Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 15/03/2012 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario |
Art. 2. Disposizioni nel settore sociale e del lavoro |
Art. 3. Semplificazione e contenimento della spesa |
Art. 4. Autorizzazioni di spesa |
Art. 5. Interventi urgenti anticrisi |
Art. 6. Copertura finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.2.217 - L.R. 15 marzo 2012, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).
(B.U. 16 marzo 2012, n. 11)
Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, rispetto all’annualità 2009, in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l’incremento delle sotto elencate quote di compartecipazioni erariali devolute derivante dal loro naturale andamento è stimato per l’anno 2012 nella misura accanto alle stesse indicata:
a) imposta sul reddito (IRE) euro 543.000.000
b) imposta sul reddito delle società (IRES) euro 54.000.000
c) imposta di fabbricazione euro 9.000.000
d) proventi derivanti da nuove compartecipazioni euro 353.000.000
e) imposta sul valore aggiunto euro 333.000.000
f) imposte sostitutive euro 7.000.000
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2011, stimato in complessivi euro 800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d’investimento così come indicate dall’articolo 3, commi 16-21 della
a) euro 500.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
b) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
c) euro 134.241.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
3. La contrazione dei mutui di cui al comma 2 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2012; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2012 euro 17.000.000
2013 euro 24.105.000
2014 euro 40.000.000
b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2012 euro ---
2013 euro ---
2014 euro ---
5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della
7. [I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della
8. Non si applicano per gli anni 2012 e 2013 gli articoli 38, comma 5, e 60, commi 7, 8 e 8 ter della
9. In sede di predisposizione del rendiconto generale della Regione per l’anno 2011, le somme sussistenti nel conto dei residui quali residui di stanziamento sono dichiarate economia di spesa e cancellate dalle scritture contabili.
10. Il comma 9 non si applica a residui di stanziamento destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali e a quelli aventi le seguenti destinazioni sussistenti in conto dei capitoli per ciascuno indicati:
a) fondo per lo sviluppo e la competitività, capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010);
b) fondo di garanzia a favore delle imprese capitolo SC08.0005 (UPB S08.01.001);
c) interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax, capitolo SC06.0535 (UPBS06.03.017);
d) interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell’anno 2008, capitolo SC04.0389 (UPB S04.03.004);
e) interventi di cui all’articolo 5 comma 19 della
11. Al fine di dare piena attuazione:
a) agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme non impegnate nell’esercizio 2011, già destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);
b) agli interventi previsti per l’occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell’anno 2012 a condizione che afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite nell’anno 2011 di accordi in corso di perfezionamento. Le somme impegnate entro il 31 dicembre 2011, relative a procedure di evidenza pubblica bandite ed aggiudicate nell’anno 2011, che si rendono disponibili a seguito di revoca del beneficio o di rinuncia da parte dell’avente diritto, sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
12. Per garantire la copertura di spesa dei bandi per l’erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell’esercizio di competenza con impegni assunti ai sensi dell’articolo 38 della
13. Per evitare la formazione di residui passivi, le autorizzazioni di spesa per interventi che si attuano in più anni, sono ripartite sugli stanziamenti del bilancio pluriennale in ragione delle effettive esigenze di cassa; qualora l’intervento superi l’arco temporale del bilancio pluriennale, i bilanci degli anni successivi ne devono tenere conto.
14. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 13, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori interessati di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, predispone il programma di spesa degli interventi che si attuano in più anni, finalizzato ad una elaborazione coerente del bilancio pluriennale. Il programma contiene l’importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione, i tempi di realizzazione e le relative scadenze, che costituiscono la base per l’assunzione dei correlati impegni di spesa. Il mancato rispetto del termine per l’avvio dell’intervento comporta il definanziamento dell’intervento medesimo.
15. Il programma di cui al comma 14 costituisce apposita tabella da allegare alla legge finanziaria della manovra finanziaria dell’esercizio successivo a quello della sua predisposizione.
