§ 2.8.83 - L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.
Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:19/10/1993
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Fondo per l'abbattimento degli interessi).
Art. 3.  (Misura dell'abbattimento degli interessi).
Art. 4.  (Erogazione dell'abbattimento degli interessi).
Art. 5.  (Finanziamenti erogati ai tassi correnti).
Art. 6.  (Beneficiari).
Art. 7.  (Oggetto delle agevolazioni).
Art. 8.  (Durata delle agevolazioni).
Art. 9.  (Massimali di spesa agevolabili).
Art. 10.  (Accoglimento richieste di agevolazione per oggetto).
Art. 10 bis.  Interventi per nuovi investimenti.
Art. 11.  (Garanzia sussidiaria).
Art. 12.  (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi).
Art. 12 bis.  (Consolidamento finanziario imprese artigiane).
Art. 12 ter.  (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976).
Art. 13.  (Cumulabilità delle agevolazioni).
Art. 14.  (Domande ex legge n. 40 del 1976).
Art. 15.  (Comitato di consultazione e di controllo).
Art. 16.  (Relazione sullo stato di attuazione).
Art. 17.  (Abrogazioni e deroghe).
Art. 18.  (Limiti d'impegno).
Art. 19.  (Norma finanziaria).


§ 2.8.83 - L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

(B.U. 22 ottobre 1993, n. 41).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione l'Amministrazione regionale favorisce:

     a) il potenziamento delle imprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nel comparto manifatturiero;

     b) l'adeguamento della dimensione aziendale, anche mediante incentivi per agevolare la fusione fra imprese, al fine di accrescerne l'efficienza e la competitività;

     c) l'associazionismo, nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     d) l'innovazione di processo e di prodotto, compresa la sperimentazione e la realizzazione di prototipi, nonché l'acquisto di brevetti e licenze per la produzione aziendale;

     e) la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali.

 

     Art. 2. (Fondo per l'abbattimento degli interessi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso uno o più enti creditizi convenzionati appositi fondi per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi ai tassi correnti, anche in valuta estera, dai predetti enti a favore dei soggetti di cui al successivo articolo

     2. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

 

     Art. 3. (Misura dell'abbattimento degli interessi).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

     1 bis. L'abbattimento degli interessi di cui al comma precedente è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative [1].

     2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

 

     Art. 4. (Erogazione dell'abbattimento degli interessi).

     1. L'agevolazione di cui al precedente articolo viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale dell'artigianato, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nei fondi di cui al precedente articolo 2.

     2. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

     3. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente articolo 2, sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Finanziamenti erogati ai tassi correnti).

     1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento, secondo le tipologie in uso presso gli stessi, ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

     2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento deve essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

     3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dal precedente articolo 2, questa decorre dalla data della prima erogazione.

     4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, i predetti enti accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

     5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

     6. In caso di estinzione anticipata del prestito deve essere rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota

dell'agevolazione concessa non utilizzata.

 

     Art. 6. (Beneficiari).

     1. Possono essere beneficiari dell'abbattimento degli interessi:

     a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985;

     b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985;

     c) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana.

 

     Art. 7. (Oggetto delle agevolazioni).

     1. L'abbattimento degli interessi può essere concesso a domanda da presentare agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato per:

     a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente nonché le relative spese di progettazione;

     b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;

     c) il credito di esercizio;

     d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione.

     2. L'abbattimento può riguardare spese già effettuate nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per l'acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e spese per l'acquisto dell'area effettuate nell'anno antecedente la presentazione della domanda.

     3. Al riguardo fa fede la data risultante dall'atto di compravendita per l'area e per gli immobili e delle fatture per i macchinari, le attrezzature e le opere murarie.

     4. L'agevolazione per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e concedibile una sola volta per il medesimo oggetto.

 

     Art. 8. (Durata delle agevolazioni).

     1. La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista per:

     a) le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 7 in diciotto anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni;

     b) le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 7 in sette anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a due anni;

     c) il credito di esercizio in quattro anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad un anno;

     d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione in tre anni.

 

     Art. 9. (Massimali di spesa agevolabili).

