§ 5.2.223 - L.R. 23 maggio 2013, n. 12.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/05/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
Art. 2.  Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni per l'acquisto di carburanti
Art. 3.  Disposizioni nel settore sociale e del lavoro
Art. 4.  Semplificazione e contenimento della spesa
Art. 5.  Autorizzazioni di spesa
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.2.223 - L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).

(B.U. 24 maggio 2013, n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. In attuazione dei principi di veridicità e chiarezza del bilancio e al fine di adeguare la capacità di spesa regionale al nuovo sistema finanziario previsto dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), assicurando il coordinamento tra i profili della spesa e quelli dell'entrata, nel rispetto del principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva di bilancio e garantendo nel contempo il concorso della Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica, il livello complessivo delle spese finali della Regione, rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, quantificati con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 451 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), può essere incrementato sino a euro 1.200.000.000 in relazione alle nuove e maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale), è così sostituito:

"2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le somme stanziate annualmente per il finanziamento del fondo per gli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), computate nel calcolo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali, in quanto derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, non sono computate nel calcolo del patto di stabilità della Regione (UPB S01.06.001).".

3. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata sono utilizzati previo accertamento dell'entrata medesima.

4. Per l'anno 2013, al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, anche con riguardo alla programmazione delle individuate priorità di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono sospese, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutte le disposizioni regionali che disciplinano termini di erogazione della spesa, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 26 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti).

5. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2012, stimato in complessivi euro 550.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d'investimento, così come individuate nella correlata tabella allegata alle rispettive autorizzazioni e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2013, delle seguenti autorizzazioni per l'importo accanto alle stesse indicato:

a) euro 329.341.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

b) euro 150.521.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

c) euro 70.138.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

6. La contrazione dei mutui è effettuata, anche sulla base di effettive esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 33.188.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2043 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

7. Il comma 1 bis dell'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006 è così sostituito:

"1 bis. La delibera è adottata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro dieci giorni, decorsi i quali se ne prescinde.".

8. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui quantificazione è rinviata, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge regionale n. 11 del 2006, alla legge finanziaria, sono determinati come segue:

 

a) fondo speciale per spese correnti

(UPB S08.01.002)

 

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2013 euro 41.623.000

2014 euro 5.415.000

2015 euro 5.415.000

 

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2013 euro ---

2014 euro ---

2015 euro ---

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2013-2015 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006 sono determinate, per gli anni 2013-2015, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2013-2015, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio relativamente ai programmi di spesa di cui ai commi 13, 14 e 15 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono determinati, per gli anni 2013-2015 e seguenti, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

13. I termini di applicazione in via definitiva delle disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 11 del 2006, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 3, della medesima legge regionale, si applicano con decorrenza anticipata, a far data dalla elaborazione del rendiconto per l'anno 2012, qualora rispettati i requisiti di rilevazione contabile previsti nel medesimo comma.

14. Le risorse impegnate per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 4, comma 32, della legge regionale n. 6 del 2012 a sostegno del gestore del servizio idrico integrato, permangono nel conto residui del bilancio regionale per tutta la durata della garanzia medesima (UPB S04.02.005).

15. Le somme stanziate per la realizzazione in gestione diretta degli interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2008, iscritte in conto dei capitoli SC04.0389 e SC04.0394 (UPB S04.03.004) sono conservate in conto residui fino al completamento dei relativi interventi.

16. All'articolo 4, comma 27, della legge regionale n. 6 del 2012, prima delle parole: "Per l'attuazione dell'accordo di programma", sono inserite le parole "In deroga all'articolo 18, comma 42 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)"; dopo le parole: "stipulato in data 16 novembre 2011", sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni".

17. L'affidamento diretto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), permane per i soli organismi a totale partecipazione pubblica; conseguentemente nel medesimo comma sono soppresse le parole "a partecipazione mista pubblica privata o".

18. L'articolo 4, comma 43, della legge regionale n. 6 del 2012 si applica anche ai fondi rischi costituiti da contributi regionali a valere sull'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materie di entrate riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) e sull'articolo 2, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

 

     Art. 2. Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni per l'acquisto di carburanti

1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 2014 in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e nel rispetto della normativa comunitaria, le aliquote dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) esercitate nel territorio della Regione determinate dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive), e successive modifiche ed integrazioni, sono ridotte del:

a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

c) 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997 [1].

