Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 13/09/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo [...] |
Art. 2. Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte |
Art. 3. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2011 |
Art. 4. Modifiche al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 |
Art. 5. Disposizioni in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1995 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 2.12.51 - L.R. 13 settembre 2012, n. 17.
Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie.
(B.U. 20 settembre 2012, n. 41)
Art. 1. Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della
1. Il comma 8 dell'articolo 6 della
"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla
2. All'articolo 7 della
"3 bis. La Giunta regionale, in sede di valutazione delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, può utilizzare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'articolo 9 della
Art. 2. Disposizioni in materia di proroga di termini e di trattamento di diaria per missioni e trasferte
1. Nell'articolo 3, comma 5 della
2. Nell'articolo 4, comma 1, della
3. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, della
4. [Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 3 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 (Misure per favorire l'accesso al credito), della
"4 bis. Per far fronte agli oneri e interessi, scaturenti dal perfezionamento degli accordi con il sistema bancario e creditizio, anche con istituti diversi dalla SFIRS Spa, per operazioni di cessione dei crediti d'impresa inerenti la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta, l'istituto della delega, o dell'affidamento con atto convenzionale, l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie, derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti delle somme disponibili risultanti nel quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, assumendoli a proprio carico.".
Art. 4. Modifiche al comma 53 dell'articolo 4 della
1. Al comma 53 dell'articolo 4 della
Art. 5. Disposizioni in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della
Art. 6. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. I gruppi consiliari possono altresì stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati, da adottarsi in forma scritta, la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti.".
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] Comma abrogato dall'art. 3 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.