§ 2.9.1 - L. 18 giugno 1931, n. 987. [*]
Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:18/06/1931
Numero:987


Sommario
Art. 1.      Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve [...]
Art. 2.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai commissari provinciali per le malattie delle piante, i [...]
Art. 3.      I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, [...]
Art. 4.      Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari [...]
Art. 5.      Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del regno solo se provenienti da vivai, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata [...]
Art. 6. 
Art. 7.      I conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata [...]
Art. 8.      Il ministero per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del ministero delle corporazioni, può, con suo decreto
Art. 9.      I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal ministero stesso, hanno le seguenti [...]
Art. 10.      I proprietari di terreni, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e tutti gli altri comunque interessati all'azienda, quando vi siano piante attaccate da malattia o insetti diffusibili, [...]
Art. 11.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può
Art. 12. 
Art. 13.      I consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo
Art. 14. 
Art. 15.      I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma della lettera b) del precedente art. 11 assumono la denominazione di consorzi per la viticoltura, hanno durata illimitata e circoscrizione [...]
Art. 16.      Per i consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono [...]
Art. 17.      Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresì essere costituiti consorzi per qualsiasi altra coltivazione che [...]
Art. 18.      I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresì il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonché la facoltà di [...]
Art. 19. 
Art. 20.      I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facoltà, per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in federazioni nazionali
Art. 21.      Presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del comitato consultivo di cui al regio decreto 30 [...]
Art. 22.      Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'ufficio centrale presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti
Art. 23.      I consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal ministero [...]
Art. 24. 
Art. 25.      Il ministro per l'agricoltura e le foreste esercita la vigilanza sui consorzi e può in ogni tempo scioglierne la commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore [...]
Art. 26.      Ai membri del consiglio di amministrazione ed ai commissari straordinari residenti fuori della sede del consorzio, compete il rimborso delle spese di viaggio
Art. 27.      La direzione tecnica dei consorzi obbligatori di cui ai precedenti art. 15, 16 e 17 è affidata a personale specializzato. La nomina di tale personale ha luogo in seguito a concorso da bandirsi [...]
Art. 28.      Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità, su parere del comitato per la difesa contro le malattie [...]
Art. 29.      Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla [...]
Art. 30.      Gli istituti di credito agrario, creati col regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati [...]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.      In caso di cessazione del consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo [...]
Art. 34.      Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 2000 senza pregiudizio delle [...]
Art. 35.      Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sarà provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli [...]
Art. 36.      E' abrogata la legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, ad eccezione dell'art. 19 [...]
Art. 37.      I consorzi per la viticoltura, già esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'intero anno 1930 in base alle disposizioni del [...]


§ 2.9.1 - L. 18 giugno 1931, n. 987. [*]

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(G.U. 24 agosto 1931, n. 194).

 

TITOLO I

VIGILANZA SUI VIVAI, SUGLI STABILIMENTI DI SELEZIONE DI SEMI

E SULLA IMPORTAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI.

 

Art. 1.

     Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste, al regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al consiglio provinciale dell'economia.

     I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino già il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denuncia al prefetto della rispettiva provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma.

     I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

 

     Art. 2.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai commissari provinciali per le malattie delle piante, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1 ed i rispettivi prodotti, ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

     I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte dagli articoli seguenti e rigorosamente eseguite.

     Nel caso di infezioni dichiarate pericolose, potrà essere ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

     La presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca della autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del regio osservatorio per le malattie delle piante.

     Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso ricorso entro un mese di tempo dal giorno della notificazione della ordinanza. Il ministro per l'agricoltura e le foreste si pronuncerà udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

     Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al regio osservatorio per le malattie delle piante, al commissario provinciale per le malattie delle piante, al consiglio provinciale dell'economia e al ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 3.

     I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

     Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione.

     I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresì, libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

 

     Art. 4.

     Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie e i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati con le operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

     La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale, però, non può oltrepassare la larghezza di metri 10 intorno alla prima.

     La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del 50 per cento dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il 40 per cento farà carico alla provincia e per il dieci per cento al consorzio per la viticoltura.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può tuttavia concedere speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, da emanarsi di concerto col ministero delle finanze, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni ed affittuari coltivatori diretti dei fondi danneggiati.

 

     Art. 5.

     Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del regno solo se provenienti da vivai, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della presente legge.

     Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero dell'autorizzazione e la regia prefettura che l'ha rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonché la data, il numero della autorizzazione e la regia prefettura che l'ha rilasciata, e il nome, cognome e indirizzo del destinatario, nonché la stazione cui sono diretti.

     Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal competente regio osservatorio per le malattie delle piante o dal commissariato provinciale per le malattie delle piante.

     Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli istituti di fitopatologia, ai regi osservatori per le malattie delle piante, ai commissariati provinciali per le malattie delle piante e in generale agli istituti scientifici.

     Le piante, parti di piante o semi di cui è ammessa l'importazione dall'estero, previa visita fitopatologica, circoleranno nel regno secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste.

     E' vietato il commercio ambulante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione.

