo dopo l’esecuzione di una misura specifica o della serie completa di misure. Tuttavia, il pagamento può essere erogato prima dell’esecuzione di una misura o della serie completa di misure, purché sia costituita una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle misure medesime.
(17)
È necessario stabilire modalità in merito alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione. Occorre adottare misure per garantire l’utilizzazione efficace delle risorse riservate a tale regime, prevedendo in particolare la possibilità di versare anticipi.
(18)
L’articolo 12 del
(19)
Tenendo conto degli stanziamenti in gioco in caso di applicazione della vendemmia verde è necessario disporre che, dopo la sua esecuzione, tutte le superfici interessate siano sottoposte a verifica sistematica in loco. Tale verifica deve garantire che si è proceduto alla completa distruzione dell’uva. Inoltre deve essere garantito anche il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali. Ai fini della verifica è necessario disporre che il premio sia versato solo dopo il controllo dell’esecuzione della vendemmia verde.
(20)
Inoltre, è necessario fissare massimali per il sostegno per evitare che esso si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato.
(21)
L’articolo 13 del
(22)
L’articolo 14 del
(23)
L’articolo 15 del
(24)
L’articolo 16 del
(25)
L’articolo 17 del
(26)
L’articolo 18 del
(27)
L’articolo 19 del
(28)
Per controllare l’applicazione del titolo II del
(29)
È opportuno che oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento si applichino le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.
(30)
Le modalità della gestione finanziaria del regime devono essere disciplinate dalle disposizioni attuative del
(31)
A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del
(32)
Il prezzo all’importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti stessi, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d’introduzione nel territorio doganale comunitario.
(33)
L’articolo 82, paragrafo 3, del
(34)
Per semplificare i controlli è opportuno esentare dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti importati da paesi terzi in quantità limitata e confezionati in piccoli recipienti.
(35)
A fini di armonizzazione, l’esenzione dall’obbligo di presentare l’attestato e il bollettino di analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità deve essere in linea con le norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale e del regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità.
(36)
L’impiego delle procedure informatiche nei vari settori dell’attività amministrativa si va progressivamente sostituendo alla gestione manuale dei dati. È quindi opportuno permettere di utilizzare le procedure informatiche ed elettroniche anche per il rilascio e l’utilizzazione dei documenti V I 1 e V I 2.
(37)
Alcuni paesi terzi che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato da propri organi o servizi ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del
(38)
È opportuno rendere pubblici gli elenchi recanti i nomi e gli indirizzi degli organismi e dei laboratori abilitati nei paesi terzi a compilare l’attestato e il bollettino di analisi dei prodotti vitivinicoli, per permettere alle autorità della Comunità competenti del controllo delle importazioni di tali prodotti di procedere, se del caso, alle necessarie verifiche.
(39)
Per agevolare il lavoro di controllo svolto dalle autorità competenti degli Stati membri è opportuno definire la forma e, se necessario, il contenuto dell’attestato e del bollettino di analisi, nonché le condizioni relative al loro utilizzo.
(40)
Per prevenire le frodi è necessario controllare l’attestato e, se del caso, il bollettino di analisi per ogni partita di prodotto importato. A tal fine è indispensabile che tale documento o tali documenti scortino ogni partita fino al momento in cui è assoggettata al regime di controllo comunitario.
(41)
In considerazione della prassi commerciale è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà di far rilasciare sotto il proprio controllo, in caso di frazionamento della partita di vino, un estratto dell’attestato e del bollettino di analisi che deve scortare ogni nuova partita derivante dal frazionamento.
(42)
Data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l’applicazione delle nuove misure introdotte in caso di rischi per la salute dei consumatori o di frodi.
(43)
È altresì necessario prevedere regole semplici sulla documentazione da fornire per le importazioni provenienti da un paese terzo diverso da quello di origine del prodotto vitivinicolo, sempreché il prodotto non abbia subito una trasformazione sostanziale.
(44)
È opportuno ridurre l’onere amministrativo per gli esportatori e le autorità, disponendo che la dichiarazione attestante che l’alcole addizionato ai vini liquorosi e ai vini alcolizzati è di origine vinicola, anziché formare oggetto di un documento separato, sia direttamente riportata nel documento V I 1. Allo stesso scopo, è necessario prevedere che il documento V I 1 possa recare anche la certificazione della denominazione di origine necessaria per l’importazione dei vini che beneficiano di riduzioni tariffarie. Alcuni vini devono tuttavia essere esentati dall’obbligo della presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi se scortati da un certificato di denominazione d’origine. È opportuno prevedere che il documento V I 1 possa essere utilizzato come certificato attestante la denominazione dei suddetti vini liquorosi, senza che sia necessario compilare la casella relativa al bollettino di analisi.
(45)
Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dagli accordi con alcuni paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale o ufficialmente riconosciuto dalle due parti contraenti e figurante negli elenchi stabiliti congiuntamente, in cui si attesta che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni.
(46)
È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione gli elenchi degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti proposti per il rilascio degli attestati, in modo da consentirle di redigere e scambiare tali elenchi con i paesi terzi interessati. Per agevolare il compito di tali organismi, è necessario fornire gli elenchi nella forma adeguata e su supporto idoneo.
(47)
Gli articoli 85 e 86 del
(48)
L’articolo 87, paragrafo 1, del
(49)
Per garantire l’uso corretto e controllabile delle risorse del bilancio della Comunità è opportuno prevedere sanzioni con conseguenze finanziarie nei casi in cui gli Stati membri non ottemperino agli obblighi di comunicazione relativi agli impianti illegali di vigneti.
(50)
L’articolo 91, paragrafo 1, del
(51)
L’articolo 91, paragrafo 1, del
(52)
L’articolo 91, paragrafo 1, del
(53)
Non devono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici sottoposte a estirpazione obbligatoria in violazione di disposizioni del
(54)
L’articolo 92, paragrafo 2, del
(55)
L’articolo 93 del
(56)
L’articolo 93, paragrafo 5, del
(57)
L’articolo 90, paragrafo 6, del
(58)
L’articolo 100 del
(59)
A norma dell’articolo 104, paragrafo 4, del
(60)
Alla luce dell’esperienza fatta con l’applicazione delle precedenti misure di abbandono definitivo appare opportuno mantenere il sistema delle tabelle per l’applicazione dei premi. Le nuove tabelle del premio di estirpazione corrispondono alle tabelle del premio applicabili nell’ambito del regime precedente l’entrata in vigore del
(61)
In virtù del principio di sussidiarietà è opportuno che gli Stati membri siano responsabili delle modalità amministrative relative alla procedura di presentazione delle domande di premio di estirpazione. È opportuno dare loro la facoltà di stabilire il termine entro cui i loro produttori sono tenuti a completare le operazioni di estirpazione, in modo da disporre del tempo sufficiente per eseguire i controlli necessari prima dei pagamenti, che devono essere effettuati entro il 15 ottobre.
(62)
Per garantire l’uso efficace dei fondi riservati alla misura di estirpazione, gli Stati membri devono istituire un sistema che permetta la verifica della fondatezza delle domande di premio, che contempla, se necessario, l’obbligo del produttore di presentare un impegno scritto e, in caso di ritiro della domanda senza giustificati motivi, di assumersi i costi del trattamento della domanda medesima.
(63)
A fini di controllo, il pagamento del premio deve di norma essere effettuato solo dopo l’avvenuta estirpazione.