2. Gli enti locali territoriali utilizzano le disponibilità di bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

a) i comuni per le azioni previste per contrastare la povertà e per finanziare progetti per l'occupazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 6 del 2012;

b) le province, nelle more della legge di riforma, per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 (UPB E116.002) [2].

4. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, la Giunta regionale presenta, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di agevolazioni finalizzate all'acquisto di carburanti per autotrazione privata a favore dei residenti in Sardegna.

 

     Art. 3. Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 15.000.000 destinata all'integrazione della linea di attività e.1.3 dell'asse II - occupabilità del Programma operativo FSE 2007-2013 per incentivare l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (UPB S02.03.008).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è stimata per l'anno 2013 in complessivi euro 190.500.000, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del 2006.

3. Le economie derivanti dalle rivisitazioni dei progetti e dei piani assistenziali individualizzati rivolti ai malati in cure domiciliari di terzo livello e cure palliative e ai malati terminali sottoposti all'esame delle Unità di valutazione territoriali, possono essere destinate agli interventi finanziati con il fondo regionale per la non autosufficienza ai fini dell'incremento dell'attività assistenziale connessa agli stessi progetti. Con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Il recupero delle somme è definito secondo le modalità e le condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato nell'anno 2013 ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all'UPB S05.01.001, sino all'importo di euro 10.000.000 la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, la stessa risulti carente.

5. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 6 del 2012, è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.03.006). Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2012 è fissato in centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine i comuni provvedono all'ultimazione dei lavori o dei progetti di attività ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale n.11 del 1988, riferiti alle annualità precedenti al 2012.

6. Per contrastare gli effetti negativi della disoccupazione giovanile, sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, è autorizzata l'erogazione di un reddito minimo di comunità, a fronte di servizi da prestare a favore della stessa comunità, mediante il ricorso a circuiti di compensazione multilaterale basati sull'uso della valuta complementare da destinare ad un numero minimo di 10.000 beneficiari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa non superiore ad euro 10.000.000 (UPB S05.03.007).

7. Per fronteggiare l'emergenza sociale è autorizzata, nell'anno 2013, a valere sulla UPB S05.03.007 la spesa di euro 5.000.000 destinata alla costituzione di un fondo di garanzia a favore delle famiglie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, definisce i criteri per il riparto delle risorse.

8. Al fine di dare piena attuazione agli interventi previsti per l'occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme impegnate negli anni 2011 e 2012, relative a procedure ad evidenza pubblica bandite a valere sui fondi comunitari (FSE) ed aggiudicate negli stessi anni, che si rendono disponibili a seguito di revoca del beneficio o di rinuncia da parte dell'avente diritto, sono utilizzate per lo scorrimento delle relative graduatorie.

9. I contributi previsti dalle vigenti leggi regionali a favore di associazioni, fondazioni ed enti ad alto valore sociale sono erogati nella misura del 90 per cento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria; il restante 10 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla data di presentazione di autocertificazione del legale rappresentante attestante il corretto utilizzo dei contributi erogati.

 

     Art. 4. Semplificazione e contenimento della spesa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), si applicano alle autorizzazioni di spesa sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2010 e 2009 per le quali non sussista, alla chiusura dell'esercizio 2013, un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Sono fatte salve le autorizzazioni di spesa destinate alla realizzazione di opere pubbliche ad esecuzione diretta, in delega e/o in concessione, che necessitano di progetto esecutivo, purché lo stesso risulti approvato entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la procedura di affidamento dei lavori sia pubblicata entro i successivi centoventi giorni. La mancata comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento, entro i primi suddetti termini di centoventi giorni, dell'approvazione o della sussistenza del progetto esecutivo comporta la revoca ope legis del finanziamento e da parte del soggetto beneficiario l'obbligo del riversamento alle entrate della Regione anche mediante compensazione su altri trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo, senza aggravio di interessi, delle somme anticipate. Il riversamento effettuato successivamente alla data del 31 dicembre 2013 è gravato di interessi legali.

2. [Al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale, è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)] [3].

3. Nel rispetto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la quota libera del risultato di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), determinata da finanziamenti regionali accertato ai sensi del medesimo articolo 42, qualora disponibile anche in termini di cassa, è riversata alle entrate della Regione. La Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del rendiconto dei soggetti di cui al periodo precedente, stabilisce i tempi e le modalità del riversamento o eventuali deroghe al riversamento espressamente motivate nel rispetto della normativa contabile richiamata dalla presente disposizione [4].

