Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 13/10/2022 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Obiettivi di politica energetica regionale. |
Art. 3. Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS. |
Art. 4. Procedimento di approvazione del PEARS. |
Art. 5. Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. |
Art. 6. Finalità. |
Art. 7. Comunità energetiche da FER. |
Art. 8. Competenze. |
Art. 9. Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche. |
Art. 10. Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche. |
Art. 11. Istituzione del reddito energetico regionale. |
Art. 12. Principi di funzionamento. |
Art. 13. Beneficiari. |
Art. 14. Istituzione del fondo e norme di attuazione. |
Art. 15. Direttive di attuazione. |
Art. 16. Clausola valutativa. |
Art. 17. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia. Conferimenti agli enti locali). |
Art. 18. Oneri istruttori. |
Art. 19. Aiuti di Stato. |
Art. 20. Abrogazioni. |
Art. 21. Norma finanziaria. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 4.5.101 - L.R. 13 ottobre 2022, n. 15.
Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.
(B.U. 17 ottobre 2022, n. 47)
CAPO I
Politica energetica regionale
Art. 1. Finalità.
1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei principi fondamentali della normativa statale in materia di energia, dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli 3 e 4 della
Art. 2. Obiettivi di politica energetica regionale.
1. La Regione, in linea con le strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi ed i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea relativi alle emissioni dei gas ad effetto serra conformemente agli accordi internazionali e nel rispetto del
a) riduzione delle emissioni climalteranti in attuazione degli accordi internazionali e in coerenza con la strategia europea, nazionale e regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) continuità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico a condizioni accessibili per cittadini e imprese;
c) riequilibrio del novero delle fonti energetiche primarie al fine di garantire agli utenti finali la disponibilità di vettori energetici con minore impatto ambientale a condizioni economiche e di sicurezza similari ai livelli nazionali;
d) promozione delle fonti energetiche rinnovabili in un'ottica sostenibile e integrata di sviluppo del territorio;
e) aumento dell'efficienza e del risparmio energetico mediante un uso razionale ed efficiente delle fonti;
f) determinazione di condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche per la tutela di soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.
Art. 3. Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS.
1. Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione, la pianificazione della politica energetica ed ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
2. Il PEARS, sulla base del bilancio energetico regionale, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, pianificando gli scenari e le azioni per la loro attuazione con un orizzonte temporale almeno decennale.
3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento del PEARS ogni volta in cui tale revisione è resa necessaria per il mutato quadro normativo europeo o nazionale o per esigenze di carattere tecnico e, se è necessario, ad ogni legislatura, anche sulla base degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo di cui alla
Art. 4. Procedimento di approvazione del PEARS.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia, anche sulla base del programma regionale di sviluppo, sono approvate le linee di indirizzo strategico per la redazione del PEARS. La deliberazione è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
2. Il PEARS è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è soggetto al parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
3. Il PEARS è definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale, trasmesso al Consiglio regionale e pubblicato sul BURAS.
4. In caso di modifiche sostanziali il PEARS è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS); qualora non soggetto a VAS si procede secondo il comma 3, se soggetto a VAS si procede alla redazione della VAS e alla conseguente procedura di approvazione.
Art. 5. Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima.
1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in forma singola o associata, adeguano la propria programmazione energetica agli indirizzi di politica energetica regionale stabiliti nel PEARS, e agli obiettivi di adattamento previsti nella Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC), adottando i Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e aggiornando quelli già adottati.
2. Gli enti locali trasmettono i propri PAESC approvati ovvero aggiornati e il documento di monitoraggio periodico degli stessi agli organi individuati dal PEARS per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio.
3. La Regione supporta gli enti locali nella redazione e nel monitoraggio dei PAESC promuovendo l'elaborazione di piani congiunti su scala sovracomunale anche in coerenza con il percorso verso la costituzione di comunità energetiche locali di cui al capo II.
CAPO II
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili
Art. 6. Finalità.
1. La Regione, nel rispetto della normativa e degli obiettivi europei in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).
Art. 7. Comunità energetiche da FER.
1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.
2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di soggetti pubblici o privati, anche in forma aggregata.
4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.
5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.
6. [Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale] [1].
