§ 3.1.99 - Legge Regionale 25 agosto 1986, n. 38.
Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/08/1986
Numero:38


Sommario
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 3.1.99 - Legge Regionale 25 agosto 1986, n. 38. [1]

Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

(B.U. 26 agosto 1986, n. 85).

 

CAPO I

Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22

 

     Artt. 1. - 12.

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

Norme transitorie e finali

 

Art. 13.

     Alle domande di contributi ai sensi del previgente articolo 25, primo, ottavo e undicesimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già deliberate alle Comunità montane, continua ad applicarsi la precedente normativa.

     Alle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 delLa legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 14.

     I termini per l'assegnazione dei fondi alle Comunità montane previsti dalla presente legge non riguardano l'assegnazione per l'anno 1986.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le assegnazioni che verranno disposte dallo Stato e dalla C.E.E., nonché con eventuali fondi regionali.

 

CAPO III

Disposizioni varie

 

     Art. 15.

     L'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, viene integrato dalla seguente lettera:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     Al fine di provvedere alla vigilanza sul patrimonio forestale ed alla sua tutela in particolare contro i pericoli determinati dagli incendi forestali e di collaborare alla realizzazione dell'inventario forestale regionale permanente, compiti che necessitano dell'ulteriore impiego di almeno 25 guardie e di 5 consiglieri ispettori forestali, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato di 30 unità, di cui 25 nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia e 5 nella qualifica funzionale di consigliere.

 

     Art. 17. [4]

     Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 18.

     Alla realizzazione di programmi straordinari di opere pubbliche di bonifica montana, ivi comprese strade di servizio forestali, ammessi al finanziamento previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54.

 

CAPO IV

Norme finanziarie

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con il precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 523 milioni per l'anno 1986 e precisamente:

     - lire 100 milioni per interventi previsti dal punto 1, lettera a);

     - lire 150 milioni per interventi previsti dal punto 1, lettera b);

     - lire 100 milioni per interventi previsti dal punto 2, lettera a);

     - lire 173 milioni per interventi previsti dal punto 2, lettera b).

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 vengono istituiti i seguenti capitoli:

     - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale Direzione regionale delle foreste - Categoria III - il capitolo 870 con la denominazione: «Spese per la realizzazione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico riguardante l'ambiente e la sua conoscenza» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1986;

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale Direzione regionale delle foreste - Categoria IX il capitolo 6203 con la denominazione: «Spese per l'attuazione di interventi finalizzati alla protezione, restaurazione e fruizione dell'ambiente naturale nonché per l'acquisto e/o la posa in opera di attrezzature» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1986;

     - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale Direzione regionale delle foreste - Categoria IV - il capitolo 880 con la denominazione: «Contributi e sovvenzioni per la realizzazione e diffusione gratuita di materiale divulgativo, didattico, finalizzato alla conoscenza dell'ambiente naturale e montano» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1986;

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI il capitolo 6279 con la denominazione: «Contributi e sovvenzioni a Province, Comuni e Comunità montane per l'attuazione di interventi finalizzati alla protezione, restaurazione e fruizione dell'ambiente naturale nonché per l'acquisto e/o la posa in opera di attrezzature» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 173 milioni per l'anno 1986.

     Al predetto onere complessivo di lire 523 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986.

     Sui già citati capitoli 870, 6203, 880, 6279 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente, di lire 100 milioni, 150 milioni, 100 milioni e 173 milioni, cui si fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 20.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituiti con il precedente articolo 5, fanno carico al capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 già compreso nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     La denominazione del precitato capitolo 6269 viene integrata aggiungendo dopo le parole: «... dei piani economici ...» la seguente locuzione: «di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e del privati.».

 

     Art. 21.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con i precedenti articoli 6 e, rispettivamente, 7, fanno carico al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     La denominazione del precitato capitolo 6262 viene così modificata: «Finanziamenti per l'esecuzione di opere di rimboschimento, utilizzazione, miglioramento e conversione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari.».

