§ 1.2.25 - Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 41.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/05/1983
Numero:41


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.  [6]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 1.2.25 - Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 41.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 31 maggio 1983, n. 58).

 

Art. 1. [1]

     1. I Consiglieri regionali, entro novanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

     2. Gli adempimenti indicati al comma 1, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

     3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

     4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

     5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 1 bis.

     La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, presentata ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della presente legge, deve essere corredata da una relazione illustrativa, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte direttamente per la propaganda elettorale e dalla documentazione contabile delle spese medesime certificata da un revisore dei conti [2].

 

     Art. 1 ter.

     Alla relazione di cui all'articolo 1 bis si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4. Le medesime disposizioni si applicano ai documenti contabili; la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione è tuttavia effettuata, per estratto [3].

 

     Art. 2.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

     L'anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.

     Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente [4].

 

     Art. 2 bis.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valuta entro dieci giorni la completezza della relazione di cui all'articolo 1 bis. Qualora la relazione sia ritenuta incompleta, l'Ufficio di Presidenza può chiedere l'integrazione della stessa, fissando a tal fine un termine non superiore a venticinque giorni.

     La valutazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza deve essere comunicata al Consiglio regionale [5].

 

     Art. 3. [6]

     1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).

 

     Art. 4.

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 1.

     A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1992, n. 33 e abrogato dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 1992, n. 33 e abrogato dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[4] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 1992, n. 33 e abrogato dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.