§ 1.4.89 - L.R. 19 novembre 2010, n. 16.
Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:19/11/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizione dell'obiettivo aggregato
Art. 3.  Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti
Art. 4.  Interventi regionali compensativi
Art. 5.  Fondo unico per gli enti locali
Art. 6.  Norme attuative e transitorie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 1.4.89 - L.R. 19 novembre 2010, n. 16.

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale.

(B.U. 27 novembre 2010, n. 35)

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

     Art. 2. Definizione dell'obiettivo aggregato

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione permanente del Consiglio regionale competente in materia di finanze, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

 

     Art. 3. Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.

2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto dell'obiettivo aggregato. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;

b) sono considerate in via prioritaria, nell'ordine, le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:

1) debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di esproprio;

2) interventi in attuazione di piani e programmi regionali;

3) smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

4) interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente;

4 bis. Spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace [1].

4. La giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma1 e nelle ipotesi in cui si evidenzi la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.

5. La Regione comunica gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

 

     Art. 4. Interventi regionali compensativi

1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.

 

     Art. 5. Fondo unico per gli enti locali

1. La giunta regionale a partire dall'esercizio 2011 assicura che, nella predisposizione dei budget finanziari di competenza delle singole direzioni generali, sia considerata prioritaria la devoluzione del fondo unico agli enti locali territoriali.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le somme stanziate annualmente per il finanziamento del fondo per gli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), computate nel calcolo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali, in quanto derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, non sono computate nel calcolo del patto di stabilità della Regione (UPB S01.06.001) [2].

 

     Art. 6. Norme attuative e transitorie [3]

1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'articolo 3, comma 2, all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Numero inserito dall'art. 3 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.