(64)
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del
(65)
Per controllare l’applicazione dei titoli II e V del
(66)
Per creare una base più uniforme per il pagamento del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, dell’aiuto per la vendemmia verde e del premio di estirpazione, appare opportuno definire a livello comunitario le norme in materia di misurazione delle superfici e, in particolare, stabilire che cosa si intende per superficie vitata.
(67)
Occorre disciplinare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione del
(68)
I controlli sul potenziale produttivo devono basarsi principalmente sullo schedario viticolo.
(69)
Vista l’importanza del controllo del potenziale produttivo e considerata l’entità delle risorse assorbite dal regime di estirpazione è opportuno disporre che siano eseguiti controlli sistematici in loco delle superfici, sia prima che dopo l’esecuzione della estirpazione. Tuttavia negli Stati membri che dispongono di una base grafica attendibile e di informazioni aggiornate sulle superfici è opportuno ammettere che i controlli prima dell’estirpazione siano controlli amministrativi. Per il controllo successivo all’estirpazione si può invece ricorrere al telerilevamento per verificare l’avvenuta estirpazione dei vigneti ed è quindi opportuno permetterne l’utilizzazione in questa fase (ex post) del controllo. In considerazione delle difficoltà di calcolo della superficie mediante telerilevamento è opportuno autorizzare tale metodo solo in caso di estirpazione di particelle viticole intere, oppure a condizione che la risoluzione del telerilevamento sia almeno pari a 1 m2. In ogni caso, almeno uno dei due controlli, prima o dopo l’estirpazione, deve essere eseguito sul posto.
(70)
Ai fini dell’applicazione uniforme della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario adottare regole volte, da un lato, a precisare le procedure di controllo vigenti a livello nazionale e comunitario e, dall’altro, ad assicurare la collaborazione diretta tra gli organismi preposti ai controlli in questo settore.
(71)
Occorre definire le regole in base alle quali gli organismi nazionali e la Commissione devono prestarsi reciproca assistenza per la corretta applicazione della normativa vitivinicola. Tali regole non devono ostare all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di spese comunitarie, oppure in materia penale o di applicazione di sanzioni amministrative nazionali.
(72)
Gli Stati membri devono garantire l’efficienza operativa degli organismi preposti ai controlli nel settore vitivinicolo. A tale scopo deve essere designato un organo responsabile di mantenere i contatti con la Commissione. È inoltre indispensabile prevedere il coordinamento delle azioni di controllo tra gli organismi competenti negli Stati membri in cui i controlli vitivinicoli sono affidati a più organismi.
(73)
Ai fini dell’applicazione uniforme delle norme in tutta la Comunità, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per attribuire al personale degli organismi competenti i poteri d’indagine necessari per garantire il rispetto delle norme.
(74)
Lo sviluppo degli scambi tra i diversi Stati membri, e in particolare la costante progressione del numero di società multinazionali in questo settore d’attività, come pure le possibilità previste dalle norme di gestione di far eseguire o di trasferire operazioni, sovvenzionate o meno, in un luogo diverso da quello in cui il prodotto è ottenuto, rispecchiano l’interdipendenza dei mercati vitivinicoli. Questa situazione esige una maggiore armonizzazione dei metodi di controllo e una più stretta collaborazione tra i diversi organismi preposti ai controlli.
(75)
Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l’applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è necessario che l’organismo competente di uno Stato membro possa collaborare, su richiesta, con l’organismo o gli organismi competenti di un altro Stato membro. Occorre definire le regole di tale collaborazione e assistenza.
(76)
Data la complessità di determinate questioni e l’urgenza di risolverle, è necessario che un organismo competente che abbia introdotto una richiesta di assistenza possa, con l’accordo dell’organismo competente interpellato, fare assistere allo svolgimento delle indagini agenti abilitati da esso designati.
(77)
In caso di grave rischio di frode o in caso di frode che coinvolge uno o più Stati membri, è necessario che i vari organismi competenti possano mettere in atto d’ufficio una procedura di assistenza denominata assistenza spontanea.
(78)
Vista la natura delle informazioni scambiate a norma del presente regolamento, è necessario tutelarne la riservatezza con il segreto professionale.
(79)
Per favorire l’armonizzazione dei controlli analitici in tutta la Comunità il
(80)
L’applicazione dei metodi di analisi isotopici di riferimento permette un migliore controllo dell’arricchimento dei prodotti vinicoli o l’individuazione dell’aggiunta di acqua a tali prodotti o, in correlazione con i risultati delle analisi di altre caratteristiche isotopiche degli stessi, può contribuire a verificarne la conformità con l’origine indicata nella designazione. Per agevolare l’interpretazione dei risultati di questi metodi di analisi, è necessario poter confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati precedentemente con gli stessi metodi nelle analisi di prodotti aventi caratteristiche analoghe e la cui origine ed elaborazione sono autenticate.
(81)
L’analisi isotopica dei vini o dei prodotti derivati è effettuata con i metodi di analisi di riferimento previsti dall’articolo 31 del
(82)
Per facilitare l’interpretazione dei risultati ottenuti da queste analisi effettuate nei laboratori della Comunità che possiedono le attrezzature idonee e per consentire la comparabilità dei risultati di analisi ottenuti in questi laboratori occorre definire regole uniformi per il prelievo dei campioni di uve e per la vinificazione e la conservazione dei campioni.
(83)
Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati analitici è necessario applicare un sistema di norme di qualità riconosciute ai laboratori a cui gli Stati membri affidano l’analisi isotopica dei campioni per la banca di dati.
(84)
L’analisi isotopica è un metodo analitico utilizzato per controllare e lottare contro le frodi nel settore vitivinicolo, che richiede una conoscenza scientifica e apparecchiature tecniche altamente specialistiche. La maggior parte degli Stati membri entrati a far parte della Comunità nel 2004 o nel 2007 non dispone delle attrezzature necessarie per usare tale metodo analitico. Per garantire un’applicazione uniforme delle procedure di controllo, è opportuno che per i suddetti Stati membri le analisi siano effettuate dal Centro comune di Ricerca fino a quando non saranno adeguatamente attrezzati e avranno acquisito la competenza necessaria per eseguire tale compito.
(85)
L’analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli e la relativa interpretazione sono procedure delicate; per consentire un’interpretazione armonizzata dei risultati delle analisi è necessario disporre che la banca di dati del CCR sia accessibile ai laboratori ufficiali che praticano questo metodo di analisi e, su richiesta, ad altri organismi ufficiali degli Stati membri, nel rispetto dei principi della protezione dei dati privati.
(86)
Il
(87)
Per garantire l’obiettività dei controlli, gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro devono avere la facoltà di chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere ad un prelievo di campioni. È necessario che l’agente richiedente possa disporre dei campioni prelevati e precisare, in particolare, il laboratorio in cui dovranno essere esaminati.
(88)
Occorre stabilire le modalità per il prelievo ufficiale di campioni nell’ambito della collaborazione tra gli organismi competenti degli Stati membri e per l’utilizzazione di tali campioni, per garantire la loro rappresentatività e la possibilità di verificare i risultati delle analisi ufficiali in tutta la Comunità.
(89)
Allo scopo di semplificare a livello amministrativo la liquidazione delle spese per il prelievo e la spedizione dei campioni, gli esami analitici e organolettici e il ricorso ad un esperto, occorre stabilire il principio che tali spese siano a carico dell’organismo che ha ordinato il prelievo del campione o il ricorso all’esperto.
(90)
Occorre precisare il valore probante delle constatazioni effettuate nel corso dei controlli eseguiti nel quadro del presente regolamento.
