Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 19/11/2010 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione |
Art. 2. Definizione dell'obiettivo aggregato |
Art. 3. Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti |
Art. 4. Interventi regionali compensativi |
Art. 5. Fondo unico per gli enti locali |
Art. 6. Norme attuative e transitorie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 1.4.89 - L.R. 19 novembre 2010, n. 16.
Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale.
(B.U. 27 novembre 2010, n. 35)
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell'articolo 77 ter del
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.
3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del
Art. 2. Definizione dell'obiettivo aggregato
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del
2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
3. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione permanente del Consiglio regionale competente in materia di finanze, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 77 ter, comma 11, del
Art. 3. Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti
1. La giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.
2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, del
3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:
a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;
b) sono considerate in via prioritaria, nell'ordine, le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:
1) debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di esproprio;
2) interventi in attuazione di piani e programmi regionali;
3) smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;
4) interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente;
4 bis. Spese sostenute per il funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace [1].
4. La giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma1 e nelle ipotesi in cui si evidenzi la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.
5. La Regione comunica gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.
6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.
Art. 4. Interventi regionali compensativi
1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.
Art. 5. Fondo unico per gli enti locali
1. La giunta regionale a partire dall'esercizio 2011 assicura che, nella predisposizione dei budget finanziari di competenza delle singole direzioni generali, sia considerata prioritaria la devoluzione del fondo unico agli enti locali territoriali.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le somme stanziate annualmente per il finanziamento del fondo per gli enti locali di cui all'articolo 10 della
Art. 6. Norme attuative e transitorie [3]
1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'articolo 3, comma 2, all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Numero inserito dall'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.