     1. L'intervento regionale per l'abbattimento degli interessi sui prestiti erogati dagli enti creditizi ai soggetti di cui al precedente articolo 6 per le spese di investimento puo essere concesso su importi non superiori al 90 per cento delle spese stesse e comunque non superiori a:

     a) 700 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;

     b) 1.500 milioni di lire per i consorzi d'impresa non costituiti sotto forma di società cooperativa e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

     c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 [2].

     2. L'abbattimento degli interessi per il credito di esercizio è concedibile su importi non superiori al 40 per cento del fatturato dell'anno precedente la domanda e comunque non superiori a:

     a) 150 milioni di lire per le imprese individuali e societarie;

     b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

     c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985 [3].

     3. Per le nuove iniziative il credito di esercizio è agevolabile in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento per il quale sia stata presentata domanda di prestito agevolato. Qualora si tratti di nuova attività non accompagnata da investimenti il fatturato annuo è determinato sulla base del fatturato degli ultimi tre mesi moltiplicato per quattro [4].

     4. Il credito per l'acquisto di brevetti e licenze è agevolabile, nella misura non superiore al 90 per cento della spesa, fino all'importo di 50 milioni.

     5. L'abbattimento degli interessi per prestiti, relativi a programmi aventi una durata almeno triennale, per la promozione commerciale e per favorire l'esportazione, e concedibile su importi non superiori al 90 per cento della spesa e comunque non superiori ai limiti annuali di:

     a) 150 milioni di lire per le imprese individuali societarie;

     b) 200 milioni di lire per i consorzi di impresa non costituiti sotto forma di società cooperative e per le cooperative formate da soci non iscritti all'albo delle imprese artigiane;

     c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985 [5].

     6. I massimali di spesa di cui alla lettera b) dei precedenti commi 1 e 2 sono estesi alle nuove imprese artigiane, costituite a seguito della fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte all'albo da almeno tre anni.

     7. Le spese per investimento e la misura del credito di esercizio di cui ai precedenti commi sono elevati del 100 per cento per le imprese aventi per oggetto la produzione di beni.

     8. I massimali previsti dai precedenti commi non possono essere superati nell'arco di un triennio, cumulando il finanziamento da concedere con eventuali quote residue in ammortamento.

     9. Le domande, previste dal comma 1 dell'articolo 7, non potranno essere presentate per investimenti interiori a 10 milioni e per importi inferiori a 5 milioni per il credito di esercizio.

 

     Art. 10. (Accoglimento richieste di agevolazione per oggetto).

     1. Sono definite ai sensi della presente legge, le domande aventi per oggetto:

     a) il credito di esercizio, il credito alla promozione commerciale e all'esportazione e il credito per l'acquisto di brevetti e licenze;

     b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali, compresa l'area occorrente, anche quando e abbinata la richiesta per i macchinari.

     2. Le richieste di prestito, aventi per oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature, trovano accoglimento per gli effetti della legge sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane del 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, o su altri stanziamenti disposti con leggi dello Stato.

     3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949, capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata Legge 949/52, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge [6].

     3 bis. I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati:

     a) alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalità aziendali derivanti dai casi previsti dall'articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, così come istituito dall'articolo 7 della presente legge;

     b) al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto [7].

     3 ter. L'importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti è elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali [8].

     4. I conferimenti regionali al fondo di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per l'abbattimento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del presente articolo.

     4 bis. La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa per il credito artigiano è protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi:

     a) 3 anni per impianto;

     b) 1 anno per macchine ed attrezzature;

     c) 2 anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti [9].

     5. L'intervento dell'Amministrazione regionale per il concorso nell'abbattimento degli interessi e dei canoni puo essere concesso sull'intero importo del finanziamento, sino ai limiti di investimento di cui al precedente articolo 9.

     6. Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al comma 3 risultino totalmente impegnate, il concorso regionale in conto interessi e l'abbattimento dei canoni di locazione finanziaria possono essere concessi sull'intero importo del finanziamento.

     7. Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni ovvero ad apportare a quelle in essere le necessarie modifiche.

 

     Art. 10 bis. Interventi per nuovi investimenti. [10]

     1. A favore delle imprese artigiane, anche di nuova costituzione, che attuino nuovi investimenti aventi i requisiti di cui all'articolo 6, entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell'articolo 9 della presente legge, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di igiene. ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'amministrazione regionale competente.