(91)
Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve nei vigneti, è necessario fare obbligo agli interessati di non ostacolare i controlli che li riguardano, di agevolare il prelievo dei campioni e di fornire le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
(92)
È opportuno stabilire il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento, comprese le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
(93)
Per garantire l’uso corretto e controllabile delle risorse del bilancio della Comunità è opportuno prevedere sanzioni con conseguenze finanziarie nei casi in cui gli Stati membri non ottemperino agli obblighi di comunicazione loro imposti.
(94)
Gli Stati membri dovranno conservare per un periodo adeguato le informazioni necessarie a fini di controllo e verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
(95)
I pagamenti eseguiti a norma dei titoli II e V del
(96)
Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, di forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori. È opportuno adottare disposizioni per i casi di situazioni create artificialmente in modo da evitare che possano derivarne eventuali vantaggi.
(97)
È opportuno adottare disposizioni per favorire il passaggio armonioso dal regime precedente al nuovo regime istituito dal presente regolamento e per garantire l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 128 del
(98)
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1. Campo di applicazione e significato dei termini
1. Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del
a) le misure di sostegno (titolo II),
b) gli scambi con i paesi terzi (titolo IV),
c) il potenziale produttivo (titolo V),
d) l’inventario previsto all’articolo 109,
e) i controlli nel settore vitivinicolo (articolo 117), e
f) la misurazione delle superfici come previsto dall’articolo 121, lettera c).
Il presente regolamento non osta all’applicazione:
a) delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da facilitare l’applicazione del presente regolamento,
b) delle regole relative:
i) alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale,
ii) alla procedura in materia di sanzioni amministrative.
2. I termini utilizzati nel
3. Ai fini del titolo II, per «operazione» si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del
TITOLO II
PROGRAMMI DI SOSTEGNO
CAPO I
Procedura di presentazione
Art. 2. Prima presentazione dei programmi di sostegno
1. La presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
Gli Stati membri trasmettono nello stesso modo alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno nazionale, di cui al primo comma, utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l’indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.
3. Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale, a partire dall’esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato nell’allegato II del
4. Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell’allegato III del presente regolamento.
5. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno, da parte della Commissione, fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del
Art. 3. Modifiche dei programmi di sostegno
1. I programmi riveduti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
Gli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno modificato da parte della Commissione fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del
2. Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Se ritiene necessario modificare il proprio programma di sostegno, lo Stato membro presenta entro il 1 marzo e entro il 30 giugno di ogni anno, ove pertinente:
a) versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all’allegato I e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV;
b) i motivi delle modifiche proposte.
Ogni trasferimento relativo alle misure di cui all’articolo 9 del
CAPO II
Misure ammissibili
Sezione 1
Promozione sui mercati dei paesi terzi
Art. 4. Azioni e mercati ammissibili
I vini di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del
a) siano destinati al consumo diretto, esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario e presentino un alto valore aggiunto;
b) l’origine del prodotto sia indicata nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione nel caso di un vino a indicazione geografica;
c) l’azione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, l’operazione di marketing e la spesa stimata;
d) il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo;
e) il messaggio di promozione e/o di informazione si basi sulle qualità intrinseche del vino ed è conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato;
f) i beneficiari dispongano della capacità sufficiente per far fronte alle specifiche esigenze del commercio con i paesi terzi e possiedano le risorse necessarie per garantire l’applicazione quanto più efficace possibile della misura. Gli Stati membri verificano in particolare che vi sia una sufficiente disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale.
I beneficiari possono essere imprese private e organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o, in funzione della decisione dello Stato membro, enti pubblici. Gli Stati membri non designano in nessun caso un ente pubblico come il solo beneficiario della misura di promozione.
La preferenza va data alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 10 ) e ai marchi collettivi.
Per evitare abusi non sono in generale autorizzate modifiche delle condizioni di cui alle lettere a) e c) per l’intera durata delle azioni che beneficiano del sostegno, a meno che non si dimostri che tali modifiche permettano di migliorarne l’attuazione.
Art. 5. Procedura di selezione
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:
a) alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui all’articolo 4;
b) ai termini di presentazione delle domande e di esame dell’idoneità di ogni azione proposta;
c) ai prodotti in oggetto e alla loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni nazionali e alle relative specifiche;
d) alle conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;
e) alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno.
2. Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:
a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;
b) la qualità delle azioni proposte;
c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;
d) garanzie quanto all’efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.
3. Dopo aver esaminato le domande gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose, compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, in modo da permettere l’informazione degli altri Stati membri e garantire una migliore coerenza della misura.
4. Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un’azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l’attuazione e il controllo dell’azione.
5. Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano conformi alle misure finanziate in virtù del
6. Il sostegno previsto dall’articolo 10 del
7. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima dell’attuazione delle misure, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
8. Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII e VIII del presente regolamento.
Sezione 2
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Art. 6. Definizione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del
Art. 7. Procedura e domande
1. Gli Stati membri stabiliscono:
a) i limiti temporali per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione, che non possono superare cinque anni;
b) gli organismi o le persone autorizzate a presentare progetti di domanda;
c) criteri oggettivi per la classificazione delle domande in ordine di priorità, in particolare in conformità all’articolo 104, paragrafo 9, del
d) il contenuto della domanda, che comprende una descrizione dettagliata delle misure e dei termini di esecuzione proposti;
e) la procedura di presentazione e di approvazione delle domande, che precisa in particolare i termini di presentazione delle stesse e criteri oggettivi per la loro classificazione in una graduatoria;
f) l’obbligo di indicare in tutte le domande, per ogni esercizio finanziario, le misure da attuare in tale esercizio finanziario e la superficie interessata da ogni misura, nonché le procedure di sorveglianza dell’attuazione.
2. Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa all’aiuto a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.
Art. 8. Livelli dell’aiuto
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 del
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1.
Le norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime.
Art. 9. Gestione finanziaria
1. L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.
Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del
Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il versamento anticipato dell’aiuto ai produttori prima della realizzazione delle operazioni, per una singola operazione, o per tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, a condizione che l’esecuzione delle operazioni medesime sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2220/85 ( 12 ), l’obbligo è costituito dall’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo.
Tale periodo può essere modificato dallo Stato membro se:
a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l’esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
L’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.
Se dai controlli emerge che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata portata a termine, gli Stati membri possono decidere di imporre una sanzione.
Art. 10. Misure transitorie
Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione delle operazioni di ristrutturazione in corso già pianificate in applicazione dell’articolo 11 del
a) tale trasformazione sia finanziata con le risorse rese disponibili nell’ambito del programma di sostegno per le misure previste dall’articolo 11, paragrafo 3, del
b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
Art. 10 bis. Compatibilità e coerenza
1. Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del
2. Il sostegno di cui all'articolo 11 del
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
Sezione 3
Vendemmia verde
Art. 11. Definizione di vendemmia verde
Ai fini dell’articolo 12 del
Inoltre, la superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica.
Art. 12. Condizione di attuazione della vendemmia verde
1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:
a) adottano modalità di applicazione della misura che comprendono
i) la notifica preventiva della vendemmia verde;
ii) l’importo della compensazione da versare;
iii) disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;
b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;
c) entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;
d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l’effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell’aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l’esecuzione; sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.
Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:
i) dell’esistenza del vigneto e dell’effettiva coltivazione della particella;
ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;
iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell’operazione.
Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.
2. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.
3. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del
4. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell’ambito dell’assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell’aiuto.
Art. 13. Procedura di domanda
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto.
2. Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
Art. 14. Compensazioni
1. Gli Stati membri calcolano ogni anno i costi diretti della vendemmia verde per i diversi metodi, manuale, meccanico e chimico, che autorizzano in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto iii). Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.
2. Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla raccolta verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 4, del
a) contengano unicamente elementi verificabili;
b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.
L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento.
Sezione 4
Fondi di mutualizzazione
Art. 15. Livello dell’aiuto
Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 13 del
a) il sostegno non può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni;
b) la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo, una quota del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:
i) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 maggio 2004 o dopo tale data;
ii) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri;
c) gli Stati membri possono fissare massimali per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
d) gli Stati membri adottano le modalità di applicazione di tale misura.
Sezione 5
Assicurazione del raccolto
Art. 16. Condizioni di ammissibilità
Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 14 del
a) gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie ad evitare che tali misure creino distorsioni della concorrenza sul mercato delle assicurazioni;
b) i produttori che chiedono di aderire al regime comunicano alle autorità nazionali la strategia di assicurazione che intendono seguire, per permettere agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del
c) gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del
i) contengano unicamente elementi verificabili;
ii) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
iii) indichino chiaramente la fonte dei dati;
iv) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.
Ai fini dell’articolo 14 del
Se erogano aiuti nazionali a favore dell’assicurazione del raccolto, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
Sezione 6
Investimenti
Art. 17. Misure ammissibili
Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
In deroga alla lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 14 ), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell’ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
Art. 18. Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti
I costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.
Art. 19. Gestione finanziaria
1. L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.
Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del
Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del
2. I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.
L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento.
La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.
Art. 20. Compatibilità e coerenza
1. Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del
Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.
2. Il sostegno di cui all'articolo 15 del
3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.
Sezione 7
Eliminazione dei sottoprodotti
Art. 21. Fissazione di una percentuale minima di alcole
1. Fatto salvo l’allegato VI, sezione D, punto 1, del
2. Se le percentuali applicabili, fissate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1 non sono raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.
3. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:
a) 8,0 % per la zona A;
b) 8,5 % per la zona B;
c) 9,0 % per la zona C I;
d) 9,5 % per la zona C II;
e) 10,0 % per la zona C III.
Art. 22. Eliminazione dei sottoprodotti
I produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, sotto supervisione e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i sottoprodotti sono ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Gli Stati membri possono anticipare tale data. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del
b) il ritiro avviene nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale.
Il ritiro delle fecce si considera eseguito una volta che le medesime siano state denaturate in modo da renderne impossibile l’impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna a terzi delle fecce denaturate sia iscritta nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del
Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 25 hl di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.
Art. 23. Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione
1. I produttori possono adempiere l’obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione.
2. Gli Stati membri possono imporre a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi l’obbligo di conferire alla distillazione, in tutto o in parte, i sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Tale obbligo può essere adempiuto anche mediante il conferimento di vino all’industria dell’aceto.
3. Gli Stati membri interessati possono istituire un sistema di certificazione delle distillerie secondo una procedura che sono tenuti ad adottare.
Art. 24. Oggetto dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 16 del
2. L’aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.
3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
4. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Art. 25. Importo dell’aiuto
1. L’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 16 del
a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/%vol/hl;
b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/%vol/hl.
2. Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto e la compensazione forfettaria dei costi di raccolta di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e li comunicano alla Commissione compilando le pertinenti parti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Art. 25 bis. Verifica delle condizioni
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del
Sezione 8
Distillazione di alcole per usi commestibili
Art. 26. Oggetto dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 17 del
2. L’aiuto può essere versato ai produttori di vino che non sono essi stessi produttori di uva.
3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
4. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Art. 27. Importo dell’aiuto
Gli Stati membri fissano gli importi dell’aiuto per ettaro e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e delle condizioni di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Sezione 9
Distillazione di crisi
Art. 28. Definizione della misura
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, del
2. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo della distillazione di crisi a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Art. 29. Modalità dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 18 del
2. L’aiuto può includere un prezzo minimo che i distillatori trasferiscono ai produttori di vino.
3. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
Art. 30. Importo dell’aiuto
1. Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto e, se del caso, il prezzo minimo per i produttori di vino di cui all’articolo 29, e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e della categoria di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In ogni caso l’aiuto è fissato in modo che il prezzo versato al produttori di vino non superi il prezzo di mercato della regione di produzione e della categoria di vino corrispondenti.
2. Se del caso, gli Stati membri riducono in proporzione il prezzo minimo da versare ai produttori di vino il cui titolo alcolometrico è stato aumentato mediante aggiunta di saccarosio o di mosto col beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 19 del
Art. 31. Aiuti nazionali
Se concedono aiuti nazionali per la distillazione di crisi, gli Stati membri conservano una registrazione dei dati relativi ad ogni domanda e al risultato ad essa riservato. Essi comunicano tali informazioni compilando la riga corrispondente degli allegati II, III e IV.
Sezione 10
Impiego di mosto di uve concentrato
Art. 32. Oggetto dell’aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 19 del
2. Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
3. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.
Art. 33. Importo dell’aiuto
1. L’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del
a) mosto di uve concentrato: 1,699 EUR/%vol/hl;
b) mosto di uve concentrato rettificato: 2,206 EUR/%vol/hl.
2. Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto per ogni categoria di prodotto e lo comunicano alla Commissione compilando la parte pertinente degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere modulati per regione o zona viticola, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell’allegato I del
Art. 34. Controlli
Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare, in particolare, l’identità e il volume del prodotto utilizzato per l’operazione di aumento del titolo alcolometrico, nonché l’osservanza delle disposizioni dell’allegato V, sezioni A e B, del
CAPO III
Relazioni, valutazione e disposizioni generali
Art. 35. Relazioni e valutazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del
a) una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale assegnato agli Stati membri in applicazione dell’allegato II del
b) stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato II del
2. Nella stessa comunicazione gli Stati membri presentano, in base al modulo figurante nell’allegato VII, i dati tecnici relativi all’attuazione delle misure previste nel programma di sostegno. Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati sull’attuazione delle misure di promozione utilizzando il modulo figurante nell’allegato VIII.
3. I riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del
— C1: valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno;
— C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano i moduli figuranti negli allegati VIII bis e VIII ter.
6. Gli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
7. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di sostegno, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.
Art. 36. Esclusione
Nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno non possono essere concessi aiuti finanziari ai produttori che detengono superfici piantate illegalmente, a cui si applicano gli articoli 85 e 86 del
Art. 37. Termini di pagamento ai beneficiari
Per tutte le misure, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 9 del
a) fissano il termine di presentazione della domanda;
b) effettuano i pagamenti ai beneficiari entro i seguenti termini, a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido:
i) sette mesi per misure che possono essere portate a termine e controllate entro un anno;
ii) entro un periodo ragionevole di tempo, che gli Stati membri fissano e comunicano alla Commissione nelle pertinenti parti dell’allegato I, per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno.
Art. 37 bis. Comunicazioni relative agli aiuti di Stato
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 16, terzo comma e all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato in conformità all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del
a) se del caso, l’elenco delle misure di aiuto già autorizzate in virtù degli articoli 87, 88 e 89 del trattato a cui ricorrere per l’attuazione dei programmi, oppure il motivo per cui l’aiuto di Stato in parola è stato esentato dall’obbligo di notifica;
b) negli altri casi, gli elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato in base alle regole di concorrenza.
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri compilano la tabella 1 dell’allegato VIII quater:
a) indicando se il sostegno sarà concesso in conformità del
b) indicando il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ( 20 ), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure
c) indicando il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato.