16. Nelle direttive per l'anno 2012, predisposte ai sensi dell'articolo 43 della
17. [Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 marzo 2012, sono erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota stanziata nell'esercizio in corso del fondo di cui all'articolo 10 della
18. [La disposizione di cui al comma 17 si applica fino alla definizione di modalità che consentano il trasferimento dell'80 per cento della quota stanziata nel fondo entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, ferma restando la spesa del 90 per cento del trasferimento medesimo] [4].
19. Una quota fino al 25 per cento dello stanziamento autorizzato in conto dell’UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628) può essere utilizzata anche per incrementare le risorse di cui alla
20. Alla definizione dell’ammontare delle risorse destinate ai pacchetti integrati di agevolazione (PIA) possono concorrere gli stanziamenti autorizzati nelle varie leggi di incentivazione relative ai settori produttivi interessati nei PIA medesimi.
21. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto disposto per gli strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese dall’articolo 25, commi da 1 a 6, della
22. Le somme stanziate in conto competenza del bilancio della Regione destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, quota indistinta, sono erogate a favore delle aziende sanitarie quali acconti e conguagliate nell’esercizio successivo.
23. Le somme stanziate e non impegnate nell’esercizio 2011 ai sensi dell’articolo 10 della
24. Al fine di ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, i finanziamenti regionali concessi a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche possono, in tutto o in parte, intendersi incassati nella misura dei pagamenti effettuati a decorrere dal 1° giugno 2012 nei confronti delle imprese appaltatrici.
25. Nella lettera a) del comma 29 dell’articolo 18 della
26. Al comma 7 dell’articolo 2 della
a) le parole da: “assunzioni di personale” a: “onere è” sono sostituite dalle seguenti: “assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del
b) la cifra “40 per cento” è sostituita da “50 per cento”;
c) dopo le parole: “legge n. 122 del 2010” sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell’articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla
27. [Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
28. Al punto 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della
29. [Sono trasferite alla Presidenza della Regione, che le esercita anche tramite la società in house della Regione autonoma della Sardegna “Sardegna IT”, le competenze inerenti la progettazione, gestione ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale, con esclusione del progetto scuola digitale, compresi i sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della Regione, il Sistema informativo sanitario, la Rete telematica regionale ed i sistemi di telefonia; alla società Sardegna IT è altresì affidata la gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e il Centro servizi regionale (CSR). La società in-house Sardegna IT opera sotto il controllo della Presidenza della Regione] [6].
Art. 2. Disposizioni nel settore sociale e del lavoro
1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nel settore socio-assistenziale e del lavoro è confermata la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della
2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall’articolo 34 della
a) euro 15.000.000 destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) euro 87.043.000, di cui 37.043.000 sussistenti nel conto dei residui, destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) euro 19.000.000 destinati al programma “Ritornare a casa” di cui all’articolo 17, comma 1, della
d) euro 9.000.000 (UPB S05.03.005) destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004);
e) euro 46.900.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).
3. L’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell’anno 2012, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all’UPB S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti carente. L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano un punteggio da 0 a 5 della “scheda salute”.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale concernenti atti di indirizzo, criteri di spesa e stanziamenti del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall’articolo 34 della
5. I contributi di cui all’articolo 10, comma 4, della
6. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all’articolo 17, comma 2, della
7. Per garantire l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 73, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera c) della
8. È concesso un contributo straordinario di euro 300.000 a favore della Provincia di Nuoro per l’acquisto degli arredi e completamento del Centro di riabilitazione “Fondazione Marreri Onlus” per persone con autismo e disturbi generalizzati e pervasivi dello sviluppo (UPB S07.10.005).
9. Al comma 13 dell’articolo 5 della
10. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della
a) euro 8.000.000 per un programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento di persone disoccupate o inoccupate (UPB S06.06.004);
b) euro 3.000.000 per interventi inerenti lavoratori socialmente utili (UPB S06.06.004);
c) euro 3.000.000 per interventi a sostegno di lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensione di lavoro (UPB S06.06.004);
d) euro 3.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori (UPB S06.06.004);
e) euro 11.500.000, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina dei centri servizi per il lavoro (CSL), dei centri servizi per l’inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale, ai fini della prosecuzione delle attività, e fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 6 della
f) euro 4.000.000 per un programma di interventi per lo sviluppo del Servizio civico volontario (UPB S06.06.004);
g) euro 1.000.000 per l’attuazione dei centri territoriali della rete dei servizi per il lavoro (UPB S06.06.004).