4. Le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso enti, istituti, aziende o agenzie regionali il cui funzionamento è coperto da contributo regionale restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente il contributo di funzionamento è ridotto di pari importo. Parimenti l'onere del personale dei suddetti enti o agenzie regionali comandato presso l'Amministrazione regionale resta a carico del bilancio dei medesimi. Tale disposizione si applica anche alle posizioni di comando poste in essere a tutto il 31 dicembre 2012.

5. Al fine di semplificare le procedure del recupero crediti relative agli oneri del personale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI, a decorrere dall'anno 2013 gli stessi sono detratti dai trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), e successive modifiche ed integrazioni. Il rimborso relativo ad esercizi pregressi resta a carico del bilancio della Regione [5].

6. Al fine di migliorare le condizioni economiche e socio-culturali delle comunità insediate nelle aree protette ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dotate di piano del parco o di piano di gestione approvato dalle autorità competenti e previste dalla normativa vigente, nelle graduatorie per finanziamenti e contributi regionali per interventi da realizzare entro i confini territoriali dell'area protetta o istituita e coerenti con il piano, è attribuita priorità o premialità agli enti locali nel cui territorio le aree ricadono. Qualora leggi regionali di settore prevedano la concessione di contributi a privati, singoli o associati, è riconosciuta priorità o premialità agli interventi previsti dagli atti di programmazione dell'ente di gestione.

7. Il contributo concesso a' termini dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da quelli extraeuropei.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il trattamento di diaria per missioni o trasferte nel territorio regionale e nazionale svolte dal personale iscritto nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

9. Gli oneri di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), fanno carico sul contributo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

 

     Art. 5. Autorizzazioni di spesa

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2013 in euro 580.500.000 di cui: euro 510.300.000 a favore dei comuni; euro 70.200.000 a favore delle province, di cui una quota pari a euro 500.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).

2. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio degli enti locali e in conseguenza del rinvio del pagamento della prima rata dell'IMU, il 40 per cento del fondo di cui al comma 1 è erogato entro il 30 luglio 2013.

3. Gli enti locali della Sardegna destinatari di finanziamenti regionali per investimenti per opere pubbliche, già realizzate o in corso di realizzazione, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2013, di destinare l'opera ad uso diverso da quello originario, purché il nuovo uso rientri tra gli investimenti finanziabili dalla Regione con le stesse leggi.

4. Per il finanziamento e il sostegno del servizio civile volontario in Sardegna, ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna), sono stanziati per l'anno 2013 euro 2.000.000 (UPB S05.03.001).

5. Le somme sussistenti in conto dei residui concernenti le "Misure di sostegno per i piccoli comuni" di cui all'articolo 18, comma 31, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2011, possono essere utilizzate, dai beneficiari finali, per il completamento di tutte le finalità ivi previste.

6. In occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative presso gli enti locali della Regione è autorizzata, negli anni di riferimento, una spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S01.03.005).

7. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, permangono nel conto residui fino al completamento dei relativi interventi (UPB S04.10.001).

8. Le procedure di alienazione connesse all'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, sono attuate anche attraverso specifico progetto speciale di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e a valere sui fondi stanziati nell'UPB S02.03.006.

9. Al fine della realizzazione nel Comune di La Maddalena delle opere di urbanizzazione presso le aree su cui insistono gli immobili di proprietà regionale, già oggetto di trasferimento da parte del Ministero della difesa e destinati all'alienazione, è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 2.560.000 (UPB S01.05.002).

10. Il Consorzio per l'Assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna ricerche e il Centro di ricerca sviluppo studi superiori in Sardegna (CRS4) sono autorizzati a partecipare, in quota minoritaria, alla costituenda società consortile a responsabilità limitata "Distretto aerospaziale Sardegna".

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2009, è destinata alla realizzazione dei programmi della società a completa partecipazione regionale Fase 1 e delle compartecipate di Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche e CRS4 (UPB S02.04.001).

12. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzata una spesa valutata in euro 1.840.000 annui (UPB S02.04.012).

13. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 6.000.000 quale onere in conto interessi per l'assolvimento del debito commerciale in essere in capo all'Amministrazione regionale e agli enti appaltanti per opere assistite da finanziamento regionale; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di credito, definisce il relativo programma d'intervento (UPB S08.01.007). La presente autorizzazione di spesa, qualora si acceda alla linea di credito di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), è utilizzata per far fronte alla copertura dei relativi oneri.