3. In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a) la tabella 2 dell’allegato VIII quater per ciascuna delle misure di cui agli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies del
b) la tabella 3 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di cui all’articolo 103 septdecies del
c) la tabella 4 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di assicurazione del raccolto di cui all’articolo 103 unvicies del
d) la tabella 5 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di investimento di cui all’articolo 103 duovicies del
4. I dati comunicati utilizzando una delle tabelle di cui all’allegato VIII quater devono essere validi per l’intero ciclo di vita del programma, fatte salve eventuali modifiche successive del medesimo.
5. In deroga all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del
TITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Regime dei prezzi di entrata dei succhi e mosti di uve
Art. 38. Definizione
Ai fini del presente titolo per «partita» si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico speditore ad un unico destinatario, nell’ambito di un’unica dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione può riguardare esclusivamente merci aventi una stessa origine, ai sensi della definizione di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 21 ) e che rientrano in un solo codice della nomenclatura combinata.
Art. 39. Verifica dei prezzi per ciascuna partita
1. Per i prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 elencati nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune e soggetti al regime dei prezzi d’entrata, la realtà del valore in dogana è verificata partita per partita.
2. Il prezzo di entrata figurante nell’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 22 ) dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinato in base al valore in dogana.
CAPO II
Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e dei mosti di uve per l’importazione
Sezione 1
Disposizioni generali
Art. 40. Documenti richiesti
L’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all’articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del
a) la parte «attestato» è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti;
b) la parte «bollettino di analisi» è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti.
Art. 41. Contenuto del bollettino di analisi
Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:
a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:
i) il titolo alcolometrico volumico totale,
ii) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità;
c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve:
i) l’estratto secco totale,
ii) l’acidità totale,
iii) l’acidità volatile,
iv) l’acidità citrica,
v) l’anidride solforosa totale.
Art. 42. Esenzioni
1. Sono esentati dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è necessario presentare l’attestato o il bollettino di analisi per:
a) il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ( 23 ), in quantità non superiore a 30 l per viaggiatore;
b) i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 l per partita, che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;
c) i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese della Comunità, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 918/83;
d) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 918/83, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;
e) le quantità di vini, di mosti e di succhi di uve condizionati in altri recipienti, importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 l;
f) i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
g) i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali;
h) i vini e i succhi di uve originari della Comunità e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Comunità e immessi in libera pratica.
Sezione 2
Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell’attestato e del bollettino di analisi per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve
Art. 43. Documento V I 1
1. L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.
Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 48.
2. Se il prodotto non è destinato al consumo umano diretto non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1.
Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato XII che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:
a) il titolo alcolometrico volumico effettivo,
b) l’acidità totale,
c) l’anidride solforosa totale.
Art. 44. Descrizione dei documenti
1. I formulari V I 1 sono costituiti da un originale e da una copia dattiloscritta o manoscritta ottenuta contemporaneamente, in quest’ordine.
2. Il formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell’allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità. I formulari V I 2 sono costituiti da un originale e da due copie, in quest’ordine.
3. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 sono conformi alle disposizioni tecniche riportate nell’allegato XI.
4. L’originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall’organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.
5. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d’ordine attribuito, nel caso dei documenti V I 1, dall’organismo ufficiale il cui responsabile firma l’attestato, e nel caso degli estratti V I 2, dall’ufficio doganale che appone su di essi il visto a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3.
6. Fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, i documenti V I 1 e V I 2 possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi computerizzati, secondo modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dei documenti V I 1 e V I 2 in forma elettronica è identico a quello dei documenti cartacei.
Art. 45. Procedura semplificata
1. Si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati all’allegato XII, che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità, a condizione che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei medesimi paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali autorità.
2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 usano il formulario V I 1 e indicano nella casella 9 il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale del paese terzo che li ha riconosciuti. Essi lo compilano indicando inoltre:
a) nella casella 1, il proprio nome e indirizzo e il numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell’allegato XII;
b) nella casella 10, almeno i dati di cui all’articolo 43, paragrafo 2.
I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica del responsabile».
Non è necessaria né l’apposizione di timbri né l’indicazione del nome e dell’indirizzo del laboratorio.
Art. 46. Deroghe
L’applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 45 del presente regolamento può essere sospesa ove si constati che i prodotti cui si applicano tali disposizioni sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a pratiche enologiche diverse da quelle di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del
Art. 47. Uso
1. L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità.
Le autorità annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2. Esse restituiscono l’originale all’interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
2. Quando una partita è rispedita nella sua totalità prima dell’immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell’estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato consecutivamente, vistano quest’ultimo, facente funzione di estratto V I 2, ed annotano in conformità il documento o l’estratto precedente. Esse restituiscono l’estratto e l’originale del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione del formulario V I 2.
3. Quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l’interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l’originale e la copia del documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l’originale di un formulario V I 2, nonché due copie compilate consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest’ultimo, che funge quindi da estratto V I 2, ed annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sulla cui base l’estratto è stato redatto. Esse restituiscono all’interessato l’estratto V I 2 e il documento V I 1 o l’estratto V I 2 redatto precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.
Art. 48. Elenchi degli organismi competenti
1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. La Commissione rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori.
2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:
a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1;
b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1.
Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.
3. Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.
Art. 49. Norme sull’importazione indiretta
Se un vino è esportato da un paese terzo, sul cui territorio è stato elaborato («paese d’origine»), in un altro paese terzo («paese d’esportazione») dal quale è poi esportato nella Comunità, le autorità competenti del «paese d’esportazione» possono redigere il documento V I 1 per il vino di cui trattasi, sulla base di un documento V I 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del «paese d’origine», senza dover praticare analisi supplementari sul vino in questione, se il medesimo:
a) è stato imbottigliato ed etichettato nel «paese d’origine» e tale è rimasto, oppure
b) è stato esportato sfuso dal «paese d’origine» ed imbottigliato ed etichettato nel paese d’esportazione, senza subire un’ulteriore trasformazione.
Nel documento V I 1 l’autorità competente del «paese d’esportazione» certifica che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.
L’originale o una copia conforme del documento V I 1 o documento equivalente del paese di origine e accluso al documento V I 1 del paese di esportazione.
Per paese di origine ai sensi del presente articolo si intendono esclusivamente i paesi figuranti nell’elenco degli organismi e dei laboratori abilitati dai paesi terzi a compilare i documenti che devono accompagnare ogni partita di vino importato, pubblicato in applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1.
Art. 50. Disposizioni speciali per taluni vini
1. Per i vini liquorosi ed i vini alcolizzati i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l’organismo ufficiale di cui all’articolo 48 ha inserito la seguente annotazione nella casella 14:
«L’alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica».
Tale annotazione è completata con le seguenti indicazioni:
a) il nome e l’indirizzo completi dell’organismo che rilascia il documento;
b) la firma di un responsabile di tale organismo;
c) il timbro di tale organismo.
2. Il documento V I 1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un’indicazione geografica conforme all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (TRIPs) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), oppure alla normativa comunitaria sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra la Comunità europea e il paese terzo di cui il vino è originario.
In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione:
«Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola … e la denominazione di origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine».
Tale annotazione è completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Art. 51. Conformità dei vini importati
Ove sospettino che un prodotto originario di un paese terzo non sia conforme alle disposizioni dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del
CAPO III
Disposizioni specifiche per l’esportazione
Art. 52. Comunicazione degli organismi ufficiali
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi.
2. La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l’elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l’attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato.