11. Nel comma 11 dell’articolo 6 della
12. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2013 nell’articolo 6, comma 11, della
13. La Regione è autorizzata ad anticipare e integrare le assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche per gli anni 2012, 2013, 2014 con uno stanziamento di euro 500.000 annui (UPB S03.02.001).
Art. 3. Semplificazione e contenimento della spesa
1. A partire dall’anno 2012 il Servizio sanitario regionale non è finanziabile in deficit.
2. Fermi i casi di risoluzione del contratto dei direttori generali di azienda sanitaria e/o ospedaliera dedotti nel contratto individuale di lavoro, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale che non raggiunga la percentuale minima, preventivamente fissata secondo criteri omogenei predefiniti ed uniformi nel territorio regionale, degli obiettivi definiti dall’Amministrazione regionale per il periodo considerato nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, e l’equilibrio economico finanziario di bilancio rispetto alla preventiva assegnazione delle risorse finanziarie.
3. Il mancato utilizzo delle risorse comunitarie nei termini previsti dai rispettivi regolamenti e dalle relative direttive regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, che comporti il disimpegno automatico da parte dell’Unione europea delle risorse assegnate implica, per i dirigenti responsabili di linea, una riduzione del trattamento di risultato non inferiore al 50 per cento; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, di concerto con l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente intervento.
4. L’articolo 1 della
“Art. 1 (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure)
1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L’elenco è trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. L’elenco può essere aggiornato nel corso dell’anno con la medesima procedura.
3. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, possono essere alienati previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.
4. Per la vendita di alloggi e fabbricati adibiti ad abitazione si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 della
5. Negli altri casi la vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall’articolo 73, lettera c), del
6. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall’articolo 591, comma 2, del Codice di procedura civile.
7. Il ricorso al sistema della trattativa privata per la scelta dell’acquirente può avvenire:
a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto risulti infruttuoso;
b) quando il valore di stima dell’immobile sia pari o inferiore a 100.000 euro.
8. Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto, è ammesso:
a) quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi dei commi 5 e 7;
b) nel caso il valore di stima dell’immobile sia inferiore a 50.000 euro;
c) nel caso di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a sé stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d’uso derivanti dalla interclusione o che non siano da soli suscettibili di alcuna utilizzazione produttiva;
d) nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva [7].
9. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della
10. Una quota sino al 30 per cento delle risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile è destinata all’acquisizione e razionalizzazione degli immobili della Regione, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house utilizzati a fini istituzionali.”.
5. Al fine del contenimento della spesa regionale le pubbliche amministrazioni, comprese le università sarde, che usufruiscano di finanziamenti da parte della Regione, predispongono i progetti necessari alla realizzazione di opere o alla esecuzione di lavori che riguardino il proprio patrimonio immobiliare con incarichi al proprio personale professionalmente abilitato, applicando le vigenti disposizioni in materia.
6. A decorrere dall’anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all’estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall’ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all’attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte svolte nel territorio regionale e nazionale. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dalle relative norme contrattuali, da parte del personale dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l’utilizzo [8].
7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all’articolo 6, comma 1, del
9. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2011, determina con propria deliberazione, l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dall’articolo 6, del
10. Gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché le società a totale partecipazione regionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;
c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.
11. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 10, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, in sede di predisposizione della manovra finanziaria, specifiche direttive.
12. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione dei costi degli organi e degli apparati amministrativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte nella misura del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli assessori della Regione di cui alla
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori competenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, è determinato il compenso massimo riconoscibile ai direttori generali degli enti e delle agenzie nonché ai direttori generali nominati ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della
14. Al comma 3 dell’articolo 20 della
15. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della
16. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della
17. Gli oneri del personale di cui all’articolo 7 della
18. Il comma 1 dell’articolo 29 della
“1. La Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, finanziamenti per la predisposizione e attuazione di progetti finalizzati ad incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all’anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro. Per il raggiungimento di tali obiettivi i medesimi finanziamenti possono essere utilizzati anche a titolo di cofinanziamento per la partecipazione da parte delle province a progetti regionali, nazionali o comunitari aventi analoga finalità.”.
19. Il comma 2 dell’articolo 72 della
“2. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente per materia, ai sensi dell’articolo 19 della
20. Le convenzioni aventi ad oggetto la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi di rotazione e assimilati, sono stipulate dagli assessorati competenti nella materia a cui il fondo afferisce nell’ambito dell’accordo quadro concluso dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 59 del
21. La Regione entro sessanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria annuale eroga il 70 per cento del contributo concesso a favore delle associazioni ed organizzazioni beneficiarie di finanziamento regionale. Il saldo è erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da rendersi sotto forma di autocertificazione, ai sensi del comma 22.
22. Il rendiconto dell’utilizzo di contributi o altre erogazioni ricevuti dall’Amministrazione regionale è reso nella forma autocertificatoria prevista dal
23. L’Amministrazione regionale cura il recupero dei crediti, accertati da parte della Presidenza e di ogni assessorato competente per materia, in via amministrativa, bonaria e coattiva, e in via giudiziale; le relative procedure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
24. All’affidamento, tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, dell’attività di recupero dei crediti, di cui all’articolo 10, comma 14, della
25. Restano fermi gli accordi transattivi già conclusi in forza dell’articolo 27, commi 9 e 12, della
26. Alla declaratoria di inesigibilità dei crediti, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito, provvede ciascun assessorato competente per materia. La Giunta regionale definisce, su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e previo parere della Direzione generale dell’Area legale, criteri, presupposti, e procedure per la declaratoria di inesigibilità del credito.
27. Le indennità stabilite dell’articolo 1, comma 6, della
28. Il comma 20 dell’articolo 18 della
“20. Ai fini dell’accesso all’esenzione IRAP prevista dall’articolo 17, comma 5, della
29. Nell’articolo 19 della
30. I trasferimenti dal fondo di competitività e sviluppo destinati alla realizzazione di opere pubbliche sono effettuati secondo le modalità stabilite per l’erogazione dei finanziamenti dall’articolo 6, comma 16, della
31. A decorrere dall’anno 2012 il contributo annuo di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d) della
32. A decorrere dall’anno 2012 l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della
33. Il termine previsto dall’articolo 40, comma 1, della
34. Le risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari che non soggiacciano alle regole sull’utilizzo delle risorse liberate stabilite dal comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1, 2000/2006 e dal QSN 2007/2013, sono da considerarsi risorse addizionali per lo sviluppo e sono destinate a incrementare la quota del cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2007/2013 nonché ulteriori interventi regionali funzionali all’attuazione della strategia da questa definita. Le disponibilità sussistenti in conto dei vari capitoli di bilancio relativi alla programmazione comunitaria 2007/2013 sono ricondotte ad un unico fondo distinto per fonte di finanziamento; i capitoli di spesa in capo ai responsabili dell’attuazione sono dotati, mediante decreto dell’Assessore competente in materia, delle risorse solo a seguito della definizione dei provvedimenti di spesa. Al cofinanziamento dei programmi comunitari concorrono inoltre le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo e le risorse addizionali previste da specifiche leggi regionali o nazionali.
35. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4 quater della
36. Il rimborso dei versamenti volontari a titolo di tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, effettuati nei tre anni antecedenti alla cessazione dell’efficacia dell’articolo 4 della
37. Negli enti, agenzie, aziende regionali nonché nelle società a totale o prevalente partecipazione regionale, è vietato l’uso di fondi pubblici, ancorché allocati in capitoli di bilancio per le pubbliche relazioni o per fondi di rappresentanza, per l’acquisto di regali o gadget e per l’invio di comunicazioni augurali.
38. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del
39. Al fine di dare rapida definizione alle operazioni di finanziamento da cui derivano crediti con importi scaduti ed insoluti, gli Assessorati competenti per materia autorizzano accordi transattivi speciali di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, della
40. Al fine di favorire ed accelerare un recupero di competitività delle aziende che operano nei comparti dell’acquacoltura intensiva e estensiva, della mitilicoltura e dell’ostricoltura all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti è autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui per la concessione di aiuti economici nell’ambito del limite stabilito dal regolamento CE n.875/2007 e successive modifiche e integrazioni relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
L’aiuto può essere erogato esclusivamente a favore di piccole e medie imprese che esercitano l’attività di acquacoltura intensiva (allevamento di pesci), di mitilicoltura e di ostricoltura come attività prevalente e/o esclusiva all’interno del territorio regionale e/o nelle acque territoriali prospicienti la Sardegna.
L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna procede all’espletamento delle procedure di erogazione degli aiuti ai beneficiari che ne facciano richiesta entro il limite massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (UPB S06.05.003).
41. È disposta la stipula di accordi quadro pluriennali con le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e delle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, al fine di garantire l’erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell’ acquacoltura.
42. Dopo il punto 4) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della
“4 bis. Spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace.”
Art. 4. Autorizzazioni di spesa
1. Al fine della compartecipazione alla realizzazione di un gasdotto destinato all’importazione di gas naturale dall’Algeria all’Italia attraverso la Sardegna (GALSI) è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 150.000.000 di cui euro 38.000.000 per l’anno 2012 a valere sulle risorse disponibili in conto del titolo di spesa 12.5.02 della contabilità speciale di cui alla
2. Per l’anno 2012 l’ammontare del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10 della
3. A decorrere dall’anno 2012 una quota pari al 3 per cento del fondo unico di cui al comma 1 dell’articolo 10, della
4. Gli enti locali aventi insufficiente capacità di spesa in relazione ad opere pubbliche di prioritario interesse ed urgenza, possono chiedere che la Regione definanzi i relativi importi per riversarli all’unione dei comuni designata dallo stesso ente locale perché provveda all’appalto e alla realizzazione delle opere previste. Le unioni di comuni così designate operano come ente tecnico di attuazione. Alle unioni di comuni è riconosciuto per tale funzione il 15 per cento delle spese generali del quadro economico.
5. Per gli interventi di recupero e di valorizzazione dei centri storici previsti dalla
6. Gli stanziamenti recati dall’UPB S04.10.001 in conto competenza nell’anno 2012, possono essere utilizzati anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie del bando 2011 di cui all’articolo 14 della
7. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, della
8. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S07.10.004).
9. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della
10. A valere sulle risorse stanziate in conto dell’UPB S01.03.010 per la realizzazione delle opere immediatamente cantierabili di cui all’articolo 5, comma 8, è autorizzata, per la realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico elevato nei territori comunali perimetrati dal PAI l’ulteriore spesa, già disposta dal comma 22 dell’articolo 5 della
11. Il comma 3 dell’articolo 8 della
“3. Per fare fronte alle azioni e studi in corso e a quelli successivi necessari ad affrontare l’emergenza della proliferazione di specie esotiche infestanti, in particolare nel Mar’e Foghe, è concesso all’Amministrazione provinciale di Oristano il contributo di euro 500.000 (UPB S04.06.002).”.
12. È autorizzata la spesa annua valutata in euro 1.000.000 per garantire l’attivazione e il funzionamento dell’Agenzia regionale della sanità di cui all’articolo 22 della
13. Considerata l’urgenza di intervenire sull’allestimento e l’organizzazione dei servizi della protezione civile è autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 500.000 (UPB S01.02.001).
14. Nel comma 7 dell’articolo 9 della
15. Al fine di migliorare la gestione e pianificazione del territorio, anche nell’ottica del recupero della fiscalità locale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della
16. Alla quota di cofinanziamento regionale al Programma di sviluppo rurale (PSR), pari a euro 13.070.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede attingendo alle disponibilità recate dall’UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628).
