Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 comitati, commissioni, consulte |
Data: | 17/12/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2012 |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2009 |
Art. 3. Integrazioni alla legge regionale n. 21 del 1997 |
Art. 4. Fondazione Sardegna Film commission |
Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 |
Art. 6. Servizi di interesse generale |
Art. 7. Indirizzi |
Art. 8. Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 2009 |
Art. 9. Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge [...] |
Art. 10. Integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2012 |
Art. 11. Integrazione all'articolo 4, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2009, e all'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2009 |
Art. 12. Contributo straordinario agli enti locali |
Art. 13. Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 106 del 2012 |
Art. 14. Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 135 del 2012 |
Art. 15. Integrazione all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2012 |
Art. 16. Competenze regionali in materia di trasporti |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005 |
Art. 18. Proroga di titoli minerari e di permessi di cava |
Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2012 |
Art. 20. Adozione degli impegni e dei pagamenti |
Art. 21. Norma finanziaria |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 1.8.23 - L.R. 17 dicembre 2012, n. 25.
Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).
(B.U. 20 dicembre 2012, n. 55)
Art. 1. Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 3 della
1. La disposizione di cui all'articolo 3 della
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della
1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della
Art. 3. Integrazioni alla
1. Il finanziamento agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore, di cui alla
Art. 4. Fondazione Sardegna Film commission
1. Al fine di assicurare il funzionamento della Fondazione Sardegna Film Commission, istituita ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della
1. Nell'articolo 2 della
Art. 6. Servizi di interesse generale
1. Gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale, ad eccezione del servizio di distribuzione di energia elettrica, del servizio di distribuzione di gas naturale e dei servizi aperti ad una effettiva concorrenza nel mercato, dei servizi strumentali connessi alla loro attività o all'esercizio delle funzioni amministrative e fondamentali ad essi conferite ai sensi degli articoli 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione, nonché di ogni altra attività d'interesse pubblico regionale e locale, mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Gli enti locali motivano sulle ragioni della scelta della forma di affidamento adottata ai sensi del comma 1 e sulla sussistenza al riguardo dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.
3. Gli enti locali, per i servizi di interesse generale, stabiliscono nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, ove necessario, i diritti di esclusiva, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e determinano le eventuali compensazioni dovute all'affidatario del servizio, osservando le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Art. 7. Indirizzi
1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone un disegno di legge riguardante la puntuale individuazione e l'attribuzione delle materie di competenza dei comuni, singoli o associati, e delle province, nonché le modalità, i criteri e gli enti destinatari dei beni, delle risorse finanziarie, del personale, compreso quello dipendente dalle società controllate o interamente partecipate dall'ente o società pubbliche partecipate almeno sino al 51 per cento e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni già svolte dalle province soppresse ovvero trasferite dalle province ai comuni.
Art. 8. Modifiche agli articoli 5 e 6 della
1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della
"7 bis. La realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti è consentita, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi:
- all'interno degli agglomerati industriali gestiti dai consorzi industriali provinciali di cui alla tabella A, e delle aree industriali e ZIIR di cui alla tabella B della
- nelle aree relative a tutti i piani per gli insediamenti produttivi (PIP) del territorio regionale;
- nelle aree PIP di superficie complessiva superiore ai 20 ettari e la relativa fascia di pertinenza pari a 4 km, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;
- all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, e aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del
Art. 9. Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della
1. Nelle more della piena attuazione della
2. Fatti salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nell'esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2013, in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono attenere i predetti organi provvisori ovvero, quando sia impedito da ragioni oggettive, l'Agenzia regionale del lavoro a ciò delegata, per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della
3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano anche per la prosecuzione dell'attività e dell'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, della
4. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono valutati in euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.
Art. 10. Integrazioni alla
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
"2 bis. I comuni possono impiegare i predetti fondi esclusivamente per l'occupazione dei soggetti e con i vincoli di priorità di cui al comma 2, preferibilmente tramite il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" ed evitando forme di impiego che costituiscano presupposti per la creazione di nuovo precariato. Possono essere realizzati progetti che non utilizzino una quota superiore al 25 per cento delle risorse trasferite per le finalità di cui al comma 1, rivolti al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, con lavoratori disoccupati dotati delle necessarie specifiche professionalità e cofinanziati dagli stessi comuni con un contributo pari al 20 per cento, a valere sulle dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo unico istituito dalla
b) nel comma 53 dell'articolo 4 le parole "nella Provincia di Cagliari" sono sostituite con "nelle Province di Cagliari, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano".