3. La Commissione rende pubblico l’elenco di cui al paragrafo 2 e lo aggiorna periodicamente.
CAPO IV
Disposizioni transitorie
Art. 53. Conformità dei documenti V I 1 e V I 2
I documenti V I 1 e V I 2 che erano conformi alle pertinenti disposizioni vigenti al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti, ma che non sono più conformi alle suddette disposizioni a partire dall’entrata in applicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2008.
Art. 54. Svincolo delle cauzioni
A richiesta delle parti interessate le sanzioni costituite per il rilascio di titoli di importazione e di esportazione sono svincolate a partire dal 1 agosto 2008, a meno che i titoli non siano scaduti prima di tale data.
TITOLO IV
POTENZIALE PRODUTTIVO
CAPO I
Impianti illegali
Art. 55. Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
1. Le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del
Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del
a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12 000 EUR/ha;
b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.
2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del
a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1 gennaio 2009;
b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.
La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.
3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Art. 56. Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione
1. Le sanzioni previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
b) il 1 settembre dell’anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Art. 57. Non circolazione o distillazione
1. Nel caso di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del
a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del
c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.
Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):
— i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del
— i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell’articolo 86, paragrafo 1, del
In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l’obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.
Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.
3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.
Art. 58. Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l’importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell’allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni.
2. Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell’allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 4, all’articolo 86, paragrafo 5 e all’articolo 87, paragrafo 3, del
In caso di prima trasmissione delle comunicazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 4, e all’articolo 86, paragrafo 5, del
a) agli impianti illegali effettuati dopo il 31 agosto 1998, scoperti a partire da tale data fino alla fine della campagna viticola 2007/2008 e non ancora estirpati al 31 luglio 2008, se i dati sono disponibili;
b) agli impianti illegali effettuati anteriormente al 1 settembre 1998, la cui domanda di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del
Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera a), si utilizza la tabella 2 dell’allegato XIII del presente regolamento.
Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera b), si utilizza la tabella 4 dell’allegato XIII del presente regolamento.
La Commissione si riserva il diritto di richiedere informazioni sui suddetti impianti illegali in base agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, del
Le successive comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3, 5, 6 e 7 dell’allegato XIII del presente regolamento.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 59. Riduzioni imposte agli Stati membri
Se gli Stati membri non comunicano entro i termini stabiliti una qualsiasi delle tabelle, tranne la tabella 2, di cui all’articolo 58, secondo il modulo riportato nell’allegato XIII del presente regolamento, adeguatamente compilata con le informazioni previste agli articoli 85, paragrafo 4, 86, paragrafo 5 e 87, paragrafo 3, del
CAPO II
Regime transitorio dei diritti di impianto
Art. 60. Diritti di nuovo impianto
1. Se concedono ai produttori diritti di nuovo impianto per superfici destinate a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale, gli Stati membri procurano che tali diritti non siano concessi per una superficie superiore, in coltura pura, al 105 % della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate a sperimentazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici non possono essere commercializzati per tutto il periodo della sperimentazione.
3. Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, per tutto il periodo di produzione dei vivai di marze le uve ottenute da queste piante non sono vendemmiate oppure, se vendemmiate, sono distrutte.
4. I diritti di nuovo impianto concessi in virtù dei paragrafi 2 e 3 si applicano solo nel corso del periodo sperimentale o, rispettivamente, del periodo di produzione di piante madri per marze.
Dopo il periodo di cui al primo comma:
a) il produttore usa diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire da una riserva per poter produrre vino commercializzabile sulla superficie corrispondente; oppure
b) le viti piantate su tali superfici devono essere estirpate; le spese dell’estirpazione sono a carico del produttore. Fino all’estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve di tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
5. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per superfici destinate alla sperimentazione o alla produzione di piante madri per marze, e le eventuali condizioni sull’utilizzo di tali diritti o delle superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo di sperimentazione o, rispettivamente, di produzione di dette piante. Dopo la fine del periodo sperimentale o di produzione di piante madri per marze, a tali superfici si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma.
6. Nel caso di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del
a) nei limiti di una superficie massima per viticoltore che lo Stato membro è tenuto a fissare e che in ogni caso non può essere superiore a 0,1 ha; e
b) a condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali.
7. È vietata la commercializzazione di vino o di prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a controllare il rispetto di tale divieto. Qualora si riscontrino infrazioni al divieto, oltre alle eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro, si applica il disposto del paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Gli Stati membri tengono la registrazione di tutti i casi di applicazione del presente paragrafo.
Art. 61. Obblighi di registrazione e comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto
Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi in cui concedono diritti di nuovo impianto ai sensi dell’articolo 60.
Per ciascuna campagna viticola gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 60 e
b) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del
Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell’allegato XIII. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no, in tale comunicazione, dati regionali. La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 1 marzo di ogni anno con riferimento alla campagna viticola precedente.
Art. 62. Estirpazione che non dà origine a diritti di reimpianto
L’estirpazione di una superficie in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’articolo 85, paragrafo 1 o dell’articolo 86, paragrafo 4, del
a) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano stati concessi diritti di nuovo impianto per tali superfici in virtù dell’articolo 60, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) superfici riservate alla sperimentazione viticola durante il periodo della sperimentazione;
c) superfici riservate alla produzione di piante madri per marze durante il periodo di produzione di dette piante;
d) superfici riservate esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; oppure
e) superfici che beneficiano di un premio di estirpazione a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, secondo comma, del
Art. 63. Diritti di reimpianto anticipati
1. A norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del
2. L’impegno di cui al paragrafo 1, assunto da un produttore, è corredato della costituzione di una cauzione. L’obbligo di estirpazione della superficie indicata costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro interessato fissa l’importo della cauzione sulla base di criteri oggettivi. Tale importo è proporzionato e sufficiente a motivare i produttori a rispettare l’impegno assunto.
3. Fino a quando l’impegno di estirpare non è stato osservato, gli Stati membri garantiscono che, in una data campagna viticola, non possa essere prodotto vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalla superficie che deve essere estirpata e dalla superficie appena piantata, facendo in modo che i prodotti ottenuti da uve coltivate sull’una o l’altra di queste superfici possano essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
4. Se l’impegno di estirpazione non è eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’articolo 90, paragrafo 1, del
5. Gli Stati membri controllano l’impianto e l’estirpazione delle superfici di cui trattasi.
6. Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
Art. 64. Trasferimento dei diritti di reimpianto
1. Nell’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 5, secondo comma, del
2. Gli Stati membri tengono una registrazione dei trasferimenti dei diritti di reimpianto tra aziende.
Art. 65. Riserve di diritti di impianto
1. Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la costituzione di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto o, a seconda dei casi, della scelta di sospendere l’applicazione del sistema delle riserve.
3. Qualora scelga di non applicare il sistema delle riserve, lo Stato membro è tenuto a comprovare alla Commissione di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto sul suo territorio.
4. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui hanno concesso diritti di impianto prelevati dalle riserve, dei trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve e dei casi di versamento di diritti di impianto nelle riserve. Gli Stati membri registrano anche gli eventuali corrispettivi pagati per il versamento di diritti in una riserva o per la concessione di diritti prelevati da una riserva.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, compilando la tabella 9 dell’allegato XIII:
a) i diritti di impianto versati alle riserve;
b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.
