§ 5.1.13 - L.R. 9 giugno 1999, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità regionale
Data:09/06/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      1.
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      1. Nelle norme di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 non modificate dalla presente legge, le procedure previste per i capitoli devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle unità [...]
Art. 26.      1. Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 36 della legge regionale n. 11 del 1983
Art. 27.      1. In deroga al. comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono fatti salvi gli impegni a carattere pluriennale vigenti [...]
Art. 28.      1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2000, ad eccezione di quelle relative al bilancio formulato per unità previsionali di base e [...]
Art. 29.      1. Il bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa è predisposto in via sperimentale per l'anno 2000


§ 5.1.13 - L.R. 9 giugno 1999, n. 23. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche.

(B.U. 21 giugno 1999, n. 19).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8. [9]

 

     Art. 9. [10]

 

     Art. 10. [11]

 

     Art. 11. [12]

 

     Art. 12. [13]

 

     Art. 13. [14]

 

     Art. 14. [15]

 

     Art. 15. [16]

 

     Art. 16. [17]

 

     Art. 17. [18]

 

     Art. 18. [19]

 

     Art. 19. [20]

 

     Art. 20. [21]

 

     Art. 21.

     1. [22].

     2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto col presente articolo.

 

          Art. 22. [23]

 

     Art. 23. [24]

 

     Art. 24. [25]

 

     Art. 25.

     1. Nelle norme di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 non modificate dalla presente legge, le procedure previste per i capitoli devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle unità previsionali di base.

 

     Art. 26.

     1. Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 36 della legge regionale n. 11 del 1983.

 

     Art. 27.

     1. In deroga al. comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono fatti salvi gli impegni a carattere pluriennale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28.

     1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2000, ad eccezione di quelle relative al bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa che entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001.

 

     Art. 29.

     1. Il bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa è predisposto in via sperimentale per l'anno 2000.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Inserisce l'art. 3 bis nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[6] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[7] Inserisce l'art. 12 bis nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[8] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[9] Sostituisce l'art. 13 bis della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[10] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[11] Aggiunge due commi all'art. 22 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[12] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[13] Modifica il comma 2, art. 24 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[14] Modifica il comma 1, art. 25 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[15] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[16] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[17] Sostituisce l'art. 31 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[18] Inserisce l'art. 31 bis nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[19] Aggiunge due commi all'art. 35 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[20] Sostituisce l'art. 38 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[21] Modifica l'art. 39 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[22] Inserisce l'art. 39 bis nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[23] Inserisce l'art. 39 ter nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[24] Inserisce l'art. 46 bis nella L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[25] Aggiunge un comma all'art. 64 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.