17. Le economie di spesa realizzate nei bandi per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 per la concessione di incentivazioni a favore delle imprese artigiane di cui alla
18. Sono riversate in conto entrate del bilancio della Regione le somme resesi disponibili, a seguito di provvedimenti di disimpegno, in conto residui del capitolo SC06.0277 per un importo di euro 18.750.000 per essere riassegnate, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, per euro 15.000.000 (UPB S06.02.006), per le finalità di cui all’articolo 16 della
19. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati dalle pregresse attività estrattive e/o industriali, ivi comprese la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori, è autorizzata nell’esercizio 2012, la spesa di euro 4.500.000, da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S04.06.005).
20. Per l’espletamento nell’anno 2012 di un bando finalizzato alla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari per l’installazione nella prima casa di impianti per il riscaldamento-raffreddamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e per altri sistemi innovativi, è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.500.000 in ragione di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (UPB S04.01.003).
21. Le economie di spesa realizzate nei bandi espletati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della
22. È autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per azioni di supporto e assistenza tecnica rivolte agli sportelli unici per le attività produttive e agli imprenditori per la gestione dei procedimenti unici SUAP anche in seguito all’entrata in vigore della riforma nazionale sullo sportello unico (UPB S01.04.001).
23. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento del proprio centro servizi, ai sensi dell’articolo 24, comma 17, della
24. Il contributo concesso al Consorzio di bonifica del Cixerri ai sensi degli articoli 4 e 10 della
25. A favore dei consorzi di bonifica è disposto uno stanziamento straordinario complessivamente pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 funzionale all’abbattimento dei costi di funzionamento, diretti ed indiretti, attinenti l’attività istituzionale degli enti, sostenuti dall’anno 2006 all’anno 2011. I criteri di ripartizione nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare (UPB S04.02.003).
26. Al fine di dare attuazione alle misure previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2011, n. 154 , è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 a valere sulle risorse programmate dalla Giunta regionale con la deliberazione 16 novembre 2011, n. 46/63, (UPB S06.04.009).
27. In deroga all'articolo 18, comma 42 della
28. In deroga all’articolo 18, comma 42, della
29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 14, della
30. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), della
31. Per l’anno 2012, a valere sullo stanziamento dell’UPB S05.04.001, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 1.000.000 a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione della manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles e per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna.
32. Per le finalità di cui all’articolo 6 della
33. A valere sulle risorse recate dall’UPB S05.03.005 una somma pari a euro 184.815 è destinata all’attuazione di progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare gli enti e organismi di cui all’articolo 32, commi 4 e 13, della
34. È autorizzata nel 2012 la spesa di euro 25.000.000 a favore dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe per il risanamento dei debiti relativi al personale e per la successiva trasformazione in ASP San Giovanni Battista di Ploaghe (UPB S05.01.001).
35. È autorizzata la spesa complessiva di euro 8.300.000 in ragione di euro 2.000.000 per l’anno 2012, di euro 2.900.000 per l’anno 2013 e di euro 3.400.000 per l’anno 2014 per essere destinata al finanziamento delle domande relative alla selezione “Invito a manifestare interesse” di cui alla
36. Per le finalità di cui all’articolo 32, comma 19, della
37. Per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND) (decreto del Ministero della salute dell’11 giugno del 2010) è autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 200.000 (UPB S05.03.08).
38. Il Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna ricerche è autorizzato a partecipare alla Fondazione IMC - Centro marino internazionale - onlus, organismo pubblico di ricerca con sede a Torregrande, Oristano.
39. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 10.000 a favore del Centro di documentazione e studi delle donne di Cagliari, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S03.01.003).
40. È autorizzata per gli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000 per il sostegno finanziario ed organizzativo agli sportelli linguistici sovracomunali a regia regionale, come previsto nel Progetto obiettivo 2.2 del Piano triennale degli interventi di promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda 2011-2013 di cui all’articolo 12 della
41. Per l’attuazione del programma Sardegna Speaks English è autorizzata, nell’anno 2012, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S02.01.014).
