Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/05/2012 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2012 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.2.219 - L.R. 7 maggio 2012, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).
(B.U. 10 maggio 2012, n. 21)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"16. Nelle direttive per l'anno 2012, predisposte ai sensi dell'articolo 43 della
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque entro il 31 marzo 2012, sono erogati a favore degli enti locali il saldo della quota relativa all'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota stanziata nell'esercizio in corso del fondo di cui all'articolo 10 della
18. La disposizione di cui al comma 17 si applica fino alla definizione di modalità che consentano il trasferimento dell'80 per cento della quota stanziata nel fondo entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre di ciascun anno, ferma restando la spesa del 90 per cento del trasferimento medesimo.";
b) il comma 14 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"14. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, i pagamenti per gli interventi di cui al presente articolo hanno carattere prioritario.";
c) la tabella E (Elenco delle priorità dei pagamenti per l'anno 2012), è abrogata.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).