Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio provvisorio. |
Art. 2. Proroga termini. |
Art. 3. Norme in materia di lavoro temporaneo. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.2.166 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 14.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004 e altre disposizioni varie.
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 39).
Art. 1. Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il bilancio della Regione per l’anno 2004, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 29 aprile 2003, n. 4, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Sulla UPB S03.053 (cap. 03209) è autorizzata l’assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa UPB nella proposta di bilancio di cui al comma 1.
Art. 2. Proroga termini.
1. Il comma 9 dell’articolo 9 della
“9. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 3. Norme in materia di lavoro temporaneo.
1. Agli oneri relativi al personale assunto ai sensi della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 18 della