42. A valere sull’UPB S02.02.003 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, la spesa di euro 500.000 per l’erogazione di un contributo per lo svolgimento, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di formazione professionale, di attività finalizzate al pieno utilizzo della struttura realizzata con il contributo regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
43. [Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del
44. È autorizzata nell’anno 2012 la spesa di euro 21.500.000 per il potenziamento del programma Master and back quale integrazione regionale delle risorse di cui all’Asse IV del PO FSE 2007/2013. Quanto a euro 18.000.000 sono utilizzati, relativamente al bando 2011, per lo scorrimento dei percorsi di rientro, mentre 3.500.000 di euro sono riservati allo scorrimento delle graduatorie relative all’alta formazione. Ogni novanta giorni l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale presenta alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sullo stato di attuazione del programma e sul monitoraggio dei singoli progetti attivati (UPB S02.02.007).
45. Al fine di garantire il completamento del programma “Master and back - percorsi di rientro 2009”, attuato presso gli enti e le agenzie regionali, e di qualificare le esperienze sinora maturate dai beneficiari del programma medesimo negli specifici profili professionali, gli enti e le agenzie regionali ospitanti sono autorizzati al rinnovo dei contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, stipulati a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, per un ulteriore anno a partire dal loro termine naturale a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e che le risorse finanziarie siano reperite dagli stessi enti e agenzie regionali nei quadri economici relativi a specifiche attività di progetti ad essi assegnati, finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari.
46. Nell’articolo 1, comma 1, della
47. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della
48. Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all’articolo 35, commi 1 e 3, della
49. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari di cui alla
50. A favore della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, per il ripiano delle esposizioni debitorie, è autorizzata, nell'anno 2013, a titolo di anticipazione, la spesa di euro 10.000.000 da restituire in dieci anni, con rate annuali di euro 1.000.000 mediante compensazione in sede di erogazione del contributo ordinario annuale (UPB S05.04.003) [16].
51. Per favorire l’alta specializzazione nel settore della “chimica verde”, sia con riferimento ai processi industriali che a quelli energetici, agricoli e forestali, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati, con laurea specialistica o magistrale, nelle università sarde e per l’istituzione di un premio annuale a favore delle migliori tesi di laurea dei giovani laureati nelle università sarde. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per la selezione e l’erogazione delle borse di studio e dei premi (UPB S02.01.013).
52. Per gli anni 2012 e 2013 è autorizzata, a valere sull’UPB S03.02.002 la spesa di euro 80.000, di cui rispettivamente euro 27.000 in favore dell’Associazione culturale Casa museo Antonio Gramsci di Ghilarza, euro 27.000 in favore dell’Associazione Casa natale Antonio Gramsci di Ales, euro 16.000 in favore dell’Istituto studi e ricerche Antonio Gramsci di Cagliari ed euro 10.000 in favore della Biblioteca gramsciana onlus borgo di Ales. Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per cento a titolo di anticipazione su istanza semplice degli aventi titolo. Il saldo 2011, 2012 e 2013 è erogato previa presentazione di sola autocertificazione del responsabile legale attestante l’utilizzo di finanziamenti per l’attività svolta ai fini della promozione della figura di Antonio Gramsci.
53. In prosecuzione degli interventi attivati ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della
54. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 27, comma 5 della
55. La Regione, al fine di sostenere e potenziare il comparto ovi-caprino e in linea con i criteri previsti dall’articolo 1 della
Art. 5. Interventi urgenti anticrisi
1. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 94 della
2. [I progetti di cui al comma 1 sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. È data priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo, e di donne] [18].
2 bis. I comuni possono impiegare i predetti fondi esclusivamente per l'occupazione dei soggetti e con i vincoli di priorità di cui al comma 2, preferibilmente tramite il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato. Possono essere realizzati progetti che non utilizzino una quota superiore al 25 per cento delle risorse trasferite per le finalità di cui al comma 1, rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, con lavoratori disoccupati dotati delle necessarie specifiche professionalità e cofinanziati dagli stessi comuni con un contributo pari al 20 per cento, a valere sulle dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo unico istituito dalla
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, pena la decadenza dal finanziamento.