14. Per la copertura degli oneri relativi alle attività di attuazione, di consulenza, di studio preliminare e di assistenza tecnica, nel quadro delle metodologie, procedure e strumenti di approvazione e controllo predisposti dalla Giunta regionale non imputabili ad uno specifico programma, è autorizzata per l'attività della società finanziaria in house SFIRS Spa, della società BIC Sardegna Spa, delle altre società in house providing la spesa valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S08.01.009). L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio [6].

15. Ai fini della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR) e dell'adeguamento dei Piani urbanistici comunali al PPR ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI), è autorizzata la spesa di euro 520.000 per l'anno 2013 e di euro 1.500.000 per gli anni 2014 e 2015 per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale e per l'acquisizione dei dati geografici e territoriali; gli stanziamenti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 sono conservati, nel conto residui fino al loro completo utilizzo (UPB S04.09.006).

16. Le economie di spesa realizzate nel bando per il finanziamento del recupero primario di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), riferite all'annualità 2011, possono essere utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria del bando per il medesimo anno (UPB S04.10.001) [7].

17. Le risorse trasferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 29 del 1998, provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti, possono essere ulteriormente destinate alle finalità di recupero e valorizzazione dei centri storici, garantendo il recupero primario degli edifici e/o il completamento delle opere pubbliche inserite nei programmi integrati o nei piani di riqualificazione urbana delle annualità 1998-2008. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2013 in forza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, sono riversate alle entrate della Regione o, su richiesta dell'ente beneficiario, compensate su altri trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo, senza aggravio di interessi qualora la restituzione avvenga entro il 28 febbraio 2014.

18. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2011, destinata alla bonifica e all'implementazione dei dati, alla manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e alla formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è valutata in euro 300.000 annui (UPB S04.07.005).

19. Al fine di promuovere il monitoraggio dell'erosione costiera delle spiagge della Sardegna è autorizzato, per l'annualità 2013, lo stanziamento di euro 500.000. Il programma di attuazione degli interventi è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (UPB S04.04.002).

20. Per la realizzazione del Programma integrato di valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna è autorizzata la spesa di euro 580.000 nell'anno 2013 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a favore dell'Agenzia Conservatoria delle coste per finanziare la progettazione e l'esecuzione degli interventi di recupero conservativo delle torri e delle vedette facenti parte del patrimonio marittimo-costiero regionale (UPB S04.04.002).

21. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nell'onere derivante dalla gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini di recente istituzione coincidenti con lo stesso perimetro delle aree già istituite e per favorire la creazione della "rete delle aree marine protette" è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 da erogare a seguito di intesa tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette (UPB S04.08.001) [8].

22. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2006, relativi all'Azione 2 (Bosco), da attuarsi a cura dell'Amministrazione regionale tramite i soggetti titolari della progettazione è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente approva il relativo programma (UPB S02.03.002).

23. Al fine di consentire la piena operatività del Consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), è consentita, anche per l'esercizio 2013 e a valere sulle risorse già stanziate in bilancio per il medesimo anno, l'applicazione della previsione di cui al comma 3 della citata norma (UPB S04.08.005, cap. SC04.1903).

24. Nelle more della costituzione di idonea forma di gestione consortile del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia di Carbonia Iglesias è autorizzato, in favore del Comune di Carbonia o dei suoi aventi causa, un contributo straordinario di euro 455.000 al fine di salvaguardare gli ineludibili adempimenti ambientali nella gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda" (UPB S04.06.001).

25. È autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 1.000.000 destinata al miglioramento della produzione zootecnica di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.04.009).

26. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 500.000 per l'attuazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di un programma finalizzato alla prosecuzione di "Progetti sperimentali in agricoltura" in aree marginali a livello locale (UPB S06.04.011).

27. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, dopo le parole "acquacoltura intensiva" sono aggiunte le seguenti: "e estensiva".

28. A favore dei consorzi di bonifica è disposto per l'anno 2013, uno stanziamento straordinario pari a euro 3.000.000 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale n. 6 del 2012 (UPB S04.02.003).

29. Le somme resesi disponibili, a seguito di provvedimenti di disimpegno, in conto residui dei capitoli SC06.0277, SC06.0381, SC06.0414, SC06.0416, SC06.0480 sono riassegnate, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, per le finalità della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo), della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato) e della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio).

30. Le agevolazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 15 maggio 2012, sono estese, con le medesime modalità operative, ai settori del commercio, turismo e servizi. Le risorse necessarie per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, gravano su fondi appositamente costituiti.