Art. 11. Integrazione all'articolo 4, comma 13, della
1. È autorizzata la spesa, valutata in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2013-2014-2015-2016, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate, ai sensi del
2. Sono, altresì, rinnovati per pari periodo gli accordi di programma relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale nelle aree dismesse, da realizzarsi mediante gli stanziamenti di cui alla
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, si provvede:
a) per le annualità 2013 e 2014, mediante utilizzo delle risorse già destinate, per il medesimo intervento, dall'autorizzazione di spesa di cui alla voce "
b) per le annualità 2015 e 2016, con la legge di bilancio per i medesimi anni.
Art. 12. Contributo straordinario agli enti locali
1. A valere sulle risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 1.500.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti locali che abbiano provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del
2. È autorizzata per l'anno 2013, a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.06.004 la spesa di euro 2.800.000 per l'erogazione di contributi a favore dei comuni che abbiano provveduto a reimpiegare i lavoratori socialmente utili ai sensi del
2 bis. È autorizzata per l'anno 2013, a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.06.004, la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di un contributo, comprensivo dei contributi previdenziali, a favore dei comuni assegnatari di lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del
3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le relative leggi di bilancio.
4. Nell'ambito e per le finalità dei piani di cui all'articolo 36 della
Art. 13. Adeguamento della
1. Sono recepite le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 del
Art. 14. Applicazione dell'articolo 4 della
1. Alla società BIC Sardegna, considerata la rilevanza strategica della missione ad essa affidata dalla normativa regionale per il conseguimento degli obiettivi connessi alle politiche di sviluppo regionali, si applica l'articolo 4, comma 3, della
Art. 15. Integrazione all'articolo 2 della
1. La garanzia di cui all'articolo 2 della
Art. 16. Competenze regionali in materia di trasporti
1. Il primo comma dell'articolo 22 della
Art. 17. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole "oltre, esclusivamente, le spese di viaggio";
b) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 la parola "valutati" è sostituita dalla parola "determinati".
Art. 18. Proroga di titoli minerari e di permessi di cava [6]
1. I titoli minerari di autorizzazione di indagine, concessione, permesso di ricerca di minerali di I categoria e le autorizzazioni e i permessi di cava, per i quali sia stata presentata da parte degli esercenti, prima della scadenza del titolo minerario, l'istanza tesa alla proroga e/o al rinnovo del titolo medesimo, il cui procedimento non sia stato concluso da tutte le amministrazioni aventi competenza concorrente per motivi indipendenti dagli obblighi attribuiti agli istanti, sono automaticamente prorogati sino al 30 giugno 2013.
2. La proroga è ammessa esclusivamente per la prosecuzione dei lavori precedentemente autorizzati e non ancora conclusi, previa verifica di validità delle polizze di fideiussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di attività estrattive.
Art. 19. Modifiche alla
1. Nella
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.06.001
Trasferimento agli enti locali - parte corrente
2012 euro 1.800.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2012 euro 1.800.000
Art. 20. Adozione degli impegni e dei pagamenti
1. Gli impegni e i pagamenti derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere prioritario ed indifferibile e sono pertanto obbligatoriamente adottati entro l'esercizio finanziario di riferimento.
Art. 21. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2012-2014:
in aumento
UPB S02.01.011
Diritto allo studio universitario - ERSU - Spese correnti
2012 euro 2.000.000
2013 euro ---
2014 euro ---
mediante incremento del capitolo SC02.0323 (Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (
UPB S05.04.006
Interventi a favore del cinema in Sardegna - Spese correnti
2012 euro 250.000
2013 euro ---
2014 euro ---
UPB S04.10.006
Contributi ai comuni per strumenti urbanistici
2012 euro 41.000
2013 euro ---
2014 euro ---
in diminuzione
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2012 euro 2.291.000
2013 euro ---
2014 euro ---
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 50, della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 7 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale o alla verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale.