Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 23/12/2015 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Patrimonio culturale e valorizzazione dei territori |
Art. 2. Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione |
Art. 3. Rischio idrogeologico |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014 |
Art. 5. Norma interpretativa dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 12 del 2013 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 |
Art. 7. Disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni provinciali |
Art. 8. Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo |
Art. 9. Manifestazioni sportive nazionali e internazionali - legge regionale n. 17 del 1999 |
Art. 10. Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari |
Art. 11. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2015 |
Art. 12. Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012 |
Art. 13. Misure per la protezione civile |
Art. 14. Interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali |
Art. 15. Norme in materia sanitaria |
Art. 16. Provvedimenti a favore degli enti locali |
Art. 17. Norma finanziaria |
Art. 18. Variazioni di bilancio |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 5.2.243 - L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.
Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie
(B.U. 29 dicembre 2015, n. 60)
Art. 1. Patrimonio culturale e valorizzazione dei territori
1. Al fine di consentire, nell'anno 2015, il completamento dei progetti di cui all'articolo 29, comma 33 della
2. Per il finanziamento di programmi di sviluppo e valorizzazione turistica, è autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 677.000 (UPB S06.02.002).
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'intervento già avviato di cui all'articolo 17, comma 5, della
4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di aggiornamento e predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 (UPB S04.08.001).
Art. 2. Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione
1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non si opponga al licenziamento e che risolva il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2017, è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione che tenga conto delle seguenti fattispecie alternative [1]:
a) risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento nelle liste di mobilità ai sensi della
b) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della
c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della
2. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.
3. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente Minerario Sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si tiene conto che l'incentivo da corrispondere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.
4. Sulla base di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano di esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis fino all'affidamento delle concessioni al nuovo concessionario.
5. Ai fini del calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo si tiene conto, per le casistiche di cui al comma 1, lettere a), b) e c), rispettivamente dei seguenti criteri di calcolo:
a) I.I.=[12+(AxMM)xRAL/12]
1) 12: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MM=36: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla
4) MM=24: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla
5) RAL: retribuzione annua lorda;
b) I.I.=[9+(AxMPM)xRAL/12]
1) 9: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità;
4) RAL: retribuzione annua lorda;
c) I.I.= [(AxMPM)xRAL/12]
1) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
2) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
3) RAL: retribuzione annua lorda.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono determinati in euro 600.000 per l'anno 2016 ed euro 300.000 per l'anno 2017 (missione 09 - programma 02 - capitolo SC06.0676) [2].
Art. 3. Rischio idrogeologico
1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ricompresi nei programmi di competenza del Presidente, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna, disciplinato dal
2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli interventi.
Art. 4. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 37 dell'articolo 1, dopo il punto, le parole "Una somma di euro 10.000.000", sono sostituite con le parole "Una somma di euro 5.000.000";
b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 è così sostituita:
"c) l'erogazione del rifinanziamento è subordinata alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro e non oltre nove mesi successivi dalla data dell'autorizzazione regionale di cui alla lettera b);".
Art. 5. Norma interpretativa dell'articolo 5, comma 16, della
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 16, della
Art. 6. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della
3. Dopo il comma 23 dell'articolo 5 della
"23 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3 bis. A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. ENAS è autorizzato ad operare eventuali compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica.
3 ter. I consorzi di bonifica adottano misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014/2020.".
23 ter. Il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è corrisposto dalla società Abbanoa. Il piano di rientro del debito di cui all'atto di transazione del 27 marzo 2015, rep. n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica.".
Art. 7. Disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni provinciali
1. La nomina degli amministratori straordinari e del commissario della Provincia di Cagliari, effettuate rispettivamente ai sensi della
2. Tutti gli amministratori straordinari e il commissario esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e all'erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari, patrimoniali e liquidatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della
3. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la continuità dei servizi erogati, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", gli amministratori straordinari e il commissario, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della
4. Al fine di garantire le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, gli amministratori straordinari e il commissario sono autorizzati a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 426, della
5. Gli amministratori straordinari e il commissario sono autorizzati a rinnovare i contratti di somministrazione lavoro per le esigenze strettamente correlate a garantire la continuità dei servizi erogati.
Art. 8. Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo
1. I contributi assegnati/erogati ai comuni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della
Art. 9. Manifestazioni sportive nazionali e internazionali -
1. Per le attività svolte dai sodalizi sportivi isolani nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 37, della
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse iscritte nell'UPB S06.02.002 del bilancio della Regione per l'anno 2015.
Art. 10. Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari
1. Le somme attualmente in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari rivenienti dal finanziamento di cui all'articolo 33 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 7 della
1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della
Art. 12. Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della
2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della
Art. 13. Misure per la protezione civile
1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per le attività legate alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.
2. Ai sensi dall'articolo 62 della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 160.000 annui. Detti oneri gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della
Art. 14. Interventi finalizzati a garantire la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, della
Art. 15. Norme in materia sanitaria
1. In ragione delle peculiarità demografiche e territoriali e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 del
Art. 16. Provvedimenti a favore degli enti locali
1. La somma di euro 617.043,00 di cui all'articolo 25 della
2. La somma di euro 60.000 di cui all'articolo 25 della
Art. 17. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 4.267.000 per l'anno 2015 e a euro 220.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le seguenti variazioni di bi-lancio:
ENTRATA
in aumento
UPB E116.002
Tributi regionali
2015 euro 2.300.000
SPESA
in aumento
UPB S01.02.003 (capitolo SC01.0216)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2015 euro 2.300.000
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette – spese correnti
2015 euro 250.000
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2015 euro 500.000
UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport
2015 euro 200.000
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 617.043
UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2015 euro 60.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli
2015 euro 150.000
UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
2015 euro 30.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000
in diminuzione
UPB S01.01.002 (capitolo SC01.0008)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 1.177.000
UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - investimenti
2015 euro 250.000
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 380.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000.
Art. 18. Variazioni di bilancio
1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio (capitolo SC01.0909)
2015 euro 474.503
UPB S05.06.001
Interventi a sostegno della cultura della legalità (capitolo SC05.1207)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000
in aumento
UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi (capitolo SC01.0269)
2015 euro 474.503
UPB S02.01.008
Contributi per favorire il diritto allo studio (capitolo NI)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 95 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della