§ 4.5.90 - L.R. 7 agosto 2012, n. 16.
Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finananziaria 2012), e disposizioni urgenti relative all'ENAS.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:07/08/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012
Art. 2.  Disposizioni urgenti relative all'ENAS
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.5.90 - L.R. 7 agosto 2012, n. 16.

Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finananziaria 2012), e disposizioni urgenti relative all'ENAS.

(B.U. 9 agosto 2012, n. 35)

 

Art. 1. Modifica del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è aggiunto seguente:

"7 bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al personale di ENAS addetto allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), quali ispezioni, verifiche, controlli, regolazioni e manutenzioni afferenti alle opere e pertinenze del sistema idrico multisettoriale regionale ed ai relativi interventi di emergenza, fermi restando in tutti i casi gli ordinari stanziamenti di bilancio."

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti relative all'ENAS

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Regione dispone delle sole acque pubbliche e conserva la titolarità di tutte le concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale; sono fatti salvi gli eventuali procedimenti per i rinnovi delle domande di concessione scadute e per eventuali proroghe per gli impianti non ricompresi nel sistema idrico multisettoriale regionale, da disporre nel rispetto dei principi sulla concorrenza e nei limiti della disponibilità della risorsa.

2 ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale, al fine di equilibrare il bilancio energetico del sistema di approvvigionamento idrico e ridurre i costi della produzione d'acqua per gli usi primari della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta d'intesa degli Assessori regionali dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, per il tramite del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 18 della presente legge, impianti eolici e/o ad energia solare nelle aree limitrofe, entro il raggio di un chilometro, delle centrali idroelettriche, delle centrali di sollevamento, delle traverse e degli invasi di detto sistema, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, per uso esclusivo in autoproduzione del citato soggetto gestore.

2 quater. Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di fornitura idrica primaria sull'intero territorio regionale, l'ENAS è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa entro il limite dei tre quarti dei crediti accertati di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, eventualmente con garanzia dell'Amministrazione regionale da formularsi con deliberazione della Giunta regionale."

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).