 

     Art. 22.

     Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 22 e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituiti con i precedenti articoli 6 e, rispettivamente, 7 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni per l'anno 1986. Il predetto onere di lire 1.650 milioni fa carico al capitolo 6263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.650 milioni per l'anno 1986 e la cui denominazione viene così modificata: «Finanziamenti alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di rimboschimento, utilizzazione, miglioramento e conversione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, di comunioni familiari e di consorzi volontari.».

     Al predetto onere complessivo di lire 1.650 milioni si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986 1988 e del bilancio per l'anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - cap. 6184 - lire 650 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986;

     - cap. 6262 - lire 250 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 25 del 4 febbraio 1986;

     - cap. 6265 - lire 300 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986;

     - cap. 6266 - lire 450 milioni: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986.

     Sul precitato capitolo 6263 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.650 milioni cui si fa fronte come segue:

     - per lire 455 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986;

     - per lire 345 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6184 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986;

     - per lire 250 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986;

     - per lire 300 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6265 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 300 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6266 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 23.

     Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 così come sostituito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1986, di cui lire 1.250 milioni per finanziamenti alle Comunità montane e le rimanenti lire 250 milioni per la concessione di contributi da parte della Direzione regionale delle foreste.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - i seguenti capitoli:

     - cap. 6273 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.250 milioni per l'anno 1986;

     - cap. 6274 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese boschive e loro consorzi ubicate nei territori non di competenza delle Comunità montane per l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti, macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1986.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986 1988 e del bilancio per l'anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - cap. 6264 - lire 600 milioni: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986;

     - cap. 6265 - lire 900 milioni: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai senti dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 16 del 29 gennaio 1986.

     Sul precitato capitolo 6273 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.250 milioni cui si fa fronte come segue:

     - per lire 400 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986;

     - per lire 500 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6265 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986;

     - per le restanti lire 350 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

     Sul già citato capitolo 6274 viene iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dall'articolo 25/bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990 [6].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI, il capitolo 6275 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto interesse alle imprese boschive e loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti o macchinari ed attrezzature destinati al taglio, allegimento ed esbosco del legno» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.

     All'onere complessivo di lire 900 milioni (300 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

     Le quote autorizzate per gli anni 1989-1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     Sul già citato capitolo 6275 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 25.

     Per le finalità previste dall'articolo 25/ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990 [7].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - il capitolo 6277 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione a prezzi prefissati («leasing») alle imprese boschive e loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento di impianti, macchinari, ed attrezzature destinati al taglio, allestimento ed esbosco del legno» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.950 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.

     All'onere complessivo di lire 1.950 milioni (650 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

     Le quote autorizzate per gli anni 1989-1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     Sul medesimo capitolo 6277 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 325 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 26.

     Gli oneri previsti dall'articolo 26/bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 6267 istituito 9 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 con decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     La denominazione del precitato capitolo 6267 viene così modificata: «Finanziamenti alle Comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale.».

     Per le finalità previste dall'articolo 26/ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 1.229.950.000 per l'anno 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria XI - il capitolo 6280 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane per la progettazione, I'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.229.950.000 per l'anno 1986.

     Al predetto onere di lire 1.229.950.000 si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 22 gennaio 1986.

- capitolo 6184, lire 650.000.000

- capitolo 6267, lire 579.950.000

     Sul medesimo capitolo 6280 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.229.950.000, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del già citato stato di previsione.

 

     Art. 27.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 16 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, che presentano sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, esclusi gli articoli 16, 17 e 18.

[2] Norme integrative e sostitutive della L.R. 8 aprile 1982, n. 22, già inserite nel testo originario.

[3] Lettera già inserita nel testo della legge originaria.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[5] Comma già inserito nel testo della legge originaria.

[6] Vedi la revoca di cui all'art. 80 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[7] Vedi la revoca della presente autorizzazione di spesa disposta, a decorrere dall'anno 1987, dall'art. 52 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19, nonché in generale la predetta norma.