5. È autorizzata la spesa di euro 19.000.000 (UPB S02.03.006) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da ripartire a favore dei comuni secondo le seguenti finalità:
a) euro 10.000.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della
b) euro 9.000.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali.
6. [Il contributo previsto dal comma 5 può assumere carattere permanente a favore dei comuni che, per almeno un triennio, hanno realizzato o realizzino i previsti programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e che, dopo il primo triennio, concorrano al programma con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento dell’importo assegnato; agli oneri derivanti dagli anni successivi si provvede con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della
7. Gli interventi di cui all’articolo 40, comma 6, della
8. Le autorizzazioni di spesa per la realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili di cui all’articolo 4, comma 2, della
9. Una quota fino ad euro 2.000.000 dello stanziamento di cui al comma 8 per l’anno 2012 è destinata:
a) quanto a euro 1.500.000 alla copertura di spese per il ripristino di strutture pubbliche e di beni immobili di proprietà di enti locali danneggiati da eventi calamitosi o dolosi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio;
b) quanto a euro 500.000 per l’esecuzione di opere urgenti per il consolidamento e ripristino della sicurezza dell’ex Ospedale minerario di Montevecchio (UPB S01.03.010).
10. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per i bandi da indire ai sensi dell’articolo 4 della
a) lo stanziamento è destinato per il 30 per cento ad opere di interesse provinciale e per il 70 per cento ad opere di interesse comunale, dando priorità tra queste a quelle realizzate dai comuni in forma associata; alle percentuali si può derogare in carenza di progetti ammissibili per una tipologia di opere;
b) il termine per la presentazione delle domande per il bando per l’anno 2013 è stabilito al 28 febbraio 2013;
c) le province e i comuni procedono all’appalto dei lavori ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; il mancato rispetto del termine comporta il definanziamento dell’intervento;
d) gli impegni per il finanziamento sono assunti a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale sulla base dei tempi previsti per la realizzazione dell’opera;
e) il finanziamento è erogato pro quota sulla base di stati di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla presentazione degli stessi; il saldo finale a seguito di presentazione del verbale di collaudo dell’opera, ovvero della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori e del rendiconto.
11. Una quota pari a 26,5 milioni di euro del PO-FSE 2007-2013 è destinata a:
a) un fondo per il microcredito cui possono accedere coloro che avendo i requisiti previsti dal comma 2, intendano avviare, in forma singola o associata, un’attività lavorativa autonoma; il prestito, per importi variabili dai 5.000 ai 25.000 euro, è concesso senza interessi e con rateizzazione mensile o trimestrale; la prima rata è dovuta diciotto mesi dopo la stipula del contratto di mutuo;
b) un fondo per il finanziamento di programmi comunali o intercomunali per la creazione di impresa e valorizzazione del capitale umano.
12. I fondi di cui al comma 11 sono gestiti dall’Assessorato competente in materia di lavoro che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge pubblica i relativi bandi.
13. Gli interventi previsti nei commi da 1 a 6 e da 8 a 10 sono urgenti e di immediata realizzazione e le somme assegnate che non siano impegnate nell’esercizio 2012 sono riversate dai soggetti percettori all’Amministrazione regionale, che li destina agli stessi interventi per l’anno 2013.
14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario [21].
Art. 6. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012, 2013 e 2014 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2012.
[1] Comma sostituito dall'art. 4 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 75 della
[6] Comma abrogato dall'art. 22 della
[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2013, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] Comma inserito dall'art. 1 della
[10] Comma così rettificato dall'art. 2 della
[11] Comma così modificato dall'art. 5 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Il primo e secondo periodo sono stati soppressi dall'art. 2 della
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2013, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[17] Comma già modificato dall'art. 4 della
[18] Comma abrogato dall'art. 45 della
[19] Comma inserito dall'art. 10 della
[20] Comma abrogato dall'art. 5 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della