     3. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibili, eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1, può essere ammessa alle agevolazioni previste nell'articolo 3 della presente legge entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia.

     4. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso gli enti finanziari e creditizi. I rapporti tra gli enti e la Regione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     5. Con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 11. (Garanzia sussidiaria).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2, fondi per la concessione, ai soggetti previsti nell'articolo 6, di garanzie sussidiarie dei finanziamenti concessi.

     2. La concessione delle garanzie sussidiarie e disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro il limite massimo del 75 per cento della perdita riferita al solo capitale.

     3. La garanzia prevista nel comma precedente interviene dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     4. L'ammontare delle garanzie concesse non può superare di 20 volte la disponibilità del rondo.

 

     Art. 12. (Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi convenzionati, per l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi alle imprese socie con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; gli enti creditizi effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all'addebito periodico degli interessi a loro favore [11].

     2. La percentuale regionale nel pagamento degli interessi e concessa nella misura di cinque punti percentuali, con provvedimento dell'Assessore competente per l'artigianato [12].

     3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:

     a) fino a 5 miliardi l'1 per cento;

     b) da 5 a 10 miliardi l'1,5 per cento;

     c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento.

     Il contributo non può comunque superare lire 300 milioni [13].

     3 bis. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purché di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati [14].

     3 bis. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 25.000 presso gli enti creditizi convenzionati, dalle cooperative artigiane di garanzia che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale. L’ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi [15].

     3 ter. I fondi di garanzia costituiti con versamenti dei soci, purché di ammontare non inferiore ad euro 50.000, presso gli enti creditizi convenzionati, dai consorzi fidi che dimostrino la costituzione del fondo rischi il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 500.000, sono integrati a domanda da contributi concessi dall’Amministrazione regionale. L’ammontare di contributi è ripartito tra gli aventi diritto per un terzo sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato, per un terzo sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell’anno dagli enti creditizi convenzionati e per un terzo sull’ammontare del fondo rischi [16].

 

     Art. 12 bis. (Consolidamento finanziario imprese artigiane). [17]

     1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell'artigianato sardo e di facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà nel proseguire l'attività per eventi eccezionali e di carattere congiunturale.

     2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell'impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneità, incidono negativamente sull'andamento gestionale. Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggono i loro effetti nel medio-lungo-periodo.

     3. Il consolidamento finanziario è concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge.

     4. Il consolidamento è ammesso per esposizioni a breve secondo le modalità operative dell'Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 51 del 1993 e non inferiori ai 10 milioni di lire. L'Amministrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fideiussione sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo consolidato.

     6. Per le finalità di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o più enti creditizi convenzionati.

     7. Le modalità di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al precedente comma, nonché quelle operative concernenti la presentazione e l'accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale della programmazione, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il singolo ente creditizio.

     8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali.

 

     Art. 12 ter. (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976). [18]

     1. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane, singole e associate, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge regionale n. 40 del 1976, possono chiedere, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate insolute, relative alle ultime tre semestralità [19].

     2. Sull'importo complessivo del debito (capitale più interessi, anche di mora) ammesso alla riprogrammazione, grava l'interesse agevolato di cui alla legge regionale n. 51 del 1993 vigente al momento della concessione della riprogrammazione.

     3. Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 è concesso subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validità produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo.

 

     Art. 13. (Cumulabilità delle agevolazioni).

     1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

     2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate dl un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 5.

 

     Art. 14. (Domande ex legge n. 40 del 1976).

     1. Le agevolazioni richieste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, sono confermate alle iniziative per le quali sia già intervenuto l'atto di concessione, nonché alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la relativa domanda e sia stato realizzato, anche parzialmente, il programma di spesa.

     2. Per le medesime iniziative è concessa l'opportunità di optare per il finanziamento sull'intero programma ai sensi della presente legge.

     2 bis. Qualora i fondi per l'erogazione dei prestiti a valere sulla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, risultino insufficienti a soddisfare le domande degli aventi diritto, le stesse sono definite ai sensi della presente legge, fermi restando la concedibilità del contributo contestuale da parte del competente comitato, con imputazione diretta al relativo fondo, ed i limiti di ammissibilità della legge n. 40 del 1976 [20].

