Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 29/03/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 6.2.34 – L.R. 29 marzo 2005, n. 6.
Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.
(B.U. 30 marzo 2005, n. 13 – S.S. n. 1).
Art. 1. (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio).
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
[2. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessità di assicurare i servizi dell’ente e di migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente.] [1]
[3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle comunità montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all’amministrazione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non può essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi, adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.] [2]
4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell’articolo 1 della
[5. Le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l’estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.] [3]
6. All’articolo 57, comma 1 della
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
8. Alla
a) all’articolo 6, comma 1, le parole «è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005»;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole «deve essere presentata entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005».
9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall’art. 2 della
[2] Comma abrogato dall’art. 2 della
[3] Comma abrogato dall’art. 2 della