     I produttori, i vivaisti e i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1°, possono tuttavia vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di garanzia che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6. [1]

     Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite non potranno essere per alcuna ragione esportate in località risultanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente sottoposte a disinfezione.

     E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da località infette o sospette di infezione fillosserica a località ugualmente infette o sospette: qualora però esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione.

     I limiti di estensione dei territori da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica saranno stabiliti volta per volta con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del regno quali che ne siano la provenienza e la destinazione.

 

     Art. 7.

     I conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata conoscenza alla regia prefettura e al regio osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonché qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni [2].

     La omissione delle denuncie di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire 1000 e può dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.

 

     Art. 8.

     Il ministero per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del ministero delle corporazioni, può, con suo decreto:

     a) sospendere la importazione ed il transito nel regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

     b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può avere luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

     c) dettare norme e modalità da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente;

     d) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;

     e) disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

 

     Art. 9.

     I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal ministero stesso, hanno le seguenti facoltà:

     a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonché dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

     b) vietare l'introduzione nel regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;

     c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

     Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.

 

TITOLO II

OPERAZIONI E CONSORZI DI DIFESA DELLE COLTIVAZIONI

 

     Art. 10.

     I proprietari di terreni, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e tutti gli altri comunque interessati all'azienda, quando vi siano piante attaccate da malattia o insetti diffusibili, possono riunirsi, per l'opera di difesa, in consorzi volontari, comunali, intercomunali e provinciali, temporanei o permanenti [3].

     Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della sezione agraria e forestale del consiglio provinciale dell'economia.

     In caso di consorzi intercomunali costituiti fra comuni appartenenti a provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.

     Del riconoscimento del consorzio deve essere data comunicazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 11.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

     a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

     b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse [4].

 

     Art. 12. [5]

 

     Art. 13.

     I consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

     a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;

     b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

     c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 14. [6]

     Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

     La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

 

TITOLO III

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO ED

INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI.

 

     Art. 15.

     I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma della lettera b) del precedente art. 11 assumono la denominazione di consorzi per la viticoltura, hanno durata illimitata e circoscrizione provinciale o interprovinciale. La sede dei consorzi provinciali è nel capoluogo della provincia. Quella dei consorzi interprovinciali è stabilita con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante [7].

     Detti consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti.

     I consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi consorzi per la viticoltura.

     Ai consorzi per la viticoltura il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

     La contribuzione annua per i consorzi per la viticoltura è corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla commissione amministratrice entro il limite massimo di lire 2 e di lire 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati.

     Detta contribuzione potrà essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di lire 5 e lire 2,50 previa autorizzazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attività economica di ciascun consorzio.

     Per la frazione di ettaro la contribuzione sarà intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della metà per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro.

     Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.

 

     Art. 16.

     Per i consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge.

     Per i detti consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'art. 5 del regio decreto- legge 12 agosto 1927, n. 1754.

 

     Art. 17.

     Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresì essere costituiti consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale.

     A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede [8].

     Per gli anzidetti consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sarà fissata dalla relativa commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

 

     Art. 18.

     I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresì il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonché la facoltà di destinare, in relazione alle possibilità ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono.

     I regolamenti interni dei consorzi sono soggetti all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste [9].

 

     Art. 19. [10]

     La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi.

 

     Art. 20.

     I consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facoltà, per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in federazioni nazionali.

     L'amministrazione della federazione è demandata ad una commissione costituita da otto membri, di cui due eletti tra i presidenti e due tra i vicepresidenti delle commissioni amministratrici dei consorzi federati, uno nominato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dalla confederazione fascista degli agricoltori, uno dalla confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno dal sindacato fascista dei tecnici agricoli [11].

     Il presidente e il vice-presidente della federazione sono eletti dalla assemblea nel proprio seno, fra i datori di lavoro dell'agricoltura il primo, fra i lavoratori dell'agricoltura il secondo [12].

     Le commissioni esaminatrici delle federazioni durano in carica tre anni, dopo il quale termine debbono essere rinnovate. I loro membri però possono essere rieletti [12].

     I regolamenti interni delle federazioni sono soggetti all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste [12].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 21.

     Presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del comitato consultivo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923.

     Il comitato medesimo è presieduto dal sottosegretario del ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

     dal direttore generale dell'agricoltura, vice-presidente;

     dal direttore generale della produzione industriale e scambi;

     dal direttore generale della sanità pubblica;

     dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico;

     dal comandante generale della milizia nazionale forestale;

     da un rappresentante del ministero delle colonie;

     da un rappresentante della confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

     da un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

     da un rappresentante del sindacato fascista dei tecnici agricoli;

     da un rappresentante dell'istituto nazionale per l'esportazione;

     da cinque membri, nominati dal ministro per l'agricoltura e le foreste, dei quali, quattro scelti fra i direttori dei regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e fra i direttori degli istituti scientifici delle scuole superiori di agraria e delle università che abbiano particolare competenza nella materia ed un direttore di cattedra ambulante di agricoltura.

     I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Al comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni stabilite nella presente legge, nonché lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il funzionamento del comitato verrà disciplinato col regolamento di cui all'art. 4.

 

     Art. 22.

     Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'ufficio centrale presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti:

     1° gli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

     2° i regi osservatori per le malattie delle piante;

     3° i commissariati provinciali per le malattie delle piante.

     Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

     a) la regia stazione di patologia vegetale di Roma e la regia stazione di entomologia agraria di Firenze;

     b) i laboratori di patologia vegetale presso i regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il regio laboratorio crittogamico di Pavia, i laboratori di entomologia agraria e di patologia vegetale presso il regio istituto superiore di Portici, il laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino.

     Ai regi osservatori per le malattie delle piante sono affidati la vigilanza all'interno, quella sull'importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà secondo le esigenze dei servizi e la disponibilità dei mezzi e del personale.

     I commissariati provinciali sono affidati alle cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle cattedre stesse. Ai commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, può essere demandato il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai consorzi di difesa di cui al titolo II della presente legge, nonché quello della direzione locale delle operazioni di lotta dichiarate obbligatorie.

     Gli ispettori per le malattie delle piante e i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del ministero dell'agricoltura e delle foreste quali delegati per i servizi di ispezione di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonché per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il ministero credesse loro affidare.

 

     Art. 23.

     I consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

     Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

     I funzionari della milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a denunciare alla cattedra ambulante di agricoltura della provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

 

     Art. 24. [13]

     I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     La Commissione amministratrice è composta:

     a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

     b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle provincie in cui s'estende il comprensorio del Consorzio;

     c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

     d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

     e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati all'attività del Consorzio;

     f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alla lettera c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

     Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca o di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle provincie in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

     I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e).

 

     Art. 25.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste esercita la vigilanza sui consorzi e può in ogni tempo scioglierne la commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore ad un anno.

 

     Art. 26.

     Ai membri del consiglio di amministrazione ed ai commissari straordinari residenti fuori della sede del consorzio, compete il rimborso delle spese di viaggio.

     Tali spese sono a carico dei consorzi.

 

     Art. 27.

     La direzione tecnica dei consorzi obbligatori di cui ai precedenti art. 15, 16 e 17 è affidata a personale specializzato. La nomina di tale personale ha luogo in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, o mediante chiamata dei funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella B del regio decreto 19 marzo 1931, n. 247. Il trattamento economico sarà stabilito nel regolamento stesso [14].

     Fino a quando i consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sarà mantenuta gratuitamente dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura.

 

     Art. 28.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità, su parere del comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto alcun indennizzo.

     La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati.

     La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata.

     I comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini tale onere, con la retribuzione ai soli bisognosi.

     Ove i comuni non impongano le prestazioni di opere ritenute necessarie, il prefetto provvederà con apposita ordinanza, su proposta del delegato del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia.

 

     Art. 29.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

     La spesa occorrente potrà essere anticipata dal ministero, ma di essa la metà dovrà, in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

     Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa [15].

 

     Art. 30.

     Gli istituti di credito agrario, creati col regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere, ai consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente sia per le spese inerenti ad altri compiti ad essi affidati dalla presente legge.

     Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo.

 

     Art. 31. [16]

     Per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai consorzi di cui ai precedenti articoli, per il rimborso delle spese sostenute dai consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa e degli aggi di riscossione, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme della procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

     L'ammontare dei ruoli predetti è dato, altresì, in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi.

     Gli agenti della riscossione sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai consorzi, sul carico dei rispettivi ruoli, ed a versarne l'importo ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura ed a spese dei comuni compresi nella circoscrizione del consorzio.

 

     Art. 32. [17]

     Nel caso in cui due o più consorzi comunali, intercomunali, provinciali o interprovinciali siano costituiti, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 15, 16 e 17, per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse, nella stessa circoscrizione territoriale, essi possono essere riuniti in unico consorzio, il quale è amministrato da una sola commissione, ma tiene gestione separata per ognuna delle attività relative alle singole coltivazioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento previsto nel precedente art. 4.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di aumentare il numero dei membri della commissione amministratrice per quanto riguarda i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 24.

 

     Art. 33.

     In caso di cessazione del consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di consorzi obbligatori, al consiglio provinciale dell'economia, che è tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

 

     Art. 34.

     Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando e dal codice penale per i reati in esso previsti.

     Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

     E' data facoltà al governo del re di stabilire, nel regolamento di cui all'art. 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a lire 1000.

 

     Art. 35.

     Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sarà provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 36.

     E' abrogata la legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, ad eccezione dell'art. 19 della legge stessa, nonché ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 37.

     I consorzi per la viticoltura, già esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'intero anno 1930 in base alle disposizioni del precedente art. 15.

 


[*] Abrogata dall'art. 58 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 agosto 1960, n. 870.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[9] Comma aggiunto dall'art. 8 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[10] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 dicembre 1932, n. 1933.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[12] Comma aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[12] Comma aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[12] Comma aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 11 agosto 1960, n. 870.

[14] Comma così sostituito dall'art. 11 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 11 agosto 1960, n. 870.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 23 giugno 1932, n. 913.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1530.