Art. 66. Mantenimento del sistema dei diritti di impianto
Gli Stati membri che intendono mantenere nel loro territorio o in parte di esso il divieto di impianto previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, del
CAPO III
Regime di estirpazione
Art. 67. Ammissibilità
1. Il premio di estirpazione può essere concesso solo se è comprovato che la superficie vitata è effettivamente coltivata. Fatto salvo il controllo previsto all’articolo 81, paragrafo 3, del presente regolamento, è necessaria a tal fine la dichiarazione di raccolta di cui all’articolo 2 del
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o dell’articolo 2, paragrafo 3, del
Se per motivi debitamente giustificati non è disponibile né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 4, paragrafo 1, del
3. Prima di accettare una domanda di pagamento, gli Stati membri garantiscono che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 100, lettere a), b), d), e) e f) del
Art. 68. Motivi di esenzione
1. Le zone di montagna e le zone in forte pendenza che possono essere dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione in virtù dell’articolo 104, paragrafo 4, del
a) zone di montagna ad un’altitudine superiore a 500 m, esclusi gli altipiani,
b) zone con pendenza superiore al 25 %,
c) zone con terrazze.
2. La comunicazione prevista all’articolo 104, paragrafo 8, del
Art. 69. Importo del premio
1. Fatti salvi gli aiuti nazionali che possono essere erogati a norma dell’articolo 106 del
2. La resa storica di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:
a) gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o nel 2007 e che non disponevano di un sistema di dichiarazioni di raccolta per l’intero periodo tra il 2003/04 e il 2007/08 calcolano la resa storica in base alla resa media delle campagne dal 2005/06 al 2007/08;
b) il produttore la cui produzione è stata colpita per più di un anno, nel corso del periodo di riferimento, da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali ha il diritto di chiedere che la resa storica sia fissata in base alle rese medie delle campagne viticole comprese nel periodo di cui al primo comma, o eventualmente al presente comma, lettera a), non colpite da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
3. La resa media è fissata in base alle dichiarazioni di raccolta.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o dell’articolo 2, paragrafo 3, del
Gli Stati membri possono disporre, per i membri di cooperative o di altri gruppi di appartenenza o con cui sono associati che non dispongono della dichiarazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del
Gli Stati membri possono disporre che, qualora non siano disponibili né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 4, paragrafo 1, del
Gli Stati membri sono responsabili della verifica scrupolosa dell’attendibilità delle dichiarazioni e delle fonti alternative utilizzate per determinare la resa storica, presentate in applicazione del presente articolo.
4. Il premio è versato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75.
Art. 70. Procedura di domanda
1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità della procedura da seguire, in particolare:
a) le informazioni necessarie che accompagnano la domanda;
b) la successiva comunicazione al produttore interessato del premio applicabile;
c) il termine di esecuzione dell’estirpazione.
2. Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
3. Se in un dato esercizio finanziario un produttore ha revocato la propria domanda di premio di estirpazione o non ha estirpato la superficie ivi indicata o l’ha estirpata solo in parte, lo Stato membro può decidere di non attribuirgli, in uno degli esercizi finanziari successivi, la priorità prevista dall’articolo 85 vicies, paragrafo 5, lettera b), del
Art. 71. Procedura in caso di applicazione di una percentuale unica di accettazione
1. Se applicano la percentuale di accettazione prevista dall’articolo 102, paragrafo 4, del
a) nella misura in cui le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro lo permettano, sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande di estirpazione dell’intero vigneto di un produttore; se le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro non sono sufficienti per poter accogliere tutte queste domande, gli Stati membri ripartiscono il bilancio disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali;
b) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alla lettera a), nella misura in cui le risorse di bilancio rimanenti lo permettano sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande dei richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, purché gli Stati membri lo abbiano previsto in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del
c) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri ripartiscono il bilancio residuo disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali.
2. I criteri oggettivi e non discriminatori di cui all’articolo 102, paragrafo 5, lettera b), del
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la percentuale unica di accettazione non si applica negli Stati membri che, in conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del
Art. 72. Versamento del premio
Il premio è versato previa verifica dell’avvenuta estirpazione e al più tardi il 15 ottobre dell’anno di accoglimento delle domande da parte degli Stati membri, a norma dell’articolo 102, paragrafo 5, del
Art. 73. Comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 dell’articolo 102 del
2. Se concedono aiuti nazionali per l’estirpazione gli Stati membri inseriscono tale informazione nelle tabelle di cui al paragrafo 1.
3. Se decide di respingere ogni ulteriore domanda, in applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 104, paragrafo 9, del
5. Entro il 1 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione annuale sui risultati dei controlli sul regime di estirpazione condotti nel corso del precedente esercizio finanziario. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 13 dell’allegato XIII.
CAPO IV
Inventario e misurazione della superficie vitata
Art. 74. Inventario
I dati comunicati nell’inventario di cui all’articolo 109 del
L’inventario contiene le informazioni riportate nelle tabelle 14-16 dell’allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nelle tabelle dati regionali.
Art. 75. Superficie vitata
1. Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l’estirpazione, di cui agli articoli 11, 12 e 98 del
2. Se la resa storica ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, del
TITOLO V
CONTROLLI NEL SETTORE VITIVINICOLO
CAPO I
Principi del controllo
Art. 76. Controlli
Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del
Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a) possano essere verificati tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria o nazionale, o dalla disciplina nazionale;
b) le autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli;
c) siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi comunitari o nazionali;
d) i controlli e i provvedimenti corrispondono alla natura della misura di sostegno considerata. Gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei controlli e le persone da controllare;
e) i controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e, se del caso, adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione;
f) le operazioni ammesse al finanziamento comunitario sono autentiche e conformi alla legislazione comunitaria.
Art. 77. Principi generali
1. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e, se del caso, in loco.
2. I controlli amministrativi sono sistematici e comportano controlli incrociati con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del
3. Tranne nei casi in cui il
4. Per quanto riguarda le misure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del
5. Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 15 del
6. Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del
7. In tutti i casi idonei, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).
Art. 78. Controlli in loco
1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati oppure per le misure per le quali sono previsti controlli in loco sistematici.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati insieme ad altri controlli contemplati dalla normativa comunitaria.
3. Se l’esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.
Art. 79. Selezione del campione di controllo
1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e, se i controlli riguardano in particolare il finanziamento comunitario, in base alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficienza dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:
a) stabilendo la rilevanza di ogni fattore di rischio;
b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del secondo comma;
c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.
Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale il 20-25 % del numero minimo di beneficiari/produttori da sottoporre a controllo in loco.
2. L’autorità competente conserva una registrazione dei motivi per cui determinati beneficiari/produttori sono stati selezionati per un controllo in loco. L’ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.
Art. 80. Relazione di controllo
1. Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate.
Se i controlli riguardano finanziamenti comunitari la relazione riporta in particolare:
a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) se del caso, le particelle agricole controllate e quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;
d) la verifica dell’effettiva coltivazione della superficie considerata nel caso del regime di estirpazione;
e) i quantitativi a cui si riferisce il controllo e i suoi risultati;
f) se la visita era stata annunciata al beneficiario/produttore e, in tal caso, il termine di preavviso;
g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. Ove si constatino divergenze tra le informazioni indicate nella domanda e la situazione reale osservata durante il controllo compiuto in loco o mediante telerilevamento, l’agricoltore riceve una copia della relazione di controllo e ha l’opportunità di firmarla prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito ad eventuali riduzioni od esclusioni.
Art. 81. Controlli relativi al potenziale produttivo
1. Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite al titolo V del
2. In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 92 del
Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto.
Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo.
3. Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.
Il controllo prima dell’estirpazione include la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata.
Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.
4. La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco classico, oppure può essere eseguita mediante telerilevamento se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2.
5. Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma e del paragrafo 4, almeno uno dei due controlli indicati al paragrafo 3, primo comma, è effettuato con un controllo classico in loco.
Art. 82. Organismi di controllo
1. Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle attività.
2. Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, e rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.