Art. 8. Competenze.
1. Le comunità energetiche da FER possono:
a) produrre, autoconsumare e immagazzinare l'energia rinnovabile;
b) stipulare accordi e convenzioni con i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
c) redigere e adottare un bilancio energetico;
d) redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale, ai sensi dell'articolo 5, che individua le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
Art. 9. Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche.
1. La Regione, nel limite della dotazione finanziaria annualmente stabilita con legge di bilancio, istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:
a) il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta;
b) la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
c) la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione e i produttori di energia per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l'accesso ai mercati;
d) l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
e) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica;
f) la promozione dell'autoconsumo dell'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia quali la produzione di gas da fonte rinnovabile (power to gas), l'accumulo idraulico nel sottosuolo e ulteriori forme innovative di stoccaggio;
g) contributi per la realizzazione degli impianti.
2. La Regione, nel definire i regimi di sostegno, e l'intensità del contributo di cui al comma 1, lettera g), riconosce la priorità dei comuni non raggiunti dalla rete del metano così da assicurare a specifiche aree svantaggiate la possibilità di promuovere, con priorità sulle altre, la realizzazione di reti smart grid al fine di condividere il risparmio energetico e l'autoconsumo all'interno del territorio comunale.
Art. 10. Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche.
1. Nell'ambito del PEARS sono individuati gli organi specifici a cui compete:
a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA, di energy manager, di società Energy service company (ESCO) all'uopo incaricate;
c) riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.
CAPO III
Istituzione del reddito energetico regionale
Art. 11. Istituzione del reddito energetico regionale.
1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità, il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, con priorità per gli utenti in condizioni di disagio socioeconomico.
2. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione persegue i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.
Art. 12. Principi di funzionamento.
1. Con il reddito energetico, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 13.
2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni europee, statali o regionali in materia di energia.
3. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di cedere alla Regione, che li utilizza per incrementare il fondo di cui all'articolo 14, i crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, e ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto e gli eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
5. La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione delle FER e degli interventi di efficienza energetica.
Art. 13. Beneficiari.
1. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Possono accedere alla misura del reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione:
a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato;
c) i condomìni, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
3. All'interno dei beneficiari di cui al comma 2, lettere a) e b), hanno priorità:
a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE stabilito dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 15;
b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età e i nuclei familiari con più di due figli minori;
c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.
Art. 14. Istituzione del fondo e norme di attuazione.
1. Per il finanziamento del reddito energetico, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione, nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritti annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
2. Per la gestione del fondo di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica oppure può ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 15. Direttive di attuazione.
1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, approva le direttive di attuazione del presente capo. La deliberazione è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Le direttive disciplinano e individuano, in particolare:
a) l'importo massimo dei contributi concedibili;
b) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 13;
c) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti devono possedere;
d) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
e) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione delle domande presentate;
f) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
g) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori.
Art. 16. Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente capo e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
c) il numero dei soggetti beneficiari;
d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.
CAPO IV
Autorizzazioni di impianti energetici
Art. 17. Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, inoltre, alle province e alle città metropolitane, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal Piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. La richiesta è presentata allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della
b) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:
"c-bis) la procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, relativamente agli impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione che non comportano aumento o variazione delle matrici biologiche in ingresso, ai sensi dell'articolo 8-bis del
Art. 18. Oneri istruttori.
1. I proponenti le istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e-bis), della
2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.
3. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19. Aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti di esenzione dell'Unione europea, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 20. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il comma 7-bis dell'articolo 6 della
b) l'articolo 12 della
c) il comma 7 dell'articolo 1 della
Art. 21. Norma finanziaria. [2]
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 2).
2. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 17 - programma 01 - titolo 3).
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della regione per gli anni 2022-2024.
4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento missione 17 - programma 01 - titolo 2 2023 euro 2.000.000 2024 euro 2.000.000 missione 17 - programma 01 - titolo 3 2023 euro 5.000.000 2024 euro 5.000.000 in diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2023 euro 7.000.000 2024 euro 7.000.000 5. A decorrere dall'anno 2025 agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 14 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
6. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.
Art. 22. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 20 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della