§ 3.4.13 - L.R. 5 dicembre 1973, n. 38.
Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:05/12/1973
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 3.4.13 - L.R. 5 dicembre 1973, n. 38.

Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari. [1]

(B.U. 6 dicembre 1973, n. 43).

 

     Art. 1. [2]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo all'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, allo scopo di favorire le sue attività istituzionali ed in particolare per l'attuazione di un programma di attività nel territorio della Sardegna, nonché per il mantenimento in servizio del personale artistico stabile.

     1 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l’importo di euro 500.000 [3].

 

     Art. 2. [4]

     1. In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la liquidazione del contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è disposta per quote quadrimestrali anticipate.

     2. La Fondazione trasmette all’Assessorato competente la documentazione prevista dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche.

 

     Art. 3. [5]

     Presso l'Assessorato competente è istituita la Commissione regionale per la musica, composta da:

     a) l'Assessore, o un suo delegato, che la presiede;

     b) 3 membri eletti dal Consiglio regionale;

     c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     d) il Sovrintendente dell'Istituzione, con voto consultivo.

     La Commissione esprime il proprio parere vincolante e obbligatorio sul programma territoriale di cui all'articolo 2, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

 

     Art. 4. [6]

     [1. E' istituito il capitolo 13802 con la seguente denominazione: «Contributo annuo alla Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina».

     2. A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 la somma di lire 250.000.000 per l'anno finanziario 1973.

     3. Le spese relative all'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 13802 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

     4. Alla nuova e maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, si farà fronte attraverso il maggior gettito della imposta sui tabacchi derivanti dal suo naturale incremento.

     4 bis. Il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è determinato in misura non inferiore allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dal Fondo unico per lo spettacolo. Per l’anno 2003 tale contributo è determinato in euro 10.200.000 (UPB S11.069 - Cap. 11314) [7].]

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Titolo già sostituito dall'art. 81 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[2] Articolo così modificato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.