Art. 83. Competenze degli agenti di controllo
Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei propri organismi competenti nell’esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:
a) abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
b) abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
c) possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;
d) possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
e) possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
f) possano adottare le opportune misure conservative per l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un’infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.
CAPO II
Assistenza tra gli organismi di controllo
Art. 84. Assistenza su richiesta
1. L’organismo competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all’organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. L’assistenza richiesta è fornita tempestivamente.
La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.
L’organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell’organismo richiedente.
2. Su domanda motivata dell’organismo richiedente, l’organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio.
4. D’intesa con l’organismo interpellato, l’organismo richiedente può designare agenti incaricati:
a) di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l’organismo interpellato è stabilito, relative all’applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri, oppure
b) di assistere alle azioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l’organismo interpellato in tempo utile, prima dell’inizio di tali azioni.
Le copie di cui alla lettera a) del primo comma possono essere effettuate solo d’intesa con l’organismo interpellato.
5. I funzionari dell’organismo interpellato restano comunque responsabili della direzione delle operazioni di controllo.
6. I funzionari dell’organismo richiedente:
a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;
b) godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l’organismo interpellato impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione,
i) dei diritti di accesso previsti all’articolo 83, lettere a) e b),
ii) di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’organismo interpellato ai sensi dell’articolo 83, lettere c) ed e);
c) nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d’ufficio.
7. Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all’organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l’organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:
a) le risposte a tali richieste,
b) le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2 e 4.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente:
a) invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro;
b) risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.
Art. 85. Assistenza spontanea
L’organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:
a) un prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del
b) che tale mancata conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni legali, ne informa immediatamente, tramite l’organismo di contatto di sua pertinenza, l’organismo di contatto dello Stato membro interessato.
Art. 86. Disposizioni comuni
1. Le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, e all’articolo 85 sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:
a) la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa;
b) la sua designazione e presentazione;
c) l’osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.
2. Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative:
a) allo svolgimento delle indagini;
b) al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.
3. Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione dell’articolo 84, paragrafi 2 e 4, sono a carico:
a) dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o
b) del bilancio comunitario, su domanda dell’organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e preventivamente riconosciuto l’interesse comunitario dell’azione di controllo.
CAPO III
Banca di dati analitici
Art. 87. Funzione della banca dati
1. Il Centro comune di ricerca (CCR) gestisce una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo.
2. La banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall’analisi isotopica dei componenti dell’etanolo e dell’acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi di analisi di riferimento di cui all’articolo 31 del
3. La banca di dati concorre ad armonizzare l’interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante i metodi di analisi di riferimento previsti dall’articolo 31 del
Art. 88. Campioni
1. Per la banca di dati analitici, gli Stati membri garantiscono che i campioni di uve fresche da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni figuranti nell’allegato XVI.
2. I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l’età e le pratiche colturali seguite.
3. Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato XVII. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato XVII. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.
4. I campioni sono analizzati secondo i metodi descritti all’articolo 31 del
5. I laboratori compilano un bollettino di analisi secondo l’allegato XIX. Per ogni campione è redatta una scheda segnaletica conforme al questionario riportato nell’allegato XVIII.
6. Al CCR vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.
7. Gli Stati membri ed il CCR assicurano:
a) la conservazione dei dati contenuti nella banca di dati analitici;
b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo;
c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l’applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;
d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;
f) l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l’eventuale rettifica dei dati inesatti.
Art. 89. Analisi isotopiche
Fino al 31 luglio 2010, in attesa dell’installazione delle attrezzature analitiche adeguate, gli Stati membri produttori di vino che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o nel 2007 non attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i loro campioni di vino per analisi al CCR.
In tal caso, essi possono designare un organismo competente abilitato ad accedere alle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio.
Art. 90. Comunicazione dei risultati
1. Le informazioni raccolte nella banca di dati sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.
2. Il CCR redige e aggiorna ogni anno l’elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.
3. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione, su richiesta, di altri organismi ufficiali degli Stati membri.
4. La comunicazione di informazioni riguarda soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni comunicazione di informazioni è accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l’utilizzazione della banca dati.
Art. 91. Rispetto delle procedure
Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di analisi isotopiche contenuti nelle loro banche di dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni del presente capo.
CAPO IV
Prelievo di campioni a fini di controllo
Art. 92. Domanda di prelievo di campioni
1. Nell’ambito dell’applicazione del capo II, gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro possono chiedere a un organismo competente di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle disposizioni pertinenti di tale Stato membro.
2. L’organismo richiedente dispone dei campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
3. I campioni sono prelevati e trattati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XX.
Art. 93. Spese per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei campioni
1. Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici sono a carico dell’organismo dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.
2. Le spese di spedizione dei campioni di cui all’articolo 89 sono a carico della Comunità.
CAPO V
Disposizioni generali
Art. 94. Valore probante
Le constatazioni effettuate dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nell’ambito dell’applicazione del presente capo possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente perché non provengono dallo Stato membro interessato.
Art. 95. Destinatari dei controlli
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
2. I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a:
a) non ostacolare in alcun modo l’esecuzione di tali prelievi e a
b) fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 96. Pagamenti ai beneficiari
I pagamenti previsti dal titolo II, ad eccezione dell’articolo 9, e dal titolo V del
In deroga al primo comma gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del
a) siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14, paragrafo 4, del
b) l’importo dell’aiuto sia trasferito per intero al produttore;
c) la compagnia di assicurazione versi l’aiuto al produttore in anticipo, oppure mediante bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.
Il ricorso a tali intermediari per i pagamenti non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
I pagamenti sono soggetti ai controlli preventivi previsti dal presente regolamento, tranne i pagamenti anticipati garantiti da una cauzione.
Art. 97. Recupero di importi indebitamente erogati
Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del
L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione di irregolarità alla Commissione a norma del
Art. 98. Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste dal
Art. 99. Situazioni create artificialmente
Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
Art. 100. Comunicazioni
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, le comunicazioni previste dal medesimo sono trasmesse secondo i moduli riportati negli allegati sotto forma di file creati con un programma applicativo a fogli elettronici. Esse sono trasmesse alla Commissione in forma elettronica. Se uno Stato membro compila i dati su base regionale, trasmette alla Commissione anche una tabella che riepiloga i dati regionali.
Fatto salvo il paragrafo 4, le comunicazioni non effettuate utilizzando i mezzi e il formato specificati possono essere considerate non avvenute.
2. Se per una data tabella i valori da comunicare sono solo pari a zero, lo Stato membro può scegliere di non compilare la tabella e di indicare semplicemente alla Commissione che nel suo caso la tabella non è pertinente. Questa comunicazione semplificata è inoltrata entro lo stesso termine fissato per la relativa tabella.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
4. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal
5. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate a norma del presente regolamento almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna di registrazione.
6. Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ( 28 ).
Art. 101. Errori palesi
Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del
Art. 102. Forza maggiore e circostanze eccezionali
Le sanzioni previste dal
Art. 103. Abrogazioni e riferimenti
1. I regolamenti (CE) n. 1227/2000, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 2729/2000 e (CE) n. 883/2001 sono abrogati.
Tuttavia:
a) le corrispondenti disposizioni previste nei regolamenti (CE) n. 1227/2000 e (CE) n. 1623/2000 continuano ad applicarsi se e in quanto le misure ammissibili ai sensi del
b) la tabella 9 dell'allegato del
c) l’allegato I del
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XXII.
Art. 104. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2008.
Tuttavia, l’articolo 2 e il capo III del titolo IV si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Versione consolidata aggiornata al