Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 25/10/2004 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati). |
Art. 3. (Programmi di formazione). |
Art. 4. (Selezione di personale nei Paesi esteri). |
Art. 5. (Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro). |
Art. 6. (Attività di informazione e assistenza). |
Art. 7. (Promozione dell’autorganizzazione). |
Art. 8. (Azioni di supporto e accompagnamento). |
Art. 9. (Interventi di sostegno economico). |
Art. 10. (Monitoraggio e verifica degli interventi). |
Art. 11. (Norme finanziarie). |
§ 5.4.148 – L.R. 25 ottobre 2004, n. 24. [1]
Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare.
(B.U. 27 ottobre 2004, n. 43).
Art. 1. (Oggetto).
1. Nelle more dell’approvazione della disciplina generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
2. Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione [2].
Art. 2. (Inserimento nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati).
1. I Comuni, le Province, la Regione, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale concorrono in via privilegiata all’inserimento dell’attività di assistenza familiare nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari integrati.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
Art. 3. (Programmi di formazione).
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare.
2. Le iniziative formative sono dirette in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua italiana.
3. Le iniziative formative sono organizzate secondo modalità che favoriscono l’apprendimento anche al domicilio della persona assistita. La frequenza è gratuita.
4. Il positivo completamento del percorso formativo comporta il rilascio di un attestato di frequenza che ha valore di credito formativo per il conseguimento dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa statale e regionale in ambito sociosanitario. Il possesso di titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, è valutato quale credito formativo per l’accesso ai percorsi di qualificazione professionale di cui al presente articolo ed ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 4. (Selezione di personale nei Paesi esteri). [3]
1. La Regione realizza azioni finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza familiare ai sensi dell’articolo 23 della
Art. 5. (Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro).
1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 41 bis della
2. Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni trasmettono gli elenchi di cui al comma 1 ai Comuni e ai Centri per l’impiego di riferimento.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli elenchi e le modalità di pubblicazione, i requisiti soggettivi di iscrizione, le modalità di aggiornamento e gli obblighi degli iscritti.
Art. 6. (Attività di informazione e assistenza).
1. Gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni garantiscono attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale addetto all’assistenza familiare.
2. Le attività di cui al comma 1, da attuare anche con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, sono dirette in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale, e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare regolari condizioni di vita e di lavoro.
Art. 7. (Promozione dell’autorganizzazione).
1. Al fine di valorizzare la responsabilità delle famiglie nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del welfare territoriale, i Comuni associati favoriscono e sostengono le forme di autorganizzazione delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare che assicurano le attività di cui all’articolo 6 e in particolare la sostituzione temporanea di unità lavorative impiegate, il disbrigo di pratiche amministrative relative alle stesse e la qualificazione delle risorse umane. Le iniziative possono essere assunte anche con la partecipazione diretta delle istituzioni locali.
2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e i requisiti organizzativi delle forme di autorganizzazione di cui al comma 1.
Art. 8. (Azioni di supporto e accompagnamento).
1. I Comuni, in concorso con le Aziende per i servizi sanitari, assicurano azioni di accompagnamento, supporto e supervisione individuale del personale addetto all’assistenza familiare, anche nell’ambito delle iniziative formative di cui all’articolo 3.
Art. 9. (Interventi di sostegno economico). [4]
[1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l’accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente [5].
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro [6].
3. La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento [7].
4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all’assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 3 [8].
5. I contributi sono cumulabili con l’assegno di cura e assistenza di cui all’articolo 32 della
6. Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale [10].
7. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni appositi finanziamenti. La ripartizione delle risorse regionali tra gli Enti gestori avviene in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne residente nell’ambito territoriale di riferimento.
8. È abrogato, con decorrenza dall’1 gennaio 2005, il comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 10. (Monitoraggio e verifica degli interventi).
1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, le Aziende per i servizi sanitari, le associazioni, gli enti e le istituzioni del privato sociale attivano processi di informazione, monitoraggio e verifica, a livello locale, della consistenza dell’attività di assistenza familiare e degli effetti prodotti sul sistema dei servizi territoriali con gli interventi di cui alla presente legge.
2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione. La Giunta regionale riferisce sugli stessi alla Commissione consiliare competente.
Art. 11. (Norme finanziarie).
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 trovano copertura finanziaria nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.
2. La legge finanziaria regionale determina l’entità della spesa e la copertura finanziaria degli interventi di cui all’articolo 4.
3. I Comuni associati assicurano copertura finanziaria agli interventi di cui all’articolo 7 mediante quote del Fondo sociale regionale, individuate a livello di ambito socio-assistenziale.
4. Per le finalità di cui all’articolo 9, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4671 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla Rubrica n. 310 - Servizio interventi e servizi sociali, con la denominazione «Trasferimenti ai Comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell’assistenza familiare».
5. All’onere di 1.000.000 di euro per l’anno 2005 derivante dal comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico).
[1] Abrogata dall'art. 43 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 31 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 5 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[9] Comma così sostituito dall’art. 20 della
[10] Comma sostituito dall’art. 20 della