31. Per la promozione e la diffusione dell'immagine della Sardegna e della sua cultura è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 200.000 a favore delle società di gestione degli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro nell'ambito delle rispettive attività (UPB S06.02.002).

32. Al fine di ottimizzare gli interventi attuati con le risorse comunitarie e statali relative ai sistemi informativi facenti capo all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzata la rimodulazione delle risorse di cui alle UPB S06.02.003, S06.02.008 e S06.03.010.

33. Al fine di assicurare la tutela e l'incolumità delle persone e delle infrastrutture è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto per gli interventi di messa in sicurezza delle opere di sbarramento minori di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e di accumulo di competenza della Regione), nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e nel caso di imprese, con la previsione di un massimale di euro 15.000, da erogarsi ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (UPB S07.07.004). Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF), è prorogato al 31 dicembre 2013 [9].

34. È autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 10.000.000 necessaria a garantire la continuità dei lavori sulla Diga Cumbidanovu sull'alto Cedrino al fine di renderla utilizzabile per gli scopi irriguo, industriale e per la produzione idroelettrica per i quali l'invaso è stato programmato (UPB S07.07.004).

35. Ai fini dell'adempimento di obbligazioni pregresse relative al completamento di interventi nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa complessiva di euro 987.000 (UPB S04.10.005, S07.10.005, S07.01.002, S07.07.004).

36. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere di completamento della circonvallazione di Alghero inserite nel 1° lotto della nuova strada statale Sassari-Alghero, ai relativi impegni di spesa sussistenti in conto dei residui del bilancio regionale al 31 dicembre 2012 (UPB S07.01.002, cap. SC07.0031) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1; le somme sono mantenute in bilancio fino alla completa realizzazione dell'intervento.

37. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di euro 200.000 nell'anno 2013 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (UPB S04.10.005).

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Acque Sardegna (ENAS) la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2013 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture idrauliche (UPB S07.07.004).

39. Ai fini degli obblighi di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), relative alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, e fino all'affidamento della concessione mineraria, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di custodia e messa in sicurezza da parte della società partecipata Fluorite di Silius in liquidazione Spa; per tale finalità, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 42 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, e per la gestione liquidatoria di Fluorite di Silius Spa è autorizzata una spesa complessiva annua valutata in euro 8.000.000 in favore della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione (UPB S06.03.023).

40. Nelle more della conclusione della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui al regio decreto n.1443 del 1927 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 in materia di polizia mineraria, sono affidati alla Carbosulcis Spa i servizi di pubblico interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus - concessione "Monte Sinni". A tal fine è autorizzata per l'anno 2013 l'ulteriore spesa di euro 20.000.000 (UPB S06.03.024).

41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 53, della legge regionale n. 6 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni, per interventi volti al risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni, per l'anno 2013 è incrementata di euro 1.000.000 ed è destinata alle aree di grande pregio ambientale e turistico nei comuni costieri della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, definisce il relativo programma di intervento (UPB S04.06.002).

42. Le risorse disponibili, registrate quali economie di spesa nei bilanci dell'Agenzia regionale per il lavoro e dell'In.Sar. Spa su precedenti programmi di spesa finanziati dall'Amministrazione regionale, sono detenute dai medesimi enti e finalizzate ad interventi di politiche attive di lavoro sulla base di appositi programmi definiti dall'Assessorato competente.

43. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali), relativi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 e all'erogazione di un contributo a favore dei comuni assegnatari di lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), trovano copertura a valere sugli stanziamenti iscritti nella UPB S04.06.005 e nella UPB S06.06.004.

44. La pubblicazione dei bandi relativi agli assegni di merito per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2008, costituisce titolo di impegno.

45. Le economie di spesa realizzate sui finanziamenti dei corsi di laurea in scienze sanitarie di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzate per le finalità di cui al fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le università della Sardegna), (UPB S02.01.009).

46. I contributi annuali previsti dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), sono estesi nei limiti stabiliti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche per la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso università non sarde e sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna. Possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

a) siano nati nel territorio della Regione;

b) siano figli di emigrati sardi;

c) siano residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica o abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari.

I beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza [10].

47. Al fine di liberare risorse delle università della Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1996, lo stanziamento di euro 22.000.000 iscritto, nell'anno 2013, in conto del fondo previsto dall'articolo 3 della medesima legge, è utilizzato quale contributo a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari per gli oneri dalle stesse sostenuti per il personale medico e paramedico che opera presso le aziende ospedaliere universitarie ed è ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università di Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università di Sassari. Tale contributo è erogato, in deroga alla convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della succitata legge regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale.

48. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 17, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), destinata alla realizzazione di interventi di edilizia universitaria, è rideterminata in euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).

49. Al fine di supportare le spese di funzionamento e le attività di formazione di valenza regionale svolte dal Pontificio seminario regionale sardo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la concessione di un contributo di euro 150.000 a favore dell'istituto (UPB S02.01.009) [11].

50. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011. Per tali finalità è autorizzata la spesa di: euro 18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003); euro 12.000.000 nell'anno 2013 e euro 13.600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici di enti locali (UPB S03.01.006) [12].

51. È autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa valutata in euro 80.000 per la concessione di un contributo straordinario alle attività di avvio e di prima estensione del polo bibliotecario nazionale (UPB S03.01.006).

52. Per il cofinanziamento degli investimenti sanitari di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), IV fase, è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 (UPB S05.01.002).

53. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2013 per l'attuazione del "Progetto Overdenture su impianti per cittadini edentuli totali economicamente svantaggiati", attuato dal Dipartimento di scienze odontostomatologiche dell'Università degli studi di Cagliari (UPB S05.01.001).

54. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di ulteriori euro 1.500.000 a favore delle ASL n. 1, n. 5 e n. 6 per far fronte all'aumento del tetto di spesa sulle cure termali. La spesa è destinata per euro 700.000 alle terme insistenti nel territorio della Provincia di Sassari, per euro 500.000 alle terme insistenti nel territorio della Provincia del Medio Campidano e per euro 300.000 alle terme insistenti nel territorio della Provincia di Oristano (UPB S05.01.001).

55. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 350.000 a favore della casa di riposo "Divina Provvidenza" di Sassari quale contributo straordinario per le spese d'istituto (UPB S05.03.005).

56. Al fine di prevenire la comparsa di focolai di Blue tongue nel territorio regionale e di garantire la continuità alla movimentazione di ruminanti al di fuori del territorio regionale è assicurato, per il triennio 2013-2015, l'approvvigionamento del vaccino. La relativa spesa è valutata in euro 1.100.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (UPB S05.02.003).

57. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 28, della legge regionale n. 3 del 2008, è finalizzato anche per far fronte agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale impiegato nello svolgimento delle attività dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 24, della legge regionale n. 1 del 2011, come già per l'anno 2012, è incrementata a euro 6.000.000 per l'anno 2013 ed è prorogata per pari importo per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (UPB S06.03.030). Agli interventi programmati per l'anno 2012 con la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2012, n. 51/5, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC06.0790 per l'esercizio 2013.

59. Per la costituzione della società "Flotta Sarda Spa", totalmente partecipata dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, commi da 1 a 4, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 5.000.000 di cui una quota non inferiore ad euro 4.000.000 da destinare al versamento dei relativi conferimenti di legge (UPB S01.05.002).

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a valere sulle disponibilità rinvenienti dall'articolo 7, comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, ad acquisire, anche indirettamente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, il sedime aeroportuale e le infrastrutture ivi insistenti dello scalo di Tortolì-Arbatax di proprietà della Aliarbatax Spa anche mediante estinzione delle eventuali posizioni debitorie della medesima così come risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e riconducibili allo scalo aeroportuale.

61. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 4.000.000 a favore dell'ARST Spa, finalizzati alla copertura degli oneri già sostenuti per il parco auto (UPB S07.06.002).

62. Una quota pari a euro 500.000 dello stanziamento iscritto nell'UPB S06.03.030 è destinata per far fronte per il 2013 agli oneri connessi al collegamento delle merci e dei passeggeri con l'Isola dell'Asinara.

63. È autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni e degli adeguamenti contrattuali nell'ambito dei servizi resi per garantire la continuità territoriale marittima delle isole minori della Sardegna (UPB S07.06.001).

64. È autorizzato per l'anno 2003, a favore del Comune di Arborea, un contributo straordinario di euro 50.000 finalizzato all'acquisizione e alla bonifica del campo di tiro a volo di proprietà della Società bonifiche sarde (UPB S07.10.005).

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013-2014 e 2015 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2013.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[4] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 40 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7.

[6] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 32.

[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2013, n. 21.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2014, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7.

[12] Per la modifica dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 29, comma 33, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.