     3. Le altre iniziative per le quali siano state presentate le domande ai sensi della legge di cui al comma 1 sono agevolabili, se in possesso dei requisiti prescritti, secondo le modalità della presente legge.

     4. Il Comitato previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 40 del 1976, continua ad operare fino all'esaurimento delle istruttorie delle pratiche di cui al comma 1.

     5. I contributi previsti dagli articoli 38, lettera b), e 40, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e dall'articolo 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concedibili, in deroga al disposto del successivo articolo 17, sulla base di domande, inerenti prestiti accesi negli anni 1992 e 1993, presentate anteriormente alla data del 6 novembre 1993 [21].

     6. A tal fine sono prorogate le gestioni speciali costituite presso gli Istituti creditizi convenzionati [22].

 

     Art. 15. (Comitato di consultazione e di controllo).

     1. E' costituito il Comitato di consultazione e di controllo sul credito all'artigianato.

     2. Il Comitato ha il compito di consultazione e di verifica dell'applicazione della presente legge e funge da osservatorio degli strumenti di intervento creditizio all'artigianato in Sardegna.

     3. Il Comitato esprime parere sulle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito previsti dalla presente legge e sui criteri generali di gestione.

     4. Il Comitato e composto da:

     a) l'Assessore regionale dell'artigianato che lo presiede;

     b) sei componenti in rappresentanza delle organizzazioni artigiane presenti in Sardegna;

     c) un componente per ciascuno degli Istituti di credito convenzionati con la R.A.S. ai fini della presente legge;

     d) un funzionario regionale del Servizio Artigianato con funzioni di segretario.

 

     Art. 16. (Relazione sullo stato di attuazione).

     1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore la Giunta regionale riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione e sull'applicabilità concreta della presente legge.

 

     Art. 17. (Abrogazioni e deroghe).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

     a) la legge regionale 21 luglio 1976, n. 40;

     b) l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per la parte relativa al Settore dell'artigianato; l'articolo 58 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5; l'articolo 64 e l'articolo 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; l'articolo 41, l'articolo 42, comma 9, e l'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non trova applicazione ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 18. (Limiti d'impegno).

     1. A finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione delle leggi di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 17, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti di credito a' termini della legge regionale n. 40 del 1976, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

     2. Gli Istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n. 40 del 1976, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della Regione (Cap. 36113/05) i rientri che si verificano nello stesso fondo.

     3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2010 in complessive lire 460.000.000.000 e, mediamente, in lire 25.560.000.000 per anno.

     4. Con carico a detti rientri sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

     a) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2010;

     b) lire 12.500.000.000 per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 1996.

     5. La restante parte dei rientri di cui al precedente comma 3 è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto interessi ed in conto canoni di cui agli articoli 7, comma 1, lettere b ) e d ), 10 e 12, nonché alla costituzione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 11; l'attualizzazione viene effettuata applicando alla stessa il tasso di riferimento.

     6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 7, comma 1, e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (Cap. 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

     a) lett. a) - investimenti immobiliari

     1) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2011;

     2) di lire 8.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 2012:

     b) lett. c) - credito di esercizio

     1) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 1997;

     2) di lire 7.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1995 all'anno 1998.

     7. Gli Istituti di credito tengono separata contabilità delle disponibilità da utilizzare mediante l'attualizzazione da quelle derivanti dai singoli limiti d'impegno.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2


[1] Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37. L'art. 1 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5, inoltre, dispone quanto segue: «1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, è inserito il seguente comma:

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[4] Comma così integrato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[6] I presenti commi 3, 3 bis e 3 ter così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[7] I presenti commi 3, 3 bis e 3 ter così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[8] I presenti commi 3, 3 bis e 3 ter così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 3 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[10] Articolo introdotto dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37. Per l’attuazione del presente articolo, vedi la D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 2/18.

[11] Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[15] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 2 gennaio 1997, n. 5.

[19] Vedi l'art. 16 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[20] Comma aggiunto dall'art. unico, comma 3, della L.R. 18 maggio 1994